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LAVORI PUBBLICI: NOVITÀ SUI RAPPORTI TRA DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
Un approfondimento del Consigliere Nazionale Stefano Farina alla luce della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 il decreto 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», ovvero quello che comunemente è conosciuto come “Regolamento del Direttore dei Lavori”.
Tale decreto che sarà in vigore dal 30 maggio 2018 riguarda le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione e pertanto riguarda in generale gli aspetti legati alla direzione dei lavori nell’ambito dei lavori pubblici.
Dalla lettura del Decreto emergono alcuni passaggi che chiariscono una serie di dubbi che in passato si erano evidenziati relativamente ai rapporti tra Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza del cantiere, in particolare:
- Art. 2 – Rapporti con altre figure
Dove al comma 3 viene precisato che laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. Ovvero viene confermato il concetto di piena autonomia del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva che molte volte era invece visto come un soggetto subalterno al Direttore dei Lavori ed con il quale il Coordinatore stesso doveva relazionarsi prima di effettuare ogni tipo di scelta legata ai compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ciò chiaramente non vuol dire che il C.S.E. non deve tenere conto e rapportarsi regolarmente con il Direttore dei Lavori, ma non con un ruolo subordinato a quest’ultimo, ma mediante una effettiva cooperazione tra i soggetti. - Art. 8 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Dove al comma 8 viene affrontato l’aspetto delle modifiche e varianti e dove viene sottolineato che tali modifiche al progetto iniziale devono mantenere inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Ovvero viene sottolineata la necessità, durante la stesura delle varianti o l’effettuazione di modifiche progettuali, di un corretto confronto tra Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per determinare le effettive condizioni di sicurezza che tali modifiche andrebbero a comportare.
Certamente un rammarico rimane per non aver visto l’evidenziazione di un effettivo coinvolgimento del Coordinatore della Sicurezza nella valutazione del «programma di esecuzione dei lavori», ovvero del documento presentato dall’esecutore (impresa) e che fondamentalmente risulta il vero “storyboard” delle attività che si andranno ad eseguire in cantiere, interferenze comprese. Il solo riferimento che tale documento deve essere redatto “in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante” non è certamente significativo di una corretta valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 (TITOLO IX – CONTABILITA’ DEI LAVORI) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Per consultare il decreto 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti FAI CLIC QUI.
Pubblicato il: 16/05/2018
Fonte : www.aifos.it
Articolo 26: Non solo D.U.V.R.I.
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Gli obblighi connessi all’articolo 26: contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione nei vari settori (industriale, artigianale, servizi, pubblica amministrazione, …)
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I venerdì di SICURELLO.si – 2° Modulo Formativo
Trento, venerdì 04 marzo 2016 – orario 8:30-12:30
Destinatari:
RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, RLS, RUP, Responsabili dei lavori, Coordinatori Sicurezza Cantieri, TPALL, Organi di Vigilanza, Consulenti, Formatori, Responsabili aziendali ufficio ordini/acquisiti.
E’ previsto il rilascio di attestato individuale valido per l’aggiornamento RSPP, ASPP, RLS, Formatori (area rischi tecnici), Coordinatori per la Sicurezza, Datori di Lavoro e Dirigenti secondo l’art. 97 comma 3 ter.
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Descrizione del momento formativo:
Nonostante la redazione del D.U.V.R.I. – documento valutazione rischi interferenti previsto dal D.Lgs. 81/2008 al comma 3 dell’articolo 26 – sia divenuta ormai una prassi consolidata, l’analisi degli infortuni ed i sopralluoghi nelle aziende dimostrano che non sempre tale documento risulta essere idoneo o i suoi contenuti correttamente applicati.
Inoltre emerge un aspetto non certamente secondario che riguarda la carente applicazione degli altri commi dello stesso articolo, in particolare quando non vi sono interferenze tra le attività.
Non sempre il Committente dei lavori ed il Datore di Lavoro ove tali opere vengono eseguite sono lo stesso soggetto o la stessa persona. In questo caso come ci si deve comportare sia in caso di attività interferenti che nel caso non vi siano interferenze?
Il momento formativo intende analizzare questi ed altri aspetti, proponendo un approfondimento delle varie tematiche con lo studio di situazioni tipiche e presentando alcune proposte operative.
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DOWNLOAD:
oppure
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Articolo 26: Non solo D.U.V.R.I.
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Gli obblighi connessi all’articolo 26: contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione nei vari settori (industriale, artigianale, servizi, pubblica amministrazione, …)
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I CORSI di SICURELLO.si
Trieste, martedì 17 maggio 2016 – orario 9:00-13:00 / 14:00-18:00
dal sito FIREST:
Articolo 26: non solo D.U.V.R.I.
Gli obblighi connessi all’articolo 26: contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione nei vari settori.
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso “Articolo 26: non solo D.U.V.R.I.” valido come aggiornamento per ASPP, RSPP, RLS, Coordinatori Sicurezza Cantieri e Formatori in programma a Trieste presso la nostra sede il giorno 17 Maggio 2016.
Di seguito è possibile scaricare il programma dettagliato del corso ed il modulo di iscrizione.
ACOST MODULO 04 – Trento, 30 settembre 2016 – orario: 14:30-18:30
Il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
I fattori esterni connessi alla presenza di traffico veicolare che comportano rischi per il cantiere ed il decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza nella posa segnaletica stradale: quali risvolti per l’attività del coordinatore in fase progettuale e durante l’esecuzione dei lavori (non solo stradali).
La normativa vigente, i contenuti dei documenti della sicurezza (PSC, POS, DVR,…), le valutazioni in capo al coordinatore per la sicurezza, verifiche e controlli.
docente: Geom. Stefano Farina
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ACOST MODULO 05 – Trento, 18 novembre 2016 – orario: 14:30-18:30
Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.: Analisi del decreto a otto anni dalla sua pubblicazione. (contenuto orientativo dell’intervento in corso di definizione)
La normativa vigente, gli approfondimenti nell’ambito cantieri, i dubbi applicativi, dalla voce di chi ha vissuto la stesura del decreto in prima persona.
docente: Dott. Lorenzo Fantini
codocente: Geom. Stefano Farina
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I CORSI di SICURELLO.si
I CANTIERI DI ALLESTIMENTO OPERE TEMPORANEE PUBBLICO SPETTACOLO ED EVENTI
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Analisi della normativa, le figure della sicurezza, obblighi e responsabilità, proposte operative e tecniche.
Destinatari:
RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, RLS, RUP , Responsabili dei lavori, Coordinatori Sicurezza Cantieri, TPALL, Consulenti, Formatori, Committenti, Agenzie Spettacolo.
E’ previsto il rilascio di attestato individuale valido per l’aggiornamento RSPP, ASPP, RLS, Formatori (area rischi tecnici), Coordinatori per la Sicurezza, Datori di Lavoro e Dirigenti secondo l’art. 97 comma 3 ter.
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Descrizione del momento formativo:
Il Decreto 22 luglio 2014, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, ha modificato quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 nell’ambito degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
Il momento formativo vuole, in modo chiaro ed univoco, illustrare tutti gli obblighi in capo al datore di lavoro, fornendo risposte chiare e strumenti concreti per operare nel rispetto della normativa e dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Oltre ad aver partecipato in qualità di docente o relatore a vari momenti formativi e divulgativi sul tema (Bologna, Brescia, Cagliari, Maranello, …), il docente ha una pregressa esperienza in questo ambito ed ha recentemente partecipato come Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza, Responsabile della Gestione Emergenze, alla realizzazione dell’evento TED X TRENTO SALON ai piedi delle Pale di San Martino – Dolomiti UNESCO.
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DOWNLOAD: [OPZIONI NON ATTIVE ]
- Scarica la Locandina del Corso
- Scarica la Presentazione del Corso
- Scarica il Modulo di Iscrizione
oppure
- Scarica Locandina, Presentazione e Modulo Iscrizione (file unico)
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The post I CANTIERI DI ALLESTIMENTO OPERE TEMPORANEE PUBBLICO SPETTACOLO ED EVENTI appeared first on CORSI.in.
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Riconoscere gli Spazi Confinati o a Rischio Inquinamento
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La corretta applicazione delle normative relative agli spazi confinati o a rischio inquinamento (D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 177/2011) non può prescindere da una adeguata identificazione degli spazi e da una valida valutazione del rischio.
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I venerdì di SICURELLO.si – 6° Modulo Formativo
Trento, venerdì 15 luglio 2016
(data provvisoria)
orario 8:30-12:30
Destinatari:
RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, RLS, RUP, Responsabili dei lavori, Coordinatori Sicurezza Cantieri, TPALL, Organi di Vigilanza, Consulenti, Formatori, Responsabili aziendali Ufficio Tecnico.
E’ previsto il rilascio di attestato individuale valido per l’aggiornamento RSPP, ASPP, RLS, Formatori (area rischi tecnici), Coordinatori per la Sicurezza, Datori di Lavoro e Dirigenti secondo l’art. 97 comma 3 ter.
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Descrizione del momento formativo:
Dall’entrata in vigore del D.P.R. 177/2011 avvenuta nel novembre del 2011 vi sono specifici obblighi, per tutte le aziende, di qualificare le ditte che eseguiranno lavori in spazi confinati o a rischio inquinamento.
Ma i Datori di Lavoro hanno correttamente identificato tali luoghi, peraltro già indicati nelle normative precedenti? Quali sono le procedure da attuare e le verifiche da effettuare preventivamente e nel corso dei lavori.
Come applicare le norme in materia di spazi confinati all’interno dei cantieri temporanei o mobili.
Il momento formativo intende analizzare tali aspetti, proponendo un approfondimento delle varie tematiche con lo studio di situazioni tipiche e presentando alcune proposte operative.
Il corso non è abilitante alle attività all’interno degli spazi confinati.
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DOWNLOAD:
- Scarica la Locandina del Corso
- Scarica la Presentazione del Corso
- Scarica il Modulo di Iscrizione [ISCRIZIONE AL MODULO NON ATTIVA]
oppure
- Scarica Locandina, Presentazione (file unico) [ISCRIZIONE AL MODULO NON ATTIVA]
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I rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Bologna, EXPO SANITA’ – ore 15:00 – 17:00
Workshop – A pagamento previa iscrizione – Capienza sala: 30 posti
Organizzato da: AiFOS – Ass. Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
Referente: D.ssa Nirvana Salvi – Email: convegni@aifos.it – http://www.aifos.eu/ – Tel. 030 6595032 –Rivolto a: Direzione sanitaria, Tecnico della prevenzione, Docente, Progettista ASPP/RSPP, Coordinatore Cantiere, RLS
Abstract:
Valutare e gestire i diversi rischi che le varie attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano all’interno dello stesso. Spetta al Coordinatore della Sicurezza creare e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente riferito all’ambito ospedaliero.L’evento fornirà i crediti per RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori per la sicurezza.
ACOST MODULO 03
Trento, 06 maggio 2016
orario: 14:30-18:30
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Safety Leadership e Comunicazione efficace. Motivazione dei soggetti nell’attuazione delle strategie di sicurezza.
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership.
Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto, nei contenuti della formazione dei coordinatori, gli aspetti legati a comunicazione e leadership. I coordinatori che hanno effettuato la loro attività formativa prima del 2008 non sempre hanno approfondito tali fattori che risultano fondamentali nei rapporti tra tutti i soggetti. Il modulo intende affrontare ed approfondire quanto previsto dalla normativa nell’ottica del coordinamento cantieri.
docente: Dott.ssa Antonella Grange
codocente: Geom. Stefano Farina
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ACOST MODULO 02
Trento, 22 marzo 2016
orario: 14:30-18:30
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Attività del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva: il controllo del cantiere.
Analisi dell’attività del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva con la visita di un cantiere complesso.
docente: Geom. Stefano Farina
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ACOST MODULO 01
Trento, 19 febbraio 2016
orario: 14:30-18:30
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La valutazione degli spazi confinati in cantiere: dal P.S.C. al coordinamento in fase esecutiva.
Identificazione degli spazi confinati, prescrizioni e prevenzioni, procedure di lavoro, soggetti coinvolti, controllo della documentazione, le attrezzature utilizzabili (in aula verrà posizionato un tripode con arganello e sistema di trattenuta per meglio far comprendere le problematiche relative alla gestione).
docente: Geom. Stefano Farina
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)
12 settembre 2014
Decreto interministeriale 9 settembre 2014
Modelli semplificati piani sicurezza cantieri
Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014.
[fonte: LAVORO.GOV.IT]
Riportiamo di seguito il testo ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo all’individuazione dei modelli semplificati per la redazione dei piani di sicurezza:
Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
(articolo introdotto dall’art. 32, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
NOTA 14 settembre 2014:
REV. 01 Si segnala che la copia scaricabile dal DOWNLOAD è stata modificata rispetto a quella allegata al DECRETO INTERMINISTERIALE (riposizionamento di alcune pagine che nel DECRETO sono state erroneamente posizionate).
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO
Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonche’ del piano di sicurezza sostitutivo. (14A07039) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
Si rende noto che in data 9 settembre 2014, con decreto
interministeriale di cui all’articolo 104-bis del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, sono stati individuati i modelli semplificati
per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonche’ del
piano di sicurezza sostitutivo, di cui all’articolo 131, comma 2-bis
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il suddetto decreto
e’ reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all’interno
della sezione «Sicurezza nel lavoro».
Leggi il D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Interm. 22 luglio 2014 Capo II – Manifestazioni Fieristiche
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, ha modificato quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 nell’ambito degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
Il decreto se applica a tutte le attività ove sarà necessario aprire cantieri di realizzazione strutture provvisorie per spettacoli quali palchi, teatri tenda, strutture di illuminazione, allestimenti fieristici ed altre situazioni di cantieri di pubblico spettacolo. Nel decreto sono previsti alcuni ambiti di cantieri spettacoli per i quali il decreto non si applica (strutture di dimensioni ridotte).
Effettua il download del testo integrale D.L.gs. 81/2008 TITOLO IV (cantieri temporanei o mobili) con le indicazioni e prescrizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 per il settore delle Manifestazioni Fieristiche
Leggi anche il testo integrale del D.Interm. 22 luglio 2014.
Estratto:
DECRETO INTERMINISTERIALE 22/07/2014
Definizioni
a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con
disponibilità di un’area specifica;
d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello
stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell’Espositore;
f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a
supporto dell’esposizione fieristica;
g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica,
dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di
manifestazioni fieristiche;
h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di uno spazio
complementare allestito;
i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.
Campo di applicazione
Attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per
manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni.
Esclusioni
Le disposizioni del decreto interministeriale 22/07/2014 non operano per le attività in caso:
strutture allestitive cha abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano
superiore fino a 100 m²
tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi
prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi
massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura
direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un
piano stabile.
Particolari esigenze
Si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che
caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito elencate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata
variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro,
con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento
programmato degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da
svolgersi in luoghi aperti;
h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
INTEGRATO E MODIFICATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 22/07/2014
CAPO II – “MANIFESTAZIONI FIERISTICHE”
Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88. Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i
pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le
opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento,
nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di
cui all’allegato XI;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e
alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che
deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X il luogo nel quale si svolgono le attività
di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per
manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni eccezioni di cui al comma 3 del decreto interministeriale
22/07/2014 ;
b) committente: il soggetto gestore, organizzatore, o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri
decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di approntamento e smantellamento di
strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche limitatamente
all’ambito di esplicazione dei richiamati poteri per conto del quale l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra
committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono
riportati nell’allegato XV così come modificato ed integrato dal decreto interministeriale 22/07/2014 e devono
tener conto dell’allegato IV del decreto interministeriale 22/07/2014 e delle informazioni contenute nel
documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del d. lgs.81/08 redatto dal gestore o
dall’organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell’allegato V del decreto interministeriale
22/07/2014;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare
del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità
di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) deve acquisire le informazioni di cui all’allegato IV e V del decreto interministeriale 22/07/2014 relative
agli spazi ove realizzare le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture
o opere temporanee per manifestazioni fieristiche al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in
considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) (il P.S.C.) i documenti di
cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi
3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o
ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/08. delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorno
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-
bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui
alle lettere a) e b).
Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere
dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II del decreto interministeriale 22/07/2014.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99,
quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei
lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in
base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Leggi il D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Interm. 22 luglio 2014 Capo I – Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, ha modificato quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 nell’ambito degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
Il decreto se applica a tutte le attività ove sarà necessario aprire cantieri di realizzazione strutture provvisorie per spettacoli quali palchi, teatri tenda, strutture di illuminazione, allestimenti fieristici ed altre situazioni di cantieri di pubblico spettacolo. Nel decreto sono previsti alcuni ambiti di cantieri spettacoli per i quali il decreto non si applica (strutture di dimensioni ridotte).
Effettua il download del testo integrale D.L.gs. 81/2008 TITOLO IV (cantieri temporanei o mobili) con le indicazioni e prescrizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 per il settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
Leggi anche il testo integrale del D.Interm. 22 luglio 2014.
Estratto:
DECRETO INTERMINISTERIALE 22/07/2014
Campo di applicazione
Attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con
impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di
intrattenimento, fatte salve le esclusioni.
Esclusioni
Le disposizioni del decreto interministeriale 22/07/2014 non operano per le attività:
che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma
precedente;
di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse
ad altre strutture o supportanti altre strutture;
di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con
sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui
altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8
m nel caso di torri;
di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da
un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti
dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura
direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
Particolari esigenze
Si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che
caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito
indicate:
a) Compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata
variabile
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro,
con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento
programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da
svolgersi in luoghi aperti.
D. LGS. 81/08 : TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
INTEGRATO E MODIFICATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 22/07/2014
CAPO I – “SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI”
Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88. Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i
pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le
opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento,
nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di
cui all’allegato XI;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e
alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che
deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X il luogo nel quale si svolgono le attività
di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento o disallestimento con
impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di
intrattenimento fatte salve le eccezioni di cui al comma 3 del decreto interministeriale 22/07/2014 ;
b) committente: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del
quale vengono realizzate le attività di cui al decreto interministeriale 22/07/2014 indipendemente da
eventuali frazionamenti della loro realizzazione. per conto del quale l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra
committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono
riportati nell’allegato XV così come modificato ed integrato dal decreto interministeriale 22/07/2014;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare
del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità
di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) deve acquisire le informazioni di cui all’allegato I del decreto interministriale 22/07/2014 al momento
delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in
considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) (il P.S.C.) i documenti di
cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Cantieri spettacoli musicali: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto interministeriale contenente le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività
Pubblicato il decreto interministeriale 22 luglio 2014
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 183 dell’8 agosto 2014.
Il decreto se applica a tutte le attività ove sarà necessario aprire cantieri di realizzazione strutture provvisorie per spettacoli quali palchi, teatri tenda, strutture di illuminazione, allestimenti fieristici ed altre situazioni di cantieri di pubblico spettacolo. Nel decreto sono previsti alcuni ambiti di cantieri spettacoli per i quali il decreto non si applica (strutture di dimensioni ridotte).
Ricordiamo che AIFOS ha già programmato per il 23 ottobre a Bologna un Convegno sul tema. “SICUREZZA NEL PUBBLICO SPETTACOLO: LA FORMAZIONE CONSAPEVOLE DI ATTORI E TECNICI” al quale parteciperà in qualità di relatore anche il Geom. Stefano Farina.
Il convegno nasce dalle problematiche legate all’allestimento di palchi per spettacoli di vario genere e di strutture per manifestazioni fieristiche, per l’analisi delle quali da tempo AIFOS ha costituito un gruppo di lavoro e sta lavorando ad un progetto formativo sperimentale.
Il convegno vuole evidenziare l’importanza di formazione consapevole in ambito di sicurezza sul lavoro in un settore, quello del pubblico spettacolo e dei cantieri spettacoli, fino ad oggi poco considerato.
La Fondazione Mach – Istituto Agrario di San Michele All’Adige ha stato affidato al Geom. Stefano Farina l’incarico di COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA relativo ai lavori di sostituzione della centrale termica a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento che alimenta le utenze termiche della Fondazione Edmund Mach.
Nei prossimi giorni avranno inizio i “Lavori di ricostruzione del presidio sanitario S. Giovanni – Ospedale Mezzolombardo“.
La gara per l’affidamento del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere nuovo Ospedale Mezzolombardo ha avuto come aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo tra il Geom. Stefano Farina e l’Arch. Lina Farina con il punteggio di 96,165 punti su 100,00.
Il ruolo di COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA del cantiere Ospedale Mezzolombardo sarà ricoperto dal Geom. Stefano Farina.
Committente dei lavori: Provincia Autonoma di Trento
Importo dei lavori: Euro 20.480.000,00.= Euro VentiMilioniQuattrocentoOttantaMila/00.=
Qualche dettaglio sulle dimensioni e sulle dotazioni tecnologiche di quello che sarà uno dei presidi ospedalieri più importanti del sistema sanitario provinciale.
La superficie complessiva dello stabile, ordinato su sette piani, sarà di oltre 10 mila metri quadri con una volumetria di 50 mila metri cubi e un parcheggio interrato di circa 2.300 metri quadri.
Sarà in tutto e per tutto un’opera “green” all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico. Il progetto, infatti, è stato appositamente concepito per raggiungere il certificato Gold secondo lo standard LEED New Constructions”. Caratteristiche “green” del progetto, valide per l’ottenimento dei crediti Leed, sono il consistente impiego di materiali riciclati privi di emissioni nocive, l’utilizzo di legno certificato e la realizzazione delle superfici di copertura a verde.
All’insegna del risparmio e dell’efficienza energetica anche la parte impiantistica che prevede soluzioni all’avanguardia per ridurre i consumi e i costi di manutenzione. Per quanto riguarda la produzione termica, il progetto prevede l’installazione di un sistema integrato formato da pompe di calore con scambio termico ad acqua di pozzo, un cogeneratore per la produzione di calore ed energia elettrica e di alcune caldaie a metano per le richieste di punta e le emergenze. Spazio naturalmente anche alle fonti di energia rinnovabile, in particolare con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 23 kWp e un impianto solare termico per una superficie di 80 metri quadri. Per quanto concerne il confort ambientale è previsto un impianto per la supervisione e la regolazione del microclima interno con il controllo della temperatura, dell’umidità, della qualità dell’aria e della luminosità. E ciò separatamente, per locali comuni e per singole stanze di degenza. È previsto poi un trattamento dell’acqua per evitare il pericolo legionella. Infine, sistemi di raccolta delle acque piovane e apparecchi sanitari a ridotti consumi d’acqua consentiranno un significativo risparmio di risorse idriche.
Aggiudicataria dell’appalto per i lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Mezzolombardo l’associazione temporanea d’impresa tra Costruzioni Rossaro, Costruzioni Iobstraibizer, Pvb Solutions, Bertolini Impianti sanitari, Giacca Costruzioni elettriche, Sapio Life e Trentino progetti.
E’ stato pubblicato il pubblicato il QUADERNO della SICUREZZA AiFOS nr. 04-2013 riguardante il Rapporto AiFOS 2013.
Il Rapporto AiFOS 2013, curato dal Geom. Stefano Farina, presenta i risultati relativi alla ricerca condotta nel 2013 dall’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) – realizzata con il patrocinio e la collaborazione di INAIL e Federcoordinatori – sulla figura dei coordinatori di cantiere riguardo alla formazione, al ruolo, alle difficoltà incontrate nei cantieri e alla situazione reale della sicurezza sul lavoro nel mondo delle costruzioni.
Di seguito il sommario dei contenuti del QUADERNO della SICUREZZA AiFOS nr. 04-2013
che da questo numero ha come direttore il Dottor Lorenzo Fantini, già dirigente del Ministero del Lavoro.
Sommario
Lorenzo Fantini
Presentazione
II Rapporto AiFOS sui coordinatori della sicurezza
Giuseppe Lucibello
Nota introduttiva al Rapporto AiFOS 2013
Marco Masi
Introduzione
I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione: il Rapporto dell’AIFOS analizza illoro ruolo dopo 17 anni dalla “direttiva cantieri”
Stefano Farina
Rapporto AiFOS 2013
II Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Rocco Vitale
II coinvolgimento dei Coordinatori
Michele Meschino
II Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, un presidio per la sicurezza nel cantiere
Fabrizio Lovato
II coordinatore della sicurezza in cantiere, un professionista sconosciuto e debole
Mariano Bruno
II coordinatore per la sicurezza e il ruolo della formazione
Susi Canti
Appendice
II Coordinatore di cantiere visto dal committente-responsabile dei lavori e dall’impresa esecutrice-lavoratore autonomo
Sul sito di AiFOS un estratto del QUADERNO della SICUREZZA AiFOS nr. 04-2013

Guarda altre immagini del Convegno di presentazione del Rapporto AiFOS 2013 sul tema: “Il coordinatore di cantiere e la sicurezza sul lavoro”.Il Rapporto AiFOS 2013 analizza la figura del Coordinatore di cantiere in relazione alla sicurezza sul lavoro.
L’indagine è stata condotta tra i Coordinatori e tra i Responsabili dei lavori ed i committenti per avere una maggiore visione della problematica.
Il Parlamentino del CNEL – Roma… Attività pre Convegno.
Il 4 dicembre si terrà a Roma presso il Parlamentino del CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) il Convegno di presentazione del Rapporto AiFOS 2013 sul tema: “Il coordinatore di cantiere e la sicurezza sul lavoro”.
Il Rapporto AiFOS 2013 analizza la figura del Coordinatore di cantiere in relazione alla sicurezza sul lavoro.
L’indagine è stata condotta tra i Coordinatori e tra i Responsabili dei lavori ed i committenti per avere una maggiore visione della problematica.
Il programma prevede:
Apertura dei lavori e saluti delle autorità:
‐ Dott. Francesco Naviglio Segretario Generale dell’AiFOS
‐ Dott. Giuseppe Lucibello Direttore Generale INAIL
Relazioni ed interventi:
‐ Avv. Lorenzo Fantini Giuslavorista e Direttore dei Quaderni AiFOS
‐ Ing. Marco Masi Coordinatore Gruppo di lavoro Sicurezza appalti ITACA
‐ Geom. Stefano Farina Referente Nazionale AiFOS settore costruzioni
‐ Dott. Michele Meschino Coordinatore Consulenza Tecnica per l’edilizia INAIL
‐ Dott. Fabrizio Lovato Presidente Federcoordinatori
Conclusioni
‐ Prof. Rocco Vitale Presidente dell’AiFOS
A tutti i partecipanti al Convegno verrà consegnato un Attestato di partecipazione con il rilascio di n. 3 crediti formativi per Coordinatore ed una copia del QUADERNO DELLA SICUREZZA AiFOS n. 4/2013
La partecipazione al Convegno è gratuita. Ulteriori informazioni ed iscrizioni sul sito AiFOS.
Al termine del convegno si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso Premio di Laurea AiFOS “La sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni” in collaborazione con UNPISI (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia).
Si è tenuto oggi il 5° modulo 2013 del programma di aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri programmato da A.Co.S.T. (Associazione Coordinatori Sicurezza Trentino) .
Organizzato in collaborazione con C.R.E. Consorzio Rivenditori Edili e con il supporto della SEIDUESEI.org S.r.l. il Seminario ha visto la partecipazione di circa 70 professionisti che, oltre a seguire l’intervento del Geom. Stefano Farina relativo agli aspetti della Sicurezza in Fase di Coordinamento, hanno effettuato una visita al cantiere di ristrutturazione della Cantina Sociale VIVALLIS di NOGAREDO.
Nella prima parte del seminario – tenutosi nella sala convegni della Distilleria Marzadro – sono state affrontate le peculiarità e problematiche del ruolo del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, con l’analisi delle modalità di effettuazione dell’attività del coordinatore (visite in cantiere, controllo della documentazione, aggiornamento del cronoprogramma, problematiche legate agli oneri per la sicurezza) e la proposta alcuni strumenti operativi da utilizzarsi nell’attività quotidiana in cantiere (registro del coordinatore, modulistica e check list).
I partecipanti, suddivisi in due gruppi, si sono poi spostati presso la Cantina VIVALLIS, dove nel corso della visita hanno potuto visionare lo stato attuale dei lavori con un sopralluogo nella zona della futura cantina fonda a quota -8.35, nonché vedere gli aspetti legati al costruendo solaio intermedio e le prime torri di casseratura posizionate per il solaio a quota 0,00.
All’interno della cantina esistente – grazie alla disponibilità delle aree concessa dalla direzione della Cantina VIVALLIS – era stata inoltre predisposta una piccola rassegna fotografica che illustrava l’andamento dei lavori partendo dall’inizio delle attività di cantiere, passando poi alla demolizione delle strutture della vecchia cantina, alla formazione diaframmi e relativi tiranti, alle opere di scavo e terminando infine con le opere relative alla realizzazione platea di fondazioni ed imposta solaio intermedio.
Erano inoltre esposte alcune delle tavole grafiche del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché alcune delle planimetrie relative alle modifiche intervenute nel corso dei lavori, ed alcuni degli schemi allegati ai D.U.V.R.I. predisposti per la gestione delle interferenze tra attività di cantiere ed altre attività connesse al quotidiano funzionamento della Cantina VIVALLIS.
La visita è stata possibile grazie alla disponibilità della Cantina VIVALLIS, della Direzione Lavori “Studio Andrea Tomasi & Associati” e dell’Impresa Affidataria delle opere edili ROSSARO Costruzioni.
A pochi giorni dalla scadenza del 15 maggio, ovvero data di scadenza del primo quinquennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., facciamo il punto relativo agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori sicurezza cantieri.
L’art. 98 e l’allegato XIV al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevedono che il Coordinatore per la sicurezza cantieri debba essere in possesso dei seguenti requisiti:
[art. 98]
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
[allegato XIV]
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%.
Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Sulla base di quanto sopra le scadenze da considerare sono pertanto le seguenti:
– Conseguimento dell’attestato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008): obbligo di aggiornamento entro 5 anni dalla data di conseguimento dell’attestato.
– Conseguimento dell’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008): obbligo di aggiornamento entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 15 maggio 2013.
Se su queste due scadenze non vi era alcun dubbio, nel tempo sono sorte delle necessità di chiarimento riguardanti la “sorte” di quei soggetti abilitati che però non completano l’aggiornamento nel quinquennio.
A tale proposito sono state espresse da vari soggetti alcune ipotesi, compresa quella della perdita dei requisiti derivanti dalla partecipazione al corso 120 ore (a tale proposito si rimanda all’articolo di PUNTOSICURO di data 18 aprile 2013), ora il Ministero del Lavoro, sulla base di un quesito posto dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna, ha espresso in data 9 aprile 2013 – con nota firmata dal Dott. Lorenzo Fantini – il proprio parere, precisando quanto segue:
“Giova rilevare che in caso di mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto, i coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non saranno in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.”
All’interno della stessa nota viene inoltre chiarito “che solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile effettuare le 40 ore di aggiornamento previste per il quinquennio successivo”. Tale precisazione era stata peraltro già evidenziata nella precedente risposta (8 marzo 2013) del Ministero a firma dello stesso Dott. Fantini:
“A riscontro del quesito in oggetto emarginato, nel quale si chiede se le eventuali ore in più, rispetto alle 40 ore previste, possano essere computate per il quinquennio successivo ai fini dell’ aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si evidenzia che, a parere dello scrivente ufficio, non sarà assolutamente possibile usufruire delle ore espletate nel quinquennio precedente atteso che solo allo scadere di questo (nel caso di specie a far data dal 16/05/2013) sarà possibile effettuare le 40 ore di aggiornamento previste per il quinquennio successivo.”
Di seguito il link alle risposte citate:
Vedi anche la specifica pagina del sito dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna
Si ringrazia l’Ing. Andrea Zaratani Responsabile della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna per la segnalazione e la disponibilità.
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Ricordiamo che manca meno di un mese alla scadenza dell’aggiornamento
coordinatori sicurezza cantieri temporanei o mobili
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Per i professionisti che necessitano di completare il proprio aggiornamento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., lo STUDIOFARINA & SEIDUESEI.org S.r.l. propongono 3 nuovi moduli formativi


MODULO 04 ( 4 ore ) – 29 aprile 2013
dalle ore 13.30 alle ore 17.30
“Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.”
MODULO 05 ( 7 ore ) – 06 maggio 2013
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30
” Piano di Sicurezza e Coordinamento “
” Piano Operativo di Sicurezza “
” Piano sostitutivo di Sicurezza ”
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MODULO 06 ( 4 ore ) – 09 maggio 2013
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
” La tavola tecnica sugli scavi ed attivita connesse (approfondimenti relativi all¡¦esecuzione degli scavi, ai problemi che si possono riscontrare, alle soluzioni tecniche da adottare, alla bonifica residuati bellici, ecc.) “
” La presenza di amianto all’interno degli edifici. La valutazione del rischio e gli interventi di bonifica “
PER SAPERNE DI PIU’ NON ESITARE A CONTATTARCI AL NR. 0461 925385
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IN CASO DI PROBLEMI NELLO SCARICAMENTO DEI DOCUMENTI, O PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE VISITARE IL NOSTRO SITO CORSI.in
E’ on-line la Guida completa alla formazione per la sicurezza sul lavoro aggiornata ai contenuti degli Accordi Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori.
In questa guida l’autore Ing. Ciro Alessio Strazzeri riepiloga tutti gli aspetti normativi in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro ed in particolare evidenzia gli obblighi formativi per ogni soggetto.
Riportiamo di seguito i contenuti della guida:
CORSO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERE
120 + 6 ore
secondo l’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Trento, autunno 2012
organizzazione:
SEIDUESEI.org S.r.l. C.F.A. AiFOS