News NORME
Circolare del Ministero del Lavoro relativa ai requisiti di sicurezza delle prolughe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosidette “bracci gru”.
Circolare del Ministero del Lavoro relativa alle problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico con riferimento a quanto richiesto dalla Direttiva 2006/42/CE ed in riferimento ai limitatori del momento e le norme EN 1459 e EN 15000.
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In particolare il comunicato del Ministero del Lavoro recante “Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo” e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.
CIRCOLARE 30 ottobre 2012, n. 4536
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare relativa ai primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (12A11952) ( GU n. 265 del 13-11-2012 )
Chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 23 del 13 agosto 2012, con i chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.
La Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 23 del 13 agosto 2012, con i chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, previste dall’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza sul lavoro); nonché sui criteri dei soggetti abilitati, di cui all’articolo 71, comma 13, del Decreto Legislativo n. 81/2008.
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«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
La G.U. n. 192 del 18 agosto 2012 pubblica l’Accordo tra il Governo e le Regioni sulle “linee interpretative” sulla Formazione dei Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP.
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012
Con il Decreto del 30 luglio 2012 è stato pubblicato il secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012.
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Sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 2012 è pubblicato il D.M. 9 luglio 2012, “Contenuti e modalita’ di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Il D.M., che entrerà in vigore il 25 agosto 2012, definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita’ di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
LEGGE 12 luglio 2012 , n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei
trasporti e delle microimprese.
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 101 del 12 luglio 2012
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro, nella seduta del 16 maggio, ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori.
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57.
Disposizioni urgenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
nel settore dei trasporti e delle microimprese. (12G0079)
E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 14 maggio 2012 n. 111 il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57: “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in “Gazzetta”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, dell’8 febbraio 2012, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.
Con nota del 16.1.2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’art. 44 bis del DPR n. 445/2000 stabilisce esclusivamente le modalità di acquisizione e gestione del DURC, mentre si conferma il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso gli istituti previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione da parte del soggetto interessato.