Attrezzature
Il Coordinatore per la Sicurezza 2017
A venti anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 494/96 un questionario conoscitivo per studiare questa figura-chiave della sicurezza
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Il 24 marzo 1997 entrava in vigore il Decreto Legislativo 494/96, il quale introduceva la figura del Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva: un nuovo soggetto che si trovò catapultato in un mondo che aveva sempre fatto senza di lui e che con una certa difficoltà lo accettò. Con gli anni la figura del coordinatore è emersa nella sua validità e, anche grazie alle competenze acquisite e maturate nel tempo, il suo ruolo è diventato un punto di riferimento per molti cantieri di tutte le dimensioni. AiFOS propone un questionario (fai clic qui per rispondere), realizzato con il supporto tecnico del Referente del gruppo di lavoro AiFOS Costruzioni geom. Stefano Farina, i cui risultati verranno presentati in occasione del convegno "Sicurezza in cantiere: da Brunelleschi al coordinatore" che si svolgerà a Firenze il 24 marzo. PER ISCRIZIONI AL CONVEGNO "SICUREZZA IN CANTIERE: DA BRUNELLESCHI AL COORDINATORE": http://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/sicurezza_in_cantiere_da_brunelleschi_al_coordinatore |
tag: COORDINATORE PER LA SICUREZZA 2017
"LE GRANDI ESCLUSE"
Introduzione di Lorenzo Fantini
Conclusioni di Rocco Ornella Vitale
Sandro Bottoni
Lara Calanni Pileri
Marina Calabrese
Roberto Catana
Lorenzo Fantini
Stefano Farina
Antonella Grange
Nicoletto Raimondo
Silvia Pellegrino
Giancarlo Ronchi
Rocco Vitale
Daniele Zanoni
La lettura delle sentenze civili e penali in materia di salute e sicurezza evidenzia da sempre la frequenza degli infortuni che sono legati all’utilizzo di attrezzature e strumenti di lavoro e la drammaticità delle conseguenze infortunistiche derivanti da un utilizzo di essi non coerente con le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie.
Abstract:
2.1 Edilizia e costruzioni
Attività che si svolgono prevalentemente in cantieri temporanei o mobili
Certamente l’edilizia ed in generale il settore delle costruzioni è uno degli ambiti che più necessita di
approfondimento degli aspetti legati alla formazione all’uso delle attrezzature da parte degli operatori.
Le numerose tipologie di attrezzature, la necessità di adattamento al loro utilizzo in situazioni ed ambienti
notevolmente differenti, il numero elevato di addetti e l’altrettanto elevato numero di infortuni, nonché
numerosi altri fattori direttamente od indirettamente connessi alle attrezzature stesse, rendono necessario
garantire una corretta ed effettiva formazione dei lavoratori.
All’interno del settore edilizia sono state identificate le seguenti tipologie di attrezzatura:
- Attrezzature ordinarie, ovvero attrezzature che per il loro funzionamento prevedono
prevalentemente la presenza di un operatore addetto al suo funzionamento. - Carico, scarico, movimentazione materiali con operatore a bordo, ovvero attrezzature che per il
loro funzionamento prevedono prevalentemente la presenza di un operatore a bordo macchina (con
o senza sedile) - Attrezzature particolari, ovvero attrezzature particolari che per il loro funzionamento prevedono
obbligatoriamente la presenza di un operatore
2.2 Agricoltura e foreste
Attrezzature che si utilizzano in maniera indifferenziata in più settori
In maniera analoga all’edilizia, anche il settore agricoltura e foreste, vede una vasta gamma di attrezzature,
anche molto diverse tra loro sia dal punto di vista funzionale che da quello dimensionale ed operativo e
pertanto l’approfondimento formativo relativo al loro utilizzo diventa un tassello importante nella riduzione
degli infortuni.
All’interno del settore agricoltura e foreste sono state identificate le seguenti tipologie di attrezzature:
- Attrezzature ed accessori a motore indossabili o portatili, ovvero attrezzature indossabili, portatili
o facilmente trasportabili (senza utilizzo di ulteriori attrezzature per il trasporto/movimentazione) e
che per il loro funzionamento prevedono un’attenzione particolare da parte dell’operatore e
l’adozione di specifici D.P.I. - Attrezzature ordinarie, ovvero attrezzature che per il loro funzionamento prevedono un’attenzione
particolare da parte dell’operatore e l’adozione di specifici D.P.I. - Attrezzature trainate, ovvero attrezzature che per il loro funzionamento necessitano l’utilizzo di
un’altra attrezzatura (es. trattore) alla quale devono essere collegate attraverso l’albero cardano.
2.3 Industria e logistica
Più complessa è stata la definizione delle tipologie da inserire in questo settore. La necessità di uniformare,
per quanto possibile, tali attrezzature, la vastità degli ambiti lavorativi, la loro differenziazione e le loro
peculiarità, hanno portato a inserire in questo settore alcune attrezzature che vengono utilizzate in ambiti
differenti, ma che possono rientrare a pieno titolo nella formazione trasversale degli operatori, ci riferiamo
in particolare al soccorso stradale e trasporto veicoli ed all’ambito cimiteriale.
All’interno del settore industria e logistica sono state identificate le seguenti tipologie di attrezzature:
- Carico, scarico, movimentazione materiali con operatore a bordo, ovvero attrezzature che per il
loro funzionamento prevedono obbligatoriamente la presenza di un operatore a bordo macchina - Carico, scarico, movimentazione materiali con/senza operatore a bordo, ovvero attrezzature che a
seconda del modello e della tipologia possono essere con o senza operatore a bordo - Attrezzature per il sollevamento e spostamento materiali, ovvero attrezzature che vengono
utilizzate per il sollevamento e lo spostamento di materiali e che sono fisse o scorrono su binari, carri
gommati, ecc.
Attività legate ad ambienti montuosi o similari
Numerosi sono i settori che non rientrano in quelli precedentemente indicati.
Attività che si svolgono prevalentemente in cantieri temporanei o mobili.
3.1 Tipologie di attrezzature
prevalentemente la presenza di un operatore addetto al suo funzionamento.
B - Carico, scarico, movimentazione materiali con operatore a bordo, ovvero attrezzature che per il
loro funzionamento prevedono prevalentemente la presenza di un operatore a bordo macchina (con o
senza sedile).
C - Carico, scarico, movimentazione materiali o lavorazioni con operatore a terra od a bordo, ovvero
attrezzature che per il loro funzionamento prevedono prevalentemente la presenza di un operatore a
terra od a bordo macchina (con o senza sedile).
D - Attrezzature particolari, ovvero attrezzature particolari che per il loro funzionamento prevedono
obbligatoriamente la presenza di un operatore
3.2 Elenco attrezzature e tipologia di appartenenza
Argano a bandiera [ 3A ]
Autobetoniera [ 3B ]
Betoniera [ 3A ]
Catenaria - Taglia asfalti [ 3C ]
Dumper gommati [ 3B ]
Escavatore con massa <6000 kg [ 3B ]
Intonacatrice [ 3A ]
Motocarriole gommate o cingolate [ 3C ]
Motolivellatrice - Grader [ 3B ]
Pala meccanica con massa <4500 kg [ 3B ]
Ponti mobili e Montacarichi [ 3D ]
Rullo compressore/compattatore [ 3B ]
Sega circolare [ 3A ]
Sistemi di taglio murario [ 3D ]
Traccialinee [ 3C ]
Vibrofinitrice [ 3B ]
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ATTREZZATURE (CARRELLI ELEVATORI) SECONDO ACCORDO STATO REGIONI
Destinatari:
Lavoratori e datori di lavoro addetti all’utilizzo dell’attrezzatura.
E’ previsto il rilascio di attestato individuale.
Contattaci al numero 0465 702244 – 0461 925385,
oppure inviaci un’email all’indirizzo
info.corsi@seiduesei.org
per avere informazioni in merito a questo corso.
Vai al calendario per
vedere le date
di tutti i nostri
corsi di formazione.
– CORSO DI FORMAZIONE ATTREZZATURE (PLE) SECONDO ACCORDO STATO REGIONI
Destinatari:
Lavoratori e datori di lavoro addetti all’utilizzo dell’attrezzatura.
E’ previsto il rilascio di attestato individuale.
Contattaci al numero 0465 702244 – 0461 925385,
oppure inviaci un’email all’indirizzo
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Misuratore stress termico PCE-WB 20SD
La sicurezza degli addetti ai lavori va costantemente monitorata ed è per questo che si necessita sempre più di strumentazione innovativa e semplice nell’uso.
Per i lavoratori impiegati in ambienti con grandi sbalzi termici è indispensabile tenere sotto controllo il potenziale di stress termico, questo permette di prendere adeguate misure di sicurezza che evitano al personale problemi di salute o di altro tipo.
Il misuratore stress termico PCE-WB 20SD rileva il valore WBGT interno ed esterno, la temperatura del globo nero, l’umidità e la temperatura relativa, la temperatura del bulbo umido e quella del punto di rugiada.
L’indice WBGT è indispensabile per determinare la frequenza delle pause lavorative e sulle restrizioni delle attività intense.
Questo dispositivo è dotato di un ampio display grafico LCD che visualizza in tempo reale i valori misurati, questi ultimi possono essere memorizzati nella scheda SD in dotazione. Un allarme acustico avverte quando c’è una notevole variazione dei parametri di default.
Specifiche tecniche del misuratore stress termico PCE-WB 20SD | ||
Unità di misura | Temperatura del globo nero (TG) Temperatura dell’aria (TA) Temperatura del bulbo umido (WB) Umidità Temperatura del punto di rugiada | |
Specifiche tecniche | ||
Formula WGBT | ||
Per ulteriori informazioni sul misuratore stress termico o su altri strumenti di misura si può visitare http://www.pce-italia.it
Ricordiamo che per alcune attività il microclima può essere causa solo di un “semplice discomfort”, in molti altri casi può invece essere causa di disfunzioni che possono compromettere la salute e l’efficienza del lavoratore.
Nella valutazione dei rischi, l’aspetto relativo al microclima è molte volte sottovalutato, nel Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. sono diverse le parti che fanno diretto o indiretto riferimento al rischio microclimatico, ad esempio:
– le indicazioni contenute nell’allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) in relazione alla temperatura dei locali:
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
(…)
– l’art. 181 indica che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici” e per agenti fisici si intendono (art. 180) “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
E’ quindi necessario che il datore di lavoro provveda ad una corretta valutazione ed al monitoraggio, ad esempio tramite un misuratore stress termico , delle condizioni ambientali nelle quali i lavoratori operano.
Oltre al Misuratore stress termico PCE-WB 20SD, PCE Instruments offre un catalogo completo di dispositivi, soprattutto misuratori che sono stati progettati, prodotti e venduti sotto il marchio “PCE Instruments ®”. I clienti possono beneficiare di questo triplice aspetto di PCE come azienda che sviluppa, produce e distribuisce i suoi strumenti.
Gli strumenti di misura distribuiti da PCE Instruments, vengono scrupolosamente selezionati tra i produttori di prima categoria. Come valore aggiunto, PCE sa quanto è importante che i misuratori si adattino nel miglior modo possibile alle applicazioni, ed offre una serie completa di servizi: Consulenza durante il processo di selezione del misuratore, riparazione e (Ri)-Calibrazione.
Attraverso il reparto di R&S, PCE partecipa a progetti di istituzioni governative ed aziende private sviluppando strumenti di misura e automazioni speciali.
tag: microclima, misuratore stress termico, sicurezza
categoria: misuratore stress termico
Immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico
In merito al Decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014, di attuazione della disposizione prevista dal comma 2 bis dell’art. 114 del nuovo codice della strada, riguardante l’immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e santuari spostamenti a vuoto o a carico, il Ministero dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi.
In particolare la Circolare fornisce indicazioni utili per l’immissione in circolazione dei carrelli e, con la sua pubblicazione, abroga le disposizioni impartite con la Circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013 e con la Circolare 26363/DIV3/C del 25.10.2013.
Il Decreto 14 gennaio 2014 prot. 752 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2014 n. 28) prevede un regime autorizzativo in capo all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, sentito il parere dell’ente proprietario della strada interessata (tipicamente Comune e Provincia).
Per quanto attiene quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014, segnaliamo che il Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento ha predisposto un modulo specifico per la richiesta di circolazione saltuaria di carrelli elevatori su strada pubblica.
Ricordiamo infine che l’autorizzazione è subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni tecniche e di sicurezza relative al carrello, elencate e dettagliate nell’articolo 2 del decreto, tra cui evidenziamo le seguenti:
- essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- essere munito di un sistema di frenatura;
- essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine e alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
- essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente,
- il decreto impone una velocità massima di 10 chilometri orari.
Misuratore stress termico PCE-WB 20SD
La sicurezza degli addetti ai lavori va costantemente monitorata ed è per questo che si necessita sempre più di strumentazione innovativa e semplice nell’uso.
Per i lavoratori impiegati in ambienti con grandi sbalzi termici è indispensabile tenere sotto controllo il potenziale di stress termico, questo permette di prendere adeguate misure di sicurezza che evitano al personale problemi di salute o di altro tipo.
Il misuratore stress termico PCE-WB 20SD rileva il valore WBGT interno ed esterno, la temperatura del globo nero, l’umidità e la temperatura relativa, la temperatura del bulbo umido e quella del punto di rugiada.
L’indice WBGT è indispensabile per determinare la frequenza delle pause lavorative e sulle restrizioni delle attività intense.
Questo dispositivo è dotato di un ampio display grafico LCD che visualizza in tempo reale i valori misurati, questi ultimi possono essere memorizzati nella scheda SD in dotazione. Un allarme acustico avverte quando c’è una notevole variazione dei parametri di default.
Specifiche tecniche del misuratore stress termico PCE-WB 20SD | ||
Unità di misura | Temperatura del globo nero (TG) Temperatura dell’aria (TA) Temperatura del bulbo umido (WB) Umidità Temperatura del punto di rugiada | |
Specifiche tecniche | ||
Formula WGBT | ||
Per ulteriori informazioni sul misuratore stress termico o su altri strumenti di misura si può visitare http://www.pce-italia.it
Ricordiamo che per alcune attività il microclima può essere causa solo di un “semplice discomfort”, in molti altri casi può invece essere causa di disfunzioni che possono compromettere la salute e l’efficienza del lavoratore.
Nella valutazione dei rischi, l’aspetto relativo al microclima è molte volte sottovalutato, nel Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. sono diverse le parti che fanno diretto o indiretto riferimento al rischio microclimatico, ad esempio:
– le indicazioni contenute nell’allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) in relazione alla temperatura dei locali:
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
(…)
– l’art. 181 indica che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici” e per agenti fisici si intendono (art. 180) “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
E’ quindi necessario che il datore di lavoro provveda ad una corretta valutazione ed al monitoraggio, ad esempio tramite un misuratore stress termico , delle condizioni ambientali nelle quali i lavoratori operano.
Oltre al Misuratore stress termico PCE-WB 20SD, PCE Instruments offre un catalogo completo di dispositivi, soprattutto misuratori che sono stati progettati, prodotti e venduti sotto il marchio “PCE Instruments ®”. I clienti possono beneficiare di questo triplice aspetto di PCE come azienda che sviluppa, produce e distribuisce i suoi strumenti.
Gli strumenti di misura distribuiti da PCE Instruments, vengono scrupolosamente selezionati tra i produttori di prima categoria. Come valore aggiunto, PCE sa quanto è importante che i misuratori si adattino nel miglior modo possibile alle applicazioni, ed offre una serie completa di servizi: Consulenza durante il processo di selezione del misuratore, riparazione e (Ri)-Calibrazione.
Attraverso il reparto di R&S, PCE partecipa a progetti di istituzioni governative ed aziende private sviluppando strumenti di misura e automazioni speciali.
tag: microclima, misuratore stress termico, sicurezza
categoria: misuratore stress termico
Prosegue la nostra collaborazione con AiFOS (Associazione italiana formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro) con la pubblicazione della guida sulle “ATTREZZATURE DI LAVORO: Formazione ed abilitazione degli operatori”.
Un documento che aiuta a capire gli aspetti peculiari del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 – Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 (G.U. 12 marzo 2012)
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
10 giugno 2013
Circolare n. 21 del 10 giugno 2013
Con circolare n. 21 dell’10 giugno 2013 vengono forniti chiarimenti, tenuto conto della circolare n.12/2013 del medesimo Ministero, in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
[ fonte: LAVORO.GOV.IT ]
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013
Con circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
Circolare del Ministero del Lavoro relativa ai requisiti di sicurezza delle prolughe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosidette “bracci gru”.
Chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 23 del 13 agosto 2012, con i chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.
La Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 23 del 13 agosto 2012, con i chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, previste dall’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza sul lavoro); nonché sui criteri dei soggetti abilitati, di cui all’articolo 71, comma 13, del Decreto Legislativo n. 81/2008.
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Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012
Con il Decreto del 30 luglio 2012 è stato pubblicato il secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012.
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Sicurezza sui luoghi di lavoro e verifica periodica delle attrezzature: Dal Ministero del Lavoro chiarimenti e modalità operative
Sicurezza sui luoghi di lavoro e verifica periodica delle attrezzature: dall’INAIL chiarimenti e modalità operative
L’INAIL ha pubblicato la modulistica per la richiesta della verifica periodica delle seguenti categorie di attrezzature:
- attrezzature a pressione;
- impianti di messa a terra;
- sollevamento.
Obblighi del datore di lavoro, modalità, soggetti abilitati e tariffe
Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro
Allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
Dal 24 maggio 2012 entrano in vigore, per il datore di lavoro, nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche fra cui la possibilità di provvedere direttamente avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati quando i titolari della funzione (Inail per la prima, Asl per le successive) siano impossibilitati a farlo entro i termini previsti (decreto ministeriale 11 aprile 2011).
Cosa deve fare il datore di lavoro
Dal giorno 24 maggio è in vigore la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature
Riassumiamo di seguito gli aspetti normativi relativi alle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.:
– con Decreto 12 aprile 2011 è stata modificata la «Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (12A00838)” permettendo a soggetti esterni l’effettuazione delle verifiche;
– l’entrata in vigore di tale decreto era prevista inizialmente alla data del 25 gennaio 2012, prorogata successivamente al 24 maggio 2012 e da quest’ultima data esso è a tutti gli effetti in vigore;
– in data 21 maggio 2012 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale del Ministero che rende noto il primo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
D.M. 11 aprile 2011 – Verifica Attrezzature
PROCEDURE TECNICHE DA SEGUIRE NEL CASO DI SOLLEVAMENTO PERSONE CON ATTREZZATURE NON PREVISTE A TAL FINE
Documento elaborato ed approvato in data 18 aprile 2012 in seno alla Commissione consultiva permanente di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dei compiti attribuiti alla medesima ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.81/2008.
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori (art 72 comma 5 D.lgs 81/08)
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile (autogru)
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompa per calcestruzzo
Leggi l’accordo_Formazione_attrezzature