procedure standardizzate
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Primi chiarimenti in merito alla proroga dei termini con la nota del 31 gennaio 2013
A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.
Pubblichiamo di seguito il testo completo della nota ministeriale della quale è possibile effettuare anche il download
Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, e successive modifiche e integrazioni.
Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per I”autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 8112008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche “legge di stabilità” 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 de129 dicembre 2012
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: “l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui ali ‘articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). “.
Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , e, a seguito di tale modifica, l’articolo in esame risultava essere il seguente: ” l datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lellera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lellere a), b), c), d) nonché g).”
Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n.
285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata “legge di stabilità” 2013.
L’ articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: ” I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle
attività di cui all’articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Circolare del Ministero del Lavoro relativa alle problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico con riferimento a quanto richiesto dalla Direttiva 2006/42/CE ed in riferimento ai limitatori del momento e le norme EN 1459 e EN 15000.
Autocertificazione nella valutazione dei rischi prorogata al 30 giugno 2013
Prorogata al 30 giugno 2013 la possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi prevista dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs 81/2008.
La proroga è stata inserita nella Legge di stabilità 2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2012 – Suppl. Ordinario n.212.
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In particolare il comunicato del Ministero del Lavoro recante “Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo” e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.
PROCEDURE TECNICHE DA SEGUIRE NEL CASO DI SOLLEVAMENTO PERSONE CON ATTREZZATURE NON PREVISTE A TAL FINE
Documento elaborato ed approvato in data 18 aprile 2012 in seno alla Commissione consultiva permanente di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dei compiti attribuiti alla medesima ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.81/2008.
Nel corso del Convegno “Lavoriamo insieme per la sicurezza” che si sta svolgendo presso l’auditorium INAIL di Roma il Dott. Fantini ha anticipato che il 16 maggio 2012, all’interno della Commissione Consultiva Sicurezza, dovrebbero essere approvate le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Se ciò avvenisse il ministero chiederà una proroga alla scadenza del 30 giugno 2012 per la redazione DVR piccole aziende.
Nella sua anticipazione il dott. Fantini ha sottolineato che le procedure standardizzate saranno corredate da schede e materiali di supporto e forse un uno specifico software gratuito.