ANAC
IN GAZZETTA UFFICIALE del 16 ottobre 2018
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 4 luglio 2018
Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803). (18A06594)
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018 la Delibera 4 luglio 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dal titolo Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici.
Elenco degli articoli:
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
Art. 4 Attivita’ di vigilanza d’ufficio e su segnalazione
Art. 5 Modalita’ di presentazione delle segnalazioni
Art. 6 Segnalazioni anonime
Art. 7 Archiviazione delle segnalazioni
Art. 8 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso
Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice.
Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo
Art. 11 Responsabile del procedimento
Art. 12 Atti conclusivi del procedimento di vigilanza
Art. 13 Avvio del procedimento di vigilanza
Art. 14 Partecipazione all’istruttoria
Art. 15 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti
Art. 16 Audizioni
Art. 17 Ispezioni
Art. 18 Sospensione dei termini del procedimento
Art. 19 Conclusione del procedimento
Art. 20 Comunicazione di risultanze istruttorie
Art. 21 Procedimenti in forma semplificata
Art. 22 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione
Art. 23 Attivita’ di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile
Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d’opera
Art. 25 Comunicazioni
Art. 26 Disposizioni transitorie
Art. 27 Entrata in vigore e abrogazioni
Il testo della DELIBERA 4 luglio 2018
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di
contratti pubblici. (Delibera n. 803). (18A06594) (GU n.241 del 16-10-2018)
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'atto di organizzazione delle Aree e degli uffici dell'Autorita' nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti organizzativi integrativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il Piano di riordino dell'Autorita' nazionale anticorruzione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo decreto; Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 52-ter del medesimo decreto recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonche' l'art. 211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Tenuto conto del regolamento approvato in data 13 giugno 2018 in merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E m a n a il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; c) «presidente», il presidente dell'autorita'; d) «consiglio», il consiglio dell'autorita'; e) «ufficio», l'Ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice; h) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; i) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all'art. 20 del presente regolamento.
Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorita' concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del codice.
Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal consiglio dell'autorita'. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attivita' dell'anno precedente. 3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresi' il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalita' operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. 4. La direttiva annuale e' pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attivita' di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorita'. 5. Il consiglio puo' integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.
Art. 4 Attivita' di vigilanza d'ufficio e su segnalazione 1. L'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e' attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero su disposizione del consiglio. 2. L'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e' attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del consiglio: a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell'Autorita', ai sensi dell'art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa; b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 211, comma 1, del codice. 3. L'attivita' di vigilanza e', altresi', attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorita': a) dall'autorita' giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale; c) dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90; d) da ogni altra amministrazione o autorita' pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile. 4. L'Autorita' valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravita' della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto. 5. Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa e' affidata all'ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorita' in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001.
Art. 5 Modalita' di presentazione delle segnalazioni 1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita' e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. 2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresi', l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorita'. 3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.
Art. 6 Segnalazioni anonime 1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza. 2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravita' e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo' altresi' proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.
Art. 7 Archiviazione delle segnalazioni 1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art.6, anche nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attivita' contrattuale delle stazioni appaltanti; d) manifesta incompetenza dell'Autorita' su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici; e) finalita' palesemente emulativa della segnalazione; f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorita' non e' piu' attuale. 2. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorita' non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 13, comma 2, del presente Regolamento. 3. Il dirigente invia trimestralmente al consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, con l'indicazione, in relazione alle fattispecie di cui alla lett. f) del comma 1, delle motivazioni dell'archiviazione. Tali prospetti, previa presa d'atto da parte del consiglio sono pubblicati sul sito dell'Autorita' e tale pubblicazione e' da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti. 4. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorita' nonche' degli atti, delle proposte e della relazione annuale dell'Autorita' di cui all'art. 213, comma 3, lettere c) ed e) del codice.
Art. 8 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso 1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio del procedimento di vigilanza puo' essere sospeso. All'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. 2. Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza puo' essere sospeso sino all'esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice. 1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice, il procedimento di vigilanza non e' avviato ovvero e' sospeso. 2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis ovvero comma 1-ter del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo 1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non e' avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. 2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 11 Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'ufficio. 2. Il responsabile del procedimento puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 12 Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volonta' della stazione appaltante di adottare gli atti di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 20, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno dei seguenti atti: a) atto con il quale l'Autorita' registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimita' o irregolarita' riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'.
Art. 13 Avvio del procedimento di vigilanza 1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonche', ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento e', di norma, di sessanta giorni, fatta salva la possibilita' di proroga comunque non superiore a centottanta giorni, nei casi di motivate esigenze istruttorie. 3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimita' o irregolarita', quali la relazione di attivita' ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorita' o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione. 4. La comunicazione puo' essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante di informazioni utili. 5. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata alla stazione appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non puo' essere qualificato quale controinteressato, potra' essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento. 6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale e' sostituita da modalita' di volta in volta stabilite dall'Autorita'. 7. Il dirigente trasmette al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.
Art. 14 Partecipazione all'istruttoria 1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4; b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalita' e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 15 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 213, comma 13, del codice, che indicano: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni, e' stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti richiesti; c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 2. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme. 3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.
Art. 16 Audizioni 1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali e' stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterra' utile sentire ai fini di una piu' compiuta trattazione dell'indagine. 2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all'art. 20, entro dieci giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. 4. L'audizione puo' essere richiesta innanzi al consiglio dai soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli interessati. 5. Delle audizioni e' redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Art. 17 Ispezioni 1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente puo' chiedere al consiglio lo svolgimento di un'attivita' ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalita' indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. 2. Il mandato ispettivo e' disposto con provvedimento del Presidente, nel quale e' indicata la composizione del gruppo ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento. 3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attivita' ispettiva, che comunque non puo' essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.
Art. 18 Sospensione dei termini del procedimento 1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessita', possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non puo' eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi: a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre Amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere; b) ispezioni disposte ai sensi dell'art. 17; in tal caso i termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che non puo' eccedere i sessanta giorni; c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorita', da altre Amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere. 2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorita' nazionali ed estere, l'istruttoria puo' essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1. 3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto. 4. La sospensione dei termini procedimentali e' comunicata alle parti.
Art. 19 Conclusione del procedimento 1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 20, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorita', in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12. 2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volonta' manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita' e irregolarita' indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'. Tale nota puo' concludere, anche in parte, il procedimento. 3. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.
Art. 20 Comunicazione di risultanze istruttorie 1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravita' o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attivita' di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, puo' predisporre una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI). 2. La CRI e' sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio. 3. La CRI e' trasmessa alla stazione appaltante e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volonta' di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. 4. La CRI puo' essere effettuata mediante forme di pubblicita' di volta in volta stabilite. 5. Il dirigente, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorita', in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). 6. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volonta' manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita' e irregolarita' indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'. Tale nota puo' concludere, anche in parte, il procedimento. 7. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.
Art. 21 Procedimenti in forma semplificata 1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata nei seguenti casi: a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; b) e' possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorita'. 2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento,che puo' sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 13, di norma entro il termine di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimita' o irregolarita' di cui all'art. 13, comma 3, e, in caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, dalla data di ricevimento della segnalazione. 3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del consiglio. 4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.
Art. 22 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione 1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimita' o irregolarita' riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita', le raccomandazioni sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 2. La stazione appaltante e' tenuta a comunicare all'Autorita' il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della raccomandazione. 3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorita' per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice.
Art. 23 Attivita' di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile 1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, la stazioni appaltante e' tenuta a trasmettere, secondo le modalita' definite dall'Autorita', contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a trenta giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti: a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; b) perizia giustificativa; c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; d) verbale di consegna dei lavori; e) contratto, ove stipulato. 2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del consiglio dell'autorita'. 3. Qualora dall'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita', non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento. 4. Il parere di congruita' del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice e' emesso dal competente ufficio dell'Autorita'.
Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d'opera 1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 106, comma 14, secondo periodo del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalita' di cui all'art. 213, comma 3, lettera b), del codice relativamente all'economicita' dell'esecuzione dei contratti pubblici e all'accertamento che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del procedimento e' tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, secondo le modalita' definite dall'Autorita' con appositi Comunicati e Linee guida. 2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal consiglio dell'Autorita' in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del medesimo consiglio. 3. Qualora dall'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita', l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
Art. 25 Comunicazioni 1. Le segnalazioni inviate all'Autorita' e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.
Art. 26 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni gia' pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento alla data di entrata in vigore.
Art. 27 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento sostituisce il precedente «Regolamento del 15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 803 nell'adunanza del 4 luglio 2018 Roma, 4 luglio 2018 Il Presidente: Cantone
In Gazzetta Ufficiale il DECRETO 11 maggio 2017
Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. (17A03379) (GU Serie Generale n.118 del 23-05-2017)
Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone» riportate nell'allegato tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante. 2. Le disposizioni riportate nell'allegato tecnico al presente decreto costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune per il trasporto delle persone. 3. Resta ferma la possibilita' di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione che venga dimostrata la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II della Direttiva 2000/9/CE. Il decreto entra in vigore il giorno 24 maggio 2017.
Allegato IMPIANTI AEREI E TERRESTRI Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme 1.1. Ambito. Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell'allegato al D.D. 337/2012. 1.2. Scopo. Scopo delle presenti disposizioni tecniche e' una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all'esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive. 1.3. Definizioni. +--------------------------------+----------------------------------+ | | Personale addetto alla conduzione| | |dell'impianto a fune preposto, nel| | |luogo a cui e' assegnato, a | | |sorvegliare l'esercizio, svolgendo| |Agente (di stazione, di vettura,|le mansioni previste dal | |di sorveglianza) |Regolamento di esercizio. | +--------------------------------+----------------------------------+ | | Il Capo servizio ha il compito di| | |eseguire e far eseguire tutte le | | |disposizioni contenute nel | | |Regolamento d'esercizio e quelle | | |impartite dal Direttore | | |dell'esercizio per la sicurezza e | |Capo servizio |la regolarita' dell'esercizio. | +--------------------------------+----------------------------------+ | | Modalita' di effettuazione | | |dell'esercizio nella quale il | | |personale addetto non e' | | |direttamente presente | | |sull'impianto, ma lo comanda da | | |una postazione remota, con il | |Comando da remoto |supporto della telesorveglianza. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Commissione nominata | | |dall'Autorita' di sorveglianza ed | |Commissione per le verifiche e |incaricata dell'espletamento delle| |prove funzionali (C.V.P.F) |verifiche e prove funzionali. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Controlli da effettuarsi durante | | |l'esercizio per verificare il | | |regolare funzionamento | | |dell'impianto, con periodicita' | | Controlli in esercizio |giornaliera e mensile. | +--------------------------------+----------------------------------+ | | Controllo eseguito da personale | | |competente, ma non necessariamente| | |abilitato ai sensi della apposita | | Controllo a vista |UNI EN ISO 9712:2012. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Corsa durante la quale un agente, | | |opportunamente attrezzato, compie | | |il percorso da valle a monte, o | | Corsa di prova |viceversa, ispezionando la linea. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |I compiti del Direttore | | |dell'Esercizio o il Responsabile | | |dell'Esercizio sono definiti dal | |Direttore dell'Esercizio o il |decreto ministeriale 18 febbraio | |Responsabile dell'Esercizio |2011. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Comando manuale che inibisce la | | |possibilita' di intervento di una | |Dispositivo di esclusione |funzione di sorveglianza. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Comando manuale che non esclude | | |completamente una funzione di | |Dispositivo di parzializzazione |sorveglianza, ma la degrada. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Ditta che realizza l'impianto a | | |fune o componenti specifici di | |Ditta costruttrice |esso. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Amministrazione pubblica che | | |rilascia la concessione o | | |l'autorizzazione di linee di | | |pubblico trasporto mediante | |Ente concedente |impianti a fune. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Controllo non distruttivo eseguito| | |da personale competente abilitato | | |ai sensi della apposita UNI EN ISO| |Esame visivo (VT) |9712:2012. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Funzionamento dell'impianto senza | | |presenziamento da parte di agenti,| | |affidando le funzioni di | | |regolazione e controllo | | |dell'impianto a dispositivi | |Esercizio automatico |automatici. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Periodo nel quale l'impianto e' | | |disponibile per effettuare il | | |servizio. Durante tale periodo | | |l'impianto oltre che in servizio | | |pubblico, puo' anche essere: in | | |fase di controllo, in servizio | | |privato, in pausa o in | |Esercizio |manutenzione ordinaria. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Insieme delle operazioni che | | |permettono, in caso di blocco | | |dell'impianto, di riportare i | | |passeggeri in un luogo sicuro, | | |anche utilizzando mezzi esterni | |Evacuazione |all'impianto. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Processo che conduce, dal | | |rilevamento di un previsto evento | | |rischioso, all'emissione di | | |opportuni provvedimenti, | | |classificabile, secondo il caso, | | |come funzione di sicurezza oppure | |Funzione di sorveglianza |come funzione di protezione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Periodo nel quale l'impianto non | | |e' predisposto ad effettuare | |Fuori esercizio |l'esercizio. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Il macchinista provvede alla | | |manovra ad alla sorveglianza | | |dell'impianto, attenendosi al | | |Regolamento di esercizio ed alle | | |istruzioni fornitegli dal Capo | | |servizio o dal Responsabile | |Macchinista |dell'esercizio. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |La manutenzione periodica degli | | |impianti e' l'insieme delle | | |attivita' atte a ridurre la | | |probabilita' di guasto, la | | |degradazione del funzionamento di | | |un impianto e a mantenere in | | |efficienza ed in buono stato di | | |conservazione l'impianto ed i suoi| | |componenti. Essa puo' essere | | |ordinaria, oppure straordinaria | |Manutenzione periodica ordinaria|correlata alle revisioni | |o straordinaria |quinquennali e generali. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |La manutenzione straordinaria e' | | |una manutenzione non programmata | |Manutenzione straordinaria non |nel M.U.M., o conseguente ad | |programmata |eventi verificatisi sull'impianto.| +--------------------------------+----------------------------------+ | |Periodo successivo alla messa a | | |punto dell'impianto e propedeutico| | |alle verifiche e prove funzionali,| | |in cui e' verificata | |Periodo di prova |l'affidabilita' dell'impianto. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Documento che descrive la | | |pianificazione delle risorse umane| | |e materiali e le attivita' | | |finalizzate ad attuare | | |l'evacuazione dei passeggeri su | |Piano di evacuazione |uno o piu' impianti. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Piano di Intervento per il | | |Distacco Artificiale delle | |P.I.D.A.V. |Valanghe. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Piano di Intervento per la | | |Sospensione Temporanea | | |dell'Esercizio in caso di pericolo| |P.I.S.T.E. |di valanghe. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Periodo successivo alle verifiche | | |e prove funzionali e precedente | | |l'apertura al servizio pubblico, | | |nel quale si provano tutti i tipi | | |di azionamento e le modalita' di | | |esercizio con il personale da | | |adibire al servizio pubblico | | |dell'impianto e con l'eventuale | | |assistenza delle imprese | | |fornitrici delle apparecchiature | | |meccaniche, elettriche ed | |Pre-esercizio |elettroniche. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Esercitazione periodica necessaria| | |per l'addestramento delle squadre | | |di soccorso e per il controllo dei| | |mezzi e dei materiali previsti nel| |Prova di evacuazione |piano di evacuazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Manovra che permette di riportare | | |i veicoli con i loro passeggeri | | |nelle stazioni, utilizzando delle | | |procedure codificate e dei mezzi | |Recupero |propri dell'impianto. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Apparecchio in grado di | | |visualizzare, memorizzare e | | |restituire informazioni sul | | |funzionamento di un impianto | | |funiviario sia in condizioni di | |Registratore di eventi |normalita' che di anormalita'. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Il Responsabile del soccorso | | |provvede ad attuare le | | |disposizioni contenute nel piano | |Responsabile del soccorso |di soccorso approvato. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Servizio effettuato dopo il | | |tramonto del sole che richieda una| |Servizio pubblico notturno |idonea illuminazione artificiale. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Trasporto di persone e cose al di | | |fuori del servizio pubblico da | | |svolgersi secondo opportune | | |disposizioni emanate dal | | |proprietario o gestore atte a | | |garantire la sicurezza dei | |Servizio privato |trasportati. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Servizio con offerta | | |indifferenziata, reso alla | | |collettivita', con un periodo di | | |apertura al pubblico e con orario | | |prestabilito comunicato | | |dall'esercente all'ente concedente| | |e con l'emissione di un titolo di | |Servizio pubblico |viaggio, ove previsto. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Il servizio si dice in condizioni | | |normali quando l'impianto si trova| | |correttamente predisposto in tutte| | |le sue parti e in stato di | | |consenso alla marcia (con tutti i | | |dispositivi di sorveglianza e di | | |protezione efficienti) e quindi in| |Servizio in condizioni normali |condizioni di sicurezza. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Particolare modalita' di | | |evacuazione che utilizza un | | |azionamento e uno o piu' veicoli | | |autonomi in grado di raggiungere i| | |veicoli fermi in linea e di | | |trasferire i viaggiatori in un | |Soccorso |luogo sicuro. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Modalita' di comando dell'impianto| | |da stazioni diverse dalla motrice,| | |utilizzata al fine di consentire, | | |durante le fasi che precedono | | |l'apertura e seguono la chiusura | | |giornaliera del servizio pubblico,| | |il solo trasferimento del | | |personale da una stazione | | |all'altra, quando, ad esempio, | | |durante la pausa notturna | | |prolungata, la stazione motrice | |Telecomando |possa restare non presidiata. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Modalita' di sorveglianza che | | |rende disponibili le informazioni | | |sullo stato dell'impianto o di | | |parti di esso, da un punto di | | |controllo presenziato, diverso da | |Telesorveglianza |quello da sorvegliare. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Procedure aventi lo scopo di | | |verificare se un dispositivo, un | | |circuito, un sistema od altro e' | | |in grado di svolgere la funzione | |Test funzionali |prefissata. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Insieme delle attivita' volte a | | |verificare la possibilita' che | | |l'impianto possa essere sottoposto| | |alle verifiche e prove funzionali | |Verifiche e prove interne |dell'impianto. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Prove volte ad accertare il | | |persistere della piena | | |funzionalita' dell'impianto a | | |seguito di lavori di manutenzione | | |straordinaria o modifiche delle | |Verifica straordinaria |modalita' di esercizio. | +--------------------------------+----------------------------------+ Capitolo 2 - Personale 2.1. Premessa Il presente capitolo raggruppa le disposizioni da adottare in merito al personale per garantire la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico. Per i diversi tipi di impianto, la consistenza del personale necessario alla loro conduzione e le mansioni ed i compiti ad esso attribuiti sono definiti nel Regolamento di esercizio. 2.2. Personale addetto all'esercizio Sono preposti all'esercizio degli impianti di cui al punto 1.1, l'esercente, il Direttore dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) ed il personale dell'impianto i cui requisiti e le modalita' di abilitazione sono disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 e dal decreto ministeriale 288/2014. Il personale operativo addetto a svolgere funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti a fune durante il servizio e' generalmente costituito da: il Capo servizio; il macchinista; gli agenti di vettura e di stazione (di rinvio o di transito); gli agenti di sorveglianza (per gli impianti con controllo da remoto). Per gli impianti dotati di telesorveglianza delle stazioni, non e' richiesta la presenza di personale presso l'impianto. Il Regolamento di esercizio dispone le relative modalita' di esercizio di tali impianti. Per gli impianti di categoria D, di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, l'eventuale necessita' di macchinisti ed agenti e' indicata nel Regolamento di esercizio. 2.3. Numero di addetti per tipologia di impianto Nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto e' definita la consistenza minima del personale presente sull'impianto per garantire lo svolgimento dell'esercizio in sicurezza; variazioni della consistenza minima possono essere previste per eventuali occasioni di servizio ridotto o particolare. Inoltre, al fine di assicurare la regolarita' dell'esercizio, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o malattia, oltre al numero di persone di cui sopra deve essere previsto del personale sostituto. Per impianti con stazioni adiacenti (ad esempio sciovie parallele) puo' essere ammessa la sorveglianza di entrambe le stazioni da parte di un unico agente o macchinista. Particolari prescrizioni di esercizio dovranno essere inserite nel Regolamento di esercizio. 2.4. Mansioni e obblighi del personale dell'impianto Durante l'esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere seguito dal personale addetto, che verifica e cura che tutti gli apparati dell'impianto siano efficienti. In particolare durante il servizio pubblico, il macchinista e gli agenti si comportano in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso e informano tempestivamente il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio di qualsiasi anormalita' riscontrata; questo ultimo informa, se del caso, il Direttore dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), per ottenere le necessarie istruzioni onde adottare tempestivamente i provvedimenti atti ad eliminare i difetti di funzionamento. In caso di incidente, il personale in servizio sull'impianto e' tenuto a prestare soccorso ed a porre in essere ogni provvedimento opportuno nell'ambito delle proprie funzioni per limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale altresi' si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarita'. 2.4.1. Obblighi dell'esercente Per quanto non contenuto all'art. 6 del decreto dirigenziale 18 febbraio 2011, l'esercente e' tenuto a: a) provvedere alla nomina del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto), ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011; b) provvedere alla dotazione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio, almeno nella misura minima stabilita nel Regolamento d'esercizio di ciascun impianto; c) comunicare all'Autorita' di sorveglianza, prima dell'apertura dell'impianto, l'organico del personale di ciascun impianto, comprendente l'elenco dei nominativi, firmato dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) e dal Capo servizio, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio deve essere comunicata alla predetta Autorita' con le modalita' di cui sopra entro il termine di 10 giorni; d) rispettare le disposizioni riguardanti il personale contenute in norme di legge e nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto, nonche' a quelle impartite dall'Autorita' di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto); e) provvedere alla disponibilita' dei materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del Capo servizio o del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto), assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la disponibilita' di idonei locali sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria; f) dar corso ai lavori di manutenzione e di revisione richiesti dall'Autorita' di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) per la sicurezza e regolarita' dell'esercizio; g) ove necessario, stipulare apposite convenzioni con organizzazioni pubbliche o private in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo ed in numero sufficiente per un'eventuale evacuazione dei passeggeri e per l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione; h) sospendere l'esercizio qualora all'impianto non dovesse essere preposto alcun Direttore o Responsabile dell'esercizio (o Assistente Tecnico se previsto) (ad esempio a seguito di dimissioni e mancata sostituzione), dandone immediata comunicazione all'Autorita' di sorveglianza; i) sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilita' civile. 2.4.2. Compiti del Direttore dell'esercizio Il compiti del Direttore dell'esercizio sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011. 2.4.3. Compiti del Responsabile dell'esercizio I compiti del Responsabile dell'esercizio sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011. 2.4.4. Compiti dell'Assistente tecnico I compiti dell'Assistente tecnico sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011. 2.4.5. Compiti del Capo servizio Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d'esercizio e quelle impartite dal Direttore dell'esercizio per la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio. Egli interviene inoltre, di propria iniziativa, in caso di situazioni non previste, integrando le disposizioni ricevute con opportuni provvedimenti volti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio. In particolare il Capo servizio: a) effettua i controlli periodici mensili di sua competenza e verifica l'effettuazione di quelli di competenza del macchinista e degli agenti specificati nei punti 2.4.6 e 2.4.7; b) durante il servizio deve trovarsi sempre in prossimita' dell'impianto o degli impianti dei quali e' responsabile ed essere reperibile in ogni momento mediante mezzi di comunicazione e poter raggiungere l'impianto entro un tempo massimo di 30 minuti; c) esercita il controllo sull'impianto e sul regolare flusso dei viaggiatori; d) vigila sull'attivita' e sul corretto comportamento del personale, anche nei confronti dei viaggiatori, relazionando al Direttore dell'esercizio eventuali inadempienze; e) effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi; f) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del Direttore dell'esercizio, compilando o sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione; g) provvede all'effettuazione dei controlli mensili in esercizio, compilando i relativi verbali e controllando la regolare tenuta del Registro giornale; h) provvede affinche' sia assicurata la pronta disponibilita' del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, compresa la percorribilita' dell'eventuale sentiero di soccorso o della passerella, ed effettua periodicamente le relative esercitazioni con le squadre all'uopo previste; i) coordina o collabora, secondo quanto stabilito al punto 3.14, alle operazioni di evacuazione; j) da' immediata comunicazione all'esercente ed al Direttore dell'esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio; k) segnala tempestivamente al Direttore dell'esercizio e all'esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni; l) provvede affinche' venga osservato l'orario di servizio; m) risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto; n) comunica al Direttore dell'esercizio ed all'esercente l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione; o) prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari; p) nel caso di eventi e condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata comunicazione all'esercente e al Direttore dell'esercizio ed annota sul Registro giornale l'evento o l'anomalia e la causa eventualmente accertata. Nel caso in cui l'impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o di P.I.D.A.V., pone in atto quanto in essi previsto, a seguito dell'indicazione di chiusura ricevuta da parte del responsabile dei piani stessi; q) stabilisce i compiti del personale dell'impianto, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entita' del traffico; r) accerta la disponibilita' del personale necessario in conformita' al Regolamento di esercizio e alle disposizioni del Direttore dell'esercizio; s) e' responsabile dei dispositivi di parzializzazione ed esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che tutte le eventuali parzializzazioni ed esclusioni operate, da lui espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale; t) preclude il trasporto di persone o di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio; u) propone, per l'abilitazione a cura del Direttore dell'esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il possesso delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni loro affidate; v) cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica relativa all'esercizio in stazione ed in linea, dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso; w) assiste il Direttore dell'esercizio nell'addestramento ed aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche. 2.4.6. Compiti del macchinista Il macchinista provvede alla manovra ad alla sorveglianza dell'impianto, attenendosi al Regolamento di esercizio ed alle istruzioni fornitegli dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio. In particolare: a) verifica, eventualmente coadiuvato dagli agenti, il regolare stato di efficienza dell'intero impianto (apparecchiature di sicurezza, stazioni non motrici e linea comprese) e quindi manovra l'impianto; b) durante il servizio resta nei pressi del posto di manovra, sempre pronto ad intervenire e a sorvegliare il corretto funzionamento della stazione motrice; c) esegue, con l'aiuto degli agenti, i prescritti controlli in esercizio giornalieri di sua competenza, curandone la regolare annotazione nel Registro giornale; d) arresta l'impianto e da' immediatamente notizia al Capo servizio o al Responsabile dell'esercizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il suo funzionamento, attendendo le relative istruzioni o, in caso di urgenza, provvede di sua iniziativa; in seguito, annota sul Registro giornale quanto accaduto ed i provvedimenti adottati; e) collabora con il Capo servizio o con il Responsabile dell'esercizio a tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da quest'ultimo impartiti, compresi il recupero o l'evacuazione dei viaggiatori; f) si accerta che nessun viaggiatore sia presenti sui veicoli al termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento dell'impianto; g) verifica, ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto, che detta manovra possa essere attuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo comunque il consenso degli altri agenti di stazione e/o di vettura; h) eventualmente coadiuvato dagli agenti, impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli, ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori; i) preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio; j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto ed appone gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di sua competenza da parte di estranei; k) collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto previsto dal piano di evacuazione; l) svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal Regolamento di esercizio. 2.4.7. Compiti dell'agente L'agente provvede alla sorveglianza della parte di impianto a lui assegnata e all'assistenza ai viaggiatori. In particolare: a) effettua i controlli periodici di sua competenza; b) rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio durante il servizio; c) collabora con il Capo servizio o con il Responsabile dell'esercizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi il recupero o l'evacuazione dei viaggiatori; d) arresta l'impianto in caso di pericolo; e) cura la manutenzione delle aree di imbarco e di sbarco; f) sorveglia le operazioni di imbarco e di sbarco ed assiste i passeggeri, su loro richiesta oppure a propria discrezione, se ne ricorre la necessita'; g) preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio; h) impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori; i) sorveglia il buon funzionamento della stazione a lui assegnata; j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto ed apporre gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di sua competenza da parte di estranei; k) collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto previsto dal piano di evacuazione; l) svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal Regolamento di esercizio. L'agente alla stazione di sbarco di sciovia, oltre alle lettere dalla a) alla l): m) controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia regolare in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel caso in cui i dispositivi di traino siano collegati permanentemente alla fune e muniti di recuperatori, pone attenzione affinche' il riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza dare luogo ad impigliamenti. Qualora si tratta di dispositivi ad attacco temporaneo, deve invece assicurarsi che i dispositivi stessi si distacchino dalla fune con regolarita' e tempestivita'; n) controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto in caso di mancato sgancio degli sciatori nonche' di quelli previsto per il mancato recupero della funicella dei traini. L'agente alla stazione di imbarco di sciovia, oltre alle lettera dalla a) alla l): o) cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul posto indicato e che l'accesso degli stessi al punto di partenza avvenga lungo l'itinerario delimitato da apposite transenne, in modo che si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacita' di ciascun traino; p) si tiene pronto ad agevolare l'operazione di attacco, eventualmente accompagnando per il tratto iniziale lo sciatore in partenza. L'agente di vettura, oltre alle lettere dalla a) alla l): q) agevola la salita e la discesa dei viaggiatori, controllando che gli stessi attendano sulla banchina di imbarco e che l'accesso alla vettura avvenga in modo regolato e ordinato, in modo che si susseguano all'ingresso nel numero corrispondente alla capacita' della vettura e che abbandonino la vettura, liberando la zona di sbarco e seguendo itinerari prestabiliti; r) controlla che la vettura abbia un comportamento regolare nell'entrata/uscita in stazione, osservando in particolare i rallentamenti nelle zone di dazio; s) provvede alla sorveglianza delle apparecchiature di vettura; t) rende inaccessibili la stazione e la vettura al termine dell'orario di servizio, chiudendo le porte della vettura e del piano di imbarco; u) osserva, in caso di avverse condizioni atmosferiche, il regolare transito della vettura lungo la linea, all'incrocio delle vetture ed in corrispondenza dei sostegni, le oscillazioni delle funi e la fase di avvicinamento alla stazione, in modo da poter avvertire immediatamente il macchinista di ogni anomalia eventualmente riscontrata. Capitolo 3 - Modalita' di esercizio 3.1. Premessa Il presente capitolo raggruppa le modalita' di esercizio in servizio pubblico, disciplinando i casi particolari. 3.2. Orari nel servizio pubblico Il servizio pubblico si svolge secondo l'orario comunicato dall'esercente all'ente concedente. 3.3. Servizio in condizioni normali Il servizio pubblico dell'impianto in condizioni normali si effettua utilizzando gli azionamenti principale o di riserva, quando l'impianto si trova correttamente predisposto in tutte le sue parti e in stato di consenso alla marcia e le condizioni ambientali (meteorologiche e di visibilita') non richiedono alcuna precauzione particolare. Il funzionamento dell'impianto con i dispositivi o i circuiti di sicurezza esclusi e' di norma vietato, ad eccezione di quanto contemplato ai punti successivi. 3.4. Servizio in condizioni limitate Quando non siano soddisfatti i requisiti per il servizio pubblico in condizioni normali, la prosecuzione del servizio e' consentita soltanto nel caso in cui sia garantita l'incolumita' dei passeggeri, del personale e dei terzi e comunque solamente per il tempo strettamente necessario a riparare i dispositivi degradati o compromessi o per installare i ricambi. Le modalita' di esclusione dei dispositivi di sorveglianza e le misure di compensazione che devono essere adottate, da parte del personale, nel caso di difetti segnalati o di guasto dei dispositivi suddetti, sono previste in progetto e nel M.U.M. E' ammessa la prosecuzione del servizio con esclusione parziale (parzializzazione) di taluni dispositivi, esclusivamente secondo le modalita' e nei casi espressamente previsti nel Regolamento di esercizio dell'impianto. 3.5. Servizio in condizioni eccezionali Limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di emergenza, di ordine pubblico, di necessita' di svuotamento dei comprensori, di trasporto intervallivo o di incendio nei pressi della linea o situazioni similari e' ammessa la modifica temporanea della velocita' di penalizzazione, conseguente alle esclusioni o alle parzializzazioni dei dispositivi di sorveglianza. A tal fine il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio, in accordo con il Direttore dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), individua le misure di compensazione ritenute opportune. 3.6. Funzionamento con azionamenti di riserva, di recupero e di soccorso delle funivie e delle funicolari Salvo quanto non disciplinato dall'art. 18 del decreto ministeriale 400/98, nel caso di guasto tale da impedire la ripresa della marcia dell'impianto con l'azionamento principale e se esso non e' rapidamente riparabile, il servizio prosegue con l'azionamento di riserva, ove disponibile. Se il guasto impedisce anche la marcia con l'azionamento di riserva, oppure se l'impianto non ne e' dotato, il Capo servizio dispone invece il recupero dei viaggiatori in linea mediante l'azionamento relativo. Infine, quando, per guasto non riparabile in tempi brevi o per altre cause di forza maggiore, si preveda che l'impianto rimarra' fermo a lungo, il Capo servizio dispone rapidamente l'inizio delle operazioni di evacuazione dei viaggiatori. 3.7. Sospensione dell'esercizio per manutenzione Ai periodi di esercizio sono alternati periodi di manutenzione, ed in particolare nel caso di esercizio continuativo, i lavori di manutenzione, da effettuarsi secondo le indicazioni specifiche contenute nel manuale di uso e manutenzione (M.U.M.), devono essere pianificati, eventualmente prevedendo dei periodi di sospensione dell'esercizio. Devono inoltre essere effettuati periodicamente i controlli e le ispezioni di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4, onde accertare il buono stato di conservazione ed il corretto funzionamento dell'impianto. 3.8. Adempimenti specifici per le sciovie e le seggiovie 3.8.1. Modalita' per le sciovie Per le sciovie deve provvedersi: alla buona conservazione della pista di risalita, sia nel suo profilo rispetto alla configurazione della fune, sia in senso trasversale alla linea, in modo da garantire comunque il rispetto della sagoma libera prescritta; alla scelta della velocita', sugli impianti dotati di azionamento a velocita' di regime variabile, in relazione al sussistere delle condizioni di buono stato della neve sia nell'area di partenza, sia lungo la pista di risalita, sia allo sbarco; al mantenimento dello spessore prescritto a progetto dell'innevamento su eventuali ponti lungo la pista di risalita ed all'efficienza dei cigli a scarpa in corrispondenza dei sostegni; alla rimozione di eventuali tratti ghiacciati e al riporto di neve fresca, onde evitare comunque che la pista di risalita sia ghiacciata. Qualora i predetti provvedimenti siano insufficienti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori, il servizio deve essere sospeso. 3.8.2. Modalita' per le seggiovie Il personale deve curare che le piste di accesso e di deflusso e le relative banchine di imbarco/sbarco siano in ordine e prive di ostacoli o discontinuita'. Sulle banchine innevate di imbarco/sbarco deve essere mantenuta la distanza di progetto tra il pavimento dell'area di imbarco e/o di sbarco e la superficie di seduta dei veicoli; in particolare, l'altezza della neve nelle stazioni deve essere mantenuta tale da consentire il passaggio di una seggiola con la barra di chiusura abbassata, a meno che idonee misure alternative non lo impediscano. Nelle seggiovie adibite al trasporto promiscuo, i pedoni e gli sciatori devono prendere posto su veicoli distinti. Il trasporto di sciatori, con e senza sci ai piedi, sulla medesima seggiola, deve essere previsto dal Regolamento di esercizio. A tal fine, la regolazione del flusso dei pedoni, sia in entrata che in uscita, deve avvenire con piste distinte da quelle degli sciatori e deve essere realizzata mediante cancelli di accesso e piste completamente separate e ben individuabili da ciascuna categoria di viaggiatori. La salita e la discesa dei pedoni e degli sciatori senza sci dalle seggiole deve avvenire quando la velocita' del veicolo e' stabilizzata ad un valore non superiore a quello ammesso per i pedoni. Tale valore puo' essere ottenuto anche con una riduzione temporanea della velocita'; in tal caso, l'arrivo del veicolo carico di pedoni nella stazione opposta deve provocare l'automatica riduzione di velocita' ovvero un apposito segnale acustico, generato automaticamente, deve segnalare all'agente di stazione l'approssimarsi del veicolo carico, affinche' il personale riduca opportunamente la velocita'. Gli impianti esistenti devono adeguare le apparecchiature elettriche a quanto sopra riportato in occasione della prima scadenza di revisione generale utile. Nel caso di seggiovie equipaggiate con pedana mobile atta ad agevolare l'imbarco degli sciatori e quando la pedana stessa e' inattiva, l'impianto puo' comunque esser mantenuto disponibile al servizio, previa sistemazione del piano di imbarco con idoneo strato di neve e, qualora prescritto dalla normativa tecnica specifica, a seguito di congrua riduzione della velocita'. L'accesso dei pedoni alla banchina di imbarco e' ammesso soltanto a pedana ferma. Nel caso di seggiole carenate ed in condizioni di vento, comunque non tali da dover adottare le cautele di cui al successivo punto 3.9, ma che lascino presagire la possibilita' di raffiche improvvise, devono essere adottate disposizioni di esercizio affinche' ogni seggiola sia occupata da almeno due passeggeri, si occupino preferibilmente i sedili centrali e sia indicato ai passeggeri di viaggiare con cupola chiusa. Nel caso di seggiovie a collegamento temporaneo che effettuino il trasporto in discesa di soli pedoni, e' possibile, in situazioni occasionali, trasportare in discesa anche sciatori con sci ai piedi, riducendo opportunamente la capacita' della seggiola ed innevando opportunamente la banchina di sbarco. Nel caso in cui il cancelletto automatico di accesso all'impianto non sia efficiente, il servizio puo' proseguire mediante regolazione degli accessi da parte di un agente ed eventuale riduzione della velocita'; in tali condizioni non e' comunque ammesso il funzionamento della pedana mobile di imbarco, se presente. 3.8.3. Trasporto dei bambini sulle seggiovie Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati e' consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m, ad eccezione dei bambini di altezza inferiore a 1,25 m che dimostrino di aver compiuto gli 8 anni di eta'. I responsabili e le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini, devono preliminarmente valutarne l'attitudine ad utilizzare una seggiovia, organizzarsi di conseguenza ed informarli sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere sulla seggiovia, anche in caso di arresto. Nel caso di gruppi organizzati, i responsabili e le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini, devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori tra le persone presenti all'imbarco, e assicurarsi che accettino il ruolo loro affidato. Gli accompagnatori possono essere: i responsabili (parenti o congiunti); le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci, guide alpine, amici); coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di accompagnare i bambini. Gli accompagnatori devono essere in grado di aiutare i bambini con i quali viaggiano, in particolare per quanto riguarda la movimentazione della barra di chiusura all'imbarco ed allo sbarco. In caso di imbarco di bambini gli agenti di stazione devono: verificare la presenza dell'accompagnatore sulla seggiola; sorvegliare le operazioni di imbarco sino all'abbassamento della barra di chiusura e allo sbarco all'innalzamento della stessa. 3.9. Sospensione del servizio per vento e per altre cause Il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio dispone la sospensione del servizio ogni qualvolta le condizioni atmosferiche siano tali da pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori o dell'impianto. In caso di vento che possa provocare pericolose oscillazioni dei veicoli e/o delle funi, il servizio deve essere sospeso dopo aver portato in stazione tutti i viaggiatori che si trovano in linea, con velocita' opportunamente ridotta e adottando tutte le precauzioni del caso. Al raggiungimento della prima soglia di velocita' del vento, che provoca un allarme sonoro, il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio deve aumentare la sua attenzione sulle oscillazioni dei veicoli. Per le funivie, la seconda soglia di velocita' massima del vento, oltre la quale il servizio deve essere comunque sospeso, e' indicata nel progetto e riportata nel Regolamento di esercizio. A tale valore di velocita' del vento, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) sceglie se l'impianto deve essere rallentato opportunamente in modo automatico ad un valore comunque inferiore al 70% della velocita' nominale o arrestato; in ogni caso la linea deve essere scaricata. In caso di diminuzione dell'intensita' del vento, al di sotto della soglia, il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio puo' decidere di riprendere il normale servizio, riportando l'impianto alla velocita' nominale. Se invece l'azione del vento e' tale da rendere difficoltosa anche l'ultimazione della corsa di svuotamento della linea a velocita' ridotta, l'impianto deve essere arrestato, avvisando i viaggiatori con i mezzi a disposizione circa le ragioni dell'arresto, tranquillizzandoli ed eventualmente provvedendo all'evacuazione degli stessi se si ritenga improbabile la diminuzione dell'intensita' del vento. 3.10. Presidio delle stazioni e dei veicoli Fatto salvo quanto previsto al punto 3.22, durante il servizio le stazioni e, nelle sciovie, i punti di attacco e di distacco degli sciatori, devono essere permanentemente presidiati dal personale addetto, e deve inoltre essere efficiente un sistema di comunicazione interno fra le stazioni stesse ed i veicoli, qualora presidiati. Il Regolamento di esercizio deve contenere le particolari condizioni operative per le fasi di predisposizione o di chiusura del servizio durante le quali, secondo apposite procedure, e' consentito che le stazioni non siano presidiate, per evitare che i passeggeri si imbarchino in tali fasi senza la sorveglianza del personale. Per le funivie bifune con movimento a va e vieni o a va o vieni e per le funicolari, quando le apparecchiature elettriche dell'impianto lo consentano, e' ammesso il servizio con comando dalle vetture, secondo le particolari modalita' indicate nel Regolamento di esercizio: in tal caso, la stazione motrice deve essere presidiata. In caso di arresto durante la corsa, il macchinista o il Capo servizio devono poter intervenire rapidamente per assumere, in caso di necessita', il comando dell'impianto. Per le cabine delle funivie con capacita' fino a 35 persone e delle funicolari esistenti, a prescindere dalla capienza, se sono rispettate le condizioni di cui al punto 3.22, non e' richiesto l'agente di vettura. Capacita' superiori possono essere ammesse subordinatamente a specifiche condizioni costruttive e di esercizio, derivanti da una specifica analisi di rischio. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni che gia' sono eserciti senza presidio delle vetture, e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio. Nuove richieste potranno essere accettate solo se vengono rispettate le condizioni che seguono: a) il sistema di controllo di dazio sia realizzato a doppio canale, sia previsto il rallentamento automatico della velocita' in ingresso in stazione, sia presente un controllo di punto fisso e sia presente la protezione di uomo morto su funivie dotate di impianti elettrici non certificati; b) gli agenti dell'impianto possano facilmente e rapidamente raggiungere i veicoli ed entrarvi in qualunque progressiva della linea si trovino, senza alcun intervento dei passeggeri; c) esista un impianto sonoro che permetta al macchinista di comunicare con gli occupanti delle vetture, a qualunque progressiva esse si trovino, e inoltre, sulle vetture, esista un impianto citofonico bidirezionale che permetta di parlare con le postazioni di comando; le comunicazioni tra i veicoli ed almeno una delle stazioni, sempre presidiate, debbano essere possibili anche in presenza di accavallamento delle funi di manovra sulle portanti; d) non vi sia presente in cabina, o sia inibito, il comando manuale di intervento del freno sulla fune portante o sulle rotaie. Per le funivie con movimento a va e vieni o a va o vieni, oltre a quanto indicato alle lettere da a) a d) sono previse le seguenti ulteriori richieste: e) se sono presenti sostegni di linea, velocita' massima durante la corsa pari a 7 m/s per le funivie a portante singola e 8 m/s per le funivie a doppia portante; velocita' superiori possono essere ammesse subordinatamente a specifiche condizioni costruttive (ad esempio intervia, distanze di sicurezza, raggi di curvatura delle scarpe e libere oscillazioni) e di esercizio, derivanti da una specifica analisi di rischio; f) siano installati dispositivi che informino il macchinista dello stato di vento in linea in corrispondenza dei sostegni; g) la vettura sia chiusa e costruita in modo che i viaggiatori non possano uscire senza un intervento dall'esterno; h) qualora si effettui il servizio notturno, la linea ed i veicoli devono risultare efficacemente illuminati in maniera da risultare chiaramente visibili da una almeno delle stazioni. Per le funicolari oltre a quanto indicato alle lettere da a) a d) sono previse le seguenti ulteriori richieste: i) la vettura sia dotata di porte di emergenza, sbloccabili dall'interno, in modo che i viaggiatori possano uscire senza un intervento dall'esterno, lo sblocco della porta comporta l'arresto dell'impianto; j) sia installato un adeguato sistema di telesorveglianza della linea, delle aree di imbarco e sbarco ed anche dell'interno dei vani passeggeri, con video installato nella postazione di comando; k) i veicoli devono essere dotati di dispositivi che arrestino automaticamente l'impianto in caso di urto contro un ostacolo in linea. 3.11. Chiusura degli accessi alle stazioni Quando l'impianto e' chiuso al pubblico, deve essere adeguatamente impedita l'accessibilita' alle stazioni, tramite le entrate e le uscite normalmente utilizzate dal pubblico stesso. A tal fine dovranno inoltre essere apposti, in punti ben visibili, cartelli segnaletici unificati. 3.12. Ripresa del servizio giornaliera o dopo eventi meteorologici Giornalmente prima di iniziare il servizio e ogniqualvolta il servizio venga ripreso a seguito di sospensione provocata da avverse condizioni atmosferiche, sono effettuati i controlli di cui al punto 6.4.1 e quant'altro il Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio ritenga necessario adottare onde accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza. 3.13. Prevenzione contro i rischi derivanti da eventi meteorologici Per la prevenzione contro i rischi derivanti da eventi meteorologici tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, l'esercente e' tenuto ad adottare sistemi di collegamento diretto giornaliero con gli appositi servizi di informazione meteorologica e nivometrica nazionali e locali, affinche' il Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio possa adottare, se del caso, i necessari provvedimenti per la chiusura preventiva dell'impianto. 3.14. Evacuazione 3.14.1. Responsabili, convenzioni e mezzi L'evacuazione dei viaggiatori rimasti in linea consiste nelle operazioni pianificate che permettono loro, in caso di blocco dell'impianto, di raggiungere un luogo sicuro. Il Regolamento di esercizio, o l'allegato che ne costituisce parte integrante, riporta il piano dettagliato per l'effettuazione delle operazioni di evacuazione. Il Responsabile dell'attuazione di tale piano e' di norma il Capo servizio. Il Direttore dell'esercizio puo' individuare nel piano di evacuazione altre figure responsabili esperte per lo svolgimento o il coordinamento delle operazioni di evacuazione. Detti responsabili debbono avere gli stessi requisiti fisici previsti per il Capo Servizio e debbono essere previsti i loro sostituti. Il Responsabile dell'attuazione del piano deve accertarsi, durante il servizio, della disponibilita' del personale previsto dal piano stesso. A tale scopo, possono essere preventivamente stipulate convenzioni tra l'esercente e le organizzazioni pubbliche e private specializzate che si impegnino a fornire del personale per le operazioni di evacuazione della linea. Se previsto in convenzione, detto personale esterno puo' adottare mezzi e metodi propri per raggiungere i veicoli, mentre per effettuare la discesa dei viaggiatori dai veicoli direttamente a terra, occorre utilizzare dispositivi e metodi di calata conformi alla normativa, ovvero approvati nel piano di evacuazione e, specificatamente per gli impianti realizzati dopo l'applicazione della direttiva 2000/9/CE, inseriti nella certificazione del sottosistema 6. I mezzi e le attrezzature di proprieta' del concessionario necessari per l'effettuazione dell'evacuazione della linea devono rimanere custoditi, a cura del Capo servizio, presso l'impianto o in altro luogo di raccolta, ad una distanza tale da non rallentare le operazioni di evacuazione. In caso di piu' impianti afferenti ad un unico luogo di raccolta dell'attrezzatura e che possono utilizzare i medesimi dispositivi di evacuazione, la consistenza numerica delle attrezzature puo' essere commisurata all'esigenza massima dell'impianto a tal fine piu' gravoso. Il Capo servizio e' altresi' responsabile della manutenzione di tali mezzi e attrezzature, in modo che ne sia garantita in ogni momento la disponibilita' ed efficienza. Durante l'evacuazione dei passeggeri, occorre verificare e mantenere l'arresto dell'impianto. L'evacuazione di un passeggero non deve compromettere la sicurezza degli altri occupanti il veicolo in attesa di evacuazione. Nei quindici minuti successivi all'arresto dell'impianto, il Capo servizio: deve cominciare il recupero dei veicoli, oppure deve richiedere al Responsabile dell'attuazione del piano che avvii l'evacuazione dei passeggeri. Se il Capo servizio ha la certezza di poter effettuare il recupero dei veicoli rispettando i tempi stabiliti al punto 7.1.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, puo' interrompere in qualunque momento l'evacuazione avvisando il Responsabile dell'attuazione del piano. 3.14.2. Informazione L'informazione dei passeggeri consiste: nello stabilire con essi, nel tempo piu' breve possibile, una comunicazione per rassicurarli; nel renderli edotti sullo svolgimento delle operazioni intraprese; nell'indicare loro la condotta da tenere. L'informazione va ripetuta con la frequenza necessaria e puo' essere data ad esempio: da terra, dal personale preposto a tal fine e munito, se necessario, di megafono; da altoparlanti ubicati sulle strutture di linea; da sistemi sonori ubicati sui veicoli; dagli agenti di vettura nei veicoli presidiati. L'informazione e' fornita in modo chiaro e semplice, e deve essere udibile indipendentemente dalla posizione dei veicoli sulla linea ed anche in condizioni meteorologiche piu' sfavorevoli. 3.14.3. Modalita' di attuazione del piano di evacuazione L'eventuale partecipazione attiva ai metodi di evacuazione da parte dei passeggeri e' ammessa se non risultano compromessi ne' la sicurezza ne' il regolare svolgimento del piano di evacuazione. Se sull'impianto e' previsto il trasporto di persone disabili, nel piano devono essere previste idonee modalita' per la loro evacuazione. Per garantire lo svolgimento delle operazioni di evacuazione anche in condizioni di scarsa visibilita' si deve disporre rapidamente di idonei mezzi di illuminazione. 3.14.4. Formazione L'adeguatezza del piano di evacuazione deve essere favorevolmente verificata in loco prima dell'apertura dell'impianto al servizio pubblico. L'esercente, in qualita' di datore di lavoro, deve curare la formazione, l'istruzione e l'esercitazione dei partecipanti alle operazioni di evacuazione da esso dipendenti. Le organizzazioni pubbliche e private specializzate convenzionate di cui al punto 3.14.1 devono periodicamente curare la formazione dei propri soccorritori. 3.15. Servizio pubblico notturno Per servizio notturno si intende quello effettuato dopo mezz'ora dal tramonto del sole che richieda un'illuminazione artificiale. L'autorizzazione al trasporto pubblico nelle ore notturne e' rilasciata solo dopo che sia stata dimostrata la sufficienza dell'impianto di illuminazione delle stazioni e della linea, soprattutto nei riguardi della facilita' di esecuzione delle eventuali operazioni di recupero o di evacuazione dei viaggiatori in tali condizioni. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che gia' svolgono servizio notturno e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio. Nuove richieste potranno essere accettate solo se e' rispettato quanto contenuto nel punto 16.2.9 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012, n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012. 3.16. Sorveglianza durante l'esercizio Qualora l'Autorita' di sorveglianza accerti, durante l'esercizio, riduzioni delle condizioni di sicurezza rispetto a quanto riscontrato all'atto della prima apertura dell'impianto, l'esercente e' tenuto a ripristinare le suddette condizioni, fatte salve le sanzioni previste. Qualora dette riduzioni siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumita' del pubblico, l'autorizzazione all'esercizio o il nulla osta tecnico all'esercizio dell'impianto sono sospesi ai sensi dell'art. 100, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80. 3.17. Esclusioni dal trasporto Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che si trovino in stato di alterazione delle condizioni psichiche, quelli che trasportano oggetti che impediscano un'agevole salita sui veicoli, nonche' quelli che, per il loro stato o il loro comportamento, possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare gli altri viaggiatori o turbare l'ordine pubblico. 3.18. Anomalie durante il servizio La constatazione da parte del personale operativo di una situazione anomala o di un incidente deve portare ad intervenire immediatamente ed eventualmente ad arrestare l'impianto. Qualsiasi arresto imprevisto dell'impianto, automatico o manuale, deve essere seguito da un'analisi della situazione da parte del macchinista, il cui risultato puo' indurre il macchinista stesso ad informare o meno il Capo servizio. Quando l'arresto rischia di prolungarsi, conformemente a quanto previsto nel Regolamento di esercizio, il personale operativo deve informare tempestivamente i passeggeri. 3.19. Incidenti In caso di incidente, sono prioritari i soccorsi agli infortunati che abbiano subito lesioni. Qualora necessario, devono essere allertate le persone e le organizzazioni previste. Negli impianti ubicati in localita' ove non esista un'organizzazione permanente per il pronto soccorso di viaggiatori infortunati, deve essere predisposta a cura dell'esercente almeno l'attrezzatura di primo soccorso e almeno in una stazione. A seguito di incidenti, ancorche' senza danni alle persone, ove, a giudizio dell'Autorita' di sorveglianza, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa puo' disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato, ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalita'. 3.20. Trasporto delle persone disabili 3.20.1. Trasporto delle persone disabili su impianti che svolgono trasporto pubblico locale. Al riguardo l'impianto che effettua il trasporto pubblico locale deve essere conforme alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche vigente. 3.20.2. Trasporto delle persone disabili su impianti a fune che non effettuano trasporto pubblico locale Qualora sugli impianti a vocazione sportiva sia previsto il trasporto di persone disabili, occorre provvedere alle seguenti operazioni e sistemazioni. Il trasporto dei viaggiatori disabili, compresi i loro ausili, richiede una preliminare pianificazione da parte dell'esercente, anche riguardo alle operazioni di evacuazione. L'esercente deve quindi predisporre istruzioni e formare il personale sull'utilizzo degli impianti da parte di viaggiatori disabili e fornire informazioni alla clientela. 3.20.2.1. Gruppi funzionali di persone disabili Sono individuati gruppi funzionali di persone disabili ai fini dell'utilizzo degli impianti funiviari, cosi' come individuati dalla circolare ministeriale n. 54940-08.10.04 del 28 maggio 2009: a) Sitting: persone non in grado di utilizzare gli impianti rimanendo in piedi e che, pertanto, necessitano di ausili per lo scivolamento sulla neve qualora debbano utilizzare impianti funiviari con lo scopo di praticare lo sci; b) Standing: persone che riescono ad accedere agli impianti da "in piedi", sebbene affetti da menomazioni; c) Blind: persone affette da cecita' assoluta e parziale. 3.20.2.2. Sistemazione degli imbarchi e dei veicoli Prima dell'imbarco, le sciovie e le seggiovie sono rese accessibili tramite un passaggio di larghezza adeguata per permettere il transito dei viaggiatori disabili con i loro ausili. Sugli impianti dotati di tappeto di imbarco o di allineamento, il passaggio per le persone disabili deve essere sostanzialmente in asse con l'impianto, al fine di evitare ai viaggiatori di dover manovrare i loro ausili per l'imbarco, a meno che non avvenga ad impianto fermo. Le stazioni degli impianti con veicoli chiusi devono essere realizzate in modo che le operazioni di accesso e uscita (fuori dalla stazione sino al veicolo) di persone con i loro ausili non richiedano l'assistenza di piu' di una persona. Per consentire l'accesso a persone disabili su carrozzina, le vie di transito devono soddisfare i seguenti requisiti: vie di transito con pendenza delle rampe non superiore all'8%; ingresso al veicolo pressoche' in piano; pendenza della rampa successiva allo sbarco non superiore all'8%; cambiamenti di direzione solo su aree in piano; superficie antiscivolo. I soli veicoli appositamente adibiti al trasporto di persone disabili devono avere una larghezza minima di accesso di 80 cm. I veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, nel caso in cui sia possibile una decelerazione elevata (ad esempio nel caso di intervento del freno sulla fune portante) devono essere dotati almeno di un punto di attacco per la carrozzina con adeguata resistenza, a meno che gli ingombri interni siano tali da garantire comunque la stabilita' della stessa. 3.20.2.3. Accessibilita' all'impianto da parte delle persone disabili Nel Regolamento di esercizio deve essere stabilito il numero massimo delle persone con disabilita' ammesse contemporaneamente sui singoli impianti e su ogni veicolo, in funzione delle caratteristiche degli impianti stessi, del territorio e della natura della disabilita', al fine di garantire la sicurezza dei trasportati. Se la persona, a causa della natura della propria disabilita', necessita di un'assistenza o dell'uso di ausili deve, prima di acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con l'esercente circa le modalita' di viaggio. Inoltre la persona disabile deve comunicare al personale addetto all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo sbarco (arresto, rallentamento). Se la persona disabile utilizza ausili specifici, puo' utilizzare gli impianti di risalita del comprensorio per i quali dimostra che essa e' compatibile, anche mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente ritiene che l'ausilio non omologato non possa essere valutato in altro modo (ad esempio per confronto con altre ausili certificati), puo' condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare con il consenso dell'utente, il cui esito negativo puo' portare al rifiuto del trasporto. 3.20.2.3.1. Requisiti di ammissione degli ausili sulle sciovie Gli ausili utilizzabili su sciovie da viaggiatori disabili (generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o «standing») devono possedere i seguenti requisiti: attacco e rilascio di facile utilizzo ed affidabile, anche in caso di caduta; possibilita' di evitare l'arretramento dello sciatore e del suo equipaggiamento in caso di caduta o sgancio accidentale (presenza di anti-arretramento sui mezzi di ausilio o possibilita' da parte dell'utente di fermare l'ausilio). 3.20.2.3.2. Requisiti di ammissione degli ausili sulle seggiovie Gli ausili utilizzabili su seggiovie da viaggiatori disabili (generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o «standing») devono possedere i seguenti requisiti. All'imbarco: l'altezza del sedile dell'ausilio deve essere compatibile con quella della seduta del veicolo; la parte inferiore del sedile dell'ausilio, deve essere idonea (non scivolosa, resistente, non abrasiva, senza asperita' significative); l'ausilio deve permettere l'abbassamento della barra di chiusura. Per l'evacuazione verticale deve essere possibile agganciare con facilita' l'attrezzatura per le operazioni di calata verticale, mantenendo la stabilita' dell'utente durante il salvataggio. 3.20.2.4. Modalita' di esercizio Quando si trasporta una persona disabile il personale operativo deve: tener conto delle dimensioni degli ausili ed eventualmente limitare il numero di viaggiatori a bordo del veicolo ed in linea; se e' necessario un accompagnatore, trasportarlo sullo stesso veicolo; rallentare o arrestare l'impianto a seconda della richiesta della persona disabile; informare, a cura del personale all'imbarco, l'agente della stazione di sbarco del trasporto della persona disabile. Riguardo le sciovie, al fine di salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori che seguono, in caso di caduta della persona disabile, deve essere previsto un tratto con traini non occupati tra la persona disabile e il suo eventuale accompagnatore e i viaggiatori successivi. Questo intervallo dipende principalmente dalla conformazione del terreno della linea di risalita. Per quanto riguarda le linee guida di regole comportamentali che gli esercenti devono adottare qualora intendano consentire l'utilizzo degli impianti alle categorie di viaggiatori definite al punto 3.20.2.1, si rinvia alla tabella riepilogativa di cui alla circolare ministeriale n. 54940-08.10.04 del 28 maggio 2009 e successive eventuali modifiche e integrazioni che si rendano necessarie in relazione a variazioni dello stato dell'arte. 3.21. Trasporti speciali 3.21.1. Ammissibilita' al trasporto E' consentito il trasporto di cose, attrezzature o animali durante il servizio pubblico a condizione che la sicurezza del trasporto non ne venga pregiudicata, che il proprietario degli stessi ne garantisca la custodia durante il viaggio e che tale trasporto non interferisca con quello degli altri passeggeri. Obblighi o limitazioni, a cui il trasporto speciale sull'impianto e' assoggettato, sono riportati sul Regolamento di esercizio. Il Direttore dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), secondo la categoria dell'impianto, deve fornire al personale addetto al servizio tutte le necessarie istruzioni per escludere dal trasporto in servizio pubblico i viaggiatori che intendano trasportare merci o animali che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. L'impianto deve essere dotato di appositi avvisi riportanti gli obblighi ed i divieti per l'utenza interessata che stabiliscano, se del caso, particolari limitazioni (ad esempio di orario) e/o speciali cautele per il trasporto di determinate categorie di merci, ove tale trasporto presenti peculiarita' diverse da quelle normalmente praticate per i viaggiatori ordinari. 3.21.2. Trasporto di cose Il trasporto di cose puo' essere consentito, fatte salve le diverse disposizioni dell'Autorita' di sorveglianza, se lo spazio lo permette e se la sicurezza delle persone e dell'impianto non e' compromessa in ragione della stabilita', del peso, dell'ingombro (e' in generale da considerarsi ingombrante o non trasportabile un oggetto che abbia un peso eccessivo oppure una forma che condizioni il corretto accesso al veicolo da parte dei viaggiatori, o che possa far variare i franchi imposti dalla sagoma limite in linea ed in stazione, o che impedisca l'uso corretto delle protezioni per i viaggiatori) e della pericolosita' (ad esempio pericolo di esplosione, incendio, tossicita'). Specifiche informazioni sono esposte al pubblico. 3.21.3. Trasporto di biciclette, mezzi di scivolamento o similari Il trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi similari puo' essere effettuato all'interno delle cabine di funivie dotate di veicoli chiusi e di funicolari terrestri, conformemente al punto 3.21.2. Il trasporto di biciclette, fun-bob e altre attrezzature appropriate sui veicoli aperti o esternamente a veicoli chiusi e' ammesso solo in presenza di specifiche autorizzazioni delle Autorita' di sorveglianza. Si considerano attrezzature appropriate quelle per le quali e' dimostrata la compatibilita' con il tipo di impianto, anche mediante certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. Le biciclette, i fun-bob e gli altri mezzi similari trasportati su funivie dotate di veicoli aperti, o esternamente a veicoli chiusi, devono essere vincolati in modo stabile al veicolo durante tutto il percorso. Il Regolamento di esercizio deve contenere disposizioni che regolamentino le modalita' di trasporto del mezzo (biciclette, fun-bob e altri mezzi similari), con particolare riguardo all'osservanza dei seguenti criteri: a) deve essere garantito il fissaggio del mezzo conformemente alle istruzioni specifiche sull'argomento contenute nel M.U.M.; in ogni caso devono essere adottati criteri o disposizioni per garantire il fissaggio stabile e sicuro dell'intero mezzo al veicolo; b) nelle seggiovie e, ove ritenuto necessario, anche nelle altre tipologie d'impianti, la procedura di carico e scarico del mezzo e' di norma effettuata dal personale dell'impianto; durante tale operazione, deve comunque essere garantita la normale assistenza ai viaggiatori nelle fasi di imbarco e sbarco; c) gli agenti di valle e/o di monte devono precludere il trasporto del mezzo nel caso questo possa pregiudicare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio per i trasportati e per i terzi (ad esempio superamento della portata del veicolo, superamento del carico massimo indicato nella targa del dispositivo dedicato, configurazioni del mezzo non compatibili con il dispositivo dedicato) e assicurarsi che il mezzo sia privo di elementi e accessori sfilabili o sganciabili che possano cadere in linea. A tal riguardo nelle stazioni deve essere installata apposita cartellonistica che informi i viaggiatori sull'obbligo di eliminare gli elementi e gli accessori sfilabili o sganciabili dal mezzo, prima che lo stesso venga caricato; d) ai fini della regolarita' dell'esercizio, l'impianto deve essere approntato per permettere anche il trasporto dei mezzi sopra citati nell'eventuale fase di discesa; e) il piano di evacuazione deve essere adattato alla modalita' di trasporto; f) l'esercente deve estendere l'assicurazione per il trasporto in oggetto. 3.21.4. Utilizzo di sciovie con pista di risalita in tessuto artificiale o da parte di sciatori dotati di pattini a cingoli su piste erbose In relazione alle particolari condizioni in cui si effettua il traino degli utenti dotati di pattini a cingoli o su piste di risalita in tessuto artificiale, gli impianti devono in tal caso soddisfare le seguenti caratteristiche, fatto salvo il limite di impiego dei sottosistemi e componenti di sicurezza certificati: a) lunghezza inclinata della pista di risalita non maggiore di 500 m; b) velocita' massima non superiore a 2 m/s; c) equidistanza minima dei dispositivi di traino monoposto non inferiore a 6 s; d) pendenza massima della corda congiungente le stazioni non superiore al 30%; e) pendenza massima sia della pista di risalita che della fune non superiore al 40%. Devono essere comunque rispettate le dimensioni trasversali della pista fissate al punto 3.3 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012. La manutenzione della pista, sia per quanto attiene alla continuita' della superficie che per quanto concerne l'efficienza dell'ancoraggio al suolo della pista di risalita in tessuto artificiale, deve essere tenuta in efficienza e in sicurezza dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio. 3.21.5. Utilizzo di sciovie con slitte, carrellini o biciclette Le sciovie che trainano slitte dedicate o carrellini o biciclette sono impianti nei quali il trasporto dei viaggiatori si svolge mediante speciali veicoli, di norma messi a disposizione dall'esercente, circolanti su apposita pista di risalita e collegati alla fune traente, durante la salita, mediante dispositivi di traino analoghi a quelli delle sciovie. Se l'utente utilizza propria slitta, carrellino o bicicletta, puo' utilizzare l'impianto se dimostra che essi sono compatibili, mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente ritiene che l'attrezzo non omologato non possa essere valutato in altro modo (ad esempio per confronto con altri certificati), puo' condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare, con il consenso dell'utente, il cui esito negativo puo' portare al rifiuto del trasporto. L'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti fatto salvo il limite di impiego dei sottosistemi e componenti di sicurezza certificati: a) la velocita' di esercizio non superiore a 2 m/s per le slitte e 1,5 m/s per i carrellini con ruote; b) l'intervallo di tempo tra due veicoli consecutivi non deve essere inferiore a 8 secondi per le slitte e 15 secondi per i carrellini con ruote; c) la pendenza della pista di risalita non deve superare il 35%; d) la pista di sgancio deve essere in discesa, con pendenza longitudinale nel senso del moto non inferiore al 10% e pendenza trasversale tale da favorire l'allontanamento rapido del veicolo. Le slitte, i carrellini e le biciclette, che non sono elemento dell'impianto, devono comunque soddisfare i seguenti requisiti: a) il dispositivo di attacco del veicolo al traino deve consentire il distacco comandabile dall'occupante il veicolo per ogni evenienza; in aggiunta e' ammessa l'adozione del distacco automatico del medesimo in corrispondenza della pista di sgancio; b) le caratteristiche dell'attacco al traino devono essere tali da favorire, dopo ogni eventuale deviazione laterale durante la risalita, il rientro del veicolo nella pista; c) omologazione o certificazione delle slitte, dei carrellini e degli attacchi delle biciclette, rilasciata da un ente riconosciuto, attestanti la compatibilita' con l'impianto. Inoltre, quando la pendenza massima della pista di risalita e' superiore al 10%, le slitte ed i carrellini devono essere dotati di dispositivo anti-retromarcia. L'eventuale funzionamento contemporaneo con sciatori e con slitte o carrellini e' approvato da parte dell'Autorita' di sorveglianza e regolamentato caso per caso, in funzione della visibilita' della linea e della pendenza massima. 3.21.6. Trasporto di animali Sono ammessi al trasporto solamente gli animali domestici. Su sciovie e slittinovie, il trasporto di animali non e' generalmente ammesso. Su gli altri tipi di impianti e' consentito il trasporto di animali solo se la taglia e la tipologia, nonche' i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza. I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed sulla incolumita' propria e dei terzi. Circa il trasporto di cani, vige l'obbligo di guinzaglio e museruola. Sugli impianti con veicoli aperti e sulle cabinovie, i cani di razze considerate pericolose dall'ordinanza 9 settembre 2003 del Ministero della salute «Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi» (gruppi primo e secondo della classificazione della federazione cinologica internazionale) vanno trasportati separatamente dagli altri viaggiatori, ad eccezione dei possessori. Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel presente punto, il trasporto di animali puo' essere ulteriormente regolato dall'esercente. 3.22. Esercizio con parti di impianti non presidiate Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni tecniche che gia' sono eserciti con parti dell'impianto senza presidio e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio. Nuove richieste potranno essere accettate solo se e' realizzato un sistema di telesorveglianza che rispetta le seguenti condizioni: deve essere possibile sorvegliare tutte le parti dell'impianto che normalmente sono controllate dal personale addetto al presidio (ad esempio: passaggio sui sostegni, organi in movimento, zone di afflusso, fosse, contrappesi, porte di piano, veicoli); devono essere inoltre previsti, dal punto di sorveglianza, la segnalazione ed il ripristino delle funzioni rilevanti ai fini della sicurezza dell'esercizio intervenute nel luogo telesorvegliato; le parti di impianto telesorvegliate dovranno essere rapidamente raggiungibili da personale all'uopo reperibile, ai fini dell'accertamento di eventuali cause di anomalie nel funzionamento e di conseguenze di possibili inconvenienti; deve essere possibile, nei luoghi accessibili ai viaggiatori, la comunicazione audio bidirezionale con il personale, e di tale possibilita' i viaggiatori devono essere informati. 3.23. Esercizio automatico L'esercizio automatico dell'impianto e' effettuato senza il presenziamento del macchinista ed eventualmente degli agenti, affidando le funzioni di comando, regolazione e controllo dell'impianto a dispositivi automatici e la vigilanza da remoto a personale all'uopo preposto. L'esercizio automatico puo' essere autorizzato solamente sugli impianti i cui veicoli effettuano fermata in corrispondenza delle stazioni di imbarco e sbarco; non puo' quindi essere autorizzato su impianti con veicoli a moto continuo. Le segnalazione di arresto o di anomalia dell'impianto generate dai dispositivi automatici devono essere recepite immediatamente dal personale preposto alla vigilanza in remoto. In caso di arresto dell'impianto, per le operazioni di recupero o di evacuazione, il personale deve essere reperibile entro un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti. Nei luoghi accessibili ai viaggiatori deve essere possibile la comunicazione audio bidirezionale con il personale, ed i viaggiatori devono essere informati di tale possibilita'. Le modalita' di esercizio automatico e le disposizioni particolari per i viaggiatori devono essere riportate nel Regolamento di esercizio. In caso di forti variazioni delle condizioni meteorologiche, il personale e' tenuto a verificare direttamente le condizioni dell'impianto. 3.24. Trasferimento del personale con telecomando non in servizio pubblico Nelle fasi propedeutiche all'apertura e alla chiusura giornaliera al servizio pubblico la movimentazione degli impianti puo' svolgersi utilizzando il telecomando da altra stazione non motrice esclusivamente per effettuare il trasferimento del personale dell'impianto da una stazione all'altra quando durante la pausa notturna la stazione motrice possa restare non presidiata. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che gia' svolgono corse in telecomando non in servizio pubblico e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio. Nuove richieste potranno essere accettate solo se vengono rispettate le seguenti condizioni. Il luogo ove e' ubicato il telecomando e' presidiato durante tutto il suo impiego. Per l'utilizzo del telecomando devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste per la telesorveglianza ed il comando da remoto. Tale sistema va comunque proposto con le dovute giustificazioni ed approvato dall'Autorita' di sorveglianza caso per caso e comunque in base ad una apposita procedura da riportare nel Regolamento dell'esercizio. 3.25. Disposizioni per i viaggiatori e segnaletica 3.25.1. Comportamento dei viaggiatori I viaggiatori devono rispettare le norme contenute nel Regolamento di esercizio dell'impianto per la parte che li riguarda, e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto. Le disposizioni per i viaggiatori, gli orari e le tariffe devono essere esposte nelle stazioni di imbarco in luogo ben visibile. Le disposizioni riguardanti gli obblighi ed i divieti devono essere riportate anche nelle lingue straniere piu' diffuse in loco. I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone. I trasgressori delle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza puo' arrecare serio pregiudizio alla incolumita' degli altri viaggiatori, sono segnalati all'autorita' giudiziaria dal personale dell'impianto, ai sensi degli articoli 432 e 650 del codice penale. Per le altre trasgressioni si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80. Nelle stazioni ed in linea devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, i cartelli monitori pertinenti di cui al capitolo 13 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, nonche' eventuali altri avvisi ritenuti utili per l'esercizio. 3.25.2. Disposizioni per i viaggiatori Si elencano le principali disposizioni per i viaggiatori, che possono essere integrate dal Direttore dell'esercizio o dal Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto). a) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. Il biglietto deve essere esibito al personale a richiesta. Nel prezzo del biglietto e' compreso il diritto al trasporto di un piccolo bagaglio non ingombrante, e tale da consentire comunque una corretta posizione del viaggiatore sul veicolo, nonche' la corretta manovra del dispositivo di chiusura. E' consentito il trasporto di altro tipo di bagaglio o attrezzatura sportiva, secondo modalita' stabilite dall'esercente in accordo con il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) in modo che cio' non costituisca intralcio e pericolo per i viaggiatori. L'ordine di precedenza per la salita e' dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e soccorso e per gli speciali casi approvati dall'Autorita' di sorveglianza. b) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea. Devono altresi' rispettare le norme emanate dalle Autorita' di sorveglianza ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dal personale dell'impianto. c) E' vietata la salita alle persone in evidente stato di alterazione delle condizioni psichiche ovvero quelle non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelle portanti oggetti che impediscono una agevole salita sui veicoli, nonche' quelle che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico. d) Per gli impianti seggioviari e' necessario rispettare anche le seguenti indicazioni: il trasporto dei bambini non accompagnati e' consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini di altezza inferiore a 1,25 m, per poter viaggiare non accompagnati debbono dimostrare di aver compiuto 8 anni di eta'; presentarsi sulla banchina di imbarco secondo il numero massimo di posti consentito dal veicolo; subito dopo l'imbarco, abbassare la barra di chiusura del veicolo; nel caso in cui per tale manovra il viaggiatore richieda la collaborazione del personale addetto, il passeggero deve agevolarne l'operazione; in linea, mantenere nel veicolo la posizione corretta, vigilando sull'eventuale proprio bagaglio e sulla posizione degli sci, i quali vanno tenuti paralleli e appoggiati sul poggia-sci, quando presente; prima dello sbarco aprire la barra di chiusura del veicolo solamente in corrispondenza dell'apposito cartello posto in prossimita' della stazione di arrivo; all'arrivo discendere lungo la banchina di sbarco predisposta ed allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato. e) Il trasporto degli animali e' consentito ai sensi del punto 3.21.6. f) Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti. g) In linea ai viaggiatori e' vietato: provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli; viaggiare sui veicoli in posizione scorretta; aprire ogni dispositivo di chiusura e sicurezza dei veicoli; scendere o salire dai veicoli in assenza di diverse indicazioni da parte del personale operativo; far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo; fumare durante il viaggio. h) Nelle stazioni ai viaggiatori e' vietato: in assenza del personale addetto, ad eccezione degli impianti telesorvegliati o ad esercizio automatico di cui ai punti 3.22 e 3.23, accedere alle banchine di imbarco e, in particolare, salire sul veicolo; seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni e manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto; fumare. i) Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi devono porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto all'evacuazione conservando la posizione corretta sui veicoli. j) Sulle funivie e funicolari, i viaggiatori muniti di dispositivi di protezione antivalanga del tipo «air bag» devono disattivare o mettere in sicurezza tale dispositivo prima di accedere ai veicoli. Uno specifico cartello ben visibile deve essere esposto alle stazioni di imbarco. k) Sulle sciovie, i viaggiatori dotati di snowboard devono, durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non attaccato alla tavola. l) I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi. m) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale provvedera' a rallentare la velocita' dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita o la discesa. n) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Autorita' di sorveglianza con l'indirizzo preciso del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e non si dara' ad essi alcun seguito, ovvero scritti sul registro per i reclami conservato nella stazione di partenza e tenuto a disposizione del pubblico. o) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi cartelli affissi dall'esercente sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza puo' arrecare serio pregiudizio all'incolumita' dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorita' giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli articoli 432 e 650 del codice penale; per trasgressioni meno gravi, gli stessi trasgressori, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80. 3.25.3. Pubblicita' sugli impianti Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del passeggero durante il viaggio e le operazioni di imbarco, sbarco, nonche' la sua attenzione circa le disposizioni relative al comportamento da mantenere ai fini della sicurezza, e' vietato apporre pubblicita' nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune. Capitolo 4 - Documenti per l'esercizio 4.1. Documenti di impianto Per ciascun impianto devono essere disponibili i seguenti documenti: a) l'ultimo verbale dell'ispezione annuale o il verbale delle verifiche e prove funzionali; b) l'autorizzazione all'esercizio; c) i manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori; d) il Regolamento di esercizio; e) le ulteriori e particolari disposizioni di esercizio (ordini di servizio del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto); f) il piano di evacuazione, allegato al Regolamento di esercizio; g) le disposizioni relative a controlli particolari, oltre a quelli contenuti nel manuale, eventualmente prescritti dall'Autorita' di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto); h) le disposizioni per i viaggiatori (contenute nel Regolamento di esercizio e da esporre al pubblico); i) l'elenco del personale dell'impianto addetto all'esercizio; j) i disegni costruttivi, gli schemi elettrici e le relazioni di calcolo aggiornati; k) il Registro giornale; l) il Registro di controllo e manutenzione; m) l'archivio della ulteriore documentazione relativa alla manutenzione periodica e ai controlli ed ispezioni periodici; n) rapporti di ammissibilita' sullo stato delle funi; o) verbali di impalmatura; p) verbali di esecuzione attacco di estremita'; q) verbali di riconoscimento e posa in opera di funi non CE; r) comunicazioni dell'elenco personale; s) comunicazioni del programma di esercizio (date apertura e chiusura all'esercizio); t) comunicazioni di incidenti/anomalie. I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), k), gli schemi elettrici, gli schemi idraulici ed i principali disegni di cui alla lettera j), devono anche essere presenti sull'impianto. Ai fini della tutela dei trasportati i documenti di cui alle lettere a), d), e), f), g), r), gli aggiornamenti dei documenti di cui alla lettera c), i verbali delle visite annuali, n), o), p), q), s) e t), la comunicazione dell'avvenuta verifica periodica di messa a terra elettrica (da effettuarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001), devono essere depositati anche presso l'Autorita' di sorveglianza. 4.1.1. Verbale dell'ispezione annuale Il verbale dell'ispezione annuale deve contenere le registrazioni relative a quanto richiesto al successivo punto6.3. Questi documenti devono essere datati e firmati a cura del Direttore dei lavori o del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto). 4.1.2. Manuale d'uso e manutenzione Il M.U.M. e' definito all'art 1.3 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015 e da' evidenza fra l'altro: a un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, con le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina; per quanto riguarda i sottosistemi ed i componenti di sicurezza certificati, alle istruzioni di manutenzione e controllo desumibili dai documenti di utilizzo approvati dall'organismo notificato, all'elenco degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici e elettronici che partecipano alle funzioni di sicurezza, con l'indicazione impegnativa per ciascuno di essi, in base all'esperienza della stessa ditta costruttrice, dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la sostituzione. Copia del suddetto manuale, comprendente tutte le prescrizioni fissate dai costruttori, deve essere depositata presso l'Autorita' di sorveglianza. 4.1.3. Regolamento di esercizio Il Regolamento di esercizio e' proposto dal Direttore dell'esercizio, secondo uno schema predisposto dall'Autorita' di sorveglianza. Esso e' successivamente controfirmato dall'esercente dell'impianto e approvato, ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dagli enti competenti. Per le sciovie e le slittinovie, il Regolamento di esercizio e' predisposto e sottoscritto dal Responsabile dell'esercizio, eventualmente d'intesa con l'Assistente tecnico, ovvero dal Direttore dell'esercizio. Il Regolamento di esercizio contiene tutte le disposizioni interne che e' necessario osservare onde garantire la sicurezza e regolarita' dell'esercizio dell'impianto, in relazione alle caratteristiche e peculiarita' dell'esercizio. Nel Regolamento di esercizio devono essere inserite tutte le speciali condizioni, prescrizioni e cautele che, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio, l'Autorita' di sorveglianza e l'ente concedente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ritengano di stabilire in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarita' dell'impianto, nonche' alle particolari cautele stabilite nelle prescrizioni di tipo C) del verbale delle verifiche e prove funzionali formulate dalla Commissione incaricata, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, nonche' le prescrizioni indicate dall'analisi di sicurezza dell'impianto che riguardano l'esercizio. Il Regolamento di esercizio deve inoltre contenere le disposizioni riguardanti: a) le mansioni e gli obblighi dell'esercente, del Direttore dell'esercizio (per le sciovie del Responsabile dell'esercizio e dell'Assistente tecnico, ove previsto); b) la consistenza, le qualifiche, le mansioni, gli obblighi ed il comportamento del personale dell'impianto; c) le modalita' di effettuazione del servizio pubblico, distinte tra disposizioni per il servizio in condizioni normali, limitate e in circostanze eccezionali; d) i viaggiatori e i relativi titoli di viaggio, i rapporti col personale, il comportamento da tenersi nell'evenienza di operazioni di evacuazione, le sanzioni in caso di trasgressioni e le indicazioni per gli eventuali reclami, con riferimento a quanto stabilito dai titoli II e VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80; e) il dettaglio delle operazioni da effettuare per l'apertura giornaliera dell'impianto nelle diverse modalita' di esercizio; f) i controlli e le ispezioni periodici, distinti in giornalieri, mensili, annuali o di riapertura stagionale, nonche' le ispezioni straordinarie e i controlli periodici sulle funi; g) il piano di evacuazione. 4.1.4. Piano di evacuazione Il piano di evacuazione comprende essenzialmente i seguenti punti: a) definizione degli obiettivi delle operazioni di evacuazione, precisando le caratteristiche della linea, il numero dei veicoli e dei passeggeri in linea nelle diverse configurazioni e portate previste, le distanze massime dal terreno, i punti di ricovero dei passeggeri; b) modalita' di evacuazione da adottare nei diversi tratti dell'impianto, indicati in un profilo longitudinale, copia del quale deve essere tenuta nel locale di manovra, con il dettaglio dei mezzi per il raggiungimento dei veicoli in linea da parte dei soccorritori, nonche' di quelli per la discesa dei viaggiatori dai veicoli direttamente a terra; nella scelta dei metodi e dei mezzi si deve tenere conto dell'eventuale presenza di bambini di tutte le eta'; c) istruzioni, anche tramite rappresentazioni grafiche, per l'utilizzo dei mezzi; d) indicazione del luogo di coordinamento e dei mezzi di comunicazione necessari; e) numero e composizione delle squadre di evacuazione, specificazione dei tratti di linea assegnati a ciascuna squadra in conformita' al profilo longitudinale di cui alla lettera b), elenco dei mezzi di soccorso in dotazione a ciascuna di esse e luogo di deposito; f) specificazione dei compiti di ciascuna squadra (trasporto delle attrezzature a pie' d'opera, modalita' di raggiungimento dei veicoli da parte dei soccorritori, evacuazione dei viaggiatori al suolo e loro accompagnamento in un luogo sicuro); g) numeri telefonici di riferimento per l'attivazione del piano; h) contenuto delle comunicazioni standard ai viaggiatori tramite altoparlanti o telefono; i) schema riassuntivo contenente: provenienza e composizione di ciascuna squadra di evacuazione; tratto di linea assegnato e distanza dal suolo; numero di veicoli e numero massimo dei viaggiatori nel tratto di linea di propria competenza; adozione di eventuali lampade portatili ed apparecchi ricetrasmittenti; j) modalita' e periodicita' delle esercitazioni, anche su impianti similari, che il personale preposto all'evacuazione deve effettuare per acquisire la necessaria esperienza. A seconda del metodo di evacuazione, il piano contiene le indicazioni specifiche che vengono dettagliate nei successivi punti. 4.1.4.1. Evacuazione a terra (mediante calata verticale, con scale, lungo camminamenti) Qualora i veicoli siano presidiati, l'agente di vettura e' normalmente incaricato dell'evacuazione dei passeggeri. Il personale addetto all'evacuazione all'interno dei veicoli deve poter comunicare con la squadra a terra. Per le campate in cui l'altezza dei veicoli dal suolo e' inferiore o uguale a 6 m, il piano puo' prevedere, per l'evacuazione dei viaggiatori, l'utilizzo di scale metalliche leggere. Oltre alle scale deve comunque essere sempre disponibile un altro sistema di evacuazione dei viaggiatori inerti. 4.1.4.2. Evacuazione lungo le funi (mediante veicoli di soccorso) Il veicolo di soccorso deve essere presidiato. Deve essere mantenuta una comunicazione diretta tra il veicolo di soccorso ed il posto di manovra. Qualora il veicolo di soccorso non sia dotato di dispositivo di arresto della propria marcia direttamente a bordo, la comunicazione con il posto di comando deve essere continuativa, e ad una sua eventuale interruzione deve seguire l'immediato arresto del veicolo. La ripresa della marcia avviene quindi successivamente al ripristino della comunicazione con il posto di comando. Per facilitare le operazioni di accostamento nell'oscurita', deve essere prevista un'idonea illuminazione della vettura da raggiungere. 4.1.4.3. Altri metodi di evacuazione Per realizzare l'evacuazione dei passeggeri possono essere utilizzati mezzi o dispositivi esterni all'impianto alle seguenti condizioni: siano idonei per il trasferimento di persone e soddisfino le norme e le regolamentazioni che li riguardano (per esempio gli elevatori a piattaforma idraulica); la loro integrazione nel piano di evacuazione tenga conto della loro disponibilita'. Quando l'utilizzo di un mezzo o dispositivo esterno, ad esempio l'elicottero, e' legato a condizioni meteorologiche favorevoli o ad altri fattori aleatori, il piano di evacuazione non deve basarsi principalmente su tale mezzo o dispositivo. L'impiego di elicotteri, inoltre, deve essere regolato mediante specifici accordi tra le parti. 4.1.5. Registro giornale Il Registro giornale e' definito all'art 1.3 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015. In particolare, giornalmente, devono essere annotati: i nominativi del personale, le relative funzioni ed il rispettivo orario di servizio; le condizioni atmosferiche (temperatura esterna e intensita' del vento sulla base della strumentazione disponibile) al momento dell'apertura al pubblico e le variazioni che influenzino l'esercizio; la velocita' di esercizio; l'orario di apertura e chiusura al pubblico; l'indicazione del contaore o del contacorse; il numero dei trasportati, qualora sia richiesto dall'Ente concedente. In ogni caso nel Registro giornale sono registrate le anomalie, i problemi e gli incidenti, precisandone le cause e gli effetti relativi, e gli interventi adottati di qualsiasi natura. Il Registro giornale deve essere compilato e firmato negli appositi spazi dal personale incaricato per l'esecuzione dei vari controlli, controfirmato giornalmente dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio e, periodicamente, dal Direttore dell'esercizio nel corso dei suoi sopralluoghi sull'impianto; questi ultimi devono avere cadenza almeno mensile. Il Registro giornale deve essere predisposto dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) tenendo conto delle particolarita' dell'impianto e dei controlli ed ispezioni periodici previsti dalle norme in vigore e dal M.U.M. dell'impianto. Il Registro giornale deve essere tenuto a disposizione dell'Autorita' di sorveglianza e di altri organi aventi titolo per almeno 5 anni, ed esibito ad ogni loro richiesta. 4.2. Comunicazione di anomalie di esercizio e incidenti La comunicazione delle anomalie e degli incidenti e' disciplinata dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80. 4.3. Registro di controllo e manutenzione Deve essere tenuto un registro annuale di controllo e manutenzione di tutti i componenti dell'impianto. Il registro e' predisposto dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) sulla base del M.U.M. dell'impianto, ed e' controfirmato dal Capo servizio. Il registro riporta la denominazione dell'impianto, il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto) e del Capo servizio, la data di apertura al pubblico esercizio, la data di riferimento per le scadenze di revisione e le ore effettuate dall'impianto all'inizio del periodo di manutenzione cui il registro stesso si riferisce. Per ogni componente, ed eventualmente per le singole parti del componente stesso, il registro deve contenere il tipo, la frequenza e la metodologia di controllo e manutenzione, il rimando alla sezione del M.U.M. ove sono compiutamente descritte le operazioni che devono essere svolte, lo spazio per la registrazione della data dell'intervento e dell'identificativo del manutentore, un campo libero per la registrazione di note o anomalie riscontrate durante le operazioni e le relative azioni intraprese. Ulteriormente, per ogni componente, deve essere registrata l'eventuale manutenzione straordinaria effettuata. Il registro e' conservato a cura del Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio e una copia deve essere disponibile presso l'esercente. Il registro puo' essere anche su supporto informatico. Copia del registro deve essere allegata alla relazione finale delle revisioni generali e quinquennali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015. Capitolo 5 - Procedure per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali per gli impianti di nuova costruzione 5.1. Generalita' Le presenti procedure per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, valgono in sede di prima apertura al pubblico esercizio degli impianti di nuova costruzione. L'esercente provvede all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato. Nel caso in cui in corso d'opera si rendessero necessarie varianti sostanziali al progetto, si applicano le stesse procedure tecniche previste dal decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012 per gli impianti di nuova costruzione. La costruzione e' eseguita sotto la responsabilita' di un Direttore dei lavori abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e iscritto all'Ordine degli Ingegneri. Il nominativo del Direttore dei lavori e la data dell'inizio dei lavori sono comunicati, oltreche' all'ente concedente, all'Autorita' di sorveglianza, prima dell'inizio dei lavori medesimi. 5.2. Domanda per l'effettuazione delle prove e verifiche funzionali Ultimati i lavori, l'esercente presenta istanza in bollo all'Autorita' di sorveglianza, nonche' all'ente concedente, qualora l'impianto rientri nelle sue attribuzioni, richiedendo l'effettuazione della verifiche e prove funzionali ed allegando la documentazione di cui al successivo punto 5.3. 5.3. Documentazione a cura del direttore dei lavori Il Direttore dei lavori predispone a propria firma, la documentazione necessaria da consegnare all'Autorita' di sorveglianza da parte dell'esercente: la dichiarazione di cui al successivo punto 5.3.1; il verbale delle prove interne; l'eventuale completamento del M.U.M. dell'infrastruttura, dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza; gli allegati di cui al successivo punto 5.3.3. Nel caso in cui la direzione lavori sia svolta da piu' soggetti per parti diverse dell'impianto, ciascuno presenta i documenti sopra riportati per la parte di propria competenza. 5.3.1. Dichiarazione del Direttore dei lavori Il Direttore dei lavori rilascia una dichiarazione attestante: a) che l'impianto e' completamente ultimato e che tutte le relative opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformita' al progetto ed alle eventuali varianti approvate e sotto l'osservanza delle norme tecniche in vigore e al decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE; b) che sia il tracciato, sia le progressive e le quote di appoggio delle funi, sia la natura e le caratteristiche dei terreni interessati dalle fondazioni, corrispondono ai dati previsti a progetto; c) che, sulla base dei documenti e certificati esibiti dai costruttori e degli eventuali accertamenti espletati direttamente, ha verificato la corrispondenza dei materiali utilizzati, per qualita' e per caratteristiche meccaniche, alle previsioni di progetto, e comunque la conformita' a quanto stabilito dalle norme applicabili in materia; attesta inoltre, sulla base di certificati in esito ad idonee prove non distruttive, che tutti gli elementi strutturali e gli organi meccanici, il cui eventuale cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone e per i quali non ricorre la certificazione CE, sono ammissibili in opera; d) che l'impianto di messa a terra elettrica risulta conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma CEI 64-8 e s.m.i., nonche' dalla norma CEI 11-1 e s.m.i. se l'impianto e' interessato da cabina elettrica di trasformazione, e che l'impianto risulta protetto contro i fulmini secondo le prescrizioni della norma CEI EN 62305/1-4 e s.m.i.; a tal fine allega specifiche relazioni, eventualmente redatte da tecnici specialisti in materia, corredate di certificati relativi ai controlli e alle misure effettuati; e) che e' stato favorevolmente effettuato un idoneo periodo di prova. 5.3.2. Lievi modifiche in corso d'opera Ove nel corso dei lavori si sia reso necessario, d'intesa con il progettista, apportare lievi modifiche a talune delle soluzioni costruttive previste nel progetto e nelle eventuali varianti gia' approvate, il Direttore dei lavori deve darne comunicazione nella dichiarazione di cui al precedente punto 5.3.1, giustificando con apposita documentazione le soluzioni adottate. 5.3.3. Allegati alla dichiarazione del Direttore dei lavori In allegato alla dichiarazione di cui al precedente punto 5.3.1, il Direttore dei lavori produce la seguente documentazione necessaria da consegnare, da parte dell'esercente, all'Autorita' di sorveglianza, la quale l'acquisisce agli atti: a) certificato relativo al collaudo statico delle opere civili di infrastruttura (definite all'art. 15.1 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012) rilasciato ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' ai sensi di specifiche leggi regionali e provinciali, se emanate; b) dichiarazioni di conformita', di cui all'ultimo paragrafo della lettera q) del punto 2.1.2. del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, non ancora consegnate, in particolare quelle del Sottosistema 1 di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 210/2003 relativo alle funi dell'impianto, comprensive dell'esecuzione di teste fuse ed impalmature; c) relazione circa l'esito dell'esame magnetoinduttivo effettuato sulle funi dopo la loro messa in opera, ai sensi delle vigenti norme tecniche, nonche' i relativi verbali di prova; d) certificazioni e documentazioni, rilasciate ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008, concernenti gli impianti elettrici di cui al capitolo 16 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012 e quelli non funiviari ubicati nella funivia, l'impianto di messa a terra e il coordinamento selettivo delle protezioni; e) relativamente all'antincendio, la relazione di corretta esecuzione dei lavori prevista al punto 8.5.2 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, nonche', ove ricorra, la copia della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) inviata al Comando dei VV. FF. ai sensi della normativa vigente in materia; f) relativamente all'antinfortunistica, l'attestazione di cui al punto 17.2.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012; g) la risposta alle prescrizioni e riserve elencate nell'atto di autorizzazione alla costruzione e quelle emerse a seguito dell'esame del progetto; h) ogni altra dichiarazione di professionista del quale il Direttore dei lavori si sia avvalso per le parti specialistiche, attestante la loro corretta esecuzione e messa a punto, ferma restando la responsabilita' generale dello stesso Direttore dei lavori per il coordinamento e la reciproca compatibilita' delle parti; i) dichiarazioni dei responsabili delle ditte fornitrici degli elementi strutturali dell'impianto, degli organi meccanici e di componenti specialistici, per i quali non ricorre la certificazione CE, attestanti la corretta esecuzione delle lavorazioni, con particolare riguardo all'esecuzione delle saldature, dei montaggi effettuati, sia in fabbrica che sull'impianto, nonche' la corretta messa a punto ed il corretto funzionamento dei diversi meccanismi e dispositivi; j) certificati, ad eccezione di quelli relativi alle opere civili di infrastruttura gia' oggetto di collaudo statico, riguardanti la corrispondenza alle specifiche indicate dalle vigenti tabelle UNI, nonche' alle vigenti norme regolamentari in materia per la composizione chimica, le caratteristiche meccaniche e il processo di fabbricazione dei materiali impiegati, nonche' le certificazioni riguardanti l'esito dei controlli non distruttivi effettuati sugli elementi strutturali e sugli organi meccanici il cui eventuale cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone e per i quali non ricorre la certificazione CE. 5.4. Adempimenti del proposto Direttore dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio Prima dell'espletamento degli accertamenti preliminari di cui al successivo punto 5.5, la persona proposta come Direttore dell'esercizio o Responsabile dell'esercizio, quest'ultima congiuntamente con il professionista designato come Assistente Tecnico, quando ricorre il caso, presenta, al fine dell'approvazione, all'Autorita' di sorveglianza e ai competenti organi regionali o ai loro delegati, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, una bozza del Regolamento di esercizio dell'impianto, il quale deve anche comprendere il piano di evacuazione corredato, se ricorre il caso, delle copie degli atti relativi agli eventuali accordi per l'organizzazione dell'evacuazione stipulati con organizzazioni pubbliche o private. 5.5. Accertamenti preliminari e nomina della Commissione per le verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.) L'Autorita' di sorveglianza, ricevuta la domanda di cui al punto 5.2 per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali e acquisiti agli atti i documenti di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4, dei quali verifica la completezza, effettua se del caso, per accertare la disponibilita' dell'impianto alle verifiche e prove funzionali, una visita preliminare sull'impianto, e procede all'esame degli eventuali elaborati tecnici presentati a scioglimento di riserve o richieste di integrazione contenute nel nulla osta tecnico; in relazione all'esito favorevole di tali accertamenti, la predetta Autorita' procede quindi alla nomina della Commissione per le verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.) che eseguira' le prove e verifiche funzionali, con l'eventuale partecipazione dell'ente locale competente ai fini della regolarita' dell'esercizio. 5.6. Effettuazione delle verifiche e prove funzionali Alle verifiche e prove funzionali, oltre alla C.V.P.F. di cui al precedente punto 5.5 e all'eventuale rappresentante della Regione o dell'Ente locale competente per la regolarita' dell'esercizio, intervengono, fornendo tutta la necessaria assistenza: il Direttore dei lavori; il proposto Direttore dell'esercizio od il Responsabile dell'esercizio e, se ricorre il caso, il professionista designato come Assistente tecnico; il concessionario o un suo rappresentante; il progettista o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice. 5.6.1. Attrezzature per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali Il Direttore dei lavori, d'intesa con le imprese che hanno curato la fornitura e il montaggio dei veicoli e delle apparecchiature meccaniche, degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, deve assicurare la disponibilita' presso l'impianto di tutte le attrezzature e di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali. 5.6.2. Attivita' della Commissione per le verifiche e prove funzionali (C.V.P.F) La C.V.P.F., presa visione del progetto, dei relativi nulla osta tecnici, degli eventuali elaborati aggiuntivi e di variante, delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti consegnati di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4, nonche' dei risultati degli eventuali accertamenti e controlli speciali espletati presso le imprese costruttrici, ovvero presso laboratori ufficiali, su particolari elementi dell'impianto, procede quindi: a) ad una visita all'impianto per verificarne, in via generale e con particolare riferimento alle parti piu' significative ai fini della sicurezza, la corrispondenza alle previsioni di progetto ed eventualmente, per quanto non esplicitamente previsto a progetto, alla specifica normativa tecnica in vigore per l'impianto; b) all'effettuazione di prove di funzionamento a vuoto e a carico, intese ad accertare il buon comportamento dell'impianto nel suo complesso ed il corretto funzionamento dei dispositivi interessanti la sicurezza nelle piu' significative modalita' di esercizio; c) ai particolari adempimenti per lo scioglimento di riserve formulate in sede di esame del progetto o degli elaborati aggiuntivi o di variante; d) alle ulteriori verifiche e prove che, a giudizio della C.V.P.F. stessa, dovessero risultare necessarie in relazione a speciali situazioni riscontrate nell'impianto o nel suo funzionamento; e) all'effettuazione di manovre di evacuazione simulate da parte del personale preposto, con l'impiego delle attrezzature all'uopo predisposte. Le prove connesse con gli adempimenti di cui sopra, vengono proposte dalla C.V.P.F. al Direttore dei lavori, ove previsto, o al Direttore o al Responsabile dell'esercizio (o all'Assistente Tecnico se previsto) ed eseguite, comprese le eventuali manovre di evacuazione, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, sentito il progettista o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice. I risultati delle suddette verifiche e prove sono riportati in un apposito documento che costituisce l'allegato «A» al verbale delle verifiche e prove funzionali. 5.6.3. Verbale delle verifiche e prove funzionali Espletati tutti gli adempimenti di cui sopra, la C.V.P.F. incaricata delle verifiche e delle prove funzionali redige il verbale con il quale: a) prende atto della documentazione che le e' stata sottoposta, esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo; b) da' riscontro alle eventuali riserve contenute negli atti di approvazione del progetto, il cui scioglimento sia stato subordinato a particolari adempimenti da effettuare nel corso delle verifiche e prove funzionali, esprimendo il proprio giudizio in ordine allo scioglimento di tali riserve; c) illustra gli eventuali rilievi emersi nel corso degli accertamenti preliminari o delle verifiche e prove funzionali, esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo. Sulla base degli adempimenti espletati, la C.V.P.F. formula infine le proprie conclusioni sulla disponibilita' all'esercizio dell'impianto, stabilisce la necessita' e l'eventuale durata del periodo di pre-esercizio e, se del caso, puo' subordinarle alle condizioni cosi' individuate: Prescrizioni di tipo A: da attuare prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, poiche' direttamente interessanti la sicurezza dell'impianto, dei viaggiatori e non sostituibili in alcun modo, anche temporaneamente, con speciali modalita' di esercizio; Prescrizioni di tipo B: da attuare entro periodi di tempo determinati dalla C.V.P.F.; Prescrizioni di tipo C: particolari cautele e modalita' di esercizio, che potranno essere sia temporanee che permanenti, da inserire nel Regolamento di esercizio. 5.7. Nulla osta tecnico per l'apertura al pubblico esercizio Il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio di ogni impianto e' rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dall'Autorita' di sorveglianza alla Regione o all'ente concedente, senza specifica richiesta di questi ultimi, e per conoscenza all'esercente ed e' subordinato: alle risultanze favorevoli del verbale delle verifiche e prove funzionali; all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A) con verbale di constatazione da parte dell'Autorita' di sorveglianza con la partecipazione del proposto Direttore di esercizio o del Responsabile dell'esercizio o del Direttore dei lavori; al corretto funzionamento dell'impianto durante l'eventuale periodo di pre-esercizio da parte del proposto Direttore di esercizio o del Responsabile dell'esercizio; alla nomina del Direttore dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio e del Capo servizio e, se ricorre il caso, del professionista designato come Assistente tecnico; all'abilitazione dei singoli agenti con le loro mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, da parte del Direttore dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio o, se ricorre il caso, del professionista designato come Assistente tecnico; all'approvazione o nulla osta del Regolamento di esercizio e dell'allegato piano di evacuazione; al deposito del modello di Registro giornale. 5.8. Registro italiano degli impianti a fune Successivamente all'apertura dell'impianto, per provvedere alla sua iscrizione nel registro italiano degli impianti a fune (RIF), le Autorita' di sorveglianza e gli Uffici periferici del Ministero (USTIF) inviano alla sede centrale del Ministero la scheda tecnica dell'impianto. Capitolo 6 - Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio 6.1. Generalita' Per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, si effettuano le manutenzioni, i controlli funzionali e le ispezioni, che si distinguono in ordinari e in straordinari. Sono ordinari quelli previsti con periodicita' fissa (manutenzione periodica, controlli giornalieri e mensili, ispezioni annuali); sono straordinari quelli eseguiti dopo lavori di manutenzione straordinaria, varianti costruttive, eventi eccezionali o modifiche delle modalita' di esercizio. 6.2. Manutenzione degli impianti 6.2.1. Manuale d'uso e manutenzione Il costruttore delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici deve fornire il M.U.M. all'esercente e all'Autorita' di sorveglianza, assieme al progetto. Il M.U.M. contiene una tabella di sintesi delle operazioni di manutenzione previste nonche' le attivita' e le periodicita' che il costruttore prevede per le ispezioni annuali ed i controlli in esercizio. Il M.U.M. contiene inoltre un piano dei controlli, di cui e' parte integrante, da eseguire nelle revisioni quinquennali e generali. Il M.U.M. riporta, tra l'altro, le liste di controllo, che devono contenere i valori nominali e le tolleranze ammesse, nonche' gli intervalli di sostituzione dei componenti. Per le operazioni di manutenzione, ivi comprese le attivita' speciali (quali ad esempio spostamento delle funi, rifacimento teste fuse, spostamento dei morsetti), i controlli a vista e quelli non distruttivi devono essere indicate le specifiche esecutive ed i criteri di accettazione dei difetti eventualmente riscontrati. 6.2.2. Impianti realizzati prima dell'applicazione del decreto legislativo n. 210/2003 Per gli impianti, o parti di essi, installati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 vale, per quanto riguarda la manutenzione, l'ispezione e il controllo in esercizio, quanto contenuto nel relativo manuale d'uso e manutenzione, aggiornato secondo quanto contenuto nelle presenti disposizioni tecniche. 6.2.3. Modifiche al M.U.M. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), con l'assistenza di un esperto qualificato di 3° livello secondo la UNI EN ISO 9712:2012 e d'intesa con la ditta costruttrice o sentita una ditta specializzata qualora la predetta ditta costruttrice non sia piu' esistente, puo' modificare le istruzioni fornite dal costruttore con gli interventi che ritiene opportuni, ad esempio sulla base dell'analisi dei risultati delle precedenti revisioni, della statistica di difettosita' e criticita' riscontrata su componenti di impianti analoghi, dell'eta' dell'impianto, delle ore di esercizio e delle sollecitazioni subite dai vari componenti. Le modifiche alle istruzioni di manutenzione, ispezione e controllo in esercizio dei componenti o sottosistemi certificati devono essere approvate dall'organismo notificato che ne ha curato la certificazione. Prima del suo utilizzo, una copia del M.U.M. cosi' aggiornata e' consegnata all'esercente e all'Autorita' di sorveglianza. Gli aggiornamenti del M.U.M., la cui omessa comunicazione potrebbe avere un'influenza diretta sulla sicurezza e sull'affidabilita' dell'impianto, sono comunicati a tutti gli esercenti interessati dagli aggiornamenti e alle Autorita' di sorveglianza da parte del costruttore. 6.2.4. Attrezzature per la manutenzione Per la manutenzione periodica devono essere disponibili presso l'impianto gli attrezzi, le apparecchiature, i dispositivi di prova e di misura nonche' le zavorre necessarie per le prove a carico. 6.2.5. Ricambi Le parti di ricambio necessarie devono essere disponibili in quantita' adeguate, immagazzinate in modo opportuno e prontamente utilizzabili. 6.2.6. Registrazione della manutenzione Le attivita' svolte ed i risultati della manutenzione sono riportati sul Registro di controllo e manutenzione, di cui al punto 4.3. La registrazione di ogni lavoro di manutenzione periodica deve essere siglata dall'esecutore e sottoscritta da parte del Capo servizio, che se ne assume la responsabilita'. 6.3. Ispezioni sugli impianti 6.3.1. Modalita' di svolgimento delle ispezioni Le ispezioni periodiche devono dimostrare che lo stato, il comportamento dinamico, le caratteristiche tecniche e l'utilizzo dell'impianto sono conformi al progetto approvato. L'ispezione e' condotta sotto la diretta responsabilita' del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto) ed in presenza del Capo servizio e di personale abilitato e comprende la misurazione, la prova e la valutazione delle condizioni effettive dell'impianto per il suo utilizzo in sicurezza. Per le opere strutturali si deve garantire tramite una sistematica sorveglianza che i requisiti di progetto siano sempre soddisfatti nel corso della propria durata di utilizzo. In caso di esito negativo delle ispezioni il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) adottano gli opportuni provvedimenti correttivi. Le istruzioni per lo svolgimento delle singole prove previste per l'ispezione sono contenute nel M.U.M.. I risultati delle ispezioni devono essere verbalizzati dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto). 6.3.2. Eventi particolari che causano danni all'impianto Qualora eventi particolari dovessero verificarsi durante la vita dell'impianto, quali ad esempio incidenti, eventi meteorologici eccezionali, valanghe, considerevoli smottamenti del terreno, devono essere effettuate particolari ispezioni immediate delle parti coinvolte nell'evento. I risultati delle ispezioni devono essere verbalizzati dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) con indicazione dei provvedimenti che si intendono adottare. Il predetto verbale e' inviato tempestivamente all'Autorita' di sorveglianza. 6.3.3. Ispezioni sulle opere strutturali dopo la messa in esercizio Relativamente alle opere strutturali, da tre a sei mesi dopo la messa in esercizio, si devono sottoporre a controllo visivo tutte le parti ed in particolare tutti i componenti di acciaio in relazione alla formazione di cricche sui cordoni di saldatura e alla deformazione di aste e profilati, alla verifica del serraggio dei bulloni, nonche' all'integrita' delle opere civili. 6.3.4. Ispezioni in caso di interruzione dell'esercizio Se l'esercizio e' interrotto per un periodo da un mese a sei mesi, prima della ripresa si eseguono i controlli mensili di cui al M.U.M. e le prove aggiuntive in conformita' ai successivi punti 6.3.5.3 e 6.3.5.4. Se l'esercizio e' interrotto per piu' di sei mesi, prima della ripresa si effettua un'ispezione annuale in conformita' ai successivi punti 6.3.5, 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3, 6.3.5.4, 6.3.5.5 e 6.3.5.6. Dopo l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non programmata o di modifica dell'impianto si effettuano le prove dell'ispezione annuale di cui al successivo punto 6.3.5, relativamente alla parte manutenuta o modificata e alle parti da essa influenzate. 6.3.5. Ispezioni annuali Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto riportato nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni. In occasione di tale ispezione si devono effettuare inoltre: a) il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi frenanti, nelle condizioni della linea caricata nel modo piu' sfavorevole (ad eccezione delle sciovie) e comunque corrispondente alle piu' gravose modalita' di esercizio; per gli impianti non automotori, il carico, se ammesso dall'Autorita' di sorveglianza, puo' essere opportunamente simulato; b) il controllo delle funzioni e dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste, nonche' degli impianti di telecomunicazione; c) il controllo dei freni automatici, nel caso di impianti dotati di freni di vettura, sia per verificarne la forza frenante, sia per verificarne l'intervento, a seguito della riduzione della tensione delle funi di manovra (prova cosiddetta di «finto taglio»); d) il controllo dello stato delle vie di corsa, delle piste di risalita, della linea, degli imbarchi e degli sbarchi e delle vie di allontanamento, in caso di distacco in linea sulle sciovie o di evacuazione verticale per gli impianti aerei; e) il controllo dell'interazione tra l'impianto e l'ambiente esterno; f) una prova di evacuazione utilizzando l'attrezzatura, i mezzi ed il personale previsti dal piano di evacuazione; questa prova puo' anche essere effettuata su un impianto della stessa tipologia che utilizza mezzi di evacuazione similari. In ogni caso, per ogni singolo impianto, deve essere verificata l'integrita', la completezza e la disponibilita' dell'attrezzatura e dei mezzi di soccorso e la percorribilita' delle vie di raggiungimento dei luoghi sicuri; g) verifica, mediante esame del Registro di controllo e manutenzione, dell'esecuzione di tutte le operazioni ivi previste nel periodo intercorso dalla precedente ispezione. 6.3.5.1. Opere civili di infrastruttura Nel corso dell'ispezione annuale, tramite controllo a vista si effettuano le seguenti attivita': a) controlli a vista indicati al punto 6.3.3; b) constatazione di danni alle opere strutturali in seguito a gelo, caduta di pietre, neve, assestamenti o eventi simili; c) individuazione delle piante a fianco della linea evidentemente instabili o che pregiudicano il regolare passaggio dei veicoli o l'evacuazione verticale; d) ispezione delle strutture portanti in cemento armato e di calcestruzzo normale o precompresso, allo scopo di individuare la presenza di fessurazioni e altri danni; e) ispezione sullo stato di sicurezza delle fondazioni e dell'ambiente ad esse circostante, incluso lo stato dei tirafondi di ancoraggio. 6.3.5.2. Dispositivi meccanici Nel corso dell'ispezione annuale, si effettuano le seguenti attivita': a) controllo a vista e prove funzionali dei diversi motori e componenti della catena cinematica (azionamenti principale, di riserva, di recupero e di soccorso); b) controllo a vista e prove funzionali di ogni singolo freno nelle condizioni di carico nominale, con i diversi sistemi di intervento e con tutti i tipi di azionamento, registrandone i risultati; nelle sciovie le prove sono eseguite con l'impianto vuoto; c) controllo dell'intervento automatico dei freni di vettura, con impianto fermo, e registrazione del valore della soglia di intervento a seguito della riduzione della tensione delle funi di manovra («finto taglio») e della forza frenante, mediante dinamometro o registrando la coppia impianto con pinze chiuse singolarmente; d) controllo a vista delle scarpe delle funi portanti e delle pulegge; controllo dei rulli, delle rulliere e dei bilancieri; e) controllo a vista di tutti i dispositivi meccanici di tensionamento e delle stazioni; in particolare controllo del corretto cadenzamento, dei tempi e della forza di chiusura dei cancelli d'imbarco; f) controllo a vista e prova dei dispositivi per il recupero dei veicoli, con l'effettuazione di un'esercitazione, verificando l'addestramento del personale adibito a tali operazioni. 6.3.5.3. Funi Si effettuano i controlli annuali previsti dal decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone». 6.3.5.4. Dispositivi elettrici Nel corso dell'ispezione annuale, si eseguono i seguenti controlli: a) controllo dello stato generale e prove funzionali di tutti i dispositivi e delle installazioni elettriche, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste; b) controllo dello stato generale dei dispositivi di messa e terra e protezione contro i fulmini, e di protezione contro i contatti diretti e indiretti. 6.3.5.5. Dispositivi di sorveglianza e segnalazione Nel corso dell'ispezione annuale, si eseguono i seguenti controlli: a) controllo e prove di funzionamento dei circuiti di sorveglianza e dei dispositivi di segnalazione e di telecomunicazione; b) controllo e prove di funzionamento dei dispositivi di segnalazione dei guasti nelle stazioni, nei veicoli e in linea; c) controllo delle resistenze elettriche delle funi isolate; d) controllo e prove di funzionamento degli anemometri. 6.3.5.6. Veicoli e dispositivi di traino Per i veicoli e i dispositivi di traino, annualmente, si eseguono i seguenti controlli: a) controllo a vista di ogni veicolo o di ogni dispositivo di traino; b) almeno il 20% delle morse e dei morsetti e' sottoposto a un controllo a vista allo stato smontato. Queste morse sono selezionate secondo un procedimento di rotazione in modo da garantire che l'intervallo tra i controlli consecutivi di ogni morsa non sia maggiore di 5 anni. In tale occasione, sul predetto campione, e' eseguito il controllo non distruttivo sulle morse e sui morsetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015. Questo tipo di controllo delle morse e l'annessa prova di funzionamento deve avvenire secondo le istruzioni del costruttore; c) ad eccezione delle sciovie, tutte le morse smontate di cui alla lettera b) devono essere sottoposte ad un controllo di tenuta minima necessaria allo scorrimento su fune; per gli impianti a collegamento temporaneo la prova puo' essere eseguita anche tramite sistemi equivalenti; d) controllo dell'efficienza delle porte e dei dispositivi di chiusura e di interblocco; e) controllo del dispositivo di misurazione del carico e dell'eventuale conteggio delle persone; f) controllo dell'intervento dei freni sul veicolo; g) per gli impianti collegamento temporaneo, verifica del permanere sia del rendimento che dei parametri significativi delle morse, mediante l'uso delle apposite attrezzature da banco disposte in una delle stazioni: in particolare deve essere rilevata la misura della forza di serraggio tra le ganasce e della forza erogata dalle molle, quest'ultima sia per la configurazione corrispondente al diametro nominale della fune, che per il limite inferiore per il quale, secondo il M.U.M., la morsa puo' ancora essere utilizzata. 6.4. Controlli in esercizio I controlli in esercizio devono essere effettuati ad impianto fermo, durante una corsa di prova e durante l'esercizio da parte del personale abilitato, rispettando integralmente le indicazioni riportate nel Registro giornale e le istruzioni del M.U.M.. I risultati dei controlli devono essere verbalizzati per iscritto dal personale dell'impianto, secondo le rispettive attribuzioni, e registrati sul Registro giornale. 6.4.1. Controlli e corsa di prova giornalieri Prima dell'apertura al servizio pubblico, si eseguono una corsa di prova ed i controlli giornalieri previsti dal M.U.M. e quelli di seguito elencati: a) controllo dell'argano e verifica del regolare funzionamento dei freni, compreso la funzionalita' dell'arresto elettrico alla massima velocita' di esercizio nonche' la funzionalita' dei dispositivi per la variazione della velocita' di marcia ; b) controllo della carica delle batterie dei dispositivi di sorveglianza e dei motori termici; c) verifica che i valori dei parametri da riportare sul Registro giornale rientrino nell'intervallo ammissibile; d) verifica che tutti i dispositivi d'arresto siano raggiungibili; e) verifica della regolare accensione dei motori termici di recupero; f) verifica del regolare funzionamento del collegamento telefonico fra le stazioni; g) verifica della liberta' di corsa del carrello di tensione e del contrappeso; nel caso di tensionamento idraulico, verifica della posizione del cilindro di tensione; h) controllo della tenuta e delle pressioni di esercizio dei sistemi idraulici o pneumatici; i) verifica, a campione, del regolare funzionamento degli arresti di emergenza e degli interruttori di manutenzione nelle stazioni e sulle vetture, degli strumenti di misura; j) funzionalita' del circuito di sicurezza di linea; k) controllo di irregolarita' evidenti o danni ai veicoli e ai dispositivi di traino, a seguito di controllo visivo; l) controllo della regolarita' delle aree di imbarco e di sbarco nelle stazioni, ed in particolare del corretto funzionamento del cancelletto; m) controllo dell'integrita' dei veicoli e dei carrelli ed eliminazione di eventuali accumuli di neve o formazioni di ghiaccio su di essi; n) controllo della posizione delle funi su pulegge, rulli e scarpe nonche' della funzionalita' dei raschiaghiaccio su puleggia; o) per gli impianti a collegamento temporaneo, in ciascuna stazione, verifica visiva del regolare funzionamento dei meccanismi di accelerazione, di rallentamento e di movimentazione dei veicoli e della corretta predisposizione dei relativi dispositivi di controllo; la corsa di prova deve essere eseguita in modo che tutte le morse utilizzate in servizio passino sugli appositi dispositivi di controllo dell'ammorsamento situati in una delle stazioni; p) per le funicolari terrestri, controllo dello stato regolare degli accessi alle vetture e delle entrate ed uscite delle vetture dalle stazioni e, durante la corsa di prova, controllo dell'assenza di ostacoli e materiale pericoloso lungo la via di corsa, del corretto posizionamento della fune nei rulli di linea e, ove sussiste, del passaggio regolare delle vetture sugli scambi; q) per le funicolari terrestri, controllo ed ispezione, prima della partenza, delle vetture, dei carrelli con le ruote, degli organi del freno sulle rotaie, degli encoder per il rilevamento della velocita' e degli impianti idraulici, comprensivi delle relative tubazioni, per la verifica di eventuali perdite di olio; r) per le pedane mobili di imbarco e di allineamento delle seggiovie, controllo dello stato del nastro e regolare funzionamento dei meccanismi, della regolarita' delle fasi di avviamento e di arresto, nonche' della proporzionalita' tra la velocita' del nastro e quella della fune. Durante la corsa di prova l'agente all'uopo addetto, munito di un apparecchio ricetrasmittente e prendendo posto su un veicolo, controlla la linea, ed in particolare: a) le rulliere, assicurandosi del corretto passaggio della fune e dei veicoli sulle stesse, nonche' del regolare posizionamento dei rulli, della loro integrita' e della loro liberta' di rotazione sui cuscinetti e dell'assenza di rumori anomali; b) l'assenza di ghiaccio o neve o altri ostacoli sulle strutture di linea; c) la percorribilita' del sentiero per l'evacuazione dei viaggiatori; d) il rispetto delle distanze di sicurezza verticali e laterali in stazione ed in linea nonche' l'allineamento della fune sulle rulliere; e) l'assenza di impedimenti al movimento dell'anemometro; f) il regolare funzionamento degli altoparlanti in linea; g) i dispositivi di protezione lungo la risalita (per esempio imbottiture, reti di protezione, conche di raccolta) e le barriere, verificando se sono in buono stato; h) la segnaletica prevista, verificandone la presenza e valutandone la leggibilita'; i) l'assenza di pietre, valanghe o smottamenti di terra, a seguito di eventi naturali sopravvenuti, che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto; j) per le sciovie e le slittinovie, durante la corsa di prova, controllo dello stato della pista di risalita. Per le sciovie su ghiacciaio, controllo della configurazione della linea eventualmente modificata dal movimento del ghiacciaio, anche rispetto alla superficie innevata; k) in particolare per le pedane mobili di imbarco e di allineamento, la posizione della pedana mobile rispetto alla puleggia nel caso di stazione tenditrice, l'efficienza della protezioni relative alla velocita' del tappeto (confronto con la velocita' fune e sovravelocita') e l'efficienza della protezione di corretta equidistanza dei veicoli. Durante la corsa di prova: a) e' vietato il trasporto di persone non addette all'esercizio dell'impianto; b) deve essere disponibile un collegamento radio tra il personale addetto all'esercizio, ad eccezione delle sciovie con linea visibile; c) in generale la cabina di comando della stazione motrice deve essere presidiata. In caso contrario deve essere presidiata la stazione di rinvio ove e' effettuato il telecomando della marcia. Inoltre, se su parti dell'impianto sono stati constatati la formazione di ghiaccio oppure l'accumulo di neve, che comportano rischi per le persone, il servizio puo' avere inizio solo dopo la loro rimozione. Dopo forti nevicate, bufere, temporali o altri eventi eccezionali, verificatisi soprattutto durante la notte, prima della corsa di prova deve essere effettuata una ricognizione lungo la linea, anche al fine di verificare che le piante presenti non costituiscano pericolo per l'esercizio. 6.4.2. Controlli mensili Si devono eseguire i controlli mensili previsti dal M.U.M. e quelli di seguito elencati: a) controlli mensili delle funi previsti dal decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone»; b) sulle funivie bifune, in occasione della verifica della linea, deve essere controllato lo stato delle scarpe dei sostegni (accertandone anche il consumo e la regolare lubrificazione) e dei loro attacchi; c) controllo dei collegamenti delle funi (per esempio impalmature); d) controllo della posizione reciproca delle funi e delle rotaie nelle zone di accoppiamento e disaccoppiamento degli impianti a collegamento temporaneo; e) controllo dello stato esterno, della posizione e dell'attacco dei rulli, delle pulegge e delle deviazioni, nonche' dei dispositivi di riposizionamento e delle scarpe delle funi portanti; f) per gli impianti a collegamento temporaneo, controllo dei dispositivi ubicati sulle travi di accelerazione, decelerazione e trasferimento, per la sorveglianza dei veicoli nelle stazioni; g) controllo nelle stazioni dell'ingresso, dell'uscita e del giro stazione dei veicoli o dei dispositivi di traino; h) verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tutti i freni e della regolare posizione dei ceppi dei freni stessi; i) prova dei sistemi di frenatura elettrici e meccanici dell'argano tramite misurazione degli spazi e/o dei tempi di frenata con veicoli vuoti o dispositivi di traino non utilizzati; j) azionamento manuale dei freni sulla fune portante o sulla rotaia ad impianto fermo e verifica della funzionalita' degli interruttori di freno chiuso; k) prova e verifica della corretta taratura delle sorveglianze di sovravelocita' elettriche e meccanica, nonche' della protezione di antiritorno anche «in bianco», per i soli impianti automotori; l) controllo a vista dello stato esterno dei veicoli, verificando in particolare: l'efficienza dei dispositivi di chiusura delle porte e dei dispositivi di traino e lo stato delle barre di chiusura delle seggiole; m) per le funivie bifune «a va e vieni» o «a va o vieni» prova delle sorveglianze di concordanza del senso di marcia e di stazionamento, anche con appositi test se disponibili, e azionamento manuale del secondo finecorsa di stazione, ove presente, che determina l'intervento del freno di emergenza; n) controllo a vista dei sostegni di linea, con particolare riguardo alle scale di accesso ed alle pedane di manutenzione verificando la posizione delle funi, l'allineamento delle rulliere, la regolare rotazione dei rulli ed il consumo delle loro guarnizioni; o) movimentazione dell'impianto con tutti gli azionamenti e le alimentazioni disponibili, compresa quella derivante da gruppi elettrogeni, se previsti; controllo del funzionamento dell'argano di recupero, senza disinnestare la puleggia motrice, procedendo alla messa in moto dell'impianto, verificando il regolare funzionamento dei relativi sistemi frenanti e controllando in tale occasione l'eventuale scorta di combustibile; p) controllo dei dispositivi di tensione, con particolare riguardo agli attacchi di estremita' della fune tenditrice ed agli interruttori di finecorsa del contrappeso, ovvero del sistema di tensione idraulico e del carro mobile di rinvio; q) verifica dei dispositivi prova molle, mediante morsa rossa o adottando una procedura equivalente atta a verificare la corretta taratura dei prova molle. Nel caso di apparecchiature di prova delle molle con canali ridondati e reciprocamente controllati, tale controllo non e' necessario; r) verifica del regolare funzionamento degli arresti di emergenza e degli interruttori di manutenzione nelle stazioni e sulle vetture; s) prova di efficienza e verifica dei livelli di taratura delle protezioni di massima corrente/coppia e di incremento di corrente/coppia; tali verifiche sono eseguite utilizzando i dispositivi di prova a tal scopo predisposti, seguendo le istruzioni fornite dal M.U.M.; t) verifica del permanere nel tempo degli sforzi frenanti sviluppati dai freni meccanici, eventualmente mediante prova di tenuta amperometrica; u) verifica delle protezioni atte a controllare la tensione delle funi; v) in particolare per gli impianti a collegamento temporaneo, controllo a vista di tutte le morse ad una velocita' convenientemente ridotta, ad esempio da un punto di osservazione posto in prossimita' di una rotaia di scorrimento; controllo dello stato di integrita' geometrica delle molle, se in vista, delle ruote di scorrimento e del rullo di comando dell'apertura/chiusura delle ganasce. 6.4.3. Controlli in esercizio e corsa di prova dopo eventi eccezionali. Dopo eventi eccezionali (ad esempio: forte vento, tempesta, formazione di ghiaccio, nevicate copiose, valanghe, fulmini, caduta di alberi, atti vandalici) prima della ripresa del servizio, si effettuano i controlli in esercizio adeguati alla situazione e una corsa di prova. Quest'ultima deve essere preceduta da un'adeguata ricognizione della linea. Tali controlli sono annotati sul Registro giornale. 6.5. Documentazione 6.5.1. Documenti per i controlli e le ispezioni I risultati dei controlli in esercizio sono registrati sul Registro giornale. I risultati delle ispezioni annuali sono registrati sul verbale dell'ispezione annuale. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), prima dell'apertura all'esercizio, invia all'Autorita' di sorveglianza una dichiarazione circa l'esito positivo della predetta ispezione annuale. Il Registro giornale e il verbale delle ispezioni annuali devono essere conservati presso gli uffici dell'esercente o sull'impianto. Il Registro di controllo e manutenzione, di cui al punto 6.2.6, deve essere consegnato all'Autorita' di sorveglianza in copia, anche informatica, in occasione delle revisioni quinquennali o generali degli impianti. Capitolo 7 - Visite e prove periodiche dell'Autorita' di sorveglianza 7.1. Accertamenti sugli impianti L'Autorita' di sorveglianza ha facolta' di disporre in qualsiasi momento accertamenti sugli impianti, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, per verificare che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza. Il personale dell'Autorita' di sorveglianza tecnica, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto al trasporto gratuito. In occasione di tali accertamenti l'Autorita' di sorveglianza puo' prescrivere specifiche prove sull'impianto. Resta altresi' salva la facolta' dell'Autorita' di sorveglianza di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80 qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza. A seguito di incidenti o disservizi, ancorche' non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio dell'Autorita' di sorveglianza, sentito il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, puo' venir disposta l'effettuazione di ispezioni e controlli straordinari all'impianto interessato o a sue singole parti, stabilendone caso per caso le modalita'. 7.2. Partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni annuali La partecipazione dei tecnici dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni di cui al punto 6.3.5 e' obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate dopo il primo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale o dopo una ispezione speciale e, successivamente, ogni tre anni. Per le sciovie e le slittinovie la partecipazione obbligatoria dei suddetti tecnici e' fissata al quinto e al decimo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto dirigenziale del 9 gennaio 2012 si intendono sostituite con quando sopra disciplinato. Capitolo 8 - Regolazioni, riparazioni e sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva 8.1. Riparazioni e sostituzioni con parti di ricambio come da progetto I lavori di riparazione e sostituzione con elementi come da progetto devono essere annotati sul Registro di controllo e manutenzione di cui al precedente punto 6.2.6 e la loro regolare esecuzione deve essere convalidata dal Capo Servizio e portata tempestivamente a conoscenza del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto). Si devono utilizzare solo parti di ricambio equivalenti e certificate ai sensi del decreto legislativo n. 210/2003. Al termine della riparazione o sostituzione si effettua una prova di efficienza. Per le opere civili di infrastruttura la riparazione comprende l'eliminazione dei danni causati anche dall'invecchiamento e dalla normale usura. Prima della riparazione e dell'eliminazione di un danno nelle opere civili di infrastruttura se ne deve chiarire la causa che, quando possibile, deve essere sempre preventivamente eliminata. Quando non e' possibile eliminare la causa di un danno, si devono controllare, verificare e attuare misure appropriate in funzione di quanto riscontrato nelle ispezioni. 8.2. Modifiche e sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva Le modifiche o le sostituzioni di componenti con altri equivalenti e certificati ai sensi del decreto legislativo n. 210/2003, sotto il profilo tecnico funzionale, non costituenti variante costruttiva, ne' riparazione o sostituzione con elementi come da progetto, ai sensi del precedente punto 8.1, sono gestite come segue. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) e' tenuto a darne comunicazione preventiva all'Autorita' di sorveglianza. Tale comunicazione preventiva e' finalizzata ad illustrare in maniera sintetica la sostituzione che si intende apportare sull'impianto, allo scopo di individuare le possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla regolarita' dell'esercizio. L'Autorita' di sorveglianza valuta l'entita' della sostituzione ed eventualmente, nel caso in cui sia ritenuto necessario il rilascio del nulla osta tecnico, acquisisce la documentazione progettuale per la procedura approvativa e, successivamente, dopo il rilascio del citato nulla osta tecnico, acquisisce la documentazione di fine lavori ed effettua una visita di constatazione. Nel caso in cui la sostituzione sia ritenuta dall'Autorita' di sorveglianza non soggetta ad autorizzazione, l'esercente puo' effettuare i lavori; il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) trasmette la relazione di fine lavori che e' acquisita agli atti da parte dell'Autorita' di sorveglianza. Per gli impianti realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 e' possibile utilizzare componenti realizzati secondo la normativa italiana vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003, oppure componenti o sottosistemi simili certificati, purche' siano verificate le seguenti condizioni: a) compatibilita' dei componenti o sottosistemi certificati con le altre parti dell'impianto con le quali essi si interfacciano; b) rispetto dei limiti di impiego di cui ai documenti di certificazione per i suddetti componenti o sottosistemi; c) condizioni di sicurezza almeno equivalenti a quelle originarie. Per qualsiasi aggiornamento che la ditta costruttrice delle apparecchiature elettriche apporti al software del sistema di sorveglianza, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve essere informato mediante opportuna documentazione e gli deve essere consegnata una dichiarazione attestante che le funzioni di sorveglianza dell'impianto risultano efficienti anche a seguito degli aggiornamenti. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), in funzione dell'incidenza che gli aggiornamenti eseguiti hanno avuto o potrebbero avere sulle funzioni di sicurezza, valuta se informare o meno l'Autorita' di sorveglianza. 8.3. Regolazioni/interventi dell'impianto durante l'esercizio 8.3.1. Regolazioni/interventi permanenti Al fine di migliorare la regolarita' dell'esercizio il Capo servizio, in accordo con il Direttore dell'esercizio, o il Responsabile dell'esercizio puo' effettuare delle regolazioni permanenti o piccoli interventi, agli organi dell'impianto e alle tarature dei dispositivi di sorveglianza. Ogni modifica permanente alle tarature deve essere autorizzata preventivamente dal Direttore di esercizio/Responsabile di esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto), il quale ha la responsabilita' di verificare, se del caso in loco ed eventualmente sentendo la ditta costruttrice dell'impianto, l'idoneita' della modifica effettuata. Il Direttore di esercizio/Responsabile di esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve notificare all'Autorita' di sorveglianza competente per territorio, con le idonee giustificazioni, le modifiche e gli interventi attuati, i quali non possono in alcun caso avere rilievo sulle prestazioni dell'impianto. Non sono soggette alla notifica le modifiche permanenti se relative ad organi ed elementi non direttamente interessanti la sicurezza. 8.3.2. Regolazioni/interventi provvisori Il Capo servizio, in accordo con il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), puo' apportare modifiche provvisorie agli organi dell'impianto e alle tarature dei dispositivi di sorveglianza quando queste siano ritenute necessarie per concludere esclusivamente il servizio giornaliero, a condizione che siano mantenute, adottando le necessarie misure di compensazione previste dal costruttore, condizioni di sicurezza equivalenti a quelle iniziali. Il giorno successivo l'esercizio non puo' essere ripreso. Nei tempi tecnici strettamente necessari, devono successivamente essere ripristinate le condizioni iniziali di funzionamento degli organi e dei dispositivi di sorveglianza dell'impianto sottoposti a modifica provvisoria e quindi potra' essere ripreso l'esercizio. 8.3.3. Teleassistenza Alle condizioni riportate ai precedenti punti 8.3.1 e 8.3.2 sotto la supervisione del Capo servizio e del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) e previa predisposizione con apposita chiave hardware di consenso inserita sull'impianto, e' ammesso l'intervento in teleassistenza della ditta costruttrice delle apparecchiature elettriche. La connessione «on line» dell'impianto e il relativo consenso per la modifica dei parametri, e' consentita solamente per il tempo strettamente necessario a svolgere tale operazione. La connessione deve avvenire con modalita' che assicurino la protezione da agenti esterni dei dati trasmessi attraverso essa e quelli gia' presenti nel software. 8.3.4. Registrazione sul Registro giornale Qualsiasi modifica, di carattere tanto permanente quanto provvisoria, deve essere annotata sul Registro giornale dell'impianto. Capitolo 9 - Norme transitorie 9.1 Disposizioni di esercizio 9.1.1 Obblighi di adeguamento sull'esercizio Ove non diversamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto. L'esercente dovra' inviare all'Autorita' di sorveglianza, ai fini approvativi, il Regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, nonche' il Registro giornale, il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione annuale e il Rapporto di ammissibilita' sullo stato delle funi. 9.1.2 Partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni annuali A partire dall'anno solare 2017, la periodicita' della partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni annuali su tutti gli impianti e' adeguata all'articolo 7.2. 9.1.3 Modifiche al piano dei controlli Quando per effetto delle nuove scadenze di cui al punto 2.1 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015 occorra modificare il piano dei controlli non distruttivi relativo alle revisioni speciali e generali, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), con l'assistenza di un esperto qualificato di 3° livello secondo la UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni, d'intesa con la ditta costruttrice o sentita una ditta specializzata qualora la predetta ditta costruttrice non sia piu' esistente, individua tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosita' ammissibile e le modalita' delle prove. Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel nuovo piano dei controlli da allegare come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui e' parte integrante. 9.1.4 Contenuti del piano dei controlli Il nuovo piano dei controlli, di cui al punto 9.1.3, deve prevedere controlli non distruttivi, a campione nel caso di revisioni quinquennali, da parte di personale qualificato, sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) deve dare esecuzione al piano e prevedere che il rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi portanti, traenti, zavorra e tenditrici sia effettuato entro e non oltre i cinque anni precedenti.
In Gazzetta Ufficiale le Linee Guida Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 26 ottobre 2016
Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096). (16A08166) (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2016)
Scarica il testo della Determina ANAC DETERMINA RUP
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punto 6 (Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione),
svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
Leggi il testo completo:
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
I. Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi
dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
1. Ambito di applicazione.
1.1. L’art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di
lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in
esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che
ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio
dell’art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica,
elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di
appalti di particolare complessita’ e per gli appalti di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma
in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti
sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel
rispetto dei criteri di economicita’, efficacia, imparzialita’,
pubblicita’ e trasparenza, uno o piu’ soggetti cui affidare i compiti
propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto
delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.
2. Nomina del responsabile del procedimento.
2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di
una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del
responsabile dell’unita’ organizzativa, nominano un RUP per le fasi
della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per
gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima
del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica e, nel caso di
lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla
decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture,
invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di
acquisire i servizi e le forniture.
2.2. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, e’ qualificabile
come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere
assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2
dell’art. 42 del Codice, ne’ dai soggetti che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi
dell’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001, stante
l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione
di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione
di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto
conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2,
legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita
organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo
addetti all’unita’ medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del
Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice, nonche’ in osservanza delle
specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione adottato dall’amministrazione. Il ruolo di RUP e’,
di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di
presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del
Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia
di possibile coincidenza.
2.3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola
con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012 «Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».
2.4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, nel caso di
inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone
all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attivita’ di
supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalita’
previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del
Codice. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di
responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita’ di propria competenza. Gli affidatari dei
servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di
progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici
nonche’ a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai
quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato a questi ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice. Alla
stazione appaltante e’ data la possibilita’ di istituire una
struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di
quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte
di essa, nel caso di appalti di particolare complessita’ che
richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche.
2.5. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato
all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia
prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di
qualifica non dirigenziale.
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Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa
nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, ne’ dai
soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
Il ruolo di RUP e’, di regola, incompatibile con le funzioni di
commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice
(art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni
giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
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3. Compiti del RUP in generale.
3.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre
specifiche disposizioni del Codice, nonche’ dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e
provvede a creare le condizioni affinche’ il processo realizzativo
risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivati, alla qualita’ richiesta, alla manutenzione programmata,
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformita’ a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalita’, casi di
coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei
contratti pubblici.
4. Requisiti di professionalita’ del RUP per appalti e concessioni di
lavori.
4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione
professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver
maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di
attivita’ analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessita’ e/o importo dell’intervento, alternativamente:
a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o
nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
b. nell’esercizio di un’attivita’ di lavoro autonomo, subordinato
o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori
pubblici o privati;
4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le
concessioni di lavori:
a) per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve
essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto
tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi
quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale,
perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle
costruzioni, ecc.), in possesso di un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori;
b) per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP
e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in
possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze
e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali,
scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e
abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della
previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo
Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresi’, le
funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico
delle costruzioni purche’ in possesso di un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori;
c) per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art.
35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una laurea
magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b),
abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della
previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo
albo. Deve, inoltre, possedere un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori.
4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per
i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui
all’art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice, il RUP dovra’ possedere,
oltre ai requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di project
manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di
pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche
attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli
interventi finalizzati ad assicurare l’unitarieta’ dell’intervento,
il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la
qualita’ della prestazione e il controllo dei rischi.
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Il RUP e’ in possesso di titolo di studio e di esperienza e
formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entita’ dei
lavori da affidare. Per appalti di particolare complessita’, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del
Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.
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5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione,
progettazione e affidamento.
5.1. Indicazioni generali.
5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31,
comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri
compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a
specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione
dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti.
5.1.2. Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e
fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell’avviso di
preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e
approvazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo
periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di
prestazione, qualita’ e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo
dei lavori.
5.1.3. Il responsabile del procedimento:
a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi
preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui
all’art. 23, comma 1, del Codice;
b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) svolge le attivita’ necessarie all’espletamento della
conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicita’ delle
relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della
conferenza tenutasi sul progetto di fattibilita’ tecnica ed economica
posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed
esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale,
storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e
certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente
dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti
caratteristiche:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione
dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficolta’ logistica
o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali;
4. complessita’ di funzionamento d’uso o necessita’ di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita’;
5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano
capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali
o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;
6. necessita’ di prevedere dotazioni impiantistiche non
usuali;
7. complessita’ in relazione a particolari esigenze connesse
a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
8. necessita’ di un progetto elaborato in forma completa e
dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;
e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente
fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine
agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per
raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i
limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di
realizzazione da impiegare;
f) per la progettazione dei lavori, inoltre, verifica la
possibilita’ di ricorrere alle professionalita’ interne in possesso
di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee;
g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione
dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni
del dirigente preposto alla struttura competente, le modalita’ di
verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale
affidamento a soggetti esterni delle attivita’ di progettazione e la
stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
h) coordina le attivita’ necessarie alla redazione del progetto
di fattibilita’ tecnica ed economica, verificando che siano indicati
gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche,
delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
i) coordina le attivita’ necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le
indicazioni contenute nel progetto di fattibilita’ tecnica ed
economica;
j) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno
dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei
contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei
limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento,
la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in
vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita’ degli
immobili;
k) svolge l’attivita’ di verifica dei progetti per lavori di
importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della
struttura di cui all’art. 31, comma 9 del Codice;
l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al
rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e
alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso
sugli esiti della verifica, il RUP e’ tenuto a motivare
specificatamente;
m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, del progetto preliminare di fattibilita’ tecnico economica
dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei
relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare
l’intero lavoro;
n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il
criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura
competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e
garantisce la pubblicita’ dei relativi atti, anche di quelli
successivi all’aggiudicazione;
o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di
partenariato per l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne
ravvisi la necessita’, un incontro preliminare per l’illustrazione
del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti
per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di
una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice;
q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori
e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente
dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano
l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione
aggiudicatrice;
r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal
dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle
quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni
alla stazione appaltante;
s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio
dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza
anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 213, comma 3, del
Codice;
t) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi
di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione
della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi
prescritti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.
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Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati
e informazioni utili al fine della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e
di ogni altro atto di programmazione.
===============
5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP.
Il controllo della documentazione amministrativa, e’ svolto dal
RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente
nell’organico della stazione appaltante, da un apposito
ufficio/servizio a cio’ deputato, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP
esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad
assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse.
Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di
congruita’ delle offerte e’ rimessa direttamente al RUP e se questi,
in ragione della particolare complessita’ delle valutazioni o della
specificita’ delle competenze richieste, debba o possa avvalersi
della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9,
del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita’/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse
e’ svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex art.
77 del Codice.
===============
Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della
documentazione amministrativa ovvero, se questa e’ affidata ad un
seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito
ufficio/servizio a cio’ deputato, esercita una funzione di
coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle
valutazioni effettuate.
===============
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Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP
si occupa della verifica della congruita’ delle offerte. La stazione
appaltante puo’ prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della
struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso
di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita’/prezzo, il RUP verifica la congruita’ delle offerte con il
supporto della commissione giudicatrice.
===============
6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione.
Il responsabile del procedimento:
a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di
servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita’ dei
lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e
svolge le attivita’ di accertamento della data di effettivo inizio,
nonche’ di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore
corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun
ribasso;
c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e
delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non
coincidano;
d) svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti,
qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e
di coordinamento;
e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del
rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di
responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i
compiti e le responsabilita’ di cui agli articoli 90, 93, comma 2,
99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attivita’;
f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione
aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione,
all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di
contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei
lavori;
i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31,
comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo
che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una
relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate,
anche a sorpresa;
j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori
sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei
lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi,
della qualita’ delle prestazioni e del controllo dei rischi. In
particolare verifica: le modalita’ di esecuzione dei lavori e delle
prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche
progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle
clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e
capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art. 31, comma
12 del Codice;
k) autorizza le modifiche, nonche’ le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validita’ anche su proposta del direttore dei
lavori, con le modalita’ previste dall’ordinamento della stazione
appaltante da cui il RUP dipende in conformita’ alle previsioni
dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di
cui all’art. 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in
corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di
diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP puo’
avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento
delle condizioni che giustificano le varianti.
l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente
non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei
lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della
stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base
delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico
interesse o necessita’, nei limiti e con gli effetti previsti
dall’art. 107 del Codice;
o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto
non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e
indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti
da questa prodotti;
p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione
appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di
quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di
risolvere la controversia;
q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art.
205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori e deve essere sentito sulla proposta di
transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 del Codice;
r) propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui
all’art. 207 del Codice;
s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual
volta se ne realizzino i presupposti;
t) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della
regolarita’ contributiva dell’affidatario e del subappaltatore,
entro sette giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei
lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione
del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve
intervenire entro trenta giorni dalla data di rilascio del
certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura
o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla
data di rilascio del certificato di pagamento;
u) all’esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita’ rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art.
101, comma 4, previa verifica della regolarita’ contributiva
dell’affidatario e del subappaltatore;
v) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del
certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei
lavori;
w) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia
conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del
Codice;
x) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al
titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038, nonche’ dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro
sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa
sull’ammissibilita’ del certificato di collaudo, sulle domande
dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la
documentazione relativa alle fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi
di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a
essi relativa;
2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di
collaudo;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali,
arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto
di cui alla parte VI del codice;
y) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta
giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalita’ telematiche
stabilite dall’A.N.AC.
===============
Nella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei
lavori, sovraintende a tutte le attivita’ finalizzate alla
realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse
siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in
particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel
contratto e la qualita’ delle prestazioni.
===============
7. Requisiti di professionalita’ del RUP per appalti di servizi e
forniture e concessioni di servizi.
7.1. Il RUP e’ in possesso di adeguata esperienza professionale
maturata nello svolgimento di attivita’ analoghe a quelle da
realizzare in termini di natura, complessita’ e/o importo
dell’intervento, alternativamente:
a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o
nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
b) nell’esercizio di un’attivita’ di lavoro autonomo, subordinato
o di consulenza in favore di imprese.
7.2. Il RUP e’ in possesso di una specifica formazione
professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla
tipologia e alla complessita’ dell’intervento da realizzare. Le
stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione,
specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel rispetto delle
norme e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di
project management, in materia di pianificazione, gestione e
controllo dei progetti, nonche’ in materia di uso delle tecnologie e
degli strumenti informatici.
7.3. Nello specifico:
a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 35 del Codice, il RUP e’ in possesso di diploma di
istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto
tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e
un’anzianita’ di servizio ed esperienza di almeno cinque anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e
forniture;
Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui
all’art. 35 del Codice, il RUP e’ in possesso di diploma di laurea
triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianita’ di servizio
ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere,
altresi’, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma
di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto
tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e
un’anzianita’ di servizio ed esperienza di almeno dieci anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e
forniture;
b) Per appalti che rivestono particolare complessita’, vale a
dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze
altamente specialistiche, e’ necessario, il possesso del titolo di
studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli
acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es.
dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la
stazione appaltante puo’ richiedere, oltre ai requisiti di anzianita’
di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso
della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o
abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della
professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.
38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP
dovra’ possedere, oltre ai requisiti gia’ indicati nella presente
lettera, la qualifica di project manager, essendo necessario
enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo
di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le
risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare
l’unitarieta’ dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei
tempi e nei costi previsti, la qualita’ della prestazione e il
controllo dei rischi.
===============
Il RUP e’ in possesso di titolo di studio e di esperienza e
formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entita’ dei
servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare
complessita’ il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie
attinenti all’oggetto dell’affidamento e, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche la qualifica di
project manager.
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8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni
di servizi.
8.1 . Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre
specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, il RUP:
a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli
organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione
aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:
1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento
della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera a)
Codice;
2. nella fase di procedura di scelta del contraente per
l’affidamento dell’appalto;
3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della
procedura di affidamento;
4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformita’ delle
prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, fermo
restando quanto previsto al punto 9.1;
c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola
amministrazione aggiudicatrice, in base all’art. 31, comma 3, del
codice:
1. predispone o coordina la progettazione di cui all’art. 23,
comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di
accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la
progettazione;
2. coordina o cura l’andamento delle attivita’ istruttorie
dirette alla predisposizione del bando di gara relativo
all’intervento;
d) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa;
e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove
nominato, le attivita’ di controllo e vigilanza nella fase di
esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente
dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza,
dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione
delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli
strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito
dal codice, nonche’ ai fini dello svolgimento delle attivita’ di
verifica della conformita’ delle prestazioni eseguite con riferimento
alle prescrizioni contrattuali;
f) autorizza le modifiche, nonche’ le varianti contrattuali con
le modalita’ previste dall’ordinamento della stazione appaltante da
cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;
g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in
coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le
azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte
dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione
all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi
di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione
della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 1,
comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;
j) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di
conformita’:
1. copia degli atti di gara;
2. copia del contratto;
3. documenti contabili;
4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
5. certificati delle eventuali prove effettuate;
k) conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal
direttore dell’esecuzione;
l) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31,
comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo
che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una
relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate,
anche a sorpresa.
8.2. Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione
delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte
anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3.
===============
Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e
forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli
stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce
all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli
atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai
fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e
del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonche’
ai fini dello svolgimento delle attivita’ di verifica della
conformita’ delle prestazioni eseguite con riferimento alle
prescrizioni contrattuali.
===============
9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP puo’
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
9.1. Il RUP puo’ svolgere, per uno o piu’ interventi e nei limiti
delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per
l’esercizio della specifica attivita’ richiesta;
b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in
ragione della complessita’ dell’intervento, in attivita’ analoghe a
quelle da realizzare in termini di natura, complessita’ e/o importo
dell’intervento;
c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici,
da parametrare, ad opera del dirigente dell’unita’ organizzativa
competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.
Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono
coincidere nel caso di lavori di speciale complessita’ o di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonche’ nel
caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore
a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000
di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6,
lettera d), e comma 7, del Codice.
10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il
RUP puo’ coincidere con il progettista o con il direttore
dell’esecuzione del contratto.
10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e
direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione
del contratto e’ soggetto diverso dal responsabile del procedimento
nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo
tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralita’ di
competenze (es. servizi a supporto della funzionalita’ delle
strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di
processi produttivi innovativi o dalla necessita’ di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita’;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione
appaltante, che impongano il coinvolgimento di unita’ organizzativa
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento.
===============
Il RUP puo’ svolgere, per uno o piu’ interventi e nei limiti delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o
di direttore lavori ovvero di direttore dell’esecuzione, a condizione
che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e
dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause
ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente
documento.
===============
11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e
aggregati.
11.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del Codice, le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:
a. nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun
acquisto.
Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il
direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura,
controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare
riferimento alle attivita’ di:
1. programmazione dei fabbisogni;
2. progettazione, relativamente all’individuazione delle
caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici
per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale;
4. verifica della conformita’ delle prestazioni.
Il RUP del modulo aggregativo svolge le attivita’ di:
1. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione
dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da
svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.
b. nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni,
associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di
competenza e lo stesso e’, di regola, designato come RUP della
singola gara all’interno del modulo associativo o consortile
prescelto, secondo le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti;
c. in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal
modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sara’ designato
unicamente da questi ultimi;
d. nei casi in cui due o piu’ stazioni appaltanti che decidono di
eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in
possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in
rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono
ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra
le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto dall’art.
37, comma 10 del Codice.
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In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di
responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione
appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive
competenze, evitando la sovrapposizione di attivita’.
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Delibera approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016.
Roma, 26 ottobre 2016
Il Presidente: Cantone
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Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre
2016.
Il Segretario: Esposito