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GLI INFLUENCER DELLE EMERGENZE: COSA E' SUCCESSO DOPO L'ARTICOLO
Di seguito l'articolo pubblicato nei giorni scorsi:
Come influenzare positivamente i comportamenti delle persone in caso di emergenza?
In questi giorni le cronache ci portano una nuova triste notizia riguardante l’evento luttuoso che è avvenuto durante un concerto in una discoteca, un evento che sarà la magistratura a dipanare nelle sue cause e responsabilità, ma che certamente deve farci riflettere sul molti aspetti legati alle emergenze in presenza di folla, al panico che si può scatenare ed ai comportamenti delle persone.
Come certamente molti di voi, pure io mi sono posto una serie di domande non su cosa sia successo, ma su come si debba lavorare sulle persone per evitare il ripetersi, sempre più frequenti di situazioni di questo tipo e sia alla luce delle esperienze avute in ambito eventi pubblico spettacolo, sia in quello legato alla gestione di emergenze in luoghi con presenza di utenti, ho iniziato a riflettere su cosa si può o si deve fare per migliorare quanto già previsto normativamente.
Durante la riflessione mi è tornata in mente anche la testimonianza della Dott.ssa Anna Maria Masi al recente convegno “Storytelling: storie di fortuna e d’infortunio” organizzato da AiFOS e ICOGEI e che si è tenuto a Torino lo scorso 27 novembre. La Dott.ssa Masi, Psicologa dell’Associazione Psicologi per i Popoli di Torino, era intervenuta a seguito degli incidenti verificatisi in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 ed ha raccontato quanto vissuto e le sensazioni di alcune delle persone coinvolte nell’evento: quella sera per un “falso allarme” si scatenò il panico con una fuga precipitosa delle persone dalla piazza, fuga che causò la morte di una persona ed oltre 1500 feriti (link alle slide). Da evidenziare come la dinamica di quella sera abbia molti punti in comune con quanto successo nella notte tra venerdì 7 dicembre e sabato 8 dicembre nella discoteca in provincia di Ancona.
E dopo le domande, le risposte, o almeno delle risposte che possono essere un punto di partenza per dei ragionamenti e dei progetti da intraprendere.
Una prima risposta che ci può essere di aiuto è certamente lo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma e che può essere utilizzato per capire i comportamenti delle persone e per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza (studio pubblicato nel 2015). Di seguito riporto il comunicato stampa, diffuso nel 2015 dal CNR e riproposto in questi giorni, che presenta i risultati dello sperimentazione fatta e che si sovrappone esattamente all’esperienza che molti responsabili della sicurezza hanno maturato in anni di attività:
L’effetto gregge esiste
I pedoni in gruppo e le folle si comportano come pecore, quando non sanno dove andare, e si possono controllare: una scoperta, a cui ha contribuito l’Iac-Cnr, che con un’opportuna guida ‘nascosta’ potrebbe consentire di gestire in modo ottimale situazioni quali i flussi dei pellegrini al prossimo Giubileo. L’esperimento è apparso su arXiv
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al meglio i flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’”, spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il ricercatore Iac-Cnr, “i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’ gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei ‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare alcune persone conducendole lontano da essa, per poi riportarle successivamente nella giusta direzione”.
Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante una manifestazione violenta. In questi casi agenti in borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di Baviera.
Roma, 11 maggio 2015
Scheda:
Chi: Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma Che cosa: Esperimento sul comportamento delle folle apparso su http://arxiv.org/abs/1504.04064
G. Albi, M. Bongini, E. Cristiani, D. Kalise, Invisible control of self-organizing agents leaving unknown environments, SIAM J. Appl. Math., 76 (2016), 1683-1710.
Una seconda risposta è quella legata alle “tradizionali” forme di gestione dell’emergenza. In genere, tutte le attività, comprese quelle che vedono una presenza maggioritaria di utenti rispetto al personale di “servizio” (a solo titolo cito ristoranti, discoteche, alberghi, trasporti, centri commerciali, teatri, cinema, università, grossi convegni e convention, mostre mercato, mercatini natalizi, meeting, fiere campionarie, eventi sportivi, parchi divertimenti e parchi a tema, eventi di pubblico spettacolo, ecc.), hanno una gestione delle emergenze che si basa su parametri abbastanza standardizzati:
- piano di emergenza,
- personale addetto alle emergenze debitamente formato
- personale semplicemente informato sulla gestione delle emergenze,
- planimetrie dell’evacuazione,
- segnaletica di sicurezza,
- esercitazioni; queste ultime molte volte eseguite con il solo personale, mentre è (purtroppo) più raro che vengano eseguite coinvolgendo gli utenti/clienti.
Questo schema però molte volte risulta essere insufficiente o carente per situazioni con presenza di utenti “fluidi”, ovvero che non sono vincolati ad uno specifico luogo, ma si muovo all’interno di un’area più o meno grande.
Una terza risposta riguarda le dinamiche dell’affollamento, ovvero la considerazione che in qualsiasi situazione avremo delle zone più affollate rispetto ad altre, ovvero ci saranno delle aree “stabili” riempite in modo uniforme (ad esempio le zone antistanti i palchi, certe aree dei ristoranti, dei percorsi all’interno dei centri commerciali, delle singole attrazioni di un parco tematico, ecc.) ed una serie di zone “periferiche”, più fluide ed occupate con densità minori. La letteratura tecnica – con alcuni studi che hanno valutato la pericolosità o meno degli affollamenti – indica che le folle con densità da 2 a 4 persone a m² possono ancora permettere al singolo individuo di muoversi in una direzione o nell’altra indipendentemente, mentre una densità pari o superiore di 6 persone o più, produce un movimento della folla ad onda che non permette più al singolo individuo di decidere dove andare e può provocare malori per schiacciamenti, soffocamenti, cadute che creano un “vuoto” nella struttura compatta che automaticamente viene riempito dal resto della folla o a sua volta provoca un crollo più ampio portando a feriti o addirittura a vittime (come purtroppo le cronache ci hanno più volte mostrato).
In tutti i casi il fattore umano degli “utenti” non è facilmente gestibile in quanto non prevedibile perché non legato a fattori oggettivi, ma altamente variabile e soggettivo (se pur con modelli ripetibili e misurabili) ed allora a questo punto – a mio avviso – non basta più quanto fatto con gli “addetti”, ma è necessario e fondamentale iniziare a lavorare anche sugli utenti.
Varie le possibilità che potrebbero essere utilizzate, vediamone alcune:
- informazione prima o durante l’evento. Metodologia usata in alcuni grandi eventi vedasi ad esempio quanto fatto prima del concerto di Vasco Rossi lo scorso anno a Modena con la proiezione di un video messaggio relativo alla sicurezza.
Grazie alla disponibilità di Fabio Marsili – Around The Show srl, che ringraziamo per l’autorizzazione alla pubblicazione, facendo click sull’immagine è possibile vedere il video citato.

Nota: fai click sull’immagine per aprire la pagina con il Video Messaggio Sicurezza proiettato al Modena Park 2017
Naturalmente l’esempio di quanto fatto al Modena Park 2017 può essere un’idea che, rimodulata nelle giuste proporzioni rispetto alle dimensioni dell’evento o della situazione, può diventare un elemento per rendere consapevoli gli utenti di quanto previsto e della propria sicurezza;
- effettuazione di esercitazioni con la presenza degli utenti, dei clienti, del pubblico (ad esempio in hotel e ristoranti, ma anche in altri contesti);
- distribuzione di materiali informativi specifici e chiari (evitare riproposizione di norme, ma lavorare su disegni e schemi);
- aprire dei tavoli di confronto tecnici per analizzare varie situazioni e meglio comprendere dinamiche e problematiche, un po’ come fatto quest’anno ad Arezzo nel Workshop PUBBLICO SICURO: Organizzazione Eventi negli Anni del Terrorismo, organizzato da Fabio Fila e Doc Servizi e al quale hanno partecipato relatori di caratura internazionale che hanno portato la loro esperienza e si è riflettuto su tematiche che in Europa sono dibattute a partire dal duemila e che vengono portate avanti da YES Group, un gruppo di lavoro nato dopo il disastro di Roskilde e che dal 2006 ha assunto una connotazione intereuropea creando il progetto Yourope.
Naturalmente in questo caso il punto di approfondimento e confronto non dovrebbero essere i grossi eventi, ma la quotidianità di strutture che ogni giorno aprono la loro attività e che a volte non riescono a comprendere i vincoli ed i limiti che le norme impongono.
Ma proprio pensando al “gregge” della ricerca CNR, l’idea potrebbe essere quella di identificare nei vari luoghi delle persone (clienti abituali, studenti, specifiche categorie di utenti) che in caso di emergenza sappiano cosa fare e soprattutto dove andare. Chiamiamoli gli “influencer dell’emergenza”, ovvero persone allenate che diventino dei ‘leader nascosti’ pronti a trasformarsi in “guide dell’emergenza”. È certamente un’idea che avrà bisogno di approfondimenti, analisi, simulazioni, prove pratiche ed esercitazioni.
Come AiFOS stiamo ormai da tempo approfondendo, con uno gruppo di lavoro specifico coordinato dall’Arch. Lara Calanni Pileri, le tematiche legate alla gestione degli eventi e certamente quest’idea, per quanto possa sembrare un volo pindarico, potrà essere uno dei prossimi punti di studio e valutazione. Naturalmente quanto sopra diventa possibile e realizzabile se anche gli altri aspetti della sicurezza, quali il numero di persone presenti, l’idoneità delle vie di fuga, la presenza di addetti debitamente formati, informati ed aggiornati, vengono attuati e rispettati.
Geom. Stefano Farina
L’articolo è stato pubblicato su:
- PUNTOSICURO.it
- AIFOS.org
- CIRCOLAREGABRIELLI.it
L'articolo GLI INFLUENCER DELLE EMERGENZE proviene da EVENTI E PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.
Come influenzare positivamente i comportamenti delle persone in caso di emergenza?
In questi giorni le cronache ci portano una nuova triste notizia riguardante l’evento luttuoso che è avvenuto durante un concerto in una discoteca, un evento che sarà la magistratura a dipanare nelle sue cause e responsabilità, ma che certamente deve farci riflettere sul molti aspetti legati alle emergenze in presenza di folla, al panico che si può scatenare ed ai comportamenti delle persone.
Come certamente molti di voi, pure io mi sono posto una serie di domande non su cosa sia successo, ma su come si debba lavorare sulle persone per evitare il ripetersi, sempre più frequenti di situazioni di questo tipo e sia alla luce delle esperienze avute in ambito eventi pubblico spettacolo, sia in quello legato alla gestione di emergenze in luoghi con presenza di utenti, ho iniziato a riflettere su cosa si può o si deve fare per migliorare quanto già previsto normativamente.
Durante la riflessione mi è tornata in mente anche la testimonianza della Dott.ssa Anna Maria Masi al recente convegno “Storytelling: storie di fortuna e d’infortunio” organizzato da AiFOS e ICOGEI e che si è tenuto a Torino lo scorso 27 novembre. La Dott.ssa Masi, Psicologa dell’Associazione Psicologi per i Popoli di Torino, era intervenuta a seguito degli incidenti verificatisi in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 ed ha raccontato quanto vissuto e le sensazioni di alcune delle persone coinvolte nell’evento: quella sera per un “falso allarme” si scatenò il panico con una fuga precipitosa delle persone dalla piazza, fuga che causò la morte di una persona ed oltre 1500 feriti (link alle slide). Da evidenziare come la dinamica di quella sera abbia molti punti in comune con quanto successo nella notte tra venerdì 7 dicembre e sabato 8 dicembre nella discoteca in provincia di Ancona.
E dopo le domande, le risposte, o almeno delle risposte che possono essere un punto di partenza per dei ragionamenti e dei progetti da intraprendere.
Una prima risposta che ci può essere di aiuto è certamente lo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma e che può essere utilizzato per capire i comportamenti delle persone e per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza (studio pubblicato nel 2015). Di seguito riporto il comunicato stampa, diffuso nel 2015 dal CNR e riproposto in questi giorni, che presenta i risultati dello sperimentazione fatta e che si sovrappone esattamente all’esperienza che molti responsabili della sicurezza hanno maturato in anni di attività:
L’effetto gregge esiste
I pedoni in gruppo e le folle si comportano come pecore, quando non sanno dove andare, e si possono controllare: una scoperta, a cui ha contribuito l’Iac-Cnr, che con un’opportuna guida ‘nascosta’ potrebbe consentire di gestire in modo ottimale situazioni quali i flussi dei pellegrini al prossimo Giubileo. L’esperimento è apparso su arXiv
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al meglio i flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’”, spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il ricercatore Iac-Cnr, “i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’ gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei ‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare alcune persone conducendole lontano da essa, per poi riportarle successivamente nella giusta direzione”.
Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante una manifestazione violenta. In questi casi agenti in borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di Baviera.
Roma, 11 maggio 2015
Scheda:
Chi: Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma Che cosa: Esperimento sul comportamento delle folle apparso su http://arxiv.org/abs/1504.04064
G. Albi, M. Bongini, E. Cristiani, D. Kalise, Invisible control of self-organizing agents leaving unknown environments, SIAM J. Appl. Math., 76 (2016), 1683-1710.
Una seconda risposta è quella legata alle “tradizionali” forme di gestione dell’emergenza. In genere, tutte le attività, comprese quelle che vedono una presenza maggioritaria di utenti rispetto al personale di “servizio” (a solo titolo cito ristoranti, discoteche, alberghi, trasporti, centri commerciali, teatri, cinema, università, grossi convegni e convention, mostre mercato, mercatini natalizi, meeting, fiere campionarie, eventi sportivi, parchi divertimenti e parchi a tema, eventi di pubblico spettacolo, ecc.), hanno una gestione delle emergenze che si basa su parametri abbastanza standardizzati:
- piano di emergenza,
- personale addetto alle emergenze debitamente formato
- personale semplicemente informato sulla gestione delle emergenze,
- planimetrie dell’evacuazione,
- segnaletica di sicurezza,
- esercitazioni; queste ultime molte volte eseguite con il solo personale, mentre è (purtroppo) più raro che vengano eseguite coinvolgendo gli utenti/clienti.
Questo schema però molte volte risulta essere insufficiente o carente per situazioni con presenza di utenti “fluidi”, ovvero che non sono vincolati ad uno specifico luogo, ma si muovo all’interno di un’area più o meno grande.
Una terza risposta riguarda le dinamiche dell’affollamento, ovvero la considerazione che in qualsiasi situazione avremo delle zone più affollate rispetto ad altre, ovvero ci saranno delle aree “stabili” riempite in modo uniforme (ad esempio le zone antistanti i palchi, certe aree dei ristoranti, dei percorsi all’interno dei centri commerciali, delle singole attrazioni di un parco tematico, ecc.) ed una serie di zone “periferiche”, più fluide ed occupate con densità minori. La letteratura tecnica – con alcuni studi che hanno valutato la pericolosità o meno degli affollamenti – indica che le folle con densità da 2 a 4 persone a m² possono ancora permettere al singolo individuo di muoversi in una direzione o nell’altra indipendentemente, mentre una densità pari o superiore di 6 persone o più, produce un movimento della folla ad onda che non permette più al singolo individuo di decidere dove andare e può provocare malori per schiacciamenti, soffocamenti, cadute che creano un “vuoto” nella struttura compatta che automaticamente viene riempito dal resto della folla o a sua volta provoca un crollo più ampio portando a feriti o addirittura a vittime (come purtroppo le cronache ci hanno più volte mostrato).
In tutti i casi il fattore umano degli “utenti” non è facilmente gestibile in quanto non prevedibile perché non legato a fattori oggettivi, ma altamente variabile e soggettivo (se pur con modelli ripetibili e misurabili) ed allora a questo punto – a mio avviso – non basta più quanto fatto con gli “addetti”, ma è necessario e fondamentale iniziare a lavorare anche sugli utenti.
Varie le possibilità che potrebbero essere utilizzate, vediamone alcune:
- informazione prima o durante l’evento. Metodologia usata in alcuni grandi eventi vedasi ad esempio quanto fatto prima del concerto di Vasco Rossi lo scorso anno a Modena con la proiezione di un video messaggio relativo alla sicurezza.
Grazie alla disponibilità di Fabio Marsili – Around The Show srl, che ringraziamo per l’autorizzazione alla pubblicazione, facendo click sull’immagine è possibile vedere il video citato.

Nota: fai click sull’immagine per aprire la pagina con il Video Messaggio Sicurezza proiettato al Modena Park 2017
Naturalmente l’esempio di quanto fatto al Modena Park 2017 può essere un’idea che, rimodulata nelle giuste proporzioni rispetto alle dimensioni dell’evento o della situazione, può diventare un elemento per rendere consapevoli gli utenti di quanto previsto e della propria sicurezza;
- effettuazione di esercitazioni con la presenza degli utenti, dei clienti, del pubblico (ad esempio in hotel e ristoranti, ma anche in altri contesti);
- distribuzione di materiali informativi specifici e chiari (evitare riproposizione di norme, ma lavorare su disegni e schemi);
- aprire dei tavoli di confronto tecnici per analizzare varie situazioni e meglio comprendere dinamiche e problematiche, un po’ come fatto quest’anno ad Arezzo nel Workshop PUBBLICO SICURO: Organizzazione Eventi negli Anni del Terrorismo, organizzato da Fabio Fila e Doc Servizi e al quale hanno partecipato relatori di caratura internazionale che hanno portato la loro esperienza e si è riflettuto su tematiche che in Europa sono dibattute a partire dal duemila e che vengono portate avanti da YES Group, un gruppo di lavoro nato dopo il disastro di Roskilde e che dal 2006 ha assunto una connotazione intereuropea creando il progetto Yourope.
Naturalmente in questo caso il punto di approfondimento e confronto non dovrebbero essere i grossi eventi, ma la quotidianità di strutture che ogni giorno aprono la loro attività e che a volte non riescono a comprendere i vincoli ed i limiti che le norme impongono.
Ma proprio pensando al “gregge” della ricerca CNR, l’idea potrebbe essere quella di identificare nei vari luoghi delle persone (clienti abituali, studenti, specifiche categorie di utenti) che in caso di emergenza sappiano cosa fare e soprattutto dove andare. Chiamiamoli gli “influencer dell’emergenza”, ovvero persone allenate che diventino dei ‘leader nascosti’ pronti a trasformarsi in “guide dell’emergenza”. È certamente un’idea che avrà bisogno di approfondimenti, analisi, simulazioni, prove pratiche ed esercitazioni.
Come AiFOS stiamo ormai da tempo approfondendo, con uno gruppo di lavoro specifico coordinato dall’Arch. Lara Calanni Pileri, le tematiche legate alla gestione degli eventi e certamente quest’idea, per quanto possa sembrare un volo pindarico, potrà essere uno dei prossimi punti di studio e valutazione. Naturalmente quanto sopra diventa possibile e realizzabile se anche gli altri aspetti della sicurezza, quali il numero di persone presenti, l’idoneità delle vie di fuga, la presenza di addetti debitamente formati, informati ed aggiornati, vengono attuati e rispettati.
Geom. Stefano Farina
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Informazione prima dell’evento: Proiezione di un video messaggio relativo alla sicurezza – Modena Park 2017
Video a corredo dell’articolo di www.puntosicuro.it
Per il Video Messaggio Sicurezza si ringrazia Fabio Marsili – Around The Show srl
Estate 2017
Video Messaggio Sicurezza
Credits:
Around The Show srl Prodotto
BeLoud per la realizzazione
Paul Mellidi per le animazioni
Simone Giacinti Attore
#securitymanagement #ats #sicurezza #informazione #prevenzione
ATS servizi di sicurezza a 360°
Il Modena Park 2017 è stato il concerto tenuto dal cantautore Vasco Rossi il 1º luglio 2017 a Modena, per autocelebrare i suoi 40 anni di attività musicale.
L’evento, ospitato al parco Enzo Ferrari, ha battuto il primato mondiale del concerto con il più alto numero di spettatori paganti, con 225.173 biglietti emessi, di cui 5.000 gratuiti.
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Informazione prima dell’evento: Proiezione di un video messaggio relativo alla sicurezza – Modena Park 2017
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Per il Video Messaggio Sicurezza si ringrazia Fabio Marsili – Around The Show srl
Estate 2017
Video Messaggio Sicurezza
Credits:
Around The Show srl Prodotto
BeLoud per la realizzazione
Paul Mellidi per le animazioni
Simone Giacinti Attore
#securitymanagement #ats #sicurezza #informazione #prevenzione
ATS servizi di sicurezza a 360°
Il Modena Park 2017 è stato il concerto tenuto dal cantautore Vasco Rossi il 1º luglio 2017 a Modena, per autocelebrare i suoi 40 anni di attività musicale.
L’evento, ospitato al parco Enzo Ferrari, ha battuto il primato mondiale del concerto con il più alto numero di spettatori paganti, con 225.173 biglietti emessi, di cui 5.000 gratuiti.
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DISCOTECA LANTERNA AZZURRA DI CORINALDO
Sabato, 08 dicembre 2018
Numerosi morti a in seguito al fuggi fuggi causato dall’uso di spray urticante.
in relazione al terribile incidente occorso nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo dove – stando alle attuali notizie – sono morte almeno 6 persone di cui cinque minorenni, proponiamo un approfondimento del C.N.R. sulla dinamica delle folle.
L’effetto gregge esiste
I pedoni in gruppo e le folle si comportano come pecore, quando non sanno dove andare, e si possono controllare: una scoperta, a cui ha contribuito l’Iac-Cnr, che con un’opportuna guida ‘nascosta’ potrebbe consentire di gestire in modo ottimale situazioni quali i flussi dei pellegrini al prossimo Giubileo. L’esperimento è apparso su arXiv
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al meglio i flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’”, spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il ricercatore Iac-Cnr, “i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’ gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei ‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare alcune persone conducendole lontano da essa, per poi riportarle successivamente nella giusta direzione”.
Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante una manifestazione violenta. In questi casi agenti in borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di Baviera.
Roma, 11 maggio 2015
L'articolo UNO STUDIO C.N.R. SULLA DINAMICA DELLE FOLLE CI AIUTA NELLA PREVENZIONE proviene da EVENTI E PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.
Mancano sette giorni a TedX Trento 2018 e l’organizzazione dell’evento è in piena attività da tempo.
Come ormai tradizione, anche per questa edizione di TedX Trento, tutti i passaggi (progettazione, programmazione, aspetti organizzativi e gestionali), sono stati effettuati mediante un confronto continuo con gli aspetti e le necessità legate alla safety.
Di rilievo la scelta legata alle verifiche interferenze rispetto agli altri eventi che di svolgeranno in contemporanea in luoghi adiacenti.
Obiettivo: garantire una efficace gestione delle emergenze.
L’appuntamento è per sabato primo dicembre presso il Teatro Sociale di Trento.
TedX TRENTO 2018:
HIC SUNT LEONES
Responsabile della sicurezza evento: Geom Stefano Farina.
L'articolo La SAFETY di un evento parte da lontano. proviene da EVENTI E PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 ottobre 2018
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018)
In Gazzetta Ufficiale la DELIBERA 30 ottobre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di whistleblowing.
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 ottobre 2018
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui
all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d.
whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363)
(GU n.269 del 19-11-2018)
Capo I
Disposizioni generali
IL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
Visto l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e,
in particolare, il comma 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l’art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il «Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o
detenuti dall’Autorita’ ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e’ stato approvato il Piano di riordino
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Visti il «Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in
materia di contratti pubblici», il «Regolamento sull’esercizio
dell’attivita’ di vigilanza in materia di prevenzione della
corruzione», il «Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento
sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di
inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi nonche’ sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di
vigilanza» dell’Autorita’;
Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell’Autorita’;
Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il
«Riassetto organizzativo dell’Autorita’ nazionale anticorruzione a
seguito dell’approvazione del Piano di riordino e delle nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di
responsabilita’ in base alla missione istituzionale dell’Autorita’»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il
30 settembre 2018;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «art. 54-bis», l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre
2017, n. 179;
b) «Autorita’», l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
c) «Presidente», il Presidente dell’Autorita’;
d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorita’;
e) «ufficio», l’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni
pervenute all’Autorita’, ai sensi dell’art. 54-bis, competente per il
procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
f) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;
g) «responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai sensi dell’art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato
dall’art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
h) «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al
comma 6, primo periodo, dell’art. 54-bis fatta in ogni caso
all’Autorita’, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell’art.
54-bis, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si
ritiene siano state commesse tali violazioni;
i) «segnalazione», la segnalazione di violazioni di cui al comma
6, secondo e terzo periodo, dell’art. 54-bis all’Autorita’, da parte
dei soggetti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis;
j) «misure discriminatorie», tutte le misure individuate all’art.
54-bis, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della
segnalazione di reati o irregolarita’ di cui allo stesso comma 1,
aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di
lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell’art. 54-bis;
k) «sanzioni», le sanzioni amministrative pecuniarie individuate
nel loro ammontare minimo e massimo dall’art. 54-bis, comma 6.
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito del potere
regolamentare riconosciuto all’Autorita’, disciplina il procedimento
per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’art. 54-bis, comma 6.
Art. 3 – Attivita’ sanzionatoria d’ufficio, su comunicazione e su segnalazione
1. L’Autorita’ esercita il potere sanzionatorio:
a) d’ufficio, qualora accerti una o piu’ delle violazioni di cui
all’art. 54-bis, comma 6, nell’ambito di attivita’ espletate secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
dell’Autorita’;
b) su comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h);
c) su segnalazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera i).
2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma,
attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul
sito istituzionale dell’Autorita’, che utilizza strumenti di
crittografia e garantisce la riservatezza dell’identita’ del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche’ della relativa
documentazione.
Art. 4 – Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento sanzionatorio e’ il dirigente.
2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e
le segnalazioni e attribuito alle stesse l’ordine di priorita’ di cui
all’art. 5, puo’ individuare uno o piu’ funzionari cui affidare lo
svolgimento dell’istruttoria.
Art. 5 – Ordine di priorita’ delle comunicazioni e delle segnalazioni
1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il
seguente ordine di priorita’:
a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita’ delle misure discriminatorie e all’eventuale
danno alla salute nonche’ alla reiterata adozione di misure
discriminatorie e alla adozione di piu’ misure discriminatorie
oltreche’ alla partecipazione di diversi soggetti all’adozione di
misure discriminatorie;
b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si
ha riguardo all’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione
delle segnalazioni nonche’ all’adozione di procedure non conformi
alle linee guida dell’Autorita’, in particolare, riguardo alla
promozione, ai sensi dell’art 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell’identita’ del segnalante e del contenuto della segnalazione
nonche’ della relativa documentazione;
c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita’ degli illeciti segnalati al RPCT, all’ampiezza
dell’intervallo temporale della inerzia del RPCT e al numero degli
illeciti segnalati al RPCT.
Art. 6 – Provvedimenti conclusivi del procedimento
1. Il procedimento si conclude con l’adozione di uno o piu’ dei
seguenti provvedimenti:
a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria;
b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il
minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della
dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la
comunicazione o la segnalazione di cui all’art. 54-bis, comma 6 e dei
criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981.
Capo II
Procedimento sanzionatorio
Art. 7 – Avvio del procedimento
1. La comunicazione di avvio del procedimento e’ effettuata dal
responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli
addebiti.
2. La comunicazione e’ inviata ai soggetti destinatari del
provvedimento finale.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:
a) l’oggetto del procedimento;
b) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle
disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle
sanzioni comminabili all’esito del procedimento, nonche’ la menzione
della possibilita’ di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento
della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 689/1981, indicandone le modalita’;
c) il responsabile del procedimento;
d) l’ufficio presso cui si puo’ accedere agli atti;
e) la facolta’ di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche’ la richiesta di audizione presso l’ufficio e il
termine entro cui possono essere presentati;
f) la facolta’ per i soggetti che abbiano esercitato una delle
facolta’ di cui alla lettera precedente di richiedere l’audizione al
Consiglio e il termine entro cui essa puo’ essere richiesta;
g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la
quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento, e
l’invito a comunicare, con il primo atto utile, l’eventuale altra
PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le
comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;
h) il termine di conclusione del procedimento.
4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento,
decorrente dall’acquisizione della notizia della violazione di cui
all’art. 54-bis, comma 6, o della comunicazione o della segnalazione,
e’, salve specifiche esigenze del procedimento, di novanta giorni.
5. Il termine di cui al precedente comma puo’ essere prorogato in
presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, anche in
caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Il
responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di cui
al comma 2 e ne informa i soggetti di cui al comma 8.
6. In ragione di un rilevante numero di destinatari la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo’ essere sostituita da
modalita’ di volta in volta stabilite dall’Autorita’, nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l’elenco dei procedimenti avviati ai sensi del presente
articolo.
8. Il responsabile del procedimento informa dell’avvio del
procedimento sanzionatorio i soggetti che hanno effettuato le
comunicazioni o le segnalazioni.
Art. 8 – Istruttoria
1. L’Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui
e’ stato comunicato l’avvio del procedimento, o scaduto il termine
per la loro presentazione, procede all’esame degli atti del
procedimento sanzionatorio.
2. Il responsabile del procedimento puo’ richiedere ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e’ stato
comunicato l’avvio del procedimento, anche avvalendosi dell’ufficio
ispettivo dell’Autorita’, della Guardia di finanza, ovvero
dell’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le richieste di cui al precedente comma sono formulate per
iscritto e indicano:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali
richieste;
b) il termine per l’adempimento che, tenuto conto dell’urgenza,
della quantita’ e qualita’ delle informazioni e dei documenti
richiesti, e’ non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta
giorni.
4. I documenti di cui e’ richiesta l’esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita’ all’originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.
5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendole note all’interessato e verbalizzando le
medesime.
6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, puo’
convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno
effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.
7. I soggetti cui e’ stata data comunicazione di avvio del
procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli
addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante:
a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;
b) accesso agli atti;
c) audizione innanzi all’ufficio.
8. Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati
all’ufficio entro il termine di trenta giorni dalla notifica della
lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine puo’ essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.
9. L’accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza
all’ufficio nel rispetto delle modalita’ e dei termini previsti dal
«Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti
dall’Autorita’ ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono
sottratte all’accesso le comunicazioni e le segnalazioni, ai sensi
dell’art. 54-bis, comma 4.
10. L’audizione puo’ essere richiesta entro il termine di dieci
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del
procedimento. Tale richiesta contiene l’oggetto e la descrizione
sintetica, ancorche’ precisa, chiara e puntuale, della esposizione
orale nonche’ le ragioni per le quali sia ritenuta necessaria. Ove
accolta, il responsabile del procedimento comunica agli istanti la
data e il luogo in cui sara’ svolta l’audizione. Tale data, anche a
fronte di istanze di differimento reiterate, puo’ essere differita,
su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni.
11. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi
assistere dal proprio legale di fiducia.
12. Delle audizioni e’ redatto processo verbale, contenente le
principali dichiarazioni delle parti, sottoscritto dai soggetti
partecipanti. Del processo verbale e’ consegnata copia ai soggetti
partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto per
la verbalizzazione, puo’ essere disposta, a cura dell’Autorita’, la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.
Art. 9 – Conclusione del procedimento
1. Al termine dell’istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti
per l’archiviazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a),
l’ufficio, entro centottanta giorni dalla data di avvio del
procedimento, comunica all’interessato che intende proporre al
Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio.
2. L’interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma, puo’ presentare ulteriori memorie difensive, ovvero
chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti
nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta
di audizione puo’ essere accolta con disposizione del Presidente. Si
applica il comma 11 e, nelle parti compatibili, il comma 10 dell’art.
8.
3. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle
risultanze dell’eventuale audizione, adotta il provvedimento
conclusivo.
4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di
diritto su cui si fonda la decisione, il termine per ricorrere e
l’autorita’ cui proporre ricorso nonche’ le modalita’ e il termine
entro il quale effettuare il pagamento della sanzione. Il
provvedimento viene notificato al responsabile dell’infrazione
contestata.
5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine
indicato nel provvedimento sanzionatorio, l’ufficio competente
provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e
di diritto su cui si fonda la decisione. Il provvedimento viene
comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 7.
7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del
procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la
segnalazione.
Art. 10 – Procedimento sanzionatorio semplificato
1. Il procedimento e’ svolto in forma semplificata nei casi in cui:
a) nell’espletamento dell’attivita’ di vigilanza dell’Autorita’
venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o
gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis;
b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione
e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis, e’ ritenuta
ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell’attivita’
preistruttoria dell’ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7, comma 1, contiene, altresi’, i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti
delle attivita’ svolte dall’Autorita’ che depongono per l’irrogazione
della sanzione.
3. Il presente procedimento e’ disciplinato dalle disposizioni dei
Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 –
4, dell’art. 9 e delle disposizioni inerenti alla facolta’ di
richiedere audizione all’ufficio o al Consiglio, del Capo II.
4. Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei soggetti
cui e’ stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti
ovvero scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
5. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.
Art. 11 – Pubblicazione del provvedimento
1. Il provvedimento sanzionatorio e’ pubblicato sul sito
istituzionale dell’Autorita’ nella sezione dedicata alle segnalazioni
di cui all’art. 54-bis dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al
soggetto interessato ovvero, nel caso di piu’ soggetti, dopo la
notizia dell’avvenuta ultima notificazione.
2. Il Consiglio puo’ altresi’ disporre la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione o dell’ente.
3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell’identita’
del segnalante, puo’ disporre la pubblicazione del provvedimento in
forma anche parzialmente anonima ovvero l’esclusione della
pubblicazione.
Art. 12 – Comunicazioni relative al procedimento
1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente
regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalita’:
a) mediante la piattaforma informatica di cui all’art. 3, comma
2;
b) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC)
indicata all’Autorita’;
c) nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 13 – Disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla
base di una segnalazione di reati o irregolarita’ ai sensi dell’art. 54-bis
1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell’art. 54-bis,
i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza e di
imparzialita’ dei funzionari pubblici sono affidati all’ufficio, che
svolge le attivita’ istruttorie, ai sensi dei rispettivi regolamenti
di vigilanza e delle linee guida adottate dall’Autorita’ in materia,
nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identita’ del
segnalante come previsto dall’art. 54-bis, con la collaborazione
degli uffici di vigilanza interessati per materia. Il dirigente
informa il Consiglio dei casi nei quali richiede la collaborazione
degli uffici di vigilanza suddetti.
2. In casi di particolare complessita’, su richiesta del dirigente,
il Consiglio puo’ autorizzare la proroga dei termini previsti per il
compimento degli atti del procedimento di vigilanza.
3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente
articolo sono adottati dal Consiglio, su congiunta proposta del
dirigente e del dirigente dell’ufficio di vigilanza interessato.
Art. 14 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso si
applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua
entrata in vigore.
Approvato dal Consiglio dell’Autorita’ con delibera n. 1033
nell’adunanza del 30 ottobre 2018.
Roma, 30 ottobre 2018
Il Presidente: Cantone
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 11 ottobre 2018 Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467). (18A07359)
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 la DELIBERA 11 ottobre 2018 riportante l’Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679.
Di seguito il testo della delibera della Delibera.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»); Visto, in specie, l'art. 35, paragrafo 1, del RGPD, che stabilisce l'obbligo per il titolare di effettuare, prima dell'inizio del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento medesimo, laddove quest'ultimo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, «allorche' preved[a] in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalita' [...]»; Visto il paragrafo 3 del medesimo articolo, che individua alcune ipotesi in cui e' richiesta la valutazione d'impatto; Visto il paragrafo 10 del predetto art. 35, che individua invece le ipotesi in cui tale valutazione non e' richiesta, in particolare «qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento e' soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia gia' stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica [...], salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attivita' di trattamento»; Considerato che l'art. 35, paragrafo 4, rimette alle autorita' di controllo nazionali il compito di redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto e di comunicarlo al Comitato europeo per la protezione dei dati di cui all'art. 68 del RGPD; Considerato che il paragrafo 6 del citato art. 35 stabilisce l'applicazione del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del RGPD, da parte della singola autorita' di controllo competente, qualora l'elenco comprenda «attivita' di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in piu' stati membri, o attivita' di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione»; Viste le indicazioni contenute nei «considerando» numeri 71, 75 e 91 del RGPD; Viste le «Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679» del Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati del 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018 (di seguito «WP 248, rev. 01»), che hanno individuato i seguenti nove criteri da tenere in considerazione ai fini dell'identificazione dei trattamenti che possono presentare un «rischio elevato»: 1) valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilita' o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato»; 2) processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone; 3) monitoraggio sistematico degli interessati; 4) dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale; 5) trattamento di dati su larga scala; 6) creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati; 7) dati relativi a interessati vulnerabili; 8) uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative; 9) quando il trattamento in se' «impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto»); Rilevato che il ricorrere di due o piu' dei predetti criteri e' indice di un trattamento che presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta' degli interessati e per il quale e' quindi richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cfr. WP 248, rev. 01, pag. 11); Considerato che il garante ha predisposto un elenco delle tipologie di trattamento ai sensi dell'art. 35, paragrafo 4 da sottoporre a valutazione d'impatto; Considerato che le previsioni di cui all'art. 35, paragrafo 1 del RGPD, che dispongono che «quando un tipo di trattamento, allorche' prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalita' del trattamento, puo' presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali», prevalgono in ogni caso; Considerato altresi' che il predetto elenco e' stato predisposto sulla base del WP 248, rev. 01, allo scopo di specificarne ulteriormente il contenuto e a complemento dello stesso; Rilevato che tale elenco e' stato comunicato in data 11 luglio 2018 al Comitato per il prescritto parere (art. 35, paragrafi 4 e 6, e dall'art. 64, paragrafo 1, lettera a), del RGPD); Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 settembre 2018 e notificato il 2 ottobre 2018 (disponibile su https://edpb.europa.eu); Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64, paragrafo 7, del RGPD, di aderire alle osservazioni contenute nel suddetto parere e di modificare, in conformita', il relativo progetto di decisione e di darne comunicazione al presidente del Comitato; Rilevato che tale elenco e' riferito esclusivamente a tipologie di trattamento soggette al meccanismo di coerenza e che non e' esaustivo, restando fermo quindi l'obbligo di adottare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati laddove ricorrano due o piu' dei criteri individuati dal WP 248, rev. 01 e che in taluni casi «un titolare del trattamento puo' ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno [dei predetti] criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» (cfr. WP 248, rev. 01, pag. 11); Rilevato, altresi', che il predetto elenco potra' essere ulteriormente modificato o integrato anche sulla base delle risultanze emerse nel corso della prima fase di applicazione del RGPD; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro; Tutto cio' premesso: a) ai sensi degli articoli 35, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera k), del RGPD fermo restando quanto indicato nel richiamato WP 248, rev. 01, individua l'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto, riportate nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento, che specificano quanto riportato nel citato WP 248, rev. 01; b) ai sensi dell'art. 64, paragrafo 7 del RGPD comunica al presidente del Comitato il presente provvedimento che recepisce i rilievi formulati nel parere richiamato in premessa; c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2018 Il presidente e relatore: Soro Il segretario generale: Busia
Allegato 1 1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attivita' predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilita' o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato». 2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono «effetti giuridici» oppure che incidono «in modo analogo significativamente» sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). 3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonche' il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della societa' dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma piu' in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. 4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la liberta' di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). 5. Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilita' di effettuare un controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri numeri 3, 7 e 8). 6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo). 7. Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimita' come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01. 8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalita' telematiche. 9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). 10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalita' diverse. 11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attivita' di trattamento. 12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attivita' di trattamento.
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TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA: UNA BACK DOOR PERMETTE L’ACCESSO DA REMOTO
Per chi si occupa di privacy e videosorveglianza, segnaliamo questo “problema” legato alle telecamere un po’ datate (di vari produttori).
In realtà il problema sarebbe risolvibile con un semplice aggiornamento firmware, ma non sempre questo aggiornamento viene effettuato.
Riassumendo brevemente, una grossa quota di telecamere per videosorveglianza prodotte fino al 2013-2014 contenevano nel firmware un accesso “back door” con un nome utente/password fissi che permettevano ai manutentori di avere l’accesso al sistema. Conoscendo la marca della telecamera per videosorveglianza è pertanto possibile ottenerne “irregolarmente” l’accesso e la visione di quanto da essa registrato.
Non tutti hanno aggiornato il firmware delle proprie telecamere per videosorveglianza installate indicativamente fino a 5 anni fa ed il problema potrebbe essere di avere accessi incontrollati alle riprese effettuate.
Il video allegato spiega nel dettagli il problema e le soluzioni:
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Di seguito alcune delle immagini tratte dal video
Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 [9058979].
Valutazione d´impatto sulla protezione dei dati, in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679
La pagina contiene link alla normativa e a documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche,
ed è in continuo aggiornamento.
Ultimo aggiornamento 15 novembre 2018
INDICE
NEWS
LINEE GUIDA
Linee-guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248)
Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), ilregolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l´autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l´impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti – cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.
Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati. I titolari sono infatti tenuti non soltanto a garantire l´osservanza delle disposizioni del regolamento, ma anche a dimostrare adeguatamente in che modo garantiscono tale osservanza; la valutazione di impatto ne è un esempio.
Le linee-guida del WP29 offrono alcuni chiarimenti sul punto; in particolare, precisano quando una valutazione di impatto sia obbligatoria (oltre ai casi espressamente indicati dal regolamento all´art. 35), chi debba condurla (il titolare, coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, se designato), in cosa essa consista (fornendo alcuni esempi basati su schemi già collaudati in alcuni settori), e la necessità di interpretarla come un processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum.
Le linee-guida chiariscono, peraltro, anche quando una valutazione di impatto non sia richiesta: ciò vale, in particolare, per i trattamenti in corso che siano già stati autorizzati dalle autorità competenti e non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento.
Il messaggio finale delle linee-guida (già sottoposte a consultazione pubblica) è che la valutazione di impatto costituisce una buona prassi al di là dei requisiti di legge, poiché attraverso di essa il titolare può ricavare indicazioni importanti e utili a prevenire incidenti futuri. In questo senso, la valutazione di impatto permette di realizzare concretamente l´altro fondamentale principio fissato nel regolamento 2016/679, ossia la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione (data protection by design) di qualsiasi trattamento.
adottate il 4 aprile 2017
come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017
DOCUMENTI
– Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Quando effettuarla?
APPROFONDIMENTI
– Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali –Approccio basato sul rischio e misure di accountability (responsabilizzazione) di titolari e responsabibi
– VIDEO – “Data protection by default and by design”, valutazione di impatto e consultazione preventiva – Intervento tenuto nel corso dell´incontro “Regolamento UE. Il Garante per la protezione dei dati personali incontra la PA”(tappa di Bari, 15 gennaio 2018)
– Individuazione e gestione del rischio – Pagina informativa
STRUMENTI
Un software per la valutazione di impatto
La CNIL, l´Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione dellavalutazione d´impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
Il software – gratuito e liberamente scaricabile dal sito www.cnil.fr (https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil) – offre un percorso guidato alla realizzazione della DPIA, secondo una sequenza conforme alle indicazioni fornite dal WP29 nelle Linee-guida sulla DPIA.
La versione in lingua italiana è stata messa a punto anche con la collaborazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Occorre sottolineare che il software è in continua evoluzione, con revisioni introdotte anche sulla base dell´esperienza raccolta e delle segnalazioni degli utenti.
IMPORTANTE
Il software qui presentato NON costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, essendo stato concepito soprattutto come ausilio metodologico per le PMI. Offre in ogni caso un focus sugli elementi principali di cui si compone la procedura di valutazione d´impatto sulla protezione dei dati. Potrebbe costituire quindi un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d´impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate
E´ inoltre bene ricordare che la valutazione d´impatto sulla protezione dei dati deve tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto. Pertanto, il concetto di rischio non si esaurisce nella considerazione delle possibili violazioni o minacce della sicurezza dei dati.
Per approfondimenti, è disponibile anche un breve tutorial realizzato dal Garante italiano.
ISTRUZIONI PER L´INSTALLAZIONE
Una volta aperta la paginahttps://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil, scorrere fino al titolo “Version portable” e selezionare il tipo di sistema operativo installato sul proprio computer.
Una volta scaricato il software, lanciare l´installazione che sarà effettuata automaticamente nella versione in lingua italiana.
– news
Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.
I trattamenti di dati previsti dal 1 gennaio 2019 possono violare la normativa sulla protezione dei dati.
Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica [doc. web n. 9059949].
E’ la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dalRegolamento europeo, attraverso un provvedimento adottato anche a seguito di alcuni reclami.
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica – esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori – presenta, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.
Entrando nel merito del nuovo sistema di e-fatturazione il Garante ha rilevato una serie di criticità. In primo luogo, l’Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di “postino” attraverso il sistema di interscambio (SDI) tra gli operatori economici e i contribuenti, archivierà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo. Tuttavia non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per séinformazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Altre criticità derivano dalla scelta dell’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza una richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore, come garantito dal legislatore.
Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.
Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.
Una preventiva consultazione dell’Autorità, peraltro stabilita dal previgente Codice privacy e dal nuovo Regolamento Ue, avrebbe potuto assicurare fin dalla progettazione l’avvio del nuovo sistema con modalità e garanzie rispettose della protezione dei dati personali, introducendo misure tecnico organizzative adeguate in tutta la filiera del trattamento dei dati personali per la fatturazione elettronica.
Il provvedimento del Garante è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.
[Fonte: Garante della Privacy]
NORME TECNICHE PER LA SAFETY EVENTI
La corretta ed efficace progettazione “safety eventi” non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
06 novembre 2018
Pubblicato oggi su PUNTOSICURO.it un articolo che riassume le norme tecniche per la Safety Eventi, ovvero le modalità da adottare per una corretta ed efficace progettazione “safety eventi” che non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
Di seguito l’articolo a firma del Geom. Stefano Farina:
Dopo anni di “oblio” negli ultimi 18 mesi si sta parlando con una discreta frequenza dei problemi legati alla programmazione, progettazione, organizzazione e gestione di safety e security negli eventi (e non solo in quelli di pubblico spettacolo).
Numerose sono state le Circolari e Direttive emanate che, riallacciandosi alle normative vigenti in materia, vanno a dettare regole riguardanti le modalità di gestione della safety e – parzialmente – della security degli eventi.
A smuovere le acque è stata la Circolare emanata dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, all’indomani di quanto successo il Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, alla quale si sono succedute varie Circolari e Direttive, l’ultima delle quali è stata la direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, pubblicata il 18 luglio 2018
( Nuovi modelli procedurali per l’organizzazione degli eventi).
Tutto però parte dalle numerose leggi nazionali, regionali e provinciali, nonché dai regolamenti comunali che coinvolgono vari aspetti progettuali e gestionali, riguardanti gli eventi stessi.
Forse però in questi ultimi mesi, perlomeno in talune situazioni ed in alcune realtà, si è un po’ perso di vista il significato relativo alla “progettazione dell’evento” riconducendo tutto alla redazione del mero “piano di prevenzione incendi” e/o al “piano di emergenza e di evacuazione”, conforme alle norme tecniche di progettazione antincendio e norme di sicurezza per la costruzione/esercizio di impianti, scelta che viene sostenuta sulla base di indicazioni generali presenti nelle linee guida allegate alla citata Direttiva del luglio 2018, dove al punto 1 (NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO) è indicato:
“Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:
- DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- DM 18.03.1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.”
A questo proposito, di recente in un convegno sul tema “eventi”, mi è anche capitato di sentir dire da un relatore, membro di una Commissione di Vigilanza, che esclusivamente i professionisti “ex-818” possono redigere un piano di sicurezza eventi, indicazione che non deriva da nessuna legge nazionale o norma tecnica vigente, ma semplicemente un parere personale del relatore, che però egli ha trasformato in un vincolante obbligo per gli organizzatori eventi che a quella Commissione devono fare riferimento per le richieste autorizzative.
La realtà invece dovrebbe essere differente, in quanto la progettazione della sicurezza della manifestazione non deve svilupparsi solo sulla base della prevenzione incendi, ma anche su altri – altrettanto importanti – aspetti che lo stesso Prefetto Gabrielli nella sua circolare del 2017 citava.
Cerchiamo allora di esaminare l’argomento legato ad una corretta progettazione di un evento prendendo come punto di partenza una norma tecnica che – a mio avviso – dovrebbe essere conosciuta dai progettisti eventi ed approfondita nei suoi molteplici aspetti: la Norma UNI EN 13200-8: Installazioni per spettatori – gestione della sicurezza.
A questo punto una premessa è d’obbligo: questa norma tecnica, come tutte quelle ad essa associate o che in qualche modo possono essere collegate o riconducibili alla presenza di “spettatori” (*1), è una norma volontaria, che detta delle indicazioni generali che il singolo progettista dovrà poi applicare alle esigenze del proprio evento, va però detto che molti degli aspetti indicati sono una traccia importante da utilizzare.
Partiamo allora dall’analizzare alcuni degli aspetti peculiari della UNI EN 13200-8:2017 che è stata pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018, in recepimento della norma europea, ed è stata elaborata allo scopo di specificare i criteri generali per la gestione della sicurezza degli spettatori ed i cui principi fondamentali sono appropriati per tutti gli eventi, indipendentemente dalla dimensione, dall’attività o dal profilo del pubblico.
La misura in cui questi dettagli possono essere adottati è variabile ed è possibile che, a seconda delle dimensioni dell’evento, non tutti i processi e le procedure indicate siano appropriati. Tuttavia, come precisato nell’introduzione della norma, tutti gli eventi dovrebbero cercare di raggiungere i più alti livelli possibili evidenziati dal documento stesso.
In particolare la UNI EN 13200-8:2017:
- specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori;
- indica la configurazione e la pianificazione della gestione;
- analizza i criteri per mantenere quanto programmato prima, durante e dopo ogni evento;
- tratta
- del personale addetto alla sicurezza;
- della politica di sicurezza;
- delle procedure di sicurezza.
La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate.
Analizziamo allora i contenuti della norma, riprendendone gli elementi peculiari e partendo da alcune delle definizioni in essa contenute che cerchiamo di riassumere per categorie
Definizioni generali
- Area di attività – ovvero la zona in cui si volge l’evento;
- Barriera – che viene definita come qualsiasi elemento di un’installazione per spettatori, permanente o temporaneo, destinato a impedire alle persone di cadere e a trattenere, fermare o guidare le persone (ricordo che per quanto attiene ai tipi di barriere utilizzati nelle installazioni per spettatori il riferimento è alla UNI EN 13200-3 “Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti”, entrata in vigore il giorno 11 ottobre 2018;
- Capacità il numero totale di spettatori per il quale sono progettate l’installazione per spettatori o alcune divisioni della stessa (blocco o settore).
Definizioni legate ai documenti
- Piano di emergenza – piano preparato per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori o nelle vicinanze, nella definizione si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o dell’autorità locale;
- Piano di evacuazione – si tratta del Documento organizzativo che assicura che le installazioni per spettatori possano essere evacuate in caso di emergenza secondo il piano di emergenza;
- Piano di gestione – è invece il Documento per mantenere. prima, durante e dopo l’evento, lo stato ottimale dell’installazione per spettatori in conformità al certificato o alla licenza di protezione e sicurezza, se richiesto;
- Pianta delle installazioni per spettatori – definita come le caratteristiche di progettazione delle installazioni per spettatori e dell’ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di sicurezza/protezione durante gli eventi;
- Politica di sicurezza – ovvero il documento sviluppato, rivisto e monitorato dall’organizzatore dell’evento o dalla direzione generale;
- Piano di Contingenza – il Documento organizzativo che definisce quali azioni intraprendere in risposta ad incidenti che si verificano sul luogo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del pubblico o interrompere le normali operazioni legate all’evento;
- Procedure di sicurezza – il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità, livelli di personale, valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze.
Definizioni legate ai soggetti
- Organizzatore dell’evento – persona (od organizzazione) responsabile della produzione di eventi partendo dalla progettazione e fino al suo completamento;
- Responsabile della sicurezza – molto importante la definizione del Responsabile della Sicurezza ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell’evento, incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento;
- Steward – definito come membro del team di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli spettatori;
- Responsabile degli steward – si tratta di un membro del team di gestione della sicurezza, cha ha già precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un ruolo più avanzato e responsabile;
- Gestore delle installazioni – fondamentalmente uno dei soggetti più importanti dell’organigramma legato alla sicurezza dell’evento e che è definita come la persona responsabile della gestione delle installazioni per conto del proprietario o dell’organizzatore dell’evento;
- Direzione generale – in questo caso la definizione è più ampia e va a ricomprendere
- consiglio di amministrazione,
- proprietario delle installazioni,
- presidente di un’installazione per spettatori,
- organizzatore dell’evento
- responsabile della sicurezza.
- Supervisore, Membro del team di gestione della sicurezza che ha lavorato precedentemente come steward prima di essere promosso a un ruolo di supervisione.
- Infine una definizione interessante è anche quella del Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG), ovvero il forum all’interno del quale la direzione delle installazioni per spettatori e altri organi (autorità locali, polizia, vigili del fuoco e soccorso medico) forniscono consigli di sicurezza specifici.
Vi sono poi altre definizioni tra le quali citiamo: Area di osservazione, Area esterna, Circolazione, Manuale dell’operatore, Persona competente, Protezione, Sala di controllo, Superficie di visione inclinata, Tornello.
Dalla lettura delle definizioni, risulta interessante notare quella che potrebbe sembrare una mancanza, ovvero non vi è la definizione di “progettista dell’evento”, ma la lettura integrale del documento è invece chiarificatrice su questo aspetto in quanto, non viene separato l’aspetto “progettuale” da quello “operativo”, ma in realtà vi sono varie figure che eseguono le valutazioni e predispongono i documenti. Una di esse è il gestore delle installazioni, un’altra è quella del Responsabile della Sicurezza che include, all’interno del suo ruolo, anche la “pianificazione pre-evento” dalla quale derivano poi molte delle scelte e la stesura dei relativi documenti.
E’ d’obbligo precisare che in questo ambito stiamo parlando di “progettazione della sicurezza dell’evento” e non di quella legata alle strutture ( palchi, tribune, ecc.) che è invece appannaggio di figure tecniche differenti che con i vari soggetti, compreso il Responsabile della Sicurezza, devono collaborare ed interfacciarsi.
Passiamo ora ad analizzare altri punti norma ovvero quelli legati ai documenti ed alla loro redazione.
Uno dei principali è sicuramente quello della Valutazione del rischio che è il punto di partenza che il gestore delle installazioni e/o il responsabile della sicurezza devono preparare al fine di:
• identificare il sito e i pericoli specifici dell’evento;
• quantificare i rischi associali ai pericoli;
• identificare le misure di controllo esistenti;
• identificare controlli o procedure addizionali.
L’esito del processo di valutazione del rischio deve servire a limitare la gravità dei pericoli e/o ridurre la probabilità che i rischi si verifichino.
Interessante la precisazione che la valutazione del rischio deve essere condotta sempre da una persona competente, ovvero da una figura che abbia con sufficiente formazione ed esperienza per soddisfare le norme professionali nazionali pertinenti ai compiti del proprio ruolo.
Un ulteriore documento indicato è la Mappa del territorio, che deve essere sviluppata dal gestore delle installazioni per spettatori in collaborazione con le autorità locali e altre parti interessate. Essa fornisce informazioni sulla mobilità durante gli eventi con particolare riferimento alla necessità di identificare percorsi separati di flusso e di evacuazione per le diverse categorie di spettatori, oltre a informazioni per ridurre al minimo qualsiasi interferenza con la mobilità ordinaria. In tale mappa troveremo l’identificazione dei sistemi di accesso e di mobilità, prevedendo ad esempio percorsi separati ed aree di parcheggio per le diverse categorie di spettatori, l’implementazione e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, il piano medico generale che tenga conto dei percorsi di emergenza e delle strutture ospedaliere allertate in circostanze normali e in situazioni di emergenza, l’identificazione di percorsi separati sulla base delle effettive esigenze dell’evento.
Vi è poi la Pianta delle installazioni per spettatori che deve essere sviluppata dal gestore delle installazioni (anche in collaborazione con il SAG) e comprende, tra i vari aspetti, la mobilità e accesso nell’area esterna, le indicazioni relative alla circolazione di spettatori in ciascuna area o settore separato, il punto di controllo dei biglietti, il sistema delle vie di uscita, le strade pubbliche e personale addetto ai servizi, la configurazione di ciascuna area o settore con relativa capacità, i piani/disegni per i vari livelli con riferimento a entrate, cancelli di uscita, siti pericolosi, posizione delle sale di emergenza, pronto soccorso e controllo durante l’incontro, posizione del collegamento e coordinamento degli allarmi, posizione delle telecamere CCTV e della rispettiva area di controllo.
Veniamo poi al Piano di gestione che, sviluppato dal gestore delle installazioni, deve contenere il piano per la manutenzione delle condizioni di protezione ordinarie (monitoraggio, manutenzione e condizioni operative, il piano per il mantenimento della protezione ordinaria e del livello di sicurezza durante l’evento, il piano medico e apparecchiature di pronto soccorso, in esercizio o in emergenza, il piano di prevenzione antincendio e di controllo ed infine quello relativo alla manutenzione preventiva programmata.
Un ulteriore documento è il Piano di contingenza che è necessario per coprire tutti gli incidenti prevedibili, grandi o piccoli. Questi varieranno secondo la configurazione dell’installazione per spettatori e gli sport che essa ospita. Al punto 4.3.8 è presente un elenco non esaustivo di situazioni che si possono verificare, tra esse citiamo:
- Guasto strutturale, come per esempio danni del vento, subsidenza, erosione, fulmine, impatto dello spostamento e delle dinamiche degli spettatori, guasto di strutture smontabili temporanee
- Condizioni atmosferiche avverse
- Guasto delle attrezzature
- Perdita di servizi o utenze come elettricità, gas, acqua, fogne, gruppo elettrogeno di emergenza locale o gruppi di continuità (UPS), fornitura inadeguata o interrotta di cibo e bevande
- Perdita o guasto dei sistemi di comunicazione
- Guasto della gestione della sicurezza (assenza di personale chiave, come responsabile della sicurezza e personale di sicurezza, numero insufficiente di steward correttamente formati, valutati e qualificati)
Ed altre ancora (difficoltà di trasporto, orario dell’evento modificato, incendio o fumo eccessivo, allarme bomba/pacco sospetto, fuoriuscita di gas o incidente chimico, incidenti correlati con gli spettatori, …).
Veniamo poi al Piano di emergenza, documento peraltro molto conosciuto. In questo punto norma è interessante a tal proposito l’indicazione che, anche se i piani di contingenza sono preparati del gestore delle installazioni e/o dal responsabile della sicurezza e il piano di emergenza è preparato dai servizi di emergenza, i due piani devono essere compatibili tra loro. Sembra quasi un’affermazione scontata, ma non sempre tale compatibilità viene riscontrata nella realtà.
Per quanto attiene invece le Procedure di sicurezza per l’evento devono essere esaminate e sviluppate dal responsabile della sicurezza o dal gestore delle installazioni (in collaborazione con il SAG) e devono contenere
- La pianificazione prima dell’evento che comprende
- La valutazione del rischio dell’evento,
- L’organizzazione di stewarding,
- Il manuale dell’operatore,
- Il piano medico,
- Il piano di gestione del traffico,
- Il piano di contingenza,
- Il piano di emergenza,
- I regolamenti delle installazioni per spettatori,
- La pianificazione dell’esercizio,
- La riunione informativa preventiva
- Le verifiche e controlli che andranno effettuati
- I controlli e verifiche durante l’evento;
- I risultati dei controlli e delle verifiche eseguiti dopo l’evento e a seguire (applicando il piano di contingenza, riunione informativa, ispezioni post-evento).
Riguardo alle procedure di sicurezza ricordiamo che una corretta progettazione dell’evento deve tenere conto anche della presenza di spettatori con esigenze speciali (es. vari tipi di disabilità), in questo caso il riferimento va alla norma UNI CEN/TR 15913:2009 – Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di osservazione per spettatori con esigenze speciali, dove ad esempio vi sono specifici richiami ai rischi per gli utilizzatori di sedie a rotelle rispetto agli spostamenti in avanti della folla, o altre indicazioni legate alla gestione delle emergenze.
Un ultimo aspetto che andiamo ad affrontare riguardo alla “documentazione” è quello legato al Regolamento delle installazioni per spettatori che, a seconda della natura dell’evento, dovrà includere alcune indicazioni tra le quali – ad esempio – l’elenco di divieti generali o legati ai comportamenti (danni alla struttura, ostruzione dei passaggi, razzismo e introduzione di striscioni, bandiere con messaggi politici, religiosi e violenti, fuochi d’artificio, droni, accesso e interruzione dell’ingresso nelle installazioni per spettatori sotto l’influenza di una droga e/o alcol).
Al fine di non dilungarci ulteriormente vi rimandiamo alla lettura della norma per l’analisi di altri documenti (ad esempio il Manuale dell’operatore, il Piano di stewarding, il Piano di gestione dell’evento, il Piano di sicurezza antincendio) o l’approfondimento di quelli sopra enunciati.
Ultimi passaggi di questa mia analisi della UNI EN 13200-8:2017 riguardano la figura del Responsabile della Sicurezza che viene analizzata molto in dettaglio nelle sue competenze e ruoli, ed in particolare viene precisato anche che
- Il responsabile della sicurezza deve avere il controllo completo delle questioni relative alla gestione operativa della sicurezza in un giorno di evento e deve essere presente
- Nei giorni degli eventi, un responsabile della sicurezza deve avere l’autorità per prendere decisioni relative alla sicurezza senza dover riferire a membri della direzione generale o del consiglio
- La direzione generale può nominare uno o più sostituti competenti del responsabile della sicurezza che possano gestire l’evento in assenza del responsabile della sicurezza. I sostituti devono aver lavorato a fianco del responsabile della sicurezza per almeno quattro eventi e quindi aver gestito un numero di eventi sotto la diretta supervisione del responsabile della sicurezza, e aver dimostrato il necessario grado di competenza, prima di assumersi la responsabilità.
Naturalmente la norma è molto più strutturata e complessa rispetto a questa mia riflessione ed approfondisce numerosi altri aspetti, tra i quali i doveri basilari degli steward, la pianificazione dell’evento con l’analisi dei pericoli anche in caso di attività sportive, le riunioni informative sulla sicurezza, ed altro ancora. Certamente una lettura della stessa è un consiglio che i soggetti coinvolti nella realizzazione di un evento dovrebbero fare proprio, ma anche a livello legislativo, ma anche rispetto a Circolari e Direttive emanate, essa potrebbe essere un punto di partenza per una riflessione globale su questo argomento.
A titolo informativo, riportiamo il sommario del punto 4 della norma ed i titoli degli allegati della norma stessa:
4 PRINCIPI GENERALI
4.1 Generalità
4.1.1 Introduzione
4.1.2 Personale addetto alla sicurezza
4.1.3 Direzione generale
4.1.4 Responsabili della sicurezza
4.1.5 Supervisori
4.1.6 Responsabili degli steward
4.1.7 Steward
4.2 Politica di sicurezza
4.2.1 Generalità
4.2.2 Mappa del territorio
4.2.3 Pianta delle installazioni per spettatori
4.2.4 Valutazione del rischio
4.2.5 Piano di gestione
4.3 Procedure di sicurezza per l’evento
4.3.1 Generalità
4.3.2 Pianificazione prima dell’evento
4.3.3 Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG)
4.3.4 Manuale dell’operatore
4.3.5 Piano medico
4.3.6 Piano di gestione del traffico
4.3.7 Piano di emergenza
4.3.8 Piano di contingenza
4.3.9 Regolamento delle installazioni per spettatori
4.3.10 Riunione informativa sulla sicurezza
4.3.11 Verifiche e controlli prima degli eventi
4.3.12 Verifiche e controlli durante gli eventi
APPENDICE A CONTENUTO DEL MANUALE DELL’OPERATORE
APPENDICE B RIUNIONE INFORMATIVA PRELIMINARE E CONCLUSIVA
APPENDICE C DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA
APPENDICE D ORGANIGRAMMA OPERATIVO DELLA SICUREZZA
APPENDICE E ATTREZZATURA DEGLI STEWARD
APPENDICE F LIBRETTO TASCABILE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI SICUREZZA
APPENDICE G MAPPA DEL TERRITORIO
APPENDICE H PIANTA DELLE INSTALLAZIONI PER SPETTATORI
Infine una precisazione che ritengo sia dovuta.
Il presente articolo è stato redatto sulla base
- della lettura della norma UNI EN 13200-8:2018 alla quale si rimanda per ogni riferimento e dettaglio;
- dagli approfondimenti fatti in base alle normative vigenti, nonché circolari e direttive emanate negli ultimi mesi;
- dell’esperienza da me maturata nell’ambito di varie consulenze relative ad eventi e pubbliche manifestazioni;
- dalle analisi fatte con colleghi che si occupano di tali argomenti;
- dal confronto che si è sviluppato in occasione di numerosi Seminari e Convegni in materia di Eventi ai quali ho partecipato in ambito nazionale.
Quanto scritto nasce da considerazioni personali e non vuole in nessun modo essere una interpretazione applicativa della norma tecnica stessa, ma si tratta di una semplice analisi soggettiva partendo però da dati oggettivi e non interpretativi.
(*1) Elenco delle norme UNI
Riportiamo di seguito l’elenco (non esaustivo) delle norme UNI in materia
UNI EN 13200-1:2012 Installazioni per spettatori – Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori
UNI CEN/TR 13200-2:2006 Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di servizio – Parte 2: Caratteristiche e situazioni nazionali
UNI EN 13200-3:2018 Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti
UNI EN 13200-4:2007 Installazioni per gli spettatori – Parte 4: Sedute – Caratteristiche di prodotto
UNI EN 13200-5:2007 Installazioni per gli spettatori – Parte 5: Tribune telescopiche
UNI EN 13200-6:2013 Installazioni per spettatori – Parte 6: Tribune smontabili (temporanee)
UNI EN 13200-7:2014 Installazioni per spettatori – Parte 7: Elementi e percorsi di entrata e di uscita
UNI EN 13200-8:2017 Installazioni per spettatori – Parte 8: Gestione della sicurezza
UNI CEN/TR 15913:2009 Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di osservazione per spettatori con esigenze speciali
UNI/TR 11639:2016 Installazioni per gli spettatori – Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per gli spettatori – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-1
UNI/TR 11449:2012 Installazioni per gli spettatori – Elementi di separazione – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-3
UNI/TR 11699:2017 Installazioni per gli spettatori – Sedute – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-4
UNI 11143-6:2005 Acustica – Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti – Parte 6: Rumore da luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
Geom. Stefano Farina
Vicepresidente AiFOS Protezione Civile, Consigliere Nazionale AiFOS
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NORME TECNICHE PER LA SAFETY EVENTI
La corretta ed efficace progettazione “safety eventi” non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
All’inizio della prossima settimana verrà pubblicato un articolo che riassumerà le norme tecniche per la Safety Eventi, ovvero le modalità da adottare per una corretta ed efficace progettazione “safety eventi” che non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
Riportiamo uno stralcio dell’articolo:
…
Cerchiamo allora di esaminare l’argomento legato ad una corretta progettazione di un evento prendendo come punto di partenza una norma tecnica che – a mio avviso – dovrebbe essere conosciuta dai progettisti eventi ed approfondita nei suoi molteplici aspetti: la Norma UNI EN 13200-8: Installazioni per spettatori – gestione della sicurezza.
A questo punto una premessa è d’obbligo: questa norma tecnica, come tutte quelle ad essa associate o che in qualche modo possono essere collegate o riconducibili alla presenza di “spettatori”, è una norma volontaria, che detta delle indicazioni generali che il singolo progettista dovrà poi applicare alle esigenze del proprio evento, va però detto che molti degli aspetti indicati sono una traccia importante da utilizzare.
Partiamo allora dall’analizzare alcuni degli aspetti peculiari della UNI EN 13200-8:2017 che è stata pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018, in recepimento della norma europea, ed è stata elaborata allo scopo di specificare i criteri generali per la gestione della sicurezza degli spettatori ed i cui principi fondamentali sono appropriati per tutti gli eventi, indipendentemente dalla dimensione, dall’attività o dal profilo del pubblico.
…
Vi invitiamo a seguirci per ulteriori informazioni ed approfondimenti.
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Installazioni per spettatori – Parte 8: Gestione della sicurezza
Recepisce :
EN 13200-8:2017
[Fonte: UNI.COM]
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Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti
Altre sedi permanenti come teatri, cinema, teatri dell’opera, sale conferenze e simili sono escluse dal presente documento.
Altre sedi permanenti come teatri, cinema, teatri dell’opera, sale conferenze e simili sono escluse dal presente documento.
Recepisce :
EN 13200-3:2018
Lista sostituzioni
Sostituisce :
UNI EN 13200-3:2006
[Fonte: UNI.COM]
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PUBBLICO SICURO
Workshop Organizzazione Eventi
Giovedì 8 novembre 2018, ore 9.00
CIRCOLO ARTISTICO Corso Italia, 108 – 52100 Arezzo (AR)
Relatori:
PASCAL VIOT – HENRIK NIELSEN
Introduce:
Arch. Laura Calanni Pileri (coordinatore tavolo tecnico eventi di Aifos)
Organizzazione:
Fondazione Arezzo Wave, STEA, Doc Servizi, iSSUE, YES Group
Patrocinio di Assomusica, AIFOS (Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza), Metis Studio Associato Partner tecnici K-Array, Eps, Italstage, Tecnoconference
Giovedì 8 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al Circolo Artistico di Corso Italia, 108 – 52100 Arezzo (AR) si svolge il secondo meeting internazionale “PUBBLICO SICURO”, workshop dedicato alla progettazione, organizzazione e gestione della sicurezza per il pubblico negli eventi.
L’evento nasce per volere di Fondazione Arezzo Wave, iSSUE, STEA e Doc Servizi con il Patrocinio di Assomusica, AIFOS, Metis Studio Associato e la partnership tecnica di KArray, EPS, Italstage e Tecnoconference.
I relatori saranno il Dr. Pascal Viot (già relatore del meeting del 2017 a Milano) e Henrik Nielsen (organizzatore di Roskilde Festival, il più longevo festival europeo, attivo dal 1971).
Introdurrà il workshop Arch. Lara Calanni Pileri, coordinatore del tavolo tecnico eventi di Aifos, con un excursus sulla attuale normativa italiana.
Il workshop, suddiviso in 4 momenti diversi della durata di una giornata è dedicato ai temi del terrorismo e alla gestione dei grandi eventi culturali con l’obiettivo di evitare o eventualmente gestire gli attacchi terroristici e i grandi flussi di persone. Un tema che, dopo i tragici eventi che hanno colpito l’Europa, interessa sempre più non solo gli organizzatori di eventi musicali e culturali di grandi dimensioni ma anche il pubblico e gli artisti stessi. In Italia, la sicurezza per il pubblico è un tema fortemente sentito, soprattutto dopo la tragedia avvenuta a Torino e dalla quale scaturirono poi una serie di circolari e direttive specifiche per il settore.
La giornata vuole essere l’occasione per portare anche in Italia un progetto di riflessione su queste tematiche che in Europa è attivo sin dal 2000 e viene portato avanti da YES Group, un gruppo di lavoro nato dopo il disastro di Roskilde e che dal 2006 ha assunto una connotazione intereuropea creando il progetto Yourope. È dunque dal 2006 che attraverso Yourope, YES Group organizza seminari dedicati alla salute e alla sicurezza nei festival in tutta Europa.
Uno dei relatori sarà il dottor Pascal Viot, ricercatore che ha conseguito il Dottorato di Ricerca nel 2013 sul tema Il territorio messo al sicuro per grandi eventi contemporanei. Membro guida dell’evento Yourope Event Safety Group, il dottor Pascal Viot dal 2006 è anche coordinatore del dipartimento Health, Safety & Security per il Paléo Festival di Nyon. Inoltre, ha fondato iSSUE (Swiss Institut for Urban & Event Security), mentre tra il 2013 e il 2016 ha condotto un progetto di ricerca dedicato al mantenimento dell’ordine durante i grandi eventi politici e sportivi in Europa.
Altro relatore sarà Henrik Nielsen, tra gli organizzatori del Roskilde Festival, tra i più grandi, “vecchi” e famosi festival europei (esiste dal 1971) che, dopo il tragico evento del 30 giugno 2000 in cui, durante il concerto dei Pearl Jam, persero la vita 8 persone, subì una profonda riorganizzazione generale e, ad oggi, è considerato il festival più sicuro e accogliente in Europa.
La manifestazione vedrà la partecipazione di 100 professionisti del settore (organizzatori di eventi di grandi dimensioni, tecnici, ecc.) che potranno partecipare alla giornata di formazione.
Il workshop sarà organizzato in tavoli di lavoro che permetteranno non solo di approfondire specifiche tematiche legate alla sicurezza nei grandi eventi, ma anche di produrre contenuti utili ai partecipanti per trovare soluzioni effettive per la gestione di luoghi affollati.
L’evento permetterà quindi di confrontarsi con esperti del settore e accrescere le proprie competenze e conoscenze su un tema che riguarda tutti, soprattutto nel periodo attuale. Pubblico Sicuro è inserito nell’evento “SudWave”.
L’evento è in lingua inglese (con servizio di traduzione simultanea).
Il corso rilascia 7 crediti formativi valevoli come aggiornamento professionale per RSPP/ASPP/CSP/CSE/Formatori/RLS.
PROGRAMMA
Welcome e registrazioni
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30
9:30 – Introduzione
10:00 – 18:00 – 4 workshop
Workshop 1 – Gestione della folla nei festival
– presentazione di Henrik su Roskilde
– presentazione del festival, profilo del pubblico, evoluzione del sistema di barriere, concetto di alta energia
– presentazione da Pascal su Paléo incentrata sulla gestione della folla (teoria e pratica)
– per quanto riguarda il tuo evento? Discussione in tavola con i partecipanti sul profilo del pubblico e strategia di gestione della folla in atto per i loro eventi
Workshop 2 – Strategie del terrorismo applicate a Roskilde e Paleo
– Lezioni apprese da Bataclan e Manchester
– Situazione in Danimarca e strategia per Roskilde
– Situazione in Svizzera e strategia per Paléo
– E la situazione in Italia? Discussione in tavola con i partecipanti sulla percezione della minaccia del terrorismo e strategie in atto per i loro eventi
Workshop 3 – Profilo della folla e aspettative del pubblico
– One Direction a Wembley nel 2014
– Eminem a Roskilde nel 2018 – Stromae al Paléo nel 2014
– Case study o esempi dei partecipanti? Tavola di discussione con i partecipanti su eventi ed esperienze speciali
Workshop 4 – Piano di gestione della folla
– Sonisphere Switzerland 2012
– Progetto di rimodellamento dello stadio di Wembley
– Uso delle tecnologie ai festival: CCTV, Control Room Management, Push messages (Crowd connected) Conclusione e feedback dei partecipanti
Informazioni
Il workshop è a numero chiuso fino a esaurimento posti (100 posti disponibili)
Il workshop rilascia 7 crediti formativi RSPP/ASPP/CSP/CSE/Formatori/RLS
Prezzo:
Costo a persona: € 150,00 + IVA
Costo associati Aifos e associati Assomusica: € 100,00 + IVA
Costo soci Doc: € 80,00 + IVA
Nel prezzo è incluso coffee break e lunch break
Iscrizione e registrazione: http://www.docformazione.it/workshop/pubblico-sicuro/
Per info: formazione@steacoop.it
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”).
Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.
L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.
Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto dei 250 dipendenti – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.
Nelle FAQ vengono indicate, tra l’altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.
[Fonte Garante della Privacy]
Proseguono le attività di preparazione dell’edizione 2018 dell’evento TEDx Trento che si svolgerà al Teatro Sociale di Trento e che vedono SICURELLO.si SAFETY come Partner Tecnico per la sicurezza.
Una nuova edizione del TEDxTrento che vi porterà oltre. Oltre tutto ciò che conoscete, oltre ogni limite, oltre la vostra immaginazione. Un esploratore si è spinto troppo oltre, cosa troverà?
Nel frattempo godetevi questo trailer ruggente registrato presso il Teatro di Levico Terme (TN) e ad ARTE SELLA The Contemporary Mountain.
Location:
#SICURELLO.si SAFETY #sicurezza #antincendio
In Gazzetta Ufficiale del 04 ottobre 2018
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
COMUNICATO
Avviso relativo ai reclami, alle segnalazioni e alle richieste di verifica preliminare (18A06387) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)
gAi sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101, si informa che, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, i soggetti che dichiarano il
loro attuale interesse possono presentare al Garante per la
protezione dei dati personali motivata richiesta di trattazione dei
reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare
pervenuti entro il 25 maggio 2018.
La predetta richiesta non riguarda i reclami e le segnalazioni di
cui si e’ gia’ esaurito l’esame o di cui il Garante per la protezione
dei dati personali ha gia’ esaminato nel corso del 2018 un motivato
sollecito o una richiesta di trattazione o per i quali il Garante
medesimo e’ a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che
sui fatti oggetto di istanza e’ in corso un procedimento penale. Si
intendono gia’ esaminati dal Garante i reclami e le segnalazioni per
i quali l’istante abbia ricevuto dal Garante la comunicazione di
avvio del procedimento, anche mediante una richiesta di informazioni
o di esibizione di documenti a terze parti ovvero all’istante stesso.
In Gazzetta Ufficiale del 04 ottobre 2018
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 settembre 2018
Indicazioni relative alle istanze che devono ritenersi comprese nell’ambito degli affari pregressi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 455). (18A06386)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito
«regolamento»);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» (di seguito
«Codice»);
Considerato che il regolamento trova applicazione negli ordinamenti
degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018 (art. 99, par. 2);
Considerato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 101/2018, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso del Garante, i soggetti che
dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante
medesimo motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle
segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare (c.d. affari
pregressi) «pervenuti entro la predetta data»;
Considerato, altresi’, che la predetta richiesta non riguarda i
reclami e le segnalazioni di cui si e’ gia’ esaurito l’esame «o di
cui il Garante ha gia’ esaminato nel corso del 2018 un motivato
sollecito o una richiesta di trattazione», o per i quali il Garante
medesimo e’ a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che
sui fatti oggetto di istanza e’ in corso un procedimento penale (art.
19, comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018);
Considerato che la formulazione delle predette disposizioni
potrebbe ingenerare dubbi interpretativi, sotto il profilo temporale
e sostanziale, in ordine alla sua applicabilita’ alle istanze
presentate a questa autorita’ a partire dal 25 maggio 2018;
Ritenuto, quindi, di dover fornire un opportuno chiarimento, anche
in coerenza con il regolamento, riguardante le istanze che devono
ritenersi ricomprese nell’ambito degli affari pregressi e, quindi,
oggetto di eventuale richiesta di trattazione da parte di coloro che
dichiarino il loro perdurante interesse alla relativa definizione
ovvero di trattazione da parte di questa autorita’;
Ritenuto che la disposizione di cui al citato art. 19, comma 1, del
decreto legislativo n. 101/2018, concernente le istanze riguardanti
la trattazione di affari pregressi aventi ad oggetto reclami,
segnalazioni e richieste di verifica preliminare, debba intendersi
riferita unicamente agli istituti disciplinati, dal Codice,
antecedentemente alle modifiche ad esso apportate in conseguenza
dell’applicazione della normativa europea. Tale interpretazione deve
ritenersi fondata sia nella circostanza che il diritto di proporre
reclami o segnalazioni fondati sulla nuova disciplina, prevalendo
sulle fonti interne eventualmente contrastanti, non e’ derogabile
(art. 77 del regolamento; articoli da 141 a 144 del Codice, come
novellati dal decreto legislativo n. 101/2018), sia nel fatto che,
successivamente alla menzionata data di applicazione del regolamento,
l’istituto della verifica preliminare risulta incompatibile con il
regolamento medesimo;
Ritenuto, pertanto, che all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 19
del decreto legislativo n. 101/2018, la locuzione «entro la predetta
data …», debba intendersi riferita al 24 maggio 2018;
Considerato, altresi’, che le norme sul procedimento amministrativo
e il regolamento n. 1/2007 riguardante le procedure interne presso
l’autorita’ aventi rilevanza esterna (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 14 dicembre 2007 e in www.gpdp.it – doc. web n.
1477480) portano a ritenere che l’esame dei reclami o delle
segnalazioni di cui al regime previgente normativo trovi inizio
nell’invio di un avviso di avvio del relativo procedimento, di una
richiesta di elementi o esibizione di documenti ovvero di altro atto
recettizio diretto al titolare o all’istante (articoli 6, 9, 10 e 14
del regolamento n. 1/2007);
Ritenuto, quindi, che la disposizione di cui al citato art. 19,
comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018, concernente i reclami e
le segnalazioni sottratte all’esigenza di una loro sollecitazione da
parte dei soggetti che dichiarano il loro attuale interesse, in
quanto sono gia’ stati esaminati a seguito di un sollecito o una
richiesta di trattazione, debba intendersi riferita ai reclami e le
segnalazioni per i quali l’istante abbia ricevuto da parte degli
uffici di questa autorita’ la comunicazione di avvio del
procedimento, anche mediante una richiesta di informazioni o di
esibizione di documenti a terze parti ovvero all’istante stesso;
Ritenuto, pertanto, che al comma 2 dell’art. 19 del decreto
legislativo n. 101/2018, la locuzione «il Garante ha gia’ esaminato»,
debba intendersi riferita ai casi in cui gli uffici di questa
autorita’ abbiano gia’ inviato all’istante la comunicazione di avvio
del procedimento o di altro atto recettizio, anche mediante una
richiesta di informazioni o di esibizione di documenti a terze parti;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’ufficio, formulate dal segretario
generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante, n.
1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
Tutto cio’ premesso
il Garante:
a) ai sensi degli articoli 57, par. 1, del regolamento e 154, comma
1, lettera f), del Codice, come novellato dal decreto legislativo n.
101/2018, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni,
fornisce le indicazioni di cui in premessa in relazione alle istanze
che devono ritenersi ricomprese nell’ambito degli affari pregressi di
cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 101/2018;
b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 settembre 2018
Il Presidente e relatore: Soro
Il segretario generale: Busia
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto una serie di indicazioni operative per chiarire a soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. L’agevolazione è stata prevista dal recente decreto legislativo 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana alle disposizione del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy. Le FAQ sono disponibili da oggi sul sito dell’Autorità: https://www.garanteprivacy.it/home/faq/faq-definizione-agevolata-delle-violazioni-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
Chi intende avvalersi di questa facoltà potrà oblare le sanzioni mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2018.
Potranno usufruire di questa speciale procedura quanti abbiamo ricevuto entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento Ue, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione.
Tra le altre istruzioni, le FAQ del Garante specificano anche le modalità per il pagamento delle sanzioni, l’importo da pagare per ciascuna violazione commessa e i casi di esclusione dalle agevolazioni.
Si è tenuto martedì 25 settembre presdo la sede di Confcommercio nord Sardegna di Olbia il Convegno: Protezione Civile tra eventi e pubbliche manifestazioni.
Si è trattato del terzo evento della serie iniziata a fine maggio a Cagliari e bella quale si era parlanto di #circolareGabrielli e #direttivaMorcone, proseguita a luglio a Sassari con l’appena pubblicata #direttivaeventi, mentre in questo ultimo incontro è stata introdotta anche la #CircolareProtezioneCivile che ha chiarito il ruolo dei #VolontariDiProtezioneCivile.
Tre eventi nei quali il relatore Geom. Stefano Farina ha cercato di far comprendere che la base di partenza è quella della #normativa e non quella della consuetudine o delle scelte del singolo (sia esso organizzatore o funzionario con in capo responsabilità decisionali), che con la norma nulla hanno a che fare.
In attesa dell’edizione 2018 dell’evento TEDx Trento è stato pubblicato il trailer di presentazione.
Le riprese sono state effettuate ad #ArteSella e presso il Teatro di Levico Terme.
Durante la registrazione presso #ArteSella il Geom. Stefano Farina ha curato la sicurezza antincendio.
#sicurezza #antincendio
Terza riunione plenaria del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). Adottati i pareri sulle liste dei trattamenti da sottoporre a “Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”
Il Garante per la privacy italiano e le altre Autorità europee, riunite a Bruxelles nel Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), hanno appena concluso la terza riunione plenaria nel corso della quale sono state discusse varie problematiche relative all’applicazione del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Nel corso della plenaria sono stati approvati i pareri relativi alle liste dei trattamenti da sottoporre a “Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati” (Data Protection Impact Assessment – DPIA) in quanto possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate.
Adottate anche le Linee Guida sull’“ambito di applicazione territoriale” (territorial scope) che chiarisce quando un trattamento di dati effettuato nell’UE o in altri Paesi è soggetto al GDPR, nonché la decisione sulla proposta di Regolamento europeo E-evidence relativo alla raccolta e conservazione di prove elettroniche in materia penale. E’ stata inoltre avviata la discussione sulla proposta di decisione relativa all’adeguatezza del Giappone in materia di trattamento dei dati personali.
Per maggiori informazioni sulla plenaria e sul Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) si può consultare il link: https://edpb.europa.eu/
Roma, 26 settembre 2018
Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB): è un organo europeo indipendente, che contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea e promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell’UE. Il Comitato è composto dalle figure di vertice delle autorità di controllo e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) o dai rispettivi rappresentanti.
In Gazzetta Ufficiale 27/9/2018
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 205 del 4 settembre 2018). (18A06204)
(GU Serie Generale n.225 del 27-09-2018)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2018 (GU n.205 del 4-9-2018) – Vigente al: 19-9-2018 Leggi il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale Capo I Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati; Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell’adunanza del 22 maggio 2018; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». 2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti: «Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);». Capo II Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 2 Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I e’ sostituita dalla seguente: «Principi e disposizioni generali»; b) prima dell’articolo 1 e’ inserito il seguente Capo: «Capo I (Oggetto, finalita’ e Autorita’ di controllo)» c) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto) . – 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignita’ umana, dei diritti e delle liberta’ fondamentali della persona.»; d) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Finalita’). – 1. Il presente codice reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.»; e) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente: «Art. 2-bis (Autorita’ di controllo). – 1. L’Autorita’ di controllo di cui all’articolo 51 del regolamento e’ individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all’articolo 153.»; f) dopo l’articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi: «Capo II (Principi) – Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri). – 1. La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e’ costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e’ ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e’ ammessa quando e’ comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo’ essere iniziata se e’ decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. 3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita’ sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1. 4. Si intende per: a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Art. 2-quater (Regole deontologiche). – 1. Il Garante promuove, nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali, l’adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformita’ alle disposizioni vigenti, anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. 2. Lo schema di regole deontologiche e’ sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni. 3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell’allegato A del presente codice. 4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita’ e la correttezza del trattamento dei dati personali. Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della societa’ dell’informazione). – 1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni puo’ esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della societa’ dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta’ inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e’ lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilita’ genitoriale. 2. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). – 1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche’ le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’ rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita’; c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli; e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche’ documentazione delle attivita’ istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche’ l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilita’ o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita’ direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo; i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale; l) attivita’ di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita’ giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita’ e di professionalita’ per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche’ rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; p) obiezione di coscienza; q) attivita’ sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita’ religiose; s) attivita’ socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; t) attivita’ amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d’organo e di tessuti nonche’ alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonche’ compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita’ fisica; v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternita’ ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili; bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche’ per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita’ nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita’ civile, disciplinare e contabile, attivita’ ispettiva. 3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2-septies. Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). – 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita’ alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 e’ adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto: a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure; c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell’Unione europea. 3. Lo schema di provvedimento e’ sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a: a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; c) modalita’ per la comunicazione diretta all’interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute; d) prescrizioni di medicinali. 5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalita’ del trattamento e possono individuare, in conformita’ a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati e’ consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalita’ per l’accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonche’ le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati. 6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalita’ di prevenzione, diagnosi e cura nonche’ quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanita’. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell’interessato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche. 7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 32 del Regolamento, e’ ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo. 8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi. Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). – 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorita’ pubblica, e’ consentito, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli interessati. 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche’ le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e’ consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: a) l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da parte del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; c) la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilita’, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; d) l’accertamento di responsabilita’ in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche’ la prevenzione, l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell’attivita’ assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; f) l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; g) l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita’ sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto; i) l’accertamento del requisito di idoneita’ morale di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; l) l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita’ delle imprese ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; m) l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo. 4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2. 5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell’autorita’ pubblica si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2-sexies. 6. Con il decreto di cui al comma 2 e’ autorizzato il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata, stipulati con il Ministero dell’interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli interessati. Il decreto e’ adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell’interno. Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale). – 1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformita’ ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Art. 2-decies (Inutilizzabilita’ dei dati). – 1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis. Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell’interessato) – Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell’interessato). – 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione; d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro stabilita’; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d’inchiesta. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei medesimi diritti puo’, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita’ della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio’ costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita’ di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche’ del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l’interessato delle facolta’ di cui al presente comma. Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). – 1. In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche’ dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita’ previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita’ della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio’ costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, per salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. 3. Si applica l’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonche’ i trattamenti svolti nell’ambito delle attivita’ ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’ amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e’ pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti. Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). – 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e’ ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della societa’ dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata. 3. La volonta’ dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto puo’ riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non puo’ produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonche’ del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento) – Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). – 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilita’ e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorita’. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita’ piu’ opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorita’ diretta. Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico). – 1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, il Garante puo’, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento e’ tenuto ad adottare. Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni). – 1. Il responsabile della protezione dati e’ designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni. Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). – 1. L’organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e’ l’Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell’Ente unico nazionale di accreditamento, l’esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o piu’ categorie di trattamenti.». Capo III Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 3 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri nonche’ disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento». 2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del titolo I, e’ inserito il seguente: «Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) – Art. 45-bis (Base giuridica). – 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonche’ dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»; b) all’articolo 50, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente articolo e’ punita ai sensi dell’articolo 684 del codice penale.»; c) all’articolo 52: 1) al comma 1, le parole: «per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse; 2) al comma 6, le parole «dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,». Art. 4 Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’articolo 58 e’ sostituito dal seguente: «Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa). – 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 160, comma 4, nonche’, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonche’ quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 3. Con uno o piu’ regolamenti sono individuate le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti. 4. Con uno o piu’ regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.». Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 59: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accesso civico»; 2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento» e le parole «Le attivita’ finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.» sono soppresse; 3) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. I presupposti, le modalita’ e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»; b) l’articolo 60 e’ sostituito dal seguente: «Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale). – 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento e’ consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e’ di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale.»; c) all’articolo 61: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regole deontologiche»; 2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da piu’ archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. 2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita’ alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo’ essere altresi’ menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione.». Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 75 e’ sostituito dal seguente: «Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). – 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalita’ di tutela della salute e incolumita’ fisica dell’interessato o di terzi o della collettivita’ deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell’articolo 2-septies del presente codice, nonche’ nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»; b) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente: «Modalita’ particolari per informare l’interessato e per il trattamento dei dati personali»; c) l’articolo 77 e’ sostituito dal seguente: «Art. 77 (Modalita’ particolari). – 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalita’ particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento; b) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalita’ di cui al comma 1 sono applicabili: a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie; b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.»; d) all’articolo 78: 1) alla rubrica la parola «Informativa» e’ sostituita dalla seguente: «Informazioni»; 2) al comma 1, le parole «nell’articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 3) al comma 2, le parole «L’informativa puo’ essere fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»; 4) il comma 3, e’ sostituito dal seguente: «3. Le informazioni possono riguardare, altresi’, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»; 5) al comma 4, le parole «L’informativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e’ sostituita dalla seguente «riguardano»; 6) al comma 5: 6.1. le parole «L’informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni rese»; 6.2. la parola «evidenzia» e’ sostituita dalla seguente: «evidenziano»; 6.3. la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita’ alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e’ manifestato liberamente;»; 6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; e) all’articolo 79: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»; 2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita’ particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad una pluralita’ di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita’ della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»; 3) al comma 2, le parole «l’organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente: «informazione»; 4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui all’articolo 78»; 5) al comma 4, la parola «semplificate» e’ sostituita dalla seguente «particolari»; f) l’articolo 80 e’ sostituito dal seguente: «Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). – 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facolta’ di fornire un’unica informativa per una pluralita’ di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita’ amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»; g) all’articolo 82: 1) al comma 1, le parole da «L’informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»; 2) al comma 2: le parole da «L’informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni possono altresi’ essere rese», e la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) impossibilita’ fisica, incapacita’ di agire o incapacita’ di intendere o di volere dell’interessato, quando non e’ possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;»; 3) al comma 3, le parole da «L’informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall’acquisizione preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro preventivo rilascio»; 4) al comma 4, le parole «l’informativa e’ fornita» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state fornite in precedenza»; h) dopo l’articolo 89 e’ inserito il seguente: «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). – 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e’ necessario inserire il nominativo dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalita’ amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanita’ pubblica.»; i) all’articolo 92: 1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»; 2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse; 3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse. Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’articolo 96 e’ sostituito dal seguente: «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). – 1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonche’ le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le universita’ statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalita’ e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita’. 2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi’ ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.». Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici)»; b) l’articolo 97 e’ sostituito dal seguente: «Art. 97 (Ambito applicativo). – 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento.»; c) l’articolo 99 e’ sostituito dal seguente: «Art. 99 (Durata del trattamento). – 1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici puo’ essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e’ cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»; d) all’articolo 100: 1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento»; 2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento»; 3) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita’ previste dalle regole deontologiche.»; e) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; f) all’articolo 101: 1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e le parole «dell’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 5 del regolamento»; 2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; g) all’articolo 102: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)»; 2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa’ scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.»; 3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1 l’alinea e’ sostituito dal seguente: «2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato in particolare:»; 3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le seguenti: «e del Regolamento»; 3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; h) l’articolo 103 e’ sostituito dal seguente: «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). – 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e’ disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.»; i) la rubrica del Capo III e’ sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; l) all’articolo 104: 1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»; 2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»; m) all’articolo 105: 1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»; 2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca scientifica», le parole «all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l’informativa all’interessato puo’ essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato possono essere date»; 4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica», le parole «l’informativa all’interessato non e’ dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato non sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche»; n) l’articolo 106 e’ sostituito dal seguente: «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). – 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa’ scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato in conformita’ all’articolo 89 del Regolamento. 2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti gia’ compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia’ previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare: a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica; b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita’ per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa; c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo’ prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); e) modalita’ semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento; f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento; g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies; h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero; i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»; o) l’articolo 107 e’ sostituito dal seguente: «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando e’ richiesto, puo’ essere prestato con modalita’ semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle misure di cui all’articolo 2-septies.»; p) l’articolo108 e’ sostituito dal seguente: «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). – 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.»; q) all’articolo 109, comma 1, le parole «della statistica, sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica, sentiti i Ministri»; r) l’articolo 110 e’ sostituito dal seguente: «Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). – 1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non e’ necessario quando la ricerca e’ effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformita’ all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed e’ condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e’ inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita’ della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta’ e i legittimi interessi dell’interessato, il programma di ricerca e’ oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento. 2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.»; s) l’articolo 110-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). – 1. Il Garante puo’ autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all’articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita’ quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita’ della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta’ e i legittimi interessi dell’interessato, in conformita’ all’articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. 3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalita’ di cui al presente articolo puo’ essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d’ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell’ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attivita’ clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell’attivita’ di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del Regolamento.». Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro»; b) l’articolo 111 e’ sostituito dal seguente: «Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro). – 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalita’ di cui all’articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalita’ per le informazioni da rendere all’interessato.»; c) dopo l’articolo 111 e’ inserito il seguente: «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). – 1. Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita’ di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e’ dovuto. d) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»; e) la rubrica del Capo III e’ sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro» f) all’articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» g) la rubrica dell’articolo 114 e’ sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»); h) all’articolo 115: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»; 2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»; i) all’articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall’interessato medesimo». Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico»; b) la rubrica del Capo I e’ sostituita dalla seguente: «Assicurazioni»; c) all’articolo 120: 1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo (ISVAP)» sono soppresse; 2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 121: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Servizi interessati e definizioni)»; 2) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile; b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e’ necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.»; b) all’articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e’ soppressa la parola «le» e le parole «di cui all’articolo 13, comma 3» sono soppresse; c) all’articolo 123: 1) al comma 4, le parole «l’informativa di cui all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano» e le parole «dell’incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»; d) all’articolo 125, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; e) all’articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30,» sono sostituite dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole «dell’incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»; f) l’articolo 129 e’ sostituito dal seguente: «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). – 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 4, e in conformita’ alla normativa dell’Unione europea, le modalita’ di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita’ per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per finalita’ di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche’ per le finalita’ di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita’ di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche’ in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»; g) all’articolo 130: 1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo» sono soppresse; 3) al comma 3-bis, le parole «all’articolo 129, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le parole «di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»; 4) al comma 3-ter: 4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 4.2 alla lettera f), le parole «di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»; 4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»; 6) al comma 5, le parole «all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»; 7) al comma 6, le parole «dell’articolo 143, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 58 del Regolamento»; h) all’articolo 131, la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Informazioni a contraenti e utenti)»; i) all’articolo 132: 1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata puo’ essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita’ di cui all’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»; 2) al comma 5, le parole «ai sensi dell’articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita’ di cui all’articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche’ a:» a «d)» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ ad»; 3) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente: «5-bis. E’ fatta salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.»; l) dopo l’articolo 132-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). – 1. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l’erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente. 3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche’ garantiscono l’attuazione di una politica di sicurezza. 5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e’ definita dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente. «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). – 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta’ dell’interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta’, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e’ al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e’ tenuto ad adottare a norma dell’articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.». Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Giornalismo, liberta’ di informazione e di espressione»; b) all’articolo 136, comma 1: 1) all’alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento,»; 2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e’ soppressa, dopo la parola diffusione e’ inserita la parola «anche» e le parole «nell’espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti: «nell’espressione accademica, artistica e letteraria»; c) l’articolo 137 e’ sostituito dal seguente: «Art. 137 (Disposizioni applicabili). – 1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purche’ nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139. 2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative: a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies; b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita’ di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell’essenzialita’ dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»; d) all’articolo 138, comma 1, le parole «dell’articolo 7, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»; e) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente: «Regole deontologiche relative ad attivita’ giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero»; f) l’articolo 139 e’ sostituito dal seguente: «Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita’ giornalistiche). – 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. 2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 2-quater. 4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante puo’ vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento. 5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e’ tenuto a recepire. Capo IV Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del Capo I e’ inserito il seguente: «Capo 0.I (Alternativita’ delle forme di tutela) – Art.140-bis (Forme alternative di tutela). – 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l’interessato puo’ proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’autorita’ giudiziaria. 2. Il reclamo al Garante non puo’ essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e’ stata gia’ adita l’autorita’ giudiziaria. 3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorita’ giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; b) al capo I, le parole «Sezione I – Principi generali» sono soppresse; c) l’articolo 141 e’ sostituito dal seguente: «Art. 141 (Reclamo al Garante). – 1. L’interessato puo’ rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.»; d) dopo l’articolo 141, le parole «Sezione II – Tutela amministrativa» sono soppresse; e) l’articolo 142 e’ sostituito dal seguente: «Art. 142 (Proposizione del reclamo). – 1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche’ gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. 2. Il reclamo e’ sottoscritto dall’interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali. 3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale mandato, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita’ con strumenti elettronici. 5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all’esame dei reclami, nonche’ modalita’ semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»; f) l’articolo 143 e’ sostituito dal seguente: «Art. 143 (Decisione del reclamo). – 1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non e’ manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo’ adottare i provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita’ degli accertamenti. 3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l’interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all’interessato, il reclamo e’ deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento. 4. Avverso la decisione e’ ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 152.»; g) l’articolo 144 e’ sostituito dal seguente: «Art. 144 (Segnalazioni). – 1. Chiunque puo’ rivolgere una segnalazione che il Garante puo’ valutare anche ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento. 2. I provvedimenti del Garante di cui all’articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d’ufficio.»; h) all’articolo 152, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonche’ il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all’autorita’ giudiziaria ordinaria.». Art. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Autorita’ di controllo indipendente»; b) l’articolo 153 e’ sostituito dal seguente: «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). – 1. Il Garante e’ composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall’Ufficio. Il Collegio e’ costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell’informatica. 2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita’. Eleggono altresi’ un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. 3. L’incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, anche non remunerata, ne’ essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne’ ricoprire cariche elettive. 4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell’incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell’esecuzione dei propri compiti o nell’esercizio dei propri poteri. 5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita’ di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo’ essere sostituito. 6. Al presidente compete una indennita’ di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennita’ pari ai due terzi di quella spettante al Presidente. 7. Alle dipendenze del Garante e’ posto l’Ufficio di cui all’articolo 155. 8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»; c) l’articolo 154 e’ sostituito dal seguente: «Art. 154 (Compiti). – 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell’Ufficio, in conformita’ alla disciplina vigente e nei confronti di uno o piu’ titolari del trattamento, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalita’ specifiche per la trattazione, nonche’ fissando annualmente le priorita’ delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell’anno di riferimento; c) promuovere l’adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all’articolo 2-quater; d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni; e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce; f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta’ fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice; g) provvedere altresi’ all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall’ordinamento. 2. Il Garante svolge altresi’, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell’Unione europea e, in particolare: a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attivita’ di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita’ amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale; d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita’ di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di liberta’, sicurezza e giustizia; e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorita’ designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita’ designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima. 3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell’articolo 156, comma 3, le modalita’ specifiche dei procedimenti relativi all’esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice. 4. Il Garante collabora con altre autorita’ amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 5. Fatti salvi i termini piu’ brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, e’ reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione puo’ procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo’ essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo’ essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorita’ giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita’ informatica e’ trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. 7. Il Garante non e’ competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni.»; d) dopo l’articolo 154 sono inseriti i seguenti: «Art. 154-bis (Poteri). – 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all’articolo 25 del Regolamento; b) approvare le regole deontologiche di cui all’articolo 2-quater . 2. Il Garante puo’ invitare rappresentanti di un’altra autorita’ amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita’ amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo’ richiedere, altresi’, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita’ amministrativa indipendente nazionale. 3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicita’ nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche’ i casi di oscuramento. 4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalita’ semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). – 1. Il Garante e’ legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 2. Il Garante e’ rappresentato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l’Avvocato generale dello Stato, puo’ stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»; e) all’articolo 155, la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Ufficio del Garante)»; f) l’articolo 156 e’ sostituito dal seguente: «Art. 156 (Ruolo organico e personale). – 1. All’Ufficio del Garante e’ preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche’ i dirigenti di prima fascia dello Stato. 2. Il ruolo organico del personale dipendente e’ stabilito nel limite di centosessantadue unita’. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l’economicita’ e l’efficienza dell’azione amministrativa, nonche’ di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo’ riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un’esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell’ambito del personale di ruolo delle autorita’ amministrative indipendenti di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce: a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonche’ all’articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento; b) l’ordinamento delle carriere e le modalita’ di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche; d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu’ generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita’ amministrative indipendenti, al personale e’ attribuito l’80 per cento del trattamento economico del personale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; e) la gestione amministrativa e la contabilita’, anche in deroga alle norme sulla contabilita’ generale dello Stato. 4. L’Ufficio puo’ avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita’ e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. 5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio puo’ assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unita’ complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio’ di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 7. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui e’ destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all’articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonche’ quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e’ soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante puo’ esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»; g) l’articolo 157 e’ sostituito dal seguente: «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). – 1. Nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 58 del Regolamento, e per l’espletamento dei propri compiti, il Garante puo’ richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.»; h) l’articolo 158 e’ sostituito dal seguente: «Art. 158 (Accertamenti). – 1. Il Garante puo’ disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 2. I controlli di cui al comma 1, nonche’ quelli effettuati ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell’Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita’ di controllo di altri Stati membri dell’Unione europea. 3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu’ tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e’ documentata l’indifferibilita’ dell’accertamento. 5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresi’ riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all’acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l’accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»; i) all’articolo 159: 1) al comma 1, le parole «ai sensi dell’articolo 156, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «su cio’ di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete»; 2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies»; 3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse; l) l’articolo 160 e’ sostituito dal seguente: «Art. 160 (Particolari accertamenti). – 1. Per i trattamenti di dati personali di cui all’articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento e’ stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e’ fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio’ non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificita’ della verifica, il componente designato puo’ farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su cio’ di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita’ tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a). 4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.». m) dopo l’articolo 160 e’ inserito il seguente: «Art. 160-bis (Validita’, efficacia e utilizzabilita’ nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). – 1. La validita’, l’efficacia e l’utilizzabilita’ nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.». Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 166 e’ sostituito dal seguente: «Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori). – 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e’ soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche’ delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater. 3. Il Garante e’ l’organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonche’ ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 4. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 puo’ essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorita’ pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento o di attivita’ istruttoria d’iniziativa del Garante, nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche’ in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante. 5. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attivita’ di cui al comma 5 configurino una o piu’ violazioni indicate nel presente titolo e nell’articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 10, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalita’ del provvedimento da adottare. 6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore puo’ inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo’ chiedere di essere sentito dalla medesima autorita’. 7. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo’ essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attivita’ di sensibilizzazione e di ispezione nonche’ di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. 8. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta’ della sanzione irrogata. 9. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita’ del procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi termini, in conformita’ ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. 10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall’articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.». b) l’articolo 167 e’ sostituito dal seguente: «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per se’ o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per se’ o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni. 3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresi’ a chiunque, al fine di trarre per se’ o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all’interessato. 4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attivita’ di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al piu’ tardi al termine dell’attivita’ di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. Quando per lo stesso fatto e’ stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e’ stata riscossa, la pena e’ diminuita.»; c) dopo l’articolo 167, sono inseriti i seguenti: «Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se’ o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se’ o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell’interessato e’ richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione. 3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 167.». «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se’ o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 167.»; d) l’articolo 168 e’ sostituito dal seguente: «Art. 168 (Falsita’ nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante). – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e’ punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un’interruzione o turba la regolarita’ di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.»; e) l’articolo 170 e’ sostituito dal seguente: «Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). – 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell’articolo 2-septies, comma 1, nonche’ i provvedimenti generali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»; f) l’articolo 171 e’ sostituito dal seguente: «Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). – 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.»; g) all’articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale». Art. 16 Modifiche all’allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. L’allegato A e’ ridenominato: «Regole deontologiche». Capo V Disposizioni processuali Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 1. L’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e’ sostituito dal seguente: «Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). – 1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato. 3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell’interessato, e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse puo’, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l’interessato sia stato informato dello stato del procedimento. 5. L’interessato puo’ dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l’azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile. 6. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. 7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. 8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. 9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo’ presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l’eventuale presentazione delle osservazioni. 10. La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e puo’ prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.». Capo VI Disposizioni transitorie, finali e finanziarie Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali 1. In deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all’articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, e’ ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia’ adottati, il pagamento potra’ essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4. 3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e’ tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. 4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento puo’ produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l’archiviazione degli atti comunicandola all’organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. 5. L’entrata in vigore del presente decreto determina l’interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 19 Trattazione di affari pregressi 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di cui al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta data. 2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si e’ gia’ esaurito l’esame o di cui il Garante per la protezione dei dati personali ha gia’ esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo e’ a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza e’ in corso un procedimento penale. 3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso, altresi’, all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili. 5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi dell’articolo 77 del medesimo Regolamento. Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto 1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all’approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell’articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo; b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all’esame del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato. 3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformita’ al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell’allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalita’ di cui all’articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali 1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali gia’ adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche’ al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e’ adottato entro sessanta giorni dall’esito del procedimento di consultazione pubblica. 2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 1. 3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data. 4. Sino all’adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate con il provvedimento di cui al comma 1. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679. Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto e le disposizioni dell’ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento. 3. Sino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, gia’ in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell’interessato. 4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto. 5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all’autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali puo’, nei limiti e con le modalita’ di cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono esonerati dall’invio al Garante dell’informativa di cui al citato comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative, se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili. 7. All’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «le modalita’ di restituzione» sono inserite le seguenti: «in forma aggregata». 8. Il registro dei trattamenti di cui all’articolo 37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita’ stabilite nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003. 9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi. 10. La disposizione di cui all’articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalita’ di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato. 11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679, sino all’adozione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies del citato codice, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto. 12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e’ consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con le Prefetture – UTG, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. 13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie. 14. All’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, le parole «di cui all’articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 166, comma 2»; b) al comma 10, le parole «di cui all’articolo 162, comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 166, comma 2». 15. All’articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all’articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 166, comma 2». Art. 23 Disposizioni di coordinamento 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) all’articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all’articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli 154 e 154-bis del medesimo codice; b) all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice; c) all’articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all’articolo 165 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all’articolo 166, comma 7, del medesimo codice; d) all’articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all’articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all’articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679. Art. 24 Applicabilita’ delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse 1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione, sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non puo’ essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie. Art. 25 Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa 1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, l’autorita’ giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorita’ amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 2. Se l’azione penale non e’ stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e’ disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia’ iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. 3. Se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4. L’autorita’ amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato e’ ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta’ della sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento. Art. 26 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18 del presente decreto, pari ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione dell’articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 27 Abrogazioni 1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: a) alla parte I: 1) gli articoli 3, 4, 5 e 6; 2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo VII; b) alla parte II: 1) il capo I del titolo I; 2) i capi III, IV e V del titolo IV; 3) gli articoli 76, 81, 83 e 84; 4) il capo III del titolo V; 5) gli articoli 87, 88 e 89; 6) il capo V del titolo V; 7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; 8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; c) alla parte III: 1) la sezione III del capo I del titolo I; 2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,165 e 169; 3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179; 4) il capo II del titolo IV; 5) gli articoli 184 e 185; d) gli allegati B e C. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 10 agosto 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Savona, Ministro per gli affari europei Bonafede, Ministro della giustizia Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tria, Ministro dell’economia e delle finanze Di Maio, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
Volontariato: firmata la circolare sull’attivazione e l’impiego delle organizzazioni nelle manifestazioni pubbliche
6 agosto 2018
Il documento definisce le attività che possono essere svolte dai volontari e quelle non consentite
Il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, ha adottato una circolare sull’impiego del volontariato organizzato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche.
Il documento, precedentemente condiviso con le Regioni e le Province Autonome, l’ANCI e la Consulta del Volontariato di protezione civile, integra la recente Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno del 18 luglio, che ha ridefinito, in via generale, i modelli organizzativi e procedurali per garantire la sicurezza delle manifestazioni pubbliche.
La circolare del Capo del Dipartimento stabilisce che il Volontariato organizzato di protezione civile può essere impiegato esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione e non deve interferire con i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Vengono previste due modalità di intervento, a seconda che esso operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi.
Nel primo caso si interviene in quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l’assunzione, in capo alle Autorità pubbliche preposte, di specifiche misure per la gestione delle attività, disciplinate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 che li definisce ‘eventi a rilevante impatto locale’. Si tratta di una specifica attività di protezione civile e l’intervento del volontariato risponde alle regole e prassi che si applicano solitamente, anche in emergenza.
Diversamente, le organizzazioni che, per statuto, possono operare anche in settori diversi da quello di protezione civile, possono svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori delle manifestazioni pubbliche, nel quadro di una relazione diretta tra i due soggetti. L’intervento, in questo caso, si svolge in un ambito che non ricade all’interno delle regole della protezione civile.
La circolare definisce quali attività possono essere svolte dai volontari di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche e quali, invece, non sono consentite, richiamando in forma sistematica la normativa vigente.
L’emanazione della circolare è stata sollecitata dal momento che, con la stagione estiva, la richiesta di impiego delle organizzazioni di volontariato in manifestazioni pubbliche di ogni genere è molto elevata, e si propone di chiarire ruoli e responsabilità per consentire, se ne ricorrano i presupposti, un intervento del volontariato rispettoso della grande professionalità e del ruolo specifico degli operatori, all’interno di un contesto di sicurezza.
[Di seguito anche l’approfondimento tratto dal sito della Protezione Civile Emilia Romagna ]
Attivazione e impiego del volontariato nelle manifestazioni pubbliche, Direttiva del Dipartimento
Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha emanato una Direttiva che si propone di precisare le modalità di attivazione e di impiego del volontariato nelle manifestazioni pubbliche. Frutto del confronto con rappresentanze delle Regioni, delle Province autonome, dell’Anci e dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, il testo porta la data del 6 agosto 2018.
Viene, innanzitutto, ribadito che non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possano determinare criticità organizzative (riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli…). L’articolo 16 del Codice della protezione civile (D.Lgs 1/2018) specifica che il volontariato, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, può assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza mai interferire con l’approntamento e l’attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La Direttiva procede, poi, a specificare due tipologie: la partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, e la partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.
Nel primo caso, il volontariato di protezione civile può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori della manifestazione pubblica, fatte salve le disposizioni in materia fiscale, solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili a cura dei propri aderenti (i volontari devono disporre delle abilitazioni o certificazioni richieste) e siano compatibili e coerenti con l’oggetto associativo statutariamente definito.
Non trattandosi di svolgimento di attività di protezione civile, è esclusa l’applicazione dei benefici previsti dal Codice (artt. 39 e 40), sia da parte del Dipartimento che della Regione interessata. È inoltre escluso l’utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile; i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o abiti forniti dall’organizzazione, in modo da essere chiaro che l’attività è svolta nell’ambito dell’evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.
Nel secondo caso, si fa riferimento a eventi che, per entità, rilevanza o altre caratteristiche, richiedono l’assunzione in capo alle Autorità pubbliche di specifiche misure volte a garantire una gestione ordinata dell’evento. In tali circostanze (“evento a rilevante impatto locale”), è possibile la mobilitazione del volontariato di protezione civile. La Regione avrà cura di verificare la rispondenza delle richieste rispetto ai compiti che i volontari sono chiamati a svolgere; in tal caso, l’applicazione dei benefici resta subordinata al rispetto delle eventuali procedure regionali.
La Direttiva, specifica, inoltre quali attività possono essere svolte e quali no.
Sì a supporto organizzativo alle attività amministrative e di segretaria, ad attività socio-assistenziali, al soccorso e all’assistenza sanitaria, alla predisposizione e somministrazione di pasti, all’informazione alla popolazione.
Al contrario, non possono essere svolte dal volontariato di protezione civile le seguenti mansioni: servizi di controllo agli ingressi di spettacoli (riservati alle guardie giurate e al personale iscritto all’apposito registro prefettizio); servizi di controllo degli accessi e di instradamento (riservati agli steward); servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie (riservati agli istituti di vigilanza o alle guardie giurate); servizi di vigilanza; protezione delle aree interessate dall’evento, mediante controlli e bonifiche; controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio; adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli. Ulteriore puntualizzazione: al volontariato di protezione civile è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico.
Se all’organizzazione di volontariato venisse richiesta la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, occorrerà verificare la rispondenza dei servizi richiesti con le effettive competenze disponibili, e comunque non si dovrà fare alcun riferimento ad attività di protezione civile, essendo fra gli scopi sociali solo l’antincendio boschivo, ferme restando le competenze esclusive del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Leggi il documento 6 agosto 2018 Circolare DPCVSN-45427 del 6agosto2018 su limiti impiego volontariato
Circolare Gabrielli: a Cagliari AiFOS fa il punto della situazione
Il punto della situazione sulle recenti disposizioni in materia di sicurezza di eventi e manifestazioni pubbliche legate alla Circolare Gabrielli
Giovedì 24 maggio si è svolto a Cagliari su iniziativa di AiFOS e AiFOS Protezione Civile il convegno dal titolo “Protezione Civile tra eventi e manifestazioni: la circolare Gabrielli“. L’evento, svoltosi presso la sala convegni di Confcommercio Cagliari, ha ottenuto il patrocinio di INAIL Direzione Regionale Sardegna.
L’iniziativa nasce dalla necessità di comprendere meglio la portata delle recenti disposizioni in materia di sicurezza di eventi e manifestazioni pubbliche, al fine di definire in maniera chiara e precisa gli obblighi degli organizzatori, i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione della security e della safety: due espressioni chiave che definiscono l’organizzazione degli eventi in Italia.
Più che soddisfacente la partecipazione all’evento, con la presenza di circa settanta persone in sala ed una rilevante presenza istituzionale: Questore e vice Questore di Cagliari, Comando Generale dei Carabinieri della Regione Sardegna, il Responsabile settore volontariato e protezione civile della Regione Sardegna, i responsabili della polizia locale e i funzionari della Protezione Civile di diversi comuni della Sardegna, e non per ultimo le associazioni di volontariato iscritte presso l’albo regionale della Protezione Civile Sardegna e tutti i Professionisti operanti nel settore della sicurezza e RSPP.
Ringraziamo tutti i partecipanti per il contributo formulato e la pazienza prestata alle quattro ore consecutive di orazione ma soprattutto dall’attento ascolto e dal dibattito abilmente orchestrato da Stefano Farina, Vice Presidente di AiFOS Protezione Civile. L’organizzazione dell’evento è stata curata dai Centri di Formazione AiFOS I.S.Fo.S. Srl e Consulteam Srl.
SICUREZZA NELL’UTILIZZO DI FUOCHI D’ARTIFICIO: CONTROLLO E ISPEZIONE
Una circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, fa il punto sugli aspetti legati alla sicurezza nell’ambito della produzione, trasporto ed utilizzo di Fuochi d’Artificio.
Articolo di Stefano Farina
Con una specifica circolare di data 11 maggio 2018 [n. 557/PAS/XV.H.MASS(6)] il Ministero dell’Interno ha fatto il punto sugli aspetti legati alla sicurezza nell’ambito della produzione, trasporto ed utilizzo di Fuochi d’Artificio.
In particolare la Circolare, avente come oggetto: Fabbriche e depositi di fuochi d’artificio ex art. 47 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione, partendo dal presupposto che con l’approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è più frequente l’impiego di prodotti pirotecnici in occasione di eventi pubblici a carattere locale, sottolinea l’esigenza di assicurare la più accurata ed attenta vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Naturalmente la Circolare è indirizzata ai soggetti che devono effettuare i controlli e la vigilanza, ma al suo interno affronta in maniera dettagliata tutti gli aspetti che devono essere considerati nel “ciclo di vita” dei fuochi d’artificio.
Vediamo in dettaglio quanto previsto:
- verifica che i titolari di licenza di fabbriche e depositi presenti sul territorio osservino scrupolosamente la normativa tecnica ed amministrativa di settore.
- effettuazione di opportuni ed adeguati controlli mirati ad accertare la puntuale osservanza delle regole da parte dei titolari delle licenze di fabbricazione (rilasciate dal Prefetto ex art. 47 T.U.L.P.S), con l’ausilio eventuale di personale appartenente al nucleo artificieri.
Per quanto riguarda tali aspetti è interessante il richiamo al contenuto della circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 05.07.2016, a firma del Capo della Polizia — Direttore Generale della P.S., con la quale erano state diramate le “Linee guida per le Commissioni Tecniche Territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio“, pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato.
Tali linee guida costituiscono un utile manuale operativo, completo di una lista di controlli che agevola le verifiche in corso di sopralluogo, nel quale sono compendiate le nozioni fondamentali in tema di idoneità ed operatività delle strutture operanti nella fabbricazione e deposito dei fuochi d’artificio con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla sicurezza di dette attività.
- Attuazione di una mirata campagna di sensibilizzazione, attraverso comunicazioni volte a richiamare l’attenzione sugli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni e dalle eventuali ulteriori prescrizioni imposte all’atto del rilascio delle licenze a mente dell’art. 9 T.U.L.P.S.
Riguardo a tale campagna viene inoltre consigliata la diffusione dei contenuti dell’opuscolo dell’INAIL dal titolo: Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico.
Tale opuscolo – frutto della collaborazione tra l’Inail, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, la Direzione armamenti terrestri del Segretariato generale della Difesa/DNA e il Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale del Ministero dell’interno – alla luce dell’analisi delle principali criticità, intende fornire alcune indicazioni sulla gestione dei rischi più rilevanti e sull’attuazione degli aspetti normativi in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, inclusa l’implementazione delle specifiche norme di prevenzione incendi.
L’opera di sensibilizzazione dovrà inoltre riguardare la necessità di:
- osservare scrupolosamente i limiti di carico di materiali esplodenti e dei prodotti pirotecnici stabiliti nelle rispettive licenze;
- provvedere, senza ritardo e nel rispetto delle cautele imposte dalla legge e dagli altri obblighi di diligenza, al trasferimento dei prodotti finiti dai laboratori di fabbricazione ai locali di deposito;
- dare scrupolosa attuazione agli obblighi di registrazione delle materie prime e dei prodotti finiti stabiliti dall’art. 55 T.U.L.P.S.;
- attenersi al rigoroso rispetto delle metodologie e regole tecniche di lavorazione;
- assicurare che la manipolazione dei prodotti e delle materie esplodenti siano effettuate esclusivamente da soggetti in possesso della capacità tecnica di cui all’art. 101 del R.D. n. 635/1940, eventualmente coadiuvati da collaboratori adeguatamente formati allo scopo.
- Approfondito controllo delle licenze di trasporto rilasciate agli operatori di settore, al fine di monitorare se vi sia una sproporzione tra la quantità di prodotti che una struttura è autorizzata a fabbricare o detenere e il totale dei quantitativi di prodotti movimentati per l’allestimento di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S., o per il rifornimento di altri depositi.
Un ulteriore aspetto di riflessione riguarda inoltre la sensibilizzazione dei Sindaci che rivestono la qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, affinché il rilascio delle prescritte licenze per lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici ex art. 57 T.U.L.P.S. avvenga nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, dando sempre preventiva informazione al Questore, al Dirigente del locale Commissariato di Polizia ovvero al Comandante della Stazione dei Carabinieri.
Partendo da questo ultimo aspetto indicato nella Circolare, nell’ottica di una corretta la progettazione della sicurezza degli eventi, vogliamo inoltre soffermarci ad approfondire alcuni aspetti legati all’organizzazione e gestione eventi e per fare ciò riprendiamo in linea generale quelle che sono le indicazioni presenti nelle citate linee guida e nella bibliografia tecnica:
Area di Sparo
È l’area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.
L’area di sparo:
- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- in ogni caso deve esservi vietato l’accesso del pubblico;
- gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.
Distanza di sicurezza per il pubblico:
Essa è determinata in base al calibro degli artifici impiegabili e in base al tipo degli stessi – fuochi a terra e fuochi aerei – e va da 30 m. a 200 m.
Tali indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcature CE salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori.
Anche per l’impiego di articoli il cui calibro superi quelli massimi indicati calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a 200 m e quella indicata ovvero ricavabile dai dati della relativa etichetta.
In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall’etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all’allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che s’intendono utilizzare, fornita dall’Ente Notificato.
E’ evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall’area di sparo in relazione alle necessarie valutazioni sulle condizioni concrete dei siti prescelti.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art 9 T.U.L.P.S.
Per una migliore comprensione, riportiamo di seguito uno schema riassuntivo relativo alle distanze di sicurezza: ( tratto da www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/ –Ing. Mauro Malizia – FUOCHI ARTIFICIALI – NORMATIVA DI SICUREZZA )
Zona di sicurezza:
E’ lo spazio posto tra l’area di sparo e le zone aperte al pubblico, in esso non è consentito l’accesso o la sosta al pubblico ma solo di un’aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell’area di sparo in caso di incidente.
Gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.
Ricordiamo infine che la necessità di consapevolezza e conoscenza dei pericoli, la corretta valutazione dei rischi ed il rispetto delle regole in questo settore è certamente un elemento cardine della prevenzione, anche perché – come evidenziato dall’INAIL – il settore dei prodotti pirotecnici, sebbene costituisca un comparto circoscritto in termini di numero di aziende e addetti, rientra tra quelli più rischiosi nel quale si sono verificati incidenti con infortuni quasi sempre mortali, anche plurimi.
Stefano Farina
Consigliere Nazionale AiFOS – Referente Nazionale Progetto AiFOS Costruzioni
- Circolare n. 557/PAS/XV.H.MASS(6) (PDF)
- Linee guida per le Commissioni Tecniche Territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio (PDF)
- Inail: Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico(PDF)
[Fonte: PUNTOSICURO.it ]
Le nuove regole per l’organizzazione e gestione delle feste.
Il giorno dopo la sua emanazione se ne è parlato in un Convegno a Sassari.
Il titolo del Convegno era chiaro “PROTEZIONE CIVILE, tra eventi e manifestazioni. La Circolare Gabrielli”, ma il 19 luglio a Sassari oltre alla Circolare Gabrielli si è parlato anche e soprattutto della nuova “Direttiva Eventi” che era stata emanata poche ore prima.
Il Convegno che si è svolto nelle sale della Confcommercio Nord Sardegna di Sassari a partire dalle 9:00 di giovedì 19 luglio è stato organizzato dai Centri Formazione Aifos della Sardegna CFA Professionale Masia e ISFOS S.r.l., ed ha approfondito uno dei temi più dibattuti degli ultimi mesi, ovvero quello della sicurezza nell’organizzazione di eventi, pubbliche manifestazioni e spettacoli.
Presieduto da Antonio Sole, Presidente Confcommercio Nord Sardegna, il momento informativo aveva l’obiettivo di analizzare le normativa vigente e le circolari emanate nell’ultimo anno al fine di comprendere meglio la portata delle disposizioni in materia di sicurezza, definire in maniera chiara e precisa gli obblighi degli organizzatori ed i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della security e della safety dell’evento.
E dalla nuova “Direttiva Eventi” è partito Pino Masia che nel suo intervento aveva il compito di presentare le motivazioni che hanno portato ad organizzare il Convegno, mentre il moderatore dell’incontro Efisio Porcedda, Vice presidente AiFOS, ha presentato la situazione degli eventi in Italia dopo l’emanazione della Circolare Gabrielli.
Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Vice Presidente di AiFOS Protezione Civile, in oltre tre ore di intervento ha poi cercato di illustrare gli aspetti normativi, i limiti applicativi e le soluzioni che possono essere adottate nell’organizzazione degli eventi.
Nel suo intervento Stefano Farina ha poi presentato nel dettaglio la nuova direttiva e l’allegato “Nuovi modelli procedurali per l’organizzazione in sicurezza degli eventi”, specificandone le peculiarità, i limiti e le problematiche applicative.
Tra i vari aspetti sottolineati vi è quello dei soggetti chiamati a ricoprire il ruolo di “operatore eventi”, ovvero chi all’interno delle feste ha dei ruoli di accoglienza e gestione del pubblico. Negli ultimi mesi erano stati quasi sempre utilizzati operatori professionali con una formazione di addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza rischio alto( indicazioni derivanti da una lettura generica della Circolare Morcone), il Ministero del Lavoro, nella nuova direttiva, prevede invece che gli operatori possono essere anche altri soggetti purché in possesso di adeguata formazione in materia (ad esempio volontari delle associazioni che frequentano appositi corsi specifici).
Nel corso del Convegno c’è stato anche l’intervento importante e non rituale dell’Ing Falpo comandante Vvf di SASSARI, che partendo proprio dalla nuova Direttiva ha illustrato quale sarà la linea di intervento del proprio comando.
LA TECNOLOGIA DEI DRONI AL TUO SERVIZIO
Se necessario potrà essere effettuata l’analisi preliminare dell’area dell’evento tramite riprese con i DRONI,
tramite riprese video e fotografie dall’alto (per aree non critiche).
RILIEVO CON DRONI
Una migliore comprensione degli aspetti legati alla gestione delle emergenze ed alla predisposizione dei relativi piani è certamente legata alla perfetta conoscenza del territorio.
Essa si può ottenere mediante l’effettuazione di videoriprese o fotografie scattate dall’alto, in tal modo si potranno effettuare migliori analisi e produrre la necessaria documentazione.
L’attività viene svolta dall’Arch. Lara Calanni Pileri in possesso dell’attestato ENAC di Pilota APR rilasciato in conformità al Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (aree non critiche).
su PUNTOSICURO.it
(giovedì 07 giugno 2012)
Come recuperare gli edifici danneggiati dal sisma in sicurezza
Indicazioni per la sicurezza dei lavoratori nelle attività di realizzazione delle opere provvisionali preliminari al recupero degli edifici danneggiati.
Di Stefano Farina, Coordinatore per la Sicurezza Cantieri negli interventi post terremoto a L’Aquila.