Prefetto
ERRATA-CORRIGE
In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.292 del 17-12-2018 è stato pubblicato il comunicato di errata corrige relativo alla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 281 del 3 dicembre 2018). (18A08128)
Alla pag. 10, seconda colonna, nella rubrica dell'introdotto art. 26-bis,
dove e' scritto:
«(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).»,
leggasi:
«(Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).».
Di seguito il testo corretto:
PIANO DI EMERGENZA INTERNA PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.
In particolare all’interno della Legge di conversione è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione – entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore – del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo Art. 26-bis (Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):
- I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
- Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
- Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
- Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
- Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
- All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.
In particolare all’interno della Legge di conversione è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione – entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore – del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):
- I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
- Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
- Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
- Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
- Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
- All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
(18G00161) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2018
Lunedì 03 dicembre 2018
Pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale una nuova modifica all’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare viene eliminato l’obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare per i lavori privati.
Di seguito la versione dell’Articolo 99 che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi:
Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Per quanto riguarda l’invio della notifica preliminare cantieri guarda anche i seguenti approfondimenti:
Commissariato del Governo di Trento – Modalità di invio notifica preliminare cantieri – Aggiornamento di data 31 ottobre 2018.
Notifica Preliminare Cantieri: Quali modalità di invio per la Provincia Autonoma di Bolzano? Lo abbiamo chiesto al Commissariato del Governo di Bolzano.
AGGIORNAMENTO di data 31 OTTOBRE 2018COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTOMODALITA’ DI INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERIA seguito della comunicazione precedente (vedi in calce), ripresa anche da alcuni Collegi ed Ordini Professionali, ci sono pervenute varie richieste di delucidazioni in merito all’invio notifica preliminare al Commissariato del Governo di Trento. Abbiamo pertanto provveduto a porre i nuovi quesiti e gentilmente in data odierna abbiamo ricevuto le seguenti risposte: Quesito 01:
Risposta al Quesito 01:
[N.d.R. Riportiamo di seguito le informazioni di riferimento: Commissariato del Governo per la provincia di Trento Centralino tel. 0461/204511 Sito web: www.prefettura.it/trento Indirizzo mail per la notifica preliminare cantieri (solo PEC): Orario di apertura per il pubblico (dati ricavati dal sito istituzionale):
Quesito 02:
Risposta al Quesito 02:
Ringraziamo il Commissariato del Governo di Trento per le risposte che ci ha dato e che riteniamo sia importante condividere con i colleghi e con i Committenti. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti in merito alle modalità di invio della notifica tramite il Portale della Provincia Autonoma di Trento vi invitiamo a visitare il nostro sito monotematico riguardante le modalità di invio delle Notifiche Preliminari Cantieri Temporanei o Mobili: http://notificapreliminare.it/pagine/TRENTO.html Vai su www.notificapreliminare.it per tutte le informazioni.
Geom. Stefano Farina |
INFO di data 11 OTTOBRE 2018
NUOVE REGOLE PER L’INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI IN PROVINCIA DI TRENTO
Dal 5 ottobre, con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 e della relativa modifica dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state modificate le modalità di invio della NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI (*1).
In particolare è stato aggiunto l’invio della Notifica Preliminare anche al Prefetto.
Al fine di chiarire le modalità di invio ed alla luce del fatto che in Provincia di Trento non è presente il Prefetto (ma il Commissario del Governo), in data 5 ottobre ho provveduto ad inviare le seguenti richieste al Commissario del Governo di Trento:
La conferma che per la Provincia di Trento l’invio va eseguito al Commissario del Governo,
Le modalità di invio (email ordinaria, PEC od altro sistema),
La conferma che tale invio viene accettato anche se effettuato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva in possesso di delega da parte del Committente o se l’invio deve essere fatto in via esclusiva dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
Di seguito la risposta ricevuta in data odierna (11 ottobre 2018):
In relazione a quanto richiesto si conferma che la trasmissione dei dati contenuti nell’allegato all’art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008, così come modificato dal D.L. 113/2018, potrà essere effettuata a questo Commissariato del Governo al seguente indirizzo: protocollo.comgovtn@pec.interno.it .
Quanto all’obbligo di notifica si ritiene che lo stesso dovrà essere assolto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, quali soggetti puntualmente individuati dal citato articolo 99.
Alla luce di quanto sopra si segnala che per quanto attiene le notifiche preliminari di avvio cantieri ed aggiornamento (nuove ditte, ecc.), la comunicazione al Commissario del Governo, NON potrà essere fatta da SOGGETTI DELEGATI, ma tale obbligo dovrà essere assolto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
!!!ATTENZIONE !!!
L’invio all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed alla Direzione Provinciale del Lavoro va invece e effettuato con le modalità precedenti (fai click qui per ulteriori informazioni),
in particolare l’invio delle notifiche preliminari dei cantieri del territorio della Provincia Autonoma di Trento:
- all’Unità operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento
- alla Direzione Provinciale del Lavoro
potrà essere compilata e trasmessa solo online. Tale invio può essere effettuato anche da una persona diversa dal committente o responsabile dei lavori del cantiere con un’opportuna delega di questi.
RIASSUMENDO
Tutte le notifiche preliminari cantieri (ed i relativi aggiornamenti) dovranno essere inviate:
- ONLINE per Azienda Provinciale Servizi Sanitari (UOPSAL) e Direzione Provinciale del Lavoro (anche tramite delegato)
- P.E.C. per Commissariato del Governo (inviata esclusivamente dal Committente/Responsabile dei lavori)
Geom. Stefano Farina
(*1) Riferimento normativo così come modificato dall’art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018
Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
ATTENZIONE QUESTA NOTIZIA E’ STATA AGGIORNATA CON ULTERIORI INDICAZIONI
VAI ALL’AGGIORNAMENTO DI DATA 31 OTTOBRE 2018
NUOVE REGOLE PER L’INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI IN PROVINCIA DI TRENTO
Dal 5 ottobre, con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 e della relativa modifica dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state modificate le modalità di invio della NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI (*1).
In particolare è stato aggiunto l’invio della Notifica Preliminare anche al Prefetto.
Al fine di chiarire le modalità di invio ed alla luce del fatto che in Provincia di Trento non è presente il Prefetto (ma il Commissario del Governo), in data 5 ottobre ho provveduto ad inviare le seguenti richieste al Commissario del Governo di Trento:
- La conferma che per la Provincia di Trento l’invio va eseguito al Commissario del Governo,
- Le modalità di invio (email ordinaria, PEC od altro sistema),
- La conferma che tale invio viene accettato anche se effettuato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva in possesso di delega da parte del Committente o se l’invio deve essere fatto in via esclusiva dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
Di seguito la risposta ricevuta in data odierna (11 ottobre 2018):
In relazione a quanto richiesto si conferma che la trasmissione dei dati contenuti nell’allegato all’art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008, così come modificato dal D.L. 113/2018, potrà essere effettuata a questo Commissariato del Governo al seguente indirizzo: protocollo.comgovtn@pec.interno.it .
Quanto all’obbligo di notifica si ritiene che lo stesso dovrà essere assolto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, quali soggetti puntualmente individuati dal citato articolo 99.
Alla luce di quanto sopra si segnala che per quanto attiene le notifiche preliminari di avvio cantieri ed aggiornamento (nuove ditte, ecc.), la comunicazione al Commissario del Governo, NON potrà essere fatta da SOGGETTI DELEGATI, ma tale obbligo dovrà essere assolto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
!!!ATTENZIONE !!!
L’invio all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed alla Direzione Provinciale del Lavoro va invece e effettuato con le modalità precedenti (fai click qui per ulteriori informazioni),
in particolare l’invio delle notifiche preliminari dei cantieri del territorio della Provincia Autonoma di Trento:
- all’Unità operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento
- alla Direzione Provinciale del Lavoro
potrà essere compilata e trasmessa solo online. Tale invio può essere effettuato anche da una persona diversa dal committente o responsabile dei lavori del cantiere con un’opportuna delega di questi.
RIASSUMENDO
Tutte le notifiche preliminari cantieri (ed i relativi aggiornamenti) dovranno essere inviate:
- ONLINE per Azienda Provinciale Servizi Sanitari (UOPSAL) e Direzione Provinciale del Lavoro (anche tramite delegato)
- P.E.C. per Commissariato del Governo (inviata esclusivamente dal Committente/Responsabile dei lavori)
Geom. Stefano Farina
(*1) Riferimento normativo così come modificato dall’art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018
Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.