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I CALENDARI 2021 di SICURELLO.si
Il “CALENDARIO di SICURELLO.si Kilometri Zero” è gratuito e liberamente scaricabile affinché per la sua diffusione non vi sia utilizzo di carburanti e conseguentemente nessun inquinamento per trasportarlo dalla tipografia ai nostri uffici, dagli uffici alle poste, dalle poste ai singoli destinatari.
Il CALENDARIO 2021 di SICURELLO.si, nelle due versioni (da SCRIVANIA e da PARETE) è dedicato alle SITUAZIONI DI SICUREZZA E DI INSICUREZZA che possiamo trovare nel mondo del lavoro o negli ambienti di vita.
Si tratta di un CALENDARIO che ogni mese ci propone una riflessione su come molte volte basta poco per passare dalla sicurezza all'insicurezza e viceversa.I disegni di Federica Farina ( fantasmina.it ) riprendono le tematiche della sicurezza secondo il punto di vista di SICURELLO.si .
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Se vuoi sono ancora disponibili per il download gratuito anche i calendari degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 nelle due versioni da parete e da scrivania. Fai click qui per entrare nelle pagine dalle quali potrai scaricare i calendari degli anni precedenti.
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I CALENDARI 2020 di SICURELLO.si
Anche il 2020 sarà accompagnato dalle immagini del CALENDARIO di SICURELLO.si
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Il CALENDARIO 2020 di SICURELLO.si, nelle due versioni (da SCRIVANIA e da PARETE) è dedicato agli EVENTI NEGATIVI DELLA NATURA O CAUSATI DALL’UOMO.
Non si tratta di un CALENDARIO catastrofico, ma di un calendario che ogni mese ci propone una riflessione su come non dobbiamo farci trovare impreparati quando succede qualcosa.
I disegni di Federica Farina ( fantasmina.it ) riprendono le tematiche della sicurezza secondo il punto di vista di SICURELLO.si .
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Martedì, 15 Gennaio 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA: SCARICABILI GRATUITAMENTE LE NORME UNI EN 16931-1 e 2
Dal gennaio 2019 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria.
A tal proposito, come già anticipato lo scorso dicembre (vedi articolo clicca qui) il CEN e la Commissione europea hanno firmato un accordo per la gratuità di due norme la UNI EN 16931-1 e 2.
Questi documenti hanno lo scopo di supportare l’attuazione della Direttiva 2014/55/UE sulla “fatturazione elettronica negli appalti pubblici”, e offrire una guida pratica agli utenti sugli elementi essenziali che una fattura elettronica deve avere per essere legalmente e fiscalmente conforme.
Questo accordo – data la sua eccezionalità – prevede una serie di caratteristiche specifiche dei due documenti; infatti i requisiti di protezione dei testi e di tracciabilità degli utilizzatori hanno reso necessario un upgrade dei sistemi Digital Rights Management (DRM). UNI da oggi è in grado di fornire questo servizio nella sezione dedicata all’e-commerce cioè UNIstore.
Entrambe le parti della norma sono caratterizzate dalle seguenti specifiche:
- le note che – come espressamente indicato dal CEN – vengono presentate in italiano e in inglese e contengono le informazioni per il rispetto del copyright;
- sarà necessario registrarsi al sito UNIstore per poter scaricare gratuitamente il file;
- non è necessario possedere il programma FileOpen per la visualizzazione;
- il file scaricato – sempre su indicazione CEN – verrà personalizzato con un watermark su tutte le pagine;
- verranno spiegate le condizioni di utilizzo delle norme nella sezione “Premessa nazionale”;
- in apertura del file scaricato è presentata la necessaria licenza d’uso delle norme.
D’ora in poi con le norme UNI un concreto aiuto nella fatturazione elettronica!
Informazioni
UNI EN 16931-1:2017 “Fatturazione elettronica – Parte 1: Modello di dati semantico degli elementi essenziali di una fattura elettronica”
UNI CEN/TS 16931-2:2017 “Fatturazione elettronica – Parte 2: Elenco delle sintassi conformi alla norma EN 16931-1”
[Fonte: UNI.com]
ERRATA-CORRIGE
In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.292 del 17-12-2018 è stato pubblicato il comunicato di errata corrige relativo alla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 281 del 3 dicembre 2018). (18A08128)
Alla pag. 10, seconda colonna, nella rubrica dell'introdotto art. 26-bis,
dove e' scritto:
«(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).»,
leggasi:
«(Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).».
Di seguito il testo corretto:
PIANO DI EMERGENZA INTERNA PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.
In particolare all’interno della Legge di conversione è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione – entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore – del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo Art. 26-bis (Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):
- I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
- Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
- Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
- Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
- Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
- All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
UNI 11337-7:2018
Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni
Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa.
In data 13 dicembre 2018 è stata pubblicata la parte 7 della norma UNI 11337:2018 relativa alla gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. In particolare all’interno del documento vengono indicati i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa.
Andando nel dettaglio la norma stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa. Tali requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro europeo delle qualifiche (EQF).
I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze.
All’interno della norma troviamo i COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE nelle sue varie connotazioni:
- Gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE manager)
- Gestore dei processi digitalizzati (BIM manager)
- Coordinatore dei flussi informativi di commessa (BIM coordinator)
- Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM specialist)
nonché quali CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZE ASSOCIATE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE dovranno avere le varie figure:
- Gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE manager)
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del gestore dell’ambiente di condivisione dei dati
- Gestore dei processi digitalizzati (BIM manager)
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del gestore dei processi digitalizzati
- Coordinatore dei flussi informativi (BIM coordinator)
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del coordinatore dei flussi informative
- Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM specialist)
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa.
Ulteriori norme di riferimento in questo ambito:
UNI 11337-1
Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi.
UNI 11337-4
Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti.
UNI11337-5
Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informalivi delle costruzioni – Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati
UNI CEI EN ISO/IEC 17024
Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone.
UNI CEI EN ISO/IEC 27000 Tecnologie informatiche – Tecniche di sicurezza – Sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione – Descrizione e vocabolario
UNI EN ISO 16739
Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell’industria delle costruzioni e del facility management.
UNI ISO 1366-11:2018 – Sistemi di protezione incendio
Il documento descrive il metodo per valutare le prestazioni dei sistemi di protezione per il sistema di cavi elettrici, al fine di mantenere l’integrità del circuito in condizioni di incendio. Dovrebbe essere utilizzato unitamente alla EN 1363-1.
La prova esamina il comportamento dei sistemi di protezione dei cavi esposti al fuoco dall’esterno. Inoltre, le prove specificate nella norma non sono volte a valutare le prestazioni del sistema di protezione contro l’incendio e della tenuta degli attraversamenti nel mantenere i requisiti della parete o del soffitto attraversati.
I risultati della prova si applicano ai sistemi di protezione contro l’incendio per sistemi di cavi elettrici progettati per tensioni fino a 1 kV. Il procedimento di prova dovrebbe essere utilizzato anche per determinare le prestazioni dei sistemi di protezione utilizzati con cavi di dati e cavi a fibra ottica, tuttavia i procedimenti di verifica per tali cavi sono ancora in fase di sviluppo.
Il sistema di protezione può includere dispositivi di ventilazione, portelli di ispezione, coperchi fissi o removibili, ecc.
Tale metodo di prova però non è applicabile ad armadi per accessori elettrici contenenti sistemi di distribuzione, relè o simili.
Nel testo della norma vengono citati i seguenti riferimenti normativi:
- EN 1363-1 Fire resistance tests – Part 1: General Requirements;
- EN 1363-2 Fire resistance tests – Part 2: Alternative and additional procedures;
- EN 13501-3 Fire classification of construction products and building elements – Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers;
- EN 50288-7 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 7: Sectional specification for instrumentation and control cables;
- EN 50525-2-11 Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) – Part 2-11: Cables for general applications – Flexible cables with thermoplastic PVC insulation;
- EN 60269-1 Low-voltage fuses – Part 1: General requirements;
- EN 61537 Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems;
- EN ISO 13943 Fire safety – Vocabulary;
- HD 603 S1 Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV.
[Fonte: UNI.com]
UNI ISO 9004:2018
E’ stata recentemente recepita in lingua italiana la EN ISO 9004:2018.
Questo documento fornisce una guida alle organizzazioni per conseguire il successo durevole in un ambiente complesso, esigente, e in continua evoluzione, con riferimento ai principi di gestione per la qualità definiti nella ISO 9000:2015. I principi di gestione per la qualità, ove complessivamente applicati, possono costituire una base unificante per i valori e per le strategie di un’organizzazione. È focalizzato sull’infondere fiducia nella capacità di un’organizzazione di conseguire il successo durevole.
Inoltre, tratta il miglioramento sistematico delle prestazioni complessive dell’organizzazione. Comprende la pianificazione, l’attuazione, l’analisi, la valutazione ed il miglioramento di un sistema di gestione efficace ed efficiente.
I fattori che influiscono sul successo di un’organizzazione si manifestano continuamente, si evolvono, aumentano o diminuiscono negli anni e l’adattarsi a questi cambiamenti è importante per il successo durevole. Esempi comprendono la responsabilità sociale, fattori ambientali e culturali, oltre a quelli che potrebbero essere stati considerati precedentemente, quali l’efficienza, la qualità e l’agilità; questi fattori, considerati nel loro insieme, sono parte del contesto dell’organizzazione.
Infine, incoraggia l’auto-valutazione e fornisce uno strumento di auto-valutazione per riesaminare quanto estesamente l’organizzazione abbia adottato i concetti enunciati nel documento stesso.
La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo e attività.
Al suo interno è citata la ISO 9000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary come riferimento normativo.
[Fonte: UNI.com]

Tali linee guida sono coerenti con i principi di gestione per la qualità specificati nella ISO 9000:2015.
La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo e attività.
Recepisce : EN ISO 9004:2018
Adotta : ISO 9004:2018
Sostituisce : UNI EN ISO 9004:2009
I CALENDARI 2019 di SICURELLO.si
Anche il 2019 sarà accompagnato dalle immagini del CALENDARIO di SICURELLO.si
Il “CALENDARIO di SICURELLO.si Kilometri Zero” è gratuito e liberamente scaricabile affinché per la sua diffusione non vi sia utilizzo di carburanti e conseguentemente nessun inquinamento per trasportarlo dalla tipografia ai nostri uffici, dagli uffici alle poste, dalle poste ai singoli destinatari.
Il CALENDARIO 2019 di SICURELLO.si, nelle due versioni (da SCRIVANIA e da PARETE) è dedicato agli EVENTI di PUBBLICO SPETTACOLO.
I disegni di Federica Farina ( fantasmina.it ) riprendono le tematiche della sicurezza secondo il punto di vista di SICURELLO.si .
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Se vuoi sono ancora disponibili per il download gratuito anche i calendari degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 nelle due versioni da parete e da scrivania.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma tecnica di prevenzione incendi per attivita’ commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) è stato pubblicato il DECRETO 23 novembre 2018 MINISTERO DELL’INTERNO di approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.
Si tratta di una regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ad esempio atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
Classificazioni
Ai fini della regola tecnica, le attività commerciali sono state classificate come segue:
- a) in relazione alla superficie lorda utile A:
AA: A ≤ 1.500 m2;
AB: 1500 m2 < A ≤ 3000 m2;
AC: 3000 m2 < A ≤ 5000 m2;
AD: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;
AE: A > 10000 m2.
Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale, così come definite al successivo punto 2. (Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale).
Nota La superficie lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della regola tecnica stessa.
- b) in relazione alla quota dei piani h:
HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività commerciali di cui sopra con riferimento all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. Dette norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.
PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.
In particolare all’interno della Legge di conversione è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione – entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore – del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):
- I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
- Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
- Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
- Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
- Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
- All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
UNI ISO 31000:2018
E’ stata recentemente pubblicata in lingua italiana la ISO 31000:2018.
La norma è destinata a coloro che creano e proteggono valore nelle organizzazioni avendo cura di gestire rischi, prendere decisioni, fissare e conseguire obiettivi e migliorare le prestazioni. Fornisce linee guida per gestire i rischi che le organizzazioni affrontano e può essere utilizzato durante tutta la vita dell’organizzazione, oltre a poter essere applicato a qualsiasi attività, compreso il processo decisionale a tutti i livelli. L’approccio comune suggerito dal documento è idoneo a gestire qualsiasi tipo di rischio, non è dedicato ad un particolare settore o industria e può essere adattato a qualunque organizzazione e al suo contesto.
I principi, la struttura di riferimento e il processo delineati nella norma consentono di gestire il rischio in modo efficiente, efficace e sistematico.
Le organizzazioni di tutti i tipi e di tutte le dimensioni si trovano di fronte a fattori ed influenze esterni ed interni che rendono incerto il conseguimento dei loro obiettivi. Gestire il rischio è un’attività che si ripete nel tempo e assiste le organizzazioni nello stabilire le strategie, nel conseguire gli obiettivi e nel prendere decisioni consapevoli.
Fa parte della governance e della leadership, ed è fondamentale per il modo in cui l’organizzazione viene gestita a tutti i livelli. Questo contribuisce al miglioramento del sistema di gestione. Gestire il rischio fa parte di tutte le attività riconducibili ad un’organizzazione e comprende l’interazione con le parti interessate. Inoltre, prende in considerazione il contesto esterno ed interno dell’organizzazione, compresi il comportamento umano ed i fattori culturali.
Si basa dunque su principi, su di una struttura di riferimento e su un processo delineati all’interno della nuova ISO 31000 adottata anche in lingua italiana dalla commissione Sicurezza della società e del cittadino.
Questo documento è destinato a coloro che creano e proteggono valore nelle organizzazioni avendo cura di gestire rischi, prendere decisioni, fissare e conseguire obiettivi e migliorare le prestazioni. Fornisce linee guida per gestire i rischi che le organizzazioni affrontano e può essere utilizzato durante tutta la vita dell’organizzazione, oltre a poter essere applicato a qualsiasi attività, compreso il processo decisionale a tutti i livelli. L’approccio comune suggerito dal documento è idoneo a gestire qualsiasi tipo di rischio, non è dedicato ad un particolare settore o industria e può essere adattato a qualunque organizzazione e al suo contesto. I principi, la struttura di riferimento e il processo delineati in questo documento consentono di gestire il rischio in modo efficiente, efficace e sistematico.
L’efficacia della gestione del rischio dipenderà dalla sua integrazione nella govemance dell’organizzazione1 processo decisionale compreso. Pertanto il supporto delle parti interessate, in particolare dell’alta direzione, è determinante.
[Fonte: UNI.com]
Adotta : ISO 31000:2018
Sostituisce : UNI ISO 31000:2010
Mancano sette giorni a TedX Trento 2018 e l’organizzazione dell’evento è in piena attività da tempo.
Come ormai tradizione, anche per questa edizione di TedX Trento, tutti i passaggi (progettazione, programmazione, aspetti organizzativi e gestionali), sono stati effettuati mediante un confronto continuo con gli aspetti e le necessità legate alla safety.
Di rilievo la scelta legata alle verifiche interferenze rispetto agli altri eventi che di svolgeranno in contemporanea in luoghi adiacenti.
Obiettivo: garantire una efficace gestione delle emergenze.
L’appuntamento è per sabato primo dicembre presso il Teatro Sociale di Trento.
TedX TRENTO 2018:
HIC SUNT LEONES
Responsabile della sicurezza evento: Geom Stefano Farina.
L'articolo La SAFETY di un evento parte da lontano. proviene da EVENTI E PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.
MINISTERO DELL’INTERNO
COMUNICATO
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto n. 213 del 13 settembre 2018, concernente l’approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita’ di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densita’ non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’Interno 3 febbraio 2016. (18A07362) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018)
In Gazzetta Ufficiale il COMUNICATO del MINISTERO DELL’INTERNO relativo ai requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita’ di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densita’ non superiore a 0,8 e di biogas.
Si comunica che e' stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 213 del 13 settembre 2018, concernente l'approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita' di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016. Il suddetto decreto e' pubblicato sul sito internet del «Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» (www.vigilfuoco.it), nella sezione «Amministrazione on-line/norme di prevenzione incendi».
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131
Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato». (18G00156) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131
Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di
«pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato».
(18G00156)
(GU n.269 del 19-11-2018)
Vigente al: 18-12-2018
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n.
283, relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e
delle paste alimentari;
Visto il decreto 13 aprile 1987 del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato recante norme sulla produzione di pane surgelato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 502;
Visto il decreto 13 luglio 1998, n. 312, e successive
modificazioni, recante norme per il trattamento con alcool etilico
del pane speciale preconfezionato;
Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi
e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed in particolare
l’articolo 17 relativo alla «Denominazione dell’alimento» e
l’articolo 44 relativo alle «Disposizioni nazionali per gli alimenti
non preimballati»;
Ritenuta la necessita’ di dare esecuzione a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 6 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 gennaio 2018;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota di protocollo n. 3416 del 9 febbraio 2018 ed
il successivo riscontro con nota n. 0003702 P del 4 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1 – Definizione di panificio
1. Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di
produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e
assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
Art. 2 – Definizione di pane fresco
1. E’ denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.
2. E’ ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.
Art. 3 – Pane conservato o a durabilita’ prolungata
1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non
preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n.
1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Il pane non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del
regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazion1e ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, e’ posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonche’ le eventuali modalita’ di conservazione e di consumo.
3. Al momento della vendita, il pane per il quale e’ utilizzato un
metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.
Art. 4 – Mutuo riconoscimento
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.
Art. 5 – Disposizione transitoria
1. E’ consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o
denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Art. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° ottobre 2018
Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Centinaio
Il Ministro della salute
Grillo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 813
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AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 ottobre 2018
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018)
In Gazzetta Ufficiale la DELIBERA 30 ottobre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di whistleblowing.
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 ottobre 2018
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui
all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d.
whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363)
(GU n.269 del 19-11-2018)
Capo I
Disposizioni generali
IL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
Visto l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e,
in particolare, il comma 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l’art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il «Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o
detenuti dall’Autorita’ ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e’ stato approvato il Piano di riordino
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Visti il «Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in
materia di contratti pubblici», il «Regolamento sull’esercizio
dell’attivita’ di vigilanza in materia di prevenzione della
corruzione», il «Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento
sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di
inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi nonche’ sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di
vigilanza» dell’Autorita’;
Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell’Autorita’;
Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il
«Riassetto organizzativo dell’Autorita’ nazionale anticorruzione a
seguito dell’approvazione del Piano di riordino e delle nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di
responsabilita’ in base alla missione istituzionale dell’Autorita’»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il
30 settembre 2018;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «art. 54-bis», l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre
2017, n. 179;
b) «Autorita’», l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
c) «Presidente», il Presidente dell’Autorita’;
d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorita’;
e) «ufficio», l’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni
pervenute all’Autorita’, ai sensi dell’art. 54-bis, competente per il
procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
f) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;
g) «responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai sensi dell’art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato
dall’art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
h) «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al
comma 6, primo periodo, dell’art. 54-bis fatta in ogni caso
all’Autorita’, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell’art.
54-bis, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si
ritiene siano state commesse tali violazioni;
i) «segnalazione», la segnalazione di violazioni di cui al comma
6, secondo e terzo periodo, dell’art. 54-bis all’Autorita’, da parte
dei soggetti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis;
j) «misure discriminatorie», tutte le misure individuate all’art.
54-bis, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della
segnalazione di reati o irregolarita’ di cui allo stesso comma 1,
aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di
lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell’art. 54-bis;
k) «sanzioni», le sanzioni amministrative pecuniarie individuate
nel loro ammontare minimo e massimo dall’art. 54-bis, comma 6.
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito del potere
regolamentare riconosciuto all’Autorita’, disciplina il procedimento
per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’art. 54-bis, comma 6.
Art. 3 – Attivita’ sanzionatoria d’ufficio, su comunicazione e su segnalazione
1. L’Autorita’ esercita il potere sanzionatorio:
a) d’ufficio, qualora accerti una o piu’ delle violazioni di cui
all’art. 54-bis, comma 6, nell’ambito di attivita’ espletate secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
dell’Autorita’;
b) su comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h);
c) su segnalazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera i).
2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma,
attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul
sito istituzionale dell’Autorita’, che utilizza strumenti di
crittografia e garantisce la riservatezza dell’identita’ del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche’ della relativa
documentazione.
Art. 4 – Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento sanzionatorio e’ il dirigente.
2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e
le segnalazioni e attribuito alle stesse l’ordine di priorita’ di cui
all’art. 5, puo’ individuare uno o piu’ funzionari cui affidare lo
svolgimento dell’istruttoria.
Art. 5 – Ordine di priorita’ delle comunicazioni e delle segnalazioni
1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il
seguente ordine di priorita’:
a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita’ delle misure discriminatorie e all’eventuale
danno alla salute nonche’ alla reiterata adozione di misure
discriminatorie e alla adozione di piu’ misure discriminatorie
oltreche’ alla partecipazione di diversi soggetti all’adozione di
misure discriminatorie;
b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si
ha riguardo all’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione
delle segnalazioni nonche’ all’adozione di procedure non conformi
alle linee guida dell’Autorita’, in particolare, riguardo alla
promozione, ai sensi dell’art 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell’identita’ del segnalante e del contenuto della segnalazione
nonche’ della relativa documentazione;
c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita’ degli illeciti segnalati al RPCT, all’ampiezza
dell’intervallo temporale della inerzia del RPCT e al numero degli
illeciti segnalati al RPCT.
Art. 6 – Provvedimenti conclusivi del procedimento
1. Il procedimento si conclude con l’adozione di uno o piu’ dei
seguenti provvedimenti:
a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria;
b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il
minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della
dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la
comunicazione o la segnalazione di cui all’art. 54-bis, comma 6 e dei
criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981.
Capo II
Procedimento sanzionatorio
Art. 7 – Avvio del procedimento
1. La comunicazione di avvio del procedimento e’ effettuata dal
responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli
addebiti.
2. La comunicazione e’ inviata ai soggetti destinatari del
provvedimento finale.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:
a) l’oggetto del procedimento;
b) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle
disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle
sanzioni comminabili all’esito del procedimento, nonche’ la menzione
della possibilita’ di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento
della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 689/1981, indicandone le modalita’;
c) il responsabile del procedimento;
d) l’ufficio presso cui si puo’ accedere agli atti;
e) la facolta’ di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche’ la richiesta di audizione presso l’ufficio e il
termine entro cui possono essere presentati;
f) la facolta’ per i soggetti che abbiano esercitato una delle
facolta’ di cui alla lettera precedente di richiedere l’audizione al
Consiglio e il termine entro cui essa puo’ essere richiesta;
g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la
quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento, e
l’invito a comunicare, con il primo atto utile, l’eventuale altra
PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le
comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;
h) il termine di conclusione del procedimento.
4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento,
decorrente dall’acquisizione della notizia della violazione di cui
all’art. 54-bis, comma 6, o della comunicazione o della segnalazione,
e’, salve specifiche esigenze del procedimento, di novanta giorni.
5. Il termine di cui al precedente comma puo’ essere prorogato in
presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, anche in
caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Il
responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di cui
al comma 2 e ne informa i soggetti di cui al comma 8.
6. In ragione di un rilevante numero di destinatari la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo’ essere sostituita da
modalita’ di volta in volta stabilite dall’Autorita’, nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l’elenco dei procedimenti avviati ai sensi del presente
articolo.
8. Il responsabile del procedimento informa dell’avvio del
procedimento sanzionatorio i soggetti che hanno effettuato le
comunicazioni o le segnalazioni.
Art. 8 – Istruttoria
1. L’Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui
e’ stato comunicato l’avvio del procedimento, o scaduto il termine
per la loro presentazione, procede all’esame degli atti del
procedimento sanzionatorio.
2. Il responsabile del procedimento puo’ richiedere ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e’ stato
comunicato l’avvio del procedimento, anche avvalendosi dell’ufficio
ispettivo dell’Autorita’, della Guardia di finanza, ovvero
dell’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le richieste di cui al precedente comma sono formulate per
iscritto e indicano:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali
richieste;
b) il termine per l’adempimento che, tenuto conto dell’urgenza,
della quantita’ e qualita’ delle informazioni e dei documenti
richiesti, e’ non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta
giorni.
4. I documenti di cui e’ richiesta l’esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita’ all’originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.
5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendole note all’interessato e verbalizzando le
medesime.
6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, puo’
convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno
effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.
7. I soggetti cui e’ stata data comunicazione di avvio del
procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli
addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante:
a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;
b) accesso agli atti;
c) audizione innanzi all’ufficio.
8. Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati
all’ufficio entro il termine di trenta giorni dalla notifica della
lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine puo’ essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.
9. L’accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza
all’ufficio nel rispetto delle modalita’ e dei termini previsti dal
«Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti
dall’Autorita’ ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono
sottratte all’accesso le comunicazioni e le segnalazioni, ai sensi
dell’art. 54-bis, comma 4.
10. L’audizione puo’ essere richiesta entro il termine di dieci
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del
procedimento. Tale richiesta contiene l’oggetto e la descrizione
sintetica, ancorche’ precisa, chiara e puntuale, della esposizione
orale nonche’ le ragioni per le quali sia ritenuta necessaria. Ove
accolta, il responsabile del procedimento comunica agli istanti la
data e il luogo in cui sara’ svolta l’audizione. Tale data, anche a
fronte di istanze di differimento reiterate, puo’ essere differita,
su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni.
11. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi
assistere dal proprio legale di fiducia.
12. Delle audizioni e’ redatto processo verbale, contenente le
principali dichiarazioni delle parti, sottoscritto dai soggetti
partecipanti. Del processo verbale e’ consegnata copia ai soggetti
partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto per
la verbalizzazione, puo’ essere disposta, a cura dell’Autorita’, la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.
Art. 9 – Conclusione del procedimento
1. Al termine dell’istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti
per l’archiviazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a),
l’ufficio, entro centottanta giorni dalla data di avvio del
procedimento, comunica all’interessato che intende proporre al
Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio.
2. L’interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma, puo’ presentare ulteriori memorie difensive, ovvero
chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti
nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta
di audizione puo’ essere accolta con disposizione del Presidente. Si
applica il comma 11 e, nelle parti compatibili, il comma 10 dell’art.
8.
3. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle
risultanze dell’eventuale audizione, adotta il provvedimento
conclusivo.
4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di
diritto su cui si fonda la decisione, il termine per ricorrere e
l’autorita’ cui proporre ricorso nonche’ le modalita’ e il termine
entro il quale effettuare il pagamento della sanzione. Il
provvedimento viene notificato al responsabile dell’infrazione
contestata.
5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine
indicato nel provvedimento sanzionatorio, l’ufficio competente
provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e
di diritto su cui si fonda la decisione. Il provvedimento viene
comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 7.
7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del
procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la
segnalazione.
Art. 10 – Procedimento sanzionatorio semplificato
1. Il procedimento e’ svolto in forma semplificata nei casi in cui:
a) nell’espletamento dell’attivita’ di vigilanza dell’Autorita’
venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o
gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis;
b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione
e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis, e’ ritenuta
ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell’attivita’
preistruttoria dell’ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7, comma 1, contiene, altresi’, i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti
delle attivita’ svolte dall’Autorita’ che depongono per l’irrogazione
della sanzione.
3. Il presente procedimento e’ disciplinato dalle disposizioni dei
Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 –
4, dell’art. 9 e delle disposizioni inerenti alla facolta’ di
richiedere audizione all’ufficio o al Consiglio, del Capo II.
4. Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei soggetti
cui e’ stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti
ovvero scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
5. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.
Art. 11 – Pubblicazione del provvedimento
1. Il provvedimento sanzionatorio e’ pubblicato sul sito
istituzionale dell’Autorita’ nella sezione dedicata alle segnalazioni
di cui all’art. 54-bis dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al
soggetto interessato ovvero, nel caso di piu’ soggetti, dopo la
notizia dell’avvenuta ultima notificazione.
2. Il Consiglio puo’ altresi’ disporre la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione o dell’ente.
3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell’identita’
del segnalante, puo’ disporre la pubblicazione del provvedimento in
forma anche parzialmente anonima ovvero l’esclusione della
pubblicazione.
Art. 12 – Comunicazioni relative al procedimento
1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente
regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalita’:
a) mediante la piattaforma informatica di cui all’art. 3, comma
2;
b) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC)
indicata all’Autorita’;
c) nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 13 – Disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla
base di una segnalazione di reati o irregolarita’ ai sensi dell’art. 54-bis
1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell’art. 54-bis,
i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza e di
imparzialita’ dei funzionari pubblici sono affidati all’ufficio, che
svolge le attivita’ istruttorie, ai sensi dei rispettivi regolamenti
di vigilanza e delle linee guida adottate dall’Autorita’ in materia,
nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identita’ del
segnalante come previsto dall’art. 54-bis, con la collaborazione
degli uffici di vigilanza interessati per materia. Il dirigente
informa il Consiglio dei casi nei quali richiede la collaborazione
degli uffici di vigilanza suddetti.
2. In casi di particolare complessita’, su richiesta del dirigente,
il Consiglio puo’ autorizzare la proroga dei termini previsti per il
compimento degli atti del procedimento di vigilanza.
3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente
articolo sono adottati dal Consiglio, su congiunta proposta del
dirigente e del dirigente dell’ufficio di vigilanza interessato.
Art. 14 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso si
applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua
entrata in vigore.
Approvato dal Consiglio dell’Autorita’ con delibera n. 1033
nell’adunanza del 30 ottobre 2018.
Roma, 30 ottobre 2018
Il Presidente: Cantone
Scarica la DELIBERA 30 ottobre 2018 completa: DELIBERA 30 OTTOBRE 2018 – ANTICORRUZIONE
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 11 ottobre 2018 Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467). (18A07359)
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 la DELIBERA 11 ottobre 2018 riportante l’Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679.
Di seguito il testo della delibera della Delibera.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»); Visto, in specie, l'art. 35, paragrafo 1, del RGPD, che stabilisce l'obbligo per il titolare di effettuare, prima dell'inizio del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento medesimo, laddove quest'ultimo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, «allorche' preved[a] in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalita' [...]»; Visto il paragrafo 3 del medesimo articolo, che individua alcune ipotesi in cui e' richiesta la valutazione d'impatto; Visto il paragrafo 10 del predetto art. 35, che individua invece le ipotesi in cui tale valutazione non e' richiesta, in particolare «qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento e' soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia gia' stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica [...], salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attivita' di trattamento»; Considerato che l'art. 35, paragrafo 4, rimette alle autorita' di controllo nazionali il compito di redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto e di comunicarlo al Comitato europeo per la protezione dei dati di cui all'art. 68 del RGPD; Considerato che il paragrafo 6 del citato art. 35 stabilisce l'applicazione del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del RGPD, da parte della singola autorita' di controllo competente, qualora l'elenco comprenda «attivita' di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in piu' stati membri, o attivita' di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione»; Viste le indicazioni contenute nei «considerando» numeri 71, 75 e 91 del RGPD; Viste le «Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679» del Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati del 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018 (di seguito «WP 248, rev. 01»), che hanno individuato i seguenti nove criteri da tenere in considerazione ai fini dell'identificazione dei trattamenti che possono presentare un «rischio elevato»: 1) valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilita' o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato»; 2) processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone; 3) monitoraggio sistematico degli interessati; 4) dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale; 5) trattamento di dati su larga scala; 6) creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati; 7) dati relativi a interessati vulnerabili; 8) uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative; 9) quando il trattamento in se' «impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto»); Rilevato che il ricorrere di due o piu' dei predetti criteri e' indice di un trattamento che presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta' degli interessati e per il quale e' quindi richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cfr. WP 248, rev. 01, pag. 11); Considerato che il garante ha predisposto un elenco delle tipologie di trattamento ai sensi dell'art. 35, paragrafo 4 da sottoporre a valutazione d'impatto; Considerato che le previsioni di cui all'art. 35, paragrafo 1 del RGPD, che dispongono che «quando un tipo di trattamento, allorche' prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalita' del trattamento, puo' presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali», prevalgono in ogni caso; Considerato altresi' che il predetto elenco e' stato predisposto sulla base del WP 248, rev. 01, allo scopo di specificarne ulteriormente il contenuto e a complemento dello stesso; Rilevato che tale elenco e' stato comunicato in data 11 luglio 2018 al Comitato per il prescritto parere (art. 35, paragrafi 4 e 6, e dall'art. 64, paragrafo 1, lettera a), del RGPD); Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 settembre 2018 e notificato il 2 ottobre 2018 (disponibile su https://edpb.europa.eu); Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64, paragrafo 7, del RGPD, di aderire alle osservazioni contenute nel suddetto parere e di modificare, in conformita', il relativo progetto di decisione e di darne comunicazione al presidente del Comitato; Rilevato che tale elenco e' riferito esclusivamente a tipologie di trattamento soggette al meccanismo di coerenza e che non e' esaustivo, restando fermo quindi l'obbligo di adottare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati laddove ricorrano due o piu' dei criteri individuati dal WP 248, rev. 01 e che in taluni casi «un titolare del trattamento puo' ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno [dei predetti] criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» (cfr. WP 248, rev. 01, pag. 11); Rilevato, altresi', che il predetto elenco potra' essere ulteriormente modificato o integrato anche sulla base delle risultanze emerse nel corso della prima fase di applicazione del RGPD; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro; Tutto cio' premesso: a) ai sensi degli articoli 35, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera k), del RGPD fermo restando quanto indicato nel richiamato WP 248, rev. 01, individua l'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto, riportate nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento, che specificano quanto riportato nel citato WP 248, rev. 01; b) ai sensi dell'art. 64, paragrafo 7 del RGPD comunica al presidente del Comitato il presente provvedimento che recepisce i rilievi formulati nel parere richiamato in premessa; c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2018 Il presidente e relatore: Soro Il segretario generale: Busia
Allegato 1 1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attivita' predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilita' o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato». 2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono «effetti giuridici» oppure che incidono «in modo analogo significativamente» sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). 3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonche' il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della societa' dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma piu' in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. 4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la liberta' di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). 5. Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilita' di effettuare un controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri numeri 3, 7 e 8). 6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo). 7. Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimita' come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01. 8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalita' telematiche. 9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). 10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalita' diverse. 11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attivita' di trattamento. 12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attivita' di trattamento.
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TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA: UNA BACK DOOR PERMETTE L’ACCESSO DA REMOTO
Per chi si occupa di privacy e videosorveglianza, segnaliamo questo “problema” legato alle telecamere un po’ datate (di vari produttori).
In realtà il problema sarebbe risolvibile con un semplice aggiornamento firmware, ma non sempre questo aggiornamento viene effettuato.
Riassumendo brevemente, una grossa quota di telecamere per videosorveglianza prodotte fino al 2013-2014 contenevano nel firmware un accesso “back door” con un nome utente/password fissi che permettevano ai manutentori di avere l’accesso al sistema. Conoscendo la marca della telecamera per videosorveglianza è pertanto possibile ottenerne “irregolarmente” l’accesso e la visione di quanto da essa registrato.
Non tutti hanno aggiornato il firmware delle proprie telecamere per videosorveglianza installate indicativamente fino a 5 anni fa ed il problema potrebbe essere di avere accessi incontrollati alle riprese effettuate.
Il video allegato spiega nel dettagli il problema e le soluzioni:
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Di seguito alcune delle immagini tratte dal video
Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 [9058979].
Valutazione d´impatto sulla protezione dei dati, in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679
La pagina contiene link alla normativa e a documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche,
ed è in continuo aggiornamento.
Ultimo aggiornamento 15 novembre 2018
INDICE
NEWS
LINEE GUIDA
Linee-guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248)
Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), ilregolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l´autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l´impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti – cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.
Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati. I titolari sono infatti tenuti non soltanto a garantire l´osservanza delle disposizioni del regolamento, ma anche a dimostrare adeguatamente in che modo garantiscono tale osservanza; la valutazione di impatto ne è un esempio.
Le linee-guida del WP29 offrono alcuni chiarimenti sul punto; in particolare, precisano quando una valutazione di impatto sia obbligatoria (oltre ai casi espressamente indicati dal regolamento all´art. 35), chi debba condurla (il titolare, coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, se designato), in cosa essa consista (fornendo alcuni esempi basati su schemi già collaudati in alcuni settori), e la necessità di interpretarla come un processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum.
Le linee-guida chiariscono, peraltro, anche quando una valutazione di impatto non sia richiesta: ciò vale, in particolare, per i trattamenti in corso che siano già stati autorizzati dalle autorità competenti e non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento.
Il messaggio finale delle linee-guida (già sottoposte a consultazione pubblica) è che la valutazione di impatto costituisce una buona prassi al di là dei requisiti di legge, poiché attraverso di essa il titolare può ricavare indicazioni importanti e utili a prevenire incidenti futuri. In questo senso, la valutazione di impatto permette di realizzare concretamente l´altro fondamentale principio fissato nel regolamento 2016/679, ossia la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione (data protection by design) di qualsiasi trattamento.
adottate il 4 aprile 2017
come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017
DOCUMENTI
– Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Quando effettuarla?
APPROFONDIMENTI
– Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali –Approccio basato sul rischio e misure di accountability (responsabilizzazione) di titolari e responsabibi
– VIDEO – “Data protection by default and by design”, valutazione di impatto e consultazione preventiva – Intervento tenuto nel corso dell´incontro “Regolamento UE. Il Garante per la protezione dei dati personali incontra la PA”(tappa di Bari, 15 gennaio 2018)
– Individuazione e gestione del rischio – Pagina informativa
STRUMENTI
Un software per la valutazione di impatto
La CNIL, l´Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione dellavalutazione d´impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
Il software – gratuito e liberamente scaricabile dal sito www.cnil.fr (https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil) – offre un percorso guidato alla realizzazione della DPIA, secondo una sequenza conforme alle indicazioni fornite dal WP29 nelle Linee-guida sulla DPIA.
La versione in lingua italiana è stata messa a punto anche con la collaborazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Occorre sottolineare che il software è in continua evoluzione, con revisioni introdotte anche sulla base dell´esperienza raccolta e delle segnalazioni degli utenti.
IMPORTANTE
Il software qui presentato NON costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, essendo stato concepito soprattutto come ausilio metodologico per le PMI. Offre in ogni caso un focus sugli elementi principali di cui si compone la procedura di valutazione d´impatto sulla protezione dei dati. Potrebbe costituire quindi un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d´impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate
E´ inoltre bene ricordare che la valutazione d´impatto sulla protezione dei dati deve tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto. Pertanto, il concetto di rischio non si esaurisce nella considerazione delle possibili violazioni o minacce della sicurezza dei dati.
Per approfondimenti, è disponibile anche un breve tutorial realizzato dal Garante italiano.
ISTRUZIONI PER L´INSTALLAZIONE
Una volta aperta la paginahttps://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil, scorrere fino al titolo “Version portable” e selezionare il tipo di sistema operativo installato sul proprio computer.
Una volta scaricato il software, lanciare l´installazione che sarà effettuata automaticamente nella versione in lingua italiana.
– news
Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.
I trattamenti di dati previsti dal 1 gennaio 2019 possono violare la normativa sulla protezione dei dati.
Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica [doc. web n. 9059949].
E’ la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dalRegolamento europeo, attraverso un provvedimento adottato anche a seguito di alcuni reclami.
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica – esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori – presenta, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.
Entrando nel merito del nuovo sistema di e-fatturazione il Garante ha rilevato una serie di criticità. In primo luogo, l’Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di “postino” attraverso il sistema di interscambio (SDI) tra gli operatori economici e i contribuenti, archivierà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo. Tuttavia non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per séinformazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Altre criticità derivano dalla scelta dell’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza una richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore, come garantito dal legislatore.
Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.
Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.
Una preventiva consultazione dell’Autorità, peraltro stabilita dal previgente Codice privacy e dal nuovo Regolamento Ue, avrebbe potuto assicurare fin dalla progettazione l’avvio del nuovo sistema con modalità e garanzie rispettose della protezione dei dati personali, introducendo misure tecnico organizzative adeguate in tutta la filiera del trattamento dei dati personali per la fatturazione elettronica.
Il provvedimento del Garante è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.
[Fonte: Garante della Privacy]
UNI EN 1272: SEGGIOLINI PER BAMBINI
Seggiolini da tavolo per bambini
Lunedì, 12 Novembre 2018
La sicurezza sempre al primo posto soprattutto quando si tratta dei più piccoli. Per accogliere a tavola anche i bambini che abbiano la capacità di stare seduti in modo indipendente è d’uso comune ricorrere ai seggiolini da tavolo. La normazione anche in questo campo fa la sua parte; infatti, è grazie alla commissione Sicurezza che è stata recentemente recepita anche in lingua italiana la norma EN 1272.
Questo documento specifica i requisiti di sicurezza e i corrispondenti metodi di prova per i seggiolini da tavolo destinati ai bambini che siano in grado di stare seduti da soli fino a 15 kg.
La norma al suo interno affronta ad esempio pericoli di natura chimica, termica, meccanica ecc. per i quali prevede una serie di prove che devono testare l’affidabilità stabilendo i requisiti necessari del seggiolino “sicuro”.
Nel testo è possibile individuare i seguenti riferimenti normativi:
- EN 71-2+A1 Safety of toys – Part 2: Flammability;
- EN 71-3 Safety of toys – Part 3: Migration of certain elements;
- EN 71-10 Safety of toys – Part 10: Organic chemical compounds – Sample preparation and extraction;
- EN 71-11 Safety of toys – Part 11: Organic chemical compounds – Methods of analysis;
- EN 20105-A03 Textiles – Tests tor colour fastness – Part A03: Grey scale for assessing staining (ISO 105-A03: 1993);
- EN 717-1 Wood-based panels – Determination of formaldehyde re lease – Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method;
- EN 622-1 Fibreboards – Specifications – Part 1: General requirements;
- EN ISO 14184-1 Textiles – Determination of formaldehyde – Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method) (ISO 14184-1);
- EN ISO 2439 Flexible cellular polymeric materials – Determination of hardness (indentation technique) (ISO 2439:2008).
Sommario : La norma specifica i requisiti di sicurezza e i corrispondenti metodi di prova per i seggiolini da tavolo destinati ai bambini che siano in grado di stare seduti da soli fino a 15 kg.
Nuove norme UNI 8132:2018 – UNI 8133:2018 – UNI 8134:2018 – UNI 8135:2018 – UNI 8136:2018
Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna
08 novembre 2018
Pubblicate oggi nel catalogo UNI le nuove norme relative alla Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna.
Si tratta di una serie di normative alla redazione delle quali ho avuto il piacere di partecipare in qualità di membro della Commissione Tecnica Sicurezza / [Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali in rappresentanza di AiFOS.
Nei prossimi giorni pubblicheremo un approfondimento legato a queste norme che ricordo sono:
UNI/TS 11325-10
Attrezzature a pressione – Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione – Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3
Il CTI – Comitato Termotecnico Italiano – ente federato UNI – ha recentemente realizzato la specifica tecnica UNI/TS 11325-10.
Questo documento definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare o altro tipo di riscaldamento con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar [0,05 Mpa] rientranti nel campo di applicazione del D.M. 329/2004 ed esclusi dalla UNI/TS 11325-3, e aventi le seguenti caratteristiche:
- generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a sorgente termica diversa dal fuoco a condizione che le membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, siano progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di riscaldamento stesso;
- generatori di vapore e/o acqua surriscaldata ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar;
- generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤ 1 bar, superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e potenzialità ≤ 2 t/h;
- generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, temperatura massima dell’acqua ≤ 120 °C e potenzialità ≤ 2 t/h;
- generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a riscaldamento elettrico.
La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l’assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore.
All’interno del documento sono citati i seguenti riferimenti normativi:
· UNI EN 11325-3 Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione. Parte 3: sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata;
· UNI EN 12952-12 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 12: Requisiti relativi alla qualità dell’acqua di alimentazione e dell’acqua in caldaia;
· UNI EN 12953-10 Caldaie a tubi da fumo – Parte 10: Requisiti relativi alla qualità dell’acqua di alimentazione e dell’acqua in caldaia.
Stato : IN VIGORE
a) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a sorgente termica diversa dal fuoco a condizione che le membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, siano progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di riscaldamento stesso;
b) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar;
c) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤ 1 bar, superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e potenzialità ≤ 2 t/h;
d) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, temperatura massima dell’acqua ≤ 120 °C e potenzialità ≤ 2 t/h;
e) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a riscaldamento elettrico.
La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l’assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore.
NORME TECNICHE PER LA SAFETY EVENTI
La corretta ed efficace progettazione “safety eventi” non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
06 novembre 2018
Pubblicato oggi su PUNTOSICURO.it un articolo che riassume le norme tecniche per la Safety Eventi, ovvero le modalità da adottare per una corretta ed efficace progettazione “safety eventi” che non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
Di seguito l’articolo a firma del Geom. Stefano Farina:
Dopo anni di “oblio” negli ultimi 18 mesi si sta parlando con una discreta frequenza dei problemi legati alla programmazione, progettazione, organizzazione e gestione di safety e security negli eventi (e non solo in quelli di pubblico spettacolo).
Numerose sono state le Circolari e Direttive emanate che, riallacciandosi alle normative vigenti in materia, vanno a dettare regole riguardanti le modalità di gestione della safety e – parzialmente – della security degli eventi.
A smuovere le acque è stata la Circolare emanata dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, all’indomani di quanto successo il Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, alla quale si sono succedute varie Circolari e Direttive, l’ultima delle quali è stata la direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, pubblicata il 18 luglio 2018
( Nuovi modelli procedurali per l’organizzazione degli eventi).
Tutto però parte dalle numerose leggi nazionali, regionali e provinciali, nonché dai regolamenti comunali che coinvolgono vari aspetti progettuali e gestionali, riguardanti gli eventi stessi.
Forse però in questi ultimi mesi, perlomeno in talune situazioni ed in alcune realtà, si è un po’ perso di vista il significato relativo alla “progettazione dell’evento” riconducendo tutto alla redazione del mero “piano di prevenzione incendi” e/o al “piano di emergenza e di evacuazione”, conforme alle norme tecniche di progettazione antincendio e norme di sicurezza per la costruzione/esercizio di impianti, scelta che viene sostenuta sulla base di indicazioni generali presenti nelle linee guida allegate alla citata Direttiva del luglio 2018, dove al punto 1 (NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO) è indicato:
“Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:
- DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- DM 18.03.1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.”
A questo proposito, di recente in un convegno sul tema “eventi”, mi è anche capitato di sentir dire da un relatore, membro di una Commissione di Vigilanza, che esclusivamente i professionisti “ex-818” possono redigere un piano di sicurezza eventi, indicazione che non deriva da nessuna legge nazionale o norma tecnica vigente, ma semplicemente un parere personale del relatore, che però egli ha trasformato in un vincolante obbligo per gli organizzatori eventi che a quella Commissione devono fare riferimento per le richieste autorizzative.
La realtà invece dovrebbe essere differente, in quanto la progettazione della sicurezza della manifestazione non deve svilupparsi solo sulla base della prevenzione incendi, ma anche su altri – altrettanto importanti – aspetti che lo stesso Prefetto Gabrielli nella sua circolare del 2017 citava.
Cerchiamo allora di esaminare l’argomento legato ad una corretta progettazione di un evento prendendo come punto di partenza una norma tecnica che – a mio avviso – dovrebbe essere conosciuta dai progettisti eventi ed approfondita nei suoi molteplici aspetti: la Norma UNI EN 13200-8: Installazioni per spettatori – gestione della sicurezza.
A questo punto una premessa è d’obbligo: questa norma tecnica, come tutte quelle ad essa associate o che in qualche modo possono essere collegate o riconducibili alla presenza di “spettatori” (*1), è una norma volontaria, che detta delle indicazioni generali che il singolo progettista dovrà poi applicare alle esigenze del proprio evento, va però detto che molti degli aspetti indicati sono una traccia importante da utilizzare.
Partiamo allora dall’analizzare alcuni degli aspetti peculiari della UNI EN 13200-8:2017 che è stata pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018, in recepimento della norma europea, ed è stata elaborata allo scopo di specificare i criteri generali per la gestione della sicurezza degli spettatori ed i cui principi fondamentali sono appropriati per tutti gli eventi, indipendentemente dalla dimensione, dall’attività o dal profilo del pubblico.
La misura in cui questi dettagli possono essere adottati è variabile ed è possibile che, a seconda delle dimensioni dell’evento, non tutti i processi e le procedure indicate siano appropriati. Tuttavia, come precisato nell’introduzione della norma, tutti gli eventi dovrebbero cercare di raggiungere i più alti livelli possibili evidenziati dal documento stesso.
In particolare la UNI EN 13200-8:2017:
- specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori;
- indica la configurazione e la pianificazione della gestione;
- analizza i criteri per mantenere quanto programmato prima, durante e dopo ogni evento;
- tratta
- del personale addetto alla sicurezza;
- della politica di sicurezza;
- delle procedure di sicurezza.
La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate.
Analizziamo allora i contenuti della norma, riprendendone gli elementi peculiari e partendo da alcune delle definizioni in essa contenute che cerchiamo di riassumere per categorie
Definizioni generali
- Area di attività – ovvero la zona in cui si volge l’evento;
- Barriera – che viene definita come qualsiasi elemento di un’installazione per spettatori, permanente o temporaneo, destinato a impedire alle persone di cadere e a trattenere, fermare o guidare le persone (ricordo che per quanto attiene ai tipi di barriere utilizzati nelle installazioni per spettatori il riferimento è alla UNI EN 13200-3 “Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti”, entrata in vigore il giorno 11 ottobre 2018;
- Capacità il numero totale di spettatori per il quale sono progettate l’installazione per spettatori o alcune divisioni della stessa (blocco o settore).
Definizioni legate ai documenti
- Piano di emergenza – piano preparato per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori o nelle vicinanze, nella definizione si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o dell’autorità locale;
- Piano di evacuazione – si tratta del Documento organizzativo che assicura che le installazioni per spettatori possano essere evacuate in caso di emergenza secondo il piano di emergenza;
- Piano di gestione – è invece il Documento per mantenere. prima, durante e dopo l’evento, lo stato ottimale dell’installazione per spettatori in conformità al certificato o alla licenza di protezione e sicurezza, se richiesto;
- Pianta delle installazioni per spettatori – definita come le caratteristiche di progettazione delle installazioni per spettatori e dell’ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di sicurezza/protezione durante gli eventi;
- Politica di sicurezza – ovvero il documento sviluppato, rivisto e monitorato dall’organizzatore dell’evento o dalla direzione generale;
- Piano di Contingenza – il Documento organizzativo che definisce quali azioni intraprendere in risposta ad incidenti che si verificano sul luogo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del pubblico o interrompere le normali operazioni legate all’evento;
- Procedure di sicurezza – il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità, livelli di personale, valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze.
Definizioni legate ai soggetti
- Organizzatore dell’evento – persona (od organizzazione) responsabile della produzione di eventi partendo dalla progettazione e fino al suo completamento;
- Responsabile della sicurezza – molto importante la definizione del Responsabile della Sicurezza ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell’evento, incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento;
- Steward – definito come membro del team di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli spettatori;
- Responsabile degli steward – si tratta di un membro del team di gestione della sicurezza, cha ha già precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un ruolo più avanzato e responsabile;
- Gestore delle installazioni – fondamentalmente uno dei soggetti più importanti dell’organigramma legato alla sicurezza dell’evento e che è definita come la persona responsabile della gestione delle installazioni per conto del proprietario o dell’organizzatore dell’evento;
- Direzione generale – in questo caso la definizione è più ampia e va a ricomprendere
- consiglio di amministrazione,
- proprietario delle installazioni,
- presidente di un’installazione per spettatori,
- organizzatore dell’evento
- responsabile della sicurezza.
- Supervisore, Membro del team di gestione della sicurezza che ha lavorato precedentemente come steward prima di essere promosso a un ruolo di supervisione.
- Infine una definizione interessante è anche quella del Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG), ovvero il forum all’interno del quale la direzione delle installazioni per spettatori e altri organi (autorità locali, polizia, vigili del fuoco e soccorso medico) forniscono consigli di sicurezza specifici.
Vi sono poi altre definizioni tra le quali citiamo: Area di osservazione, Area esterna, Circolazione, Manuale dell’operatore, Persona competente, Protezione, Sala di controllo, Superficie di visione inclinata, Tornello.
Dalla lettura delle definizioni, risulta interessante notare quella che potrebbe sembrare una mancanza, ovvero non vi è la definizione di “progettista dell’evento”, ma la lettura integrale del documento è invece chiarificatrice su questo aspetto in quanto, non viene separato l’aspetto “progettuale” da quello “operativo”, ma in realtà vi sono varie figure che eseguono le valutazioni e predispongono i documenti. Una di esse è il gestore delle installazioni, un’altra è quella del Responsabile della Sicurezza che include, all’interno del suo ruolo, anche la “pianificazione pre-evento” dalla quale derivano poi molte delle scelte e la stesura dei relativi documenti.
E’ d’obbligo precisare che in questo ambito stiamo parlando di “progettazione della sicurezza dell’evento” e non di quella legata alle strutture ( palchi, tribune, ecc.) che è invece appannaggio di figure tecniche differenti che con i vari soggetti, compreso il Responsabile della Sicurezza, devono collaborare ed interfacciarsi.
Passiamo ora ad analizzare altri punti norma ovvero quelli legati ai documenti ed alla loro redazione.
Uno dei principali è sicuramente quello della Valutazione del rischio che è il punto di partenza che il gestore delle installazioni e/o il responsabile della sicurezza devono preparare al fine di:
• identificare il sito e i pericoli specifici dell’evento;
• quantificare i rischi associali ai pericoli;
• identificare le misure di controllo esistenti;
• identificare controlli o procedure addizionali.
L’esito del processo di valutazione del rischio deve servire a limitare la gravità dei pericoli e/o ridurre la probabilità che i rischi si verifichino.
Interessante la precisazione che la valutazione del rischio deve essere condotta sempre da una persona competente, ovvero da una figura che abbia con sufficiente formazione ed esperienza per soddisfare le norme professionali nazionali pertinenti ai compiti del proprio ruolo.
Un ulteriore documento indicato è la Mappa del territorio, che deve essere sviluppata dal gestore delle installazioni per spettatori in collaborazione con le autorità locali e altre parti interessate. Essa fornisce informazioni sulla mobilità durante gli eventi con particolare riferimento alla necessità di identificare percorsi separati di flusso e di evacuazione per le diverse categorie di spettatori, oltre a informazioni per ridurre al minimo qualsiasi interferenza con la mobilità ordinaria. In tale mappa troveremo l’identificazione dei sistemi di accesso e di mobilità, prevedendo ad esempio percorsi separati ed aree di parcheggio per le diverse categorie di spettatori, l’implementazione e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, il piano medico generale che tenga conto dei percorsi di emergenza e delle strutture ospedaliere allertate in circostanze normali e in situazioni di emergenza, l’identificazione di percorsi separati sulla base delle effettive esigenze dell’evento.
Vi è poi la Pianta delle installazioni per spettatori che deve essere sviluppata dal gestore delle installazioni (anche in collaborazione con il SAG) e comprende, tra i vari aspetti, la mobilità e accesso nell’area esterna, le indicazioni relative alla circolazione di spettatori in ciascuna area o settore separato, il punto di controllo dei biglietti, il sistema delle vie di uscita, le strade pubbliche e personale addetto ai servizi, la configurazione di ciascuna area o settore con relativa capacità, i piani/disegni per i vari livelli con riferimento a entrate, cancelli di uscita, siti pericolosi, posizione delle sale di emergenza, pronto soccorso e controllo durante l’incontro, posizione del collegamento e coordinamento degli allarmi, posizione delle telecamere CCTV e della rispettiva area di controllo.
Veniamo poi al Piano di gestione che, sviluppato dal gestore delle installazioni, deve contenere il piano per la manutenzione delle condizioni di protezione ordinarie (monitoraggio, manutenzione e condizioni operative, il piano per il mantenimento della protezione ordinaria e del livello di sicurezza durante l’evento, il piano medico e apparecchiature di pronto soccorso, in esercizio o in emergenza, il piano di prevenzione antincendio e di controllo ed infine quello relativo alla manutenzione preventiva programmata.
Un ulteriore documento è il Piano di contingenza che è necessario per coprire tutti gli incidenti prevedibili, grandi o piccoli. Questi varieranno secondo la configurazione dell’installazione per spettatori e gli sport che essa ospita. Al punto 4.3.8 è presente un elenco non esaustivo di situazioni che si possono verificare, tra esse citiamo:
- Guasto strutturale, come per esempio danni del vento, subsidenza, erosione, fulmine, impatto dello spostamento e delle dinamiche degli spettatori, guasto di strutture smontabili temporanee
- Condizioni atmosferiche avverse
- Guasto delle attrezzature
- Perdita di servizi o utenze come elettricità, gas, acqua, fogne, gruppo elettrogeno di emergenza locale o gruppi di continuità (UPS), fornitura inadeguata o interrotta di cibo e bevande
- Perdita o guasto dei sistemi di comunicazione
- Guasto della gestione della sicurezza (assenza di personale chiave, come responsabile della sicurezza e personale di sicurezza, numero insufficiente di steward correttamente formati, valutati e qualificati)
Ed altre ancora (difficoltà di trasporto, orario dell’evento modificato, incendio o fumo eccessivo, allarme bomba/pacco sospetto, fuoriuscita di gas o incidente chimico, incidenti correlati con gli spettatori, …).
Veniamo poi al Piano di emergenza, documento peraltro molto conosciuto. In questo punto norma è interessante a tal proposito l’indicazione che, anche se i piani di contingenza sono preparati del gestore delle installazioni e/o dal responsabile della sicurezza e il piano di emergenza è preparato dai servizi di emergenza, i due piani devono essere compatibili tra loro. Sembra quasi un’affermazione scontata, ma non sempre tale compatibilità viene riscontrata nella realtà.
Per quanto attiene invece le Procedure di sicurezza per l’evento devono essere esaminate e sviluppate dal responsabile della sicurezza o dal gestore delle installazioni (in collaborazione con il SAG) e devono contenere
- La pianificazione prima dell’evento che comprende
- La valutazione del rischio dell’evento,
- L’organizzazione di stewarding,
- Il manuale dell’operatore,
- Il piano medico,
- Il piano di gestione del traffico,
- Il piano di contingenza,
- Il piano di emergenza,
- I regolamenti delle installazioni per spettatori,
- La pianificazione dell’esercizio,
- La riunione informativa preventiva
- Le verifiche e controlli che andranno effettuati
- I controlli e verifiche durante l’evento;
- I risultati dei controlli e delle verifiche eseguiti dopo l’evento e a seguire (applicando il piano di contingenza, riunione informativa, ispezioni post-evento).
Riguardo alle procedure di sicurezza ricordiamo che una corretta progettazione dell’evento deve tenere conto anche della presenza di spettatori con esigenze speciali (es. vari tipi di disabilità), in questo caso il riferimento va alla norma UNI CEN/TR 15913:2009 – Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di osservazione per spettatori con esigenze speciali, dove ad esempio vi sono specifici richiami ai rischi per gli utilizzatori di sedie a rotelle rispetto agli spostamenti in avanti della folla, o altre indicazioni legate alla gestione delle emergenze.
Un ultimo aspetto che andiamo ad affrontare riguardo alla “documentazione” è quello legato al Regolamento delle installazioni per spettatori che, a seconda della natura dell’evento, dovrà includere alcune indicazioni tra le quali – ad esempio – l’elenco di divieti generali o legati ai comportamenti (danni alla struttura, ostruzione dei passaggi, razzismo e introduzione di striscioni, bandiere con messaggi politici, religiosi e violenti, fuochi d’artificio, droni, accesso e interruzione dell’ingresso nelle installazioni per spettatori sotto l’influenza di una droga e/o alcol).
Al fine di non dilungarci ulteriormente vi rimandiamo alla lettura della norma per l’analisi di altri documenti (ad esempio il Manuale dell’operatore, il Piano di stewarding, il Piano di gestione dell’evento, il Piano di sicurezza antincendio) o l’approfondimento di quelli sopra enunciati.
Ultimi passaggi di questa mia analisi della UNI EN 13200-8:2017 riguardano la figura del Responsabile della Sicurezza che viene analizzata molto in dettaglio nelle sue competenze e ruoli, ed in particolare viene precisato anche che
- Il responsabile della sicurezza deve avere il controllo completo delle questioni relative alla gestione operativa della sicurezza in un giorno di evento e deve essere presente
- Nei giorni degli eventi, un responsabile della sicurezza deve avere l’autorità per prendere decisioni relative alla sicurezza senza dover riferire a membri della direzione generale o del consiglio
- La direzione generale può nominare uno o più sostituti competenti del responsabile della sicurezza che possano gestire l’evento in assenza del responsabile della sicurezza. I sostituti devono aver lavorato a fianco del responsabile della sicurezza per almeno quattro eventi e quindi aver gestito un numero di eventi sotto la diretta supervisione del responsabile della sicurezza, e aver dimostrato il necessario grado di competenza, prima di assumersi la responsabilità.
Naturalmente la norma è molto più strutturata e complessa rispetto a questa mia riflessione ed approfondisce numerosi altri aspetti, tra i quali i doveri basilari degli steward, la pianificazione dell’evento con l’analisi dei pericoli anche in caso di attività sportive, le riunioni informative sulla sicurezza, ed altro ancora. Certamente una lettura della stessa è un consiglio che i soggetti coinvolti nella realizzazione di un evento dovrebbero fare proprio, ma anche a livello legislativo, ma anche rispetto a Circolari e Direttive emanate, essa potrebbe essere un punto di partenza per una riflessione globale su questo argomento.
A titolo informativo, riportiamo il sommario del punto 4 della norma ed i titoli degli allegati della norma stessa:
4 PRINCIPI GENERALI
4.1 Generalità
4.1.1 Introduzione
4.1.2 Personale addetto alla sicurezza
4.1.3 Direzione generale
4.1.4 Responsabili della sicurezza
4.1.5 Supervisori
4.1.6 Responsabili degli steward
4.1.7 Steward
4.2 Politica di sicurezza
4.2.1 Generalità
4.2.2 Mappa del territorio
4.2.3 Pianta delle installazioni per spettatori
4.2.4 Valutazione del rischio
4.2.5 Piano di gestione
4.3 Procedure di sicurezza per l’evento
4.3.1 Generalità
4.3.2 Pianificazione prima dell’evento
4.3.3 Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG)
4.3.4 Manuale dell’operatore
4.3.5 Piano medico
4.3.6 Piano di gestione del traffico
4.3.7 Piano di emergenza
4.3.8 Piano di contingenza
4.3.9 Regolamento delle installazioni per spettatori
4.3.10 Riunione informativa sulla sicurezza
4.3.11 Verifiche e controlli prima degli eventi
4.3.12 Verifiche e controlli durante gli eventi
APPENDICE A CONTENUTO DEL MANUALE DELL’OPERATORE
APPENDICE B RIUNIONE INFORMATIVA PRELIMINARE E CONCLUSIVA
APPENDICE C DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA
APPENDICE D ORGANIGRAMMA OPERATIVO DELLA SICUREZZA
APPENDICE E ATTREZZATURA DEGLI STEWARD
APPENDICE F LIBRETTO TASCABILE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI SICUREZZA
APPENDICE G MAPPA DEL TERRITORIO
APPENDICE H PIANTA DELLE INSTALLAZIONI PER SPETTATORI
Infine una precisazione che ritengo sia dovuta.
Il presente articolo è stato redatto sulla base
- della lettura della norma UNI EN 13200-8:2018 alla quale si rimanda per ogni riferimento e dettaglio;
- dagli approfondimenti fatti in base alle normative vigenti, nonché circolari e direttive emanate negli ultimi mesi;
- dell’esperienza da me maturata nell’ambito di varie consulenze relative ad eventi e pubbliche manifestazioni;
- dalle analisi fatte con colleghi che si occupano di tali argomenti;
- dal confronto che si è sviluppato in occasione di numerosi Seminari e Convegni in materia di Eventi ai quali ho partecipato in ambito nazionale.
Quanto scritto nasce da considerazioni personali e non vuole in nessun modo essere una interpretazione applicativa della norma tecnica stessa, ma si tratta di una semplice analisi soggettiva partendo però da dati oggettivi e non interpretativi.
(*1) Elenco delle norme UNI
Riportiamo di seguito l’elenco (non esaustivo) delle norme UNI in materia
UNI EN 13200-1:2012 Installazioni per spettatori – Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori
UNI CEN/TR 13200-2:2006 Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di servizio – Parte 2: Caratteristiche e situazioni nazionali
UNI EN 13200-3:2018 Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti
UNI EN 13200-4:2007 Installazioni per gli spettatori – Parte 4: Sedute – Caratteristiche di prodotto
UNI EN 13200-5:2007 Installazioni per gli spettatori – Parte 5: Tribune telescopiche
UNI EN 13200-6:2013 Installazioni per spettatori – Parte 6: Tribune smontabili (temporanee)
UNI EN 13200-7:2014 Installazioni per spettatori – Parte 7: Elementi e percorsi di entrata e di uscita
UNI EN 13200-8:2017 Installazioni per spettatori – Parte 8: Gestione della sicurezza
UNI CEN/TR 15913:2009 Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di osservazione per spettatori con esigenze speciali
UNI/TR 11639:2016 Installazioni per gli spettatori – Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per gli spettatori – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-1
UNI/TR 11449:2012 Installazioni per gli spettatori – Elementi di separazione – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-3
UNI/TR 11699:2017 Installazioni per gli spettatori – Sedute – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-4
UNI 11143-6:2005 Acustica – Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti – Parte 6: Rumore da luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
Geom. Stefano Farina
Vicepresidente AiFOS Protezione Civile, Consigliere Nazionale AiFOS
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MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 23 ottobre 2018
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (18A07049) (GU Serie Generale n.257 del 05-11-2018)
In GAZZETTA UFFICIALE del 5 novembre 2018 è stato pubblicato il Decreto 23 ottobre 2018 del Ministero dell’Interno relativo alla Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 23 ottobre 2018
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno
per autotrazione. (18A07049)
(GU n.257 del 5-11-2018)
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; Visto il regolamento CE n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE; Visto il regolamento europeo 406/2010 della Commissione del 26 aprile 2010 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante l'«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione»; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante l'«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive»; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che: «Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante la «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2006; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante: «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante: «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 agosto 2012; Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 3, del richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; Considerato che, nelle more della definizione della norma tecnica in sede comunitaria per gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, si ritiene di aggiornare la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, sulla base degli standard gia' adottati a livello internazionale; Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535; Decreta: Art. 1 Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita' di cui all'art. 1 sono realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o locali contigui; d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3 Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e' possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili. 3. Le procedure previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, altresi', anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della regola tecnica allegata al presente decreto.
Art. 5 Ubicazione 1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere: a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m³ per m²; b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a 3 m³ per m²; c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico. 2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore alla capacita' di 50 Nm³/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza. 3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore alla capacita' di 50 Nm³/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza. 4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate e' rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale. 5. Qualora dovessero mutare i requisiti urbanistici di cui al presente articolo che consentivano l'esercizio dell'attivita', vengono meno i requisiti e i presupposti per l'esercizio dell'attivita' ai fini antincendio.
Art. 6 Prodotti antincendio 1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere: a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del produttore, secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto; c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. 2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se: gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento; c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto. 3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 7 Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.». 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2018 Il Ministro dell'interno Salvini Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli
Allegato 1 (Art. 3) REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO PER AUTOTRAZIONE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983; inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce: idrogeno gassoso: idrogeno che e' stato prodotto in forma gassosa con grado di purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%. La relativa produzione puo' avvenire con diverse modalita' (processi petrolchimici, termochimici, elettrolitici, biologici, etc.); linea di alta pressione: parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo stoccaggio e il dispositivo di erogazione dell'idrogeno al veicolo; linea di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore dell'idrogeno (tratto a monte del compressore fino al dispositivo di intercettazione sulla tubazione di uscita dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas); elettrolizzatore: impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi; steam reformer (SR): impianto per la produzione idrogeno mediante reforming a vapore di idrocarburi; impianto di produzione in sito: impianto dedicato esclusivamente alla produzione di idrogeno per l'alimentazione di un'unita' di erogazione collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione; stoccaggio di idrogeno compresso: modalita' di detenzione in sito del quantitativo di idrogeno compresso necessario per l'alimentazione dell'impianto, attuabile anche mediante pacchi bombole; carro bombolaio: insieme di bombole, in numero variabile in relazione alla consistenza del carro, montate in maniera non separabile su semirimorchio, tra loro collegate in parallelo, con unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole; pacco bombole: insieme di bombole collegate fra loro in parallelo e poste in orizzontale o verticale, supportate da una struttura in carpenteria metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole; piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento; area di pertinenza dell'impianto di distribuzione: area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi dell'impianto; dispositivo di erogazione del gas: dispositivo montato all'estremita' di una tubazione semirigida che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico; valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola; responsabile dell'attivita': titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto; gestore della stazione di rifornimento: responsabile della gestione ordinaria dell'impianto, a cui possono essere assegnate dal responsabile dell'attivita', se opportunamente istruito e formalmente delegato, anche le operazioni di manutenzione e dei controlli periodici sulla funzionalita' dei dispositivi di sicurezza e di emergenza; personale addetto: personale adeguatamente istruito a svolgere le mansioni e le operazioni che gli vengono assegnate; box: area delimitata da muri perimetrali costruiti in calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti a scenari da rilascio e di incendio ed ai materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il box puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. L'altezza della delimitazione deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto piu' alto degli elementi pericolosi in esso contenuti. La pavimentazione e la copertura, che qualora presente deve essere di tipo leggero, sono realizzate in materiali incombustibili. Al suo interno devono essere adottati idonei accorgimenti per prevenire la formazione e la permanenza di atmosfere esplosive. 1.2. Elementi costitutivi. I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II. 1.2.1. Impianti alimentati da condotta esterna o da impianto di produzione in sito. L'impianto alimentato da una condotta esterna o da una unita' di produzione di idrogeno presente in sito e' costituito, in genere, da: a) unita' di produzione di idrogeno; b) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo (solo nel caso di unita' di produzione costituita da reformer con idrocarburi); c) dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel solo caso di alimentazione da condotta ); d) compressori; e) unita' di stoccaggio; f) unita' di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli; g) carri bombolai (sistema di alimentazione di riserva); h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; i) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, etc.). 1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio. L'impianto alimentato da carro bombolaio e' costituito da: a) unita' di stoccaggio; b) compressori; c) unita' di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli; d) uno o piu' carri bombolai; e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, etc.). 1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto: l'unita' di produzione di idrogeno, qualora presente; la cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo (solo nel caso di unita' di produzione costituita da reformer con idrocarburi); i compressori; le unita' di stoccaggio; carri bombolai, qualora presenti; le unita' di erogazione; gli elementi di connessione tra elementi pericolosi per il trasferimento dell'idrogeno (tubazioni e connessioni). 1.2.4. Materiali. I materiali impiegati per la realizzazione degli elementi di impianto devono essere compatibili con l'idrogeno alle temperature e pressioni di utilizzo. In particolare, i materiali dovranno essere scelti anche tenendo conto delle problematiche specifiche derivanti da fenomeni di infragilimento da idrogeno. Per tale analisi si potra' considerare anche quanto previsto dalla norma ISO 11114-4. Nella scelta dei materiali dovranno essere considerate anche le problematiche di permeabilita' e porosita' all'idrogeno. Per la scelta dei materiali impiegati dovranno essere, altresi', considerate le problematiche legate alla fatica e all'invecchiamento, in relazione alle condizioni di impiego e ai tempi di esercizio previsti. Le attivita' di progettazione, controllo, verifica e manutenzione dovranno essere definite e programmate anche in funzione dei punti sopra evidenziati. Titolo II MODALITA' COSTRUTTIVE 2.1. Accesso all'area. Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto, di cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per le unita' di erogazione, devono essere recintate, per un'altezza non inferiore a 1,8 m, con lo scopo di rendere inaccessibili tali elementi e prevenire manomissioni. Tale recinzione deve essere posta ad una distanza dagli elementi dell'impianto che consenta l'esercizio in sicurezza. 2.2. Impianto di produzione in sito. L'impianto per la produzione in sito dell'idrogeno, laddove previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalita' di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012. Gli impianti di produzione in sito di idrogeno, possono essere del tipo: a) impianto di reforming di gas naturale o altro idrocarburo; b) impianti di decomposizione di acqua per elettrolisi. Gli impianti devono essere progettati e realizzati in conformita' alla regola dell'arte. Sono ritenuti a regola d'arte: gli impianti del tipo a) conformi alla norma ISO 16110-1; gli impianti del tipo b) conformi alla norma ISO 22734-1. Tali impianti devono essere collocati in box come definiti al precedente punto 1.1. 2.3. Cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo. La cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo, laddove presente, deve essere realizzata in conformita' alle norme di prevenzione incendi applicabili per il prodotto trattato. 2.4. Compressori. I compressori devono essere progettati e realizzati in conformita' alla regola dell'arte. Sono ritenuti a regola d'arte i compressori conformi alla norma EN 1012-3. Il compressore deve disporre di un dispositivo di intercettazione d'emergenza che ne arresti il funzionamento quando la pressione, sul lato di aspirazione, scenda al di sotto della pressione minima di alimentazione. Ciascun compressore deve essere equipaggiato con un sistema di sicurezza per impedire le sovrappressioni nonche' con un sistema di valvole di scarico per la depressurizzazione di emergenza. Inoltre ciascun compressore deve essere connesso con il resto dell'impianto attraverso l'impiego di opportuni sistemi per lo smorzamento delle vibrazioni. I compressori devono essere dotati di idonei sistemi per lo svuotamento e l'inertizzazione per consentire le operazioni di manutenzione. Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da quelli esistenti nei compressori stessi. I compressori, comprensivi degli eventuali dispositivi di pertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione) devono essere collocati in box come definiti al precedente punto 1.1. I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione devono avere volume geometrico non superiore a 0,4 m³. 2.5. Unita' di stoccaggio. L'accumulo di idrogeno gassoso, sia intermedio di processo che per stoccaggio all'interno dell'impianto, puo' avvenire in unita' di stoccaggio, costituita anche da piu' recipienti, con pressione di esercizio variabile, non superiore a 1000 bar, ed quantitativo massimo di idrogeno in deposito non superiore a 6000 Nm³. Gli stoccaggi devono essere progettati e realizzati in conformita' alla regola dell'arte. Sono ritenuti a regola d'arte gli stoccaggi conformi alla norma ISO 19884. Ogni unita' di stoccaggio di idrogeno gassoso deve avere i seguenti requisiti di sicurezza: la struttura di supporto, se presente, deve essere incombustibile ed avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R60 o essere protetta in modo da garantire prestazioni equivalenti ad R60; disporre di dispositivi di sicurezza che impediscano alla pressione di superare il valore di progetto, indipendentemente dalla temperatura di stoccaggio; disporre di un dispositivo di sicurezza, attivato termicamente, che intervenga in caso di superamento della temperatura di progetto del mantello; ciascuna unita' di stoccaggio deve essere isolabile dal resto dell'impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza. Inoltre, ogni unita' di stoccaggio deve essere dotata di sistema di misura della pressione e della temperatura interna del gas. Le unita' di stoccaggio devono essere collocate in apposito box come definito al precedente punto 1.1. Se il volume complessivo del deposito e' superiore a 6000 Nm³, il box deve essere suddiviso in porzioni delimitate da muri costruiti in calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad incidenti. Le unita' di stoccaggio devono essere disposte all'interno di ciascun box in maniera tale da limitare i rischi di impatto diretto di un eventuale rilascio da un'unita' a quella adiacente. Le unita' di stoccaggio dovranno essere posizionate ad una distanza tra loro e dalle pareti del box tale da garantire l'effettuazione delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione. 2.6. Box per i carri bombolai. Sono aree come definite al precedente punto 1.1. che vengono impiegate per alloggiare i carri bombolai, attrezzate per il collegamento all'impianto. Sono presenti all'interno degli impianti alimentati da carri bombolai, degli impianti alimentati da condotta, degli impianti alimentati da unita' di produzione in sito. In questi due ultimi tipi di impianti i carri bombolai, qualora presenti, svolgono la funzione di alimentazione d'emergenza per far fronte ad eventuali temporanee interruzioni del flusso di idrogeno. I carri bombolai utilizzati all'interno dei distributori devono rispettare la normativa ADR. Durante lo scarico dell'idrogeno gassoso, i tubi del carro bombolaio sono considerati parte dell'installazione. Il percorso previsto per il carro bombolaio, dall'ingresso dell'impianto di distribuzione fino al punto di scarico, deve essere privo di ostacoli. Il carro bombolaio deve essere parcheggiato in modo che la motrice possa agganciare il carro e trainarlo anche in caso di emergenza senza compiere manovre (in direzione di uscita dall'impianto). L'impianto di travaso dal carro bombolaio alle unita' di stoccaggio deve disporre di un dispositivo di arresto che interrompe il flusso dell'idrogeno sia lato impianto che lato carro bombolaio non appena viene premuto il pulsante di emergenza, collocato all'esterno del box. Il locale puo' contenere anche unita' di stoccaggio, garantendo in ogni caso l'effettuazione, in sicurezza, delle operazioni di sorveglianza e manutenzione. 2.7. Impianto gas. E' l'impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonche' di apparecchiature che compongono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza. I materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26. Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di sicurezza. La sovrappressione nella linea di alimentazione del dispositivo di erogazione gas non deve essere superiore all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%. Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme. 2.7.1. Dispositivo di misura. Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di misura puo' essere installato all'aperto, con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione dell'impianto, di cui al punto 2.1, deve essere non inferiore a 3 m. 2.7.2. Tubazioni rigide. Le tubazioni rigide in pressione devono essere: a) progettate, costruite e collaudate secondo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26; b) collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in posizione protetta da possibili urti. Se cio' non fosse possibile, possono essere posate in appositi cunicoli carrabili dotati di griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo, oppure possono essere collocate interrate, a profondita' di interramento non inferiore a 0,50 m; c) protette da fenomeni di corrosione esterna e devono risultare non significative le eventuali sollecitazioni all'interno del materiale a causa del montaggio, degli assestamenti o delle differenze di temperatura; d) realizzate preferibilmente con giunti saldati. Laddove non sia possibile, le giunzioni non saldate devono essere comunque ispezionabili; e) chiaramente segnalate e individuate, anche a terra. La scelta delle modalita' di posa delle tubazioni dovra' essere condotta tenendo conto delle attivita' di ispezione, controllo e manutenzione. 2.7.3. Tubazioni flessibili. Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono avere pressione di esercizio non inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite. Le tubazioni flessibili in pressione devono essere progettate, costruite e collaudate secondo il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26. 2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza. I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati e realizzati secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26. La pressione di erogazione dell'idrogeno non deve superare la pressione equivalente di 700 bar, alla temperatura di erogazione. Negli impianti nei quali la compressione e' realizzata con pressione non superiore a 700 bar, la linea che adduce il gas alle unita' di erogazione deve essere dotata di idonei dispositivi per la limitazione della pressione a 700 bar. Sulle medesime linee deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non piu' del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso. Negli impianti nei quali la compressione e' realizzata con pressione superiore a 700 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un riduttore con pressione di taratura pari a 700 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate. I dispositivi di limitazione della pressione delle linee di adduzione alle unita' di erogazione devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non piu' dell'1%. 2.7.5. Unita' di erogazione. Le unita' di erogazione devono essere provviste della marcatura CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85. Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso. L'unita' di erogazione deve essere dotata di idoneo sistema di protezione dalle sovrappressioni. L'erogatore deve essere dotato di un dispositivo che garantisca che l'erogazione possa avvenire unicamente solo dopo averlo collegato al serbatoio del veicolo e che impedisca l'erogazione quando lo stesso e' scollegato. L'erogatore deve essere dotato di un dispositivo che esegua, prima del consenso all'erogazione, il test di tenuta del sistema di collegamento al veicolo. A monte dell'erogatore dovra' essere prevista una valvola di intercettazione di emergenza. La tubazione flessibile dell'erogatore: non deve superare i 5 m di lunghezza; deve essere adatta al trasporto di idrogeno; deve avere una pressione di rottura pari ad almeno tre volte la pressione di esercizio; deve recare un'etichetta stampata contenente almeno le seguenti informazioni: la pressione massima ammessa; la data di fabbricazione; il nome del produttore o il logo aziendale; l'ultima data di prova. La tubazione flessibile dell'erogatore deve disporre di un dispositivo che, in una situazione in cui un veicolo si muova con il tubo di mandata ancora connesso, interrompa automaticamente il flusso di idrogeno sia lato unita' di erogazione che lato veicolo (intercettazione automatica alla rottura). Se il dispositivo di intercettazione automatica alla rottura interviene, la tubazione potra' essere ricollegata solo da personale appositamente formato. Le unita' di erogazione devono essere collegate elettricamente a terra. Deve essere assicurata l'equipotenzialita' tra il veicolo stradale e l'impianto di erogazione. In assenza di equipotenzialita', l'erogazione non deve avvenire. L'unita di erogazione deve essere dotata di un sistema di controllo atto ad impedire il superamento della temperatura massima consentita del serbatoio del veicolo. Ogni singolo distributore deve disporre di un proprio pulsante di arresto di emergenza con segnalazione visiva della entrata in funzione. I pulsanti di arresto d'emergenza devono essere collegati alle valvole di intercettazione dell'unita' di erogazione. L'installazione deve essere dotata di un sistema che ne consenta il riavvio solo a seguito di intervento di personale appositamente formato. 2.7.6. Dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto. Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti: a) valvole di intercettazione d'emergenza: dispositivi con la funzione di arresto del trasferimento dell'idrogeno tra le varie parti dell'impianto. Tali valvole devono essere del tipo normalmente chiuso, a funzionamento automatico asservito ad un sistema di controllo di sicurezza; b) valvole di scarico impianti di emergenza: dispositivi con la funzione di consentire la depressurizzazione rapida di una parte di impianto o il convogliamento dell'idrogeno in particolari parti di impianto con finalita' di sicurezza. Tali valvole devono essere del tipo normalmente aperto. Sono a funzionamento manuale e automatico, eventualmente asservite a un sistema di controllo e attivazione manuale da remoto; c) valvole di intercettazione e scarico manuali: dispositivi con la funzione di intercettazione, isolamento e/o scarico di parti di impianto per scopi di manutenzione. I dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto, sia con funzioni di emergenza che di esercizio, devono essere facilmente accessibili per la manutenzione e l'ispezione. I dispositivi di intercettazione e scarico con funzione di emergenza devono essere sono progettati per poter funzionare in tali condizioni. Gli stessi devono essere chiaramente individuati da apposita segnaletica di identificazione. I dispositivi di intercettazione e scarico di emergenza dovranno essere installati al fine di poter intercettare e depressurizzare apparecchiature e tratti di tubazioni in seguito di eventi anomali/incidentali. Tutti i dispositivi di scarico devono essere convogliati in appositi collettori aventi resistenza meccanica adeguata alle sollecitazioni indotte dallo scarico. Lo scarico in atmosfera dell'idrogeno deve avvenire ad un'altezza sufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso di innesco. 2.8. Sistema di emergenza. Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimita' del box compressori, delle unita' di stoccaggio, dell'impianto di produzione, dei carri bombolai, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di: a) isolare completamente le tubazioni di mandata alle unita' di erogazione mediante valvole di intercettazione di emergenza; b) isolare completamente la linea di bassa pressione dall'aspirazione e la linea di mandata dei compressori; c) isolare completamente gli stoccaggi; d) isolare completamente i carri bombolai e l'impianto su box; e) interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto e delle installazioni accessorie, ad esclusione delle linee che alimentano impianti di sicurezza. 2.9. Costruzioni elettriche. 2.9.1. Le costruzioni elettriche devono essere realizzate secondo quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968 tenendo conto della classificazione del rischio elettrico dei luoghi da condursi secondo le norme tecniche di riferimento, garantendo il conseguimento dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio: a) limitare la probabilita' di costituire causa di incendio o di esplosione; b) limitare la propagazione di un incendio attraverso i suoi componenti; c) consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza; d) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 2.9.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 2.9.1: a) le installazioni previste nei precedenti punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 devono essere protette contro il rischio di fulminazione e contro il rischio di formazione di cariche elettrostatiche secondo le norme tecniche di riferimento; b) gli impianti elettrici devono rispondere alle seguenti misure di sicurezza: essere dotati di almeno un dispositivo di sezionamento di emergenza ubicato in posizione protetta tale da togliere tensione a tutto l'impianto o, in alternativa, essere gestiti secondo procedure riportate nel piano di emergenza in modo tale da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento; essere suddivisi in piu' circuiti terminali in modo da garantire l'indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza e dei circuiti di alimentazione dei servizi erogati al pubblico; essere dotati di circuiti, protetti dal fuoco, per l'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme tecniche di riferimento applicabili e, comunque, non inferiore a quanto di seguito riportato: ===================================================================== | | | Tempi di | | | |commutazione tra | | | | alimentazione | | | Autonomia | ordinaria e di | | Tipo di impianto | (min) | emergenza (sec) | +====================================+============+=================+ |Illuminazione di emergenza | 60 | 0,5 | +------------------------------------+------------+-----------------+ |Sistemi di controllo | 60 | 15 | +------------------------------------+------------+-----------------+ |Impianti di | | | |spegnimento/raffreddamento | 120 | 15 | +------------------------------------+------------+-----------------+ c) gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3 devono essere sorvegliati mediante l'installazione dei sistemi di controllo di seguito specificati; c.1) sistema di rilevamento e controllo di temperatura: gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3 ove possano essere raggiunti elevati valori di temperatura devono essere soggetti a monitoraggio e controllo della temperatura; c.2) sistema di rilevamento e controllo fughe di gas; deve essere previsto un sistema di rilevazione e controllo delle fughe di gas in tutte le aree dell'impianto suscettibili di essere interessate dalla possibile formazione di un'atmosfera esplosiva pericolosa secondo gli esiti della valutazione del rischio da condursi in conformita' al titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'impianto, ove necessario, deve essere realizzato secondo le norme tecniche di riferimento; c.3) sistema di rilevazione di fiamma: deve essere previsto un sistema di rilevazione di fiamma collocato in tutte le aree dell'impianto suscettibili di essere interessate dall'accensione di eventuali perdite di idrogeno. L'impianto, ove necessario, deve essere realizzato secondo le norme tecniche di riferimento. Le segnalazioni dei sistemi di controllo devono pervenire ad apposite centrali collocate all'interno dell'ufficio del gestore e devono essere collegate ai sistemi di emergenza di cui al precedente punto 2.8. Dovra' inoltre essere installato un segnale esterno luminoso e sonoro collegato all'attivazione dei sistemi di controllo. 2.10. Protezione antincendio. Gli estintori portatili devono essere installati a protezione di ogni elemento pericoloso dell'impianto, inoltre deve essere presente almeno un estintore ogni 100 m² di superficie in pianta per i locali di cui al punto 1.2.1, lettera i) e al punto 1.2.2, lettera f). Gli estintori devono essere ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, e devono avere una carica nominale non inferiore a 6 kg con capacita' estinguente non inferiore a 21 A 113 B. I box dei carri bombolai e ogni unita' di stoccaggio realizzati con due o piu' recipienti non schermati reciprocamente e di capacita' superiore ai 1500 Nm³, fermo restando i limiti di cui al precedente punto 2.5, devono essere protetti con un impianto di raffreddamento ad acqua ad azionamento automatico e manuale. Gli elementi pericolosi di cui ai punti 2.2 (impianto di produzione) e 2.4 (compressore) devono essere protetti con una rete idranti progettata e realizzata in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2012. Titolo III DISTANZE DI SICUREZZA 3.1. Distanze di sicurezza. Devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo titolo VI. A) Elementi pericolosi dell'impianto. ===================================================================== | | | Distanza di | Distanza di | | | Distanza di | sicurezza | sicurezza | | Elemento | protezione (m) | interna (m) | esterna (m) | +===================+=================+==============+==============+ |Compressori | 15 | - | 30* | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |Stoccaggi | 15 | 15 | 30 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |Box carro bombolaio| 15 | 15 | 30 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ (* ) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettivita', puo' essere ridotta del 50% qualora risulti che tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne. B) Unita' di erogazione. ===================================================================== | | | Distanza di | Distanza di | | | Distanza di | sicurezza | sicurezza | | Elemento | protezione (m) | interna (m) | esterna (m) | +=================+=================+===============+===============+ |Unita' di | | | | |erogazione | 15 | 12 | 30* | +-----------------+-----------------+---------------+---------------+ (* ) Le distanze di sicurezza esterna e di protezione delle unita' di erogazione possono essere ridotte del 50% qualora tra gli stessi e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle adibite alla collettivita', siano realizzate idonee schermature in materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica. C) Altre distanze di sicurezza. Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sotto elencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza: a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A) e B); b) cabina energia elettrica: 22 m; c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna; d) posti di ristoro e/o vendita: fino a 50 m² di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A) e B); fino a 200 m² di superficie lorda accessibile al pubblico (e' consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²): 15 m rispetto alla cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo e 22 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell'impianto; nel caso di superfici superiori a quelle sopra indicate: 30 m. Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate. Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione delle unita' di erogazione, devono essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati a servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera i) ed al punto 1.2.2, lettera f). Rispetto ad edifici destinati alla collettivita' come scuole, ospedali, uffici, edifici per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali. Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna e' riferita ad aree edificabili, e' consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V efficaci per corrente alternata e di 1500 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati. 3.2 Metodologie alternative per la determinazione delle distanze di sicurezza. Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle del presente titolo possono essere eventualmente individuate applicando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007. Titolo IV NORME DI ESERCIZIO 4.1. Generalita'. Nell'esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale di idrogeno per autotrazione devono essere osservate, oltre agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti. Il responsabile dell'attivita', di concerto con il gestore della stazione di rifornimento, assicura la manutenzione dell'impianto. 4.1.1. Esercizio dell'impianto. L'esercizio e' ammesso solo sotto la sorveglianza del gestore della stazione di rifornimento e/o di una o piu' persone formalmente designate dal gestore stesso. Il gestore e il personale designato devono ricevere una specifica formazione in merito alla conduzione dell'impianto, ai pericoli e agli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati. Tale formazione deve essere estesa anche al personale addetto alla manutenzione. Nelle aree di impianto e, in particolare, nei box sono vietati gli stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili. 4.1.2. Rifornimento. Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto. 4.2. Operazione di erogazione ed alimentazione dell'impianto. 4.2.1. Erogazione. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni: a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'unita' di erogazione e a portata di mano; b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti; c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro delle unita di erogazione; d) e' vietato il rifornimento di recipienti mobili. 4.2.2. Alimentazione dell'impianto con carro bombolaio. La sostituzione del carro bombolaio non deve essere eseguita contemporaneamente ad operazioni di scarico di altri serbatoi eventualmente trasportanti combustibili o sostanze diverse dall'idrogeno. Il conducente deve essere presente durante le fasi di travaso verso le unita' di stoccaggio. 4.3. Prescrizioni generali di emergenza. Il personale addetto all'impianto deve: a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto; b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso. 4.4. Documenti tecnici. 4.4.1. Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti: a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto; b) pianificazione di emergenza contenente le procedure per la messa in sicurezza dell'impianto: c) uno schema di flusso semplificato degli impianti di stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione dell'idrogeno per autotrazione; d) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio; e) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme; f) il registro di manutenzione dell'impianto con indicazione delle periodicita' manutentive previste e dell'evidenza dell'attivita' svolta. 4.5. Segnaletica di sicurezza. Devono essere osservate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre, in posizione ben visibile, deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto con indicazioni delle valvole, in modo da renderle facilmente individuabili, delle apparecchiature e delle unita' di stoccaggio. Deve essere esposta una planimetria dell'impianto ed affisse istruzioni per gli addetti inerenti: a) il comportamento da tenere in caso di emergenza; b) la posizione dei dispositivi di sicurezza; c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto (ad esempio: azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei presidi antincendio). In prossimita' delle unita' di erogazione idonea cartellonistica dovra' indicare le prescrizioni ed i divieti per gli automobilisti, fra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo puo' essere messo in moto soltanto dopo che il dispositivo di erogazione e' stata disinserito da parte dell'addetto al rifornimento. 4.6. Chiamata di soccorso. I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di emergenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile. Titolo V DISPOSIZIONI PER IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI 5.1. Premessa. Gli impianti regolamentati dal presente titolo sono destinati unicamente al rifornimento di flotte aziendali con produzione di idrogeno inferiore a 50 Nm³/h. Per quanto non menzionato al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica. 5.2. Recinzione. Se l'impianto e' ubicato all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione e' realizzata con le caratteristiche indicate al punto 2.1 del presente allegato, non si rende necessaria una ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora l'area sia accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento. 5.3. Distanze di sicurezza. 5.3.1. Distanze di protezione. Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1. 5.3.2. Distanze di sicurezza interne. Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda entro la quale e' ubicato l'impianto, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione della distanza tra le unita' di erogazione che puo' essere ridotta fino a 6 m. 5.3.3. Distanze di sicurezza esterne. Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1. Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale ove si svolgano attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 5.4. Rifornimento. Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto adeguatamente formato in conformita' al punto 4.1.1. Alle persone che svolgono attivita' lavorativa nell'ambito dell'azienda e' altresi' ammesso l'impiego in modalita' self-service purche' il sistema di erogazione sia dotato di hardware e software di comunicazione, fra veicolo e stazione, che garantiscano l'erogazione in sicurezza. In tale caso il suddetto personale dovra' essere opportunamente istruito all'uso e in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza; a tale fine deve seguire un corso antincendio per attivita' a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno, del 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalita' di intervento per mettere in sicurezza l'impianto. Titolo VI IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE 6.1. Distanze di sicurezza. E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza: a) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio: 15 m; b) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti: 30 m; per le unita' di erogazione di idrogeno tale distanza e' ridotta a 15 m; c) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 e gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 22 m; per le unita' di erogazione di idrogeno tale distanza e' ridotta a 12 m; d) tra le unita' di erogazione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 12 m. 6.2. Metodi alternativi per la determinazione delle distanze di sicurezza. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle vigenti regole tecniche applicabili relative ad altre tipologie di carburanti, le distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle di cui al precedente punto 6.1 possono essere eventualmente individuate applicando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio previste dal decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007. 6.3. Schermature di protezione. Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione delle unita' di erogazione e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono essere realizzate idonee schermature in materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica. Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi.
Leggi il testo del Decreto Ministeriale:
Regola_Tecnica_Prevenzione_Incendi_Distributori_Idrogeno_Autotrasporto
RESPONSABILITA’ SOCIALE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018
Lunedì, 05 Novembre 2018
È stata pubblicata oggi la Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 “Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni – Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000”.
Il documento, frutto della collaborazione tra UNI e ANCE Lombardia, è stato elaborato dal Tavolo “Responsabilità sociale nel settore edile” ed è rivolto a tutte le organizzazioni che operano nell’ambito delle Costruzioni.
L’obiettivo della prassi di riferimento è quello di fornire delle linee guida per l’applicazione pratica in questo particolare e delicato settore industriale del modello di responsabilità sociale promosso dalla ormai celebre norma UNI ISO 26000. Il documento fornisce elementi utili alla mappatura degli stakeholder e alla integrazione della responsabilità sociale nei processi tipici di un’impresa che opera in edilizia.
Il documento è stato pensato sia per supportare le imprese che operano nel settore delle costruzioni ad implementare in modo efficace la UNI ISO 26000, applicandone i principi e affrontandone i temi fondamentali e i relativi aspetti specifici, sia per essere utilizzato in stretta combinazione con la UNI/PdR 18, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della materialità, dell’autovalutazione, dell’analisi dello scostamento, del piano d’azione e attuazione nonché del monitoraggio e della rendicontazione.
Inoltre la prassi fornisce elementi operativi che si focalizzano sulla individuazione e l’analisi degli stakeholder e della loro sfera di influenza, sull’integrazione della responsabilità sociale nella gestione complessiva dell’impresa rispetto ai suoi processi tipici così da ottenere un approccio sistematico alla responsabilità sociale e, infine, sul rilievo che gli aspetti della responsabilità sociale devono avere in relazione alla totalità dei processi aziendali.
La UNI/PdR 49:2018 può essere utilizzata dalle imprese sia internamente come guida e autovalutazione, sia esternamente per ottenere una valutazione di seconda e terza parte.
L’elaborazione della UNI/PdR 49 è nata sulla scia di un’iniziativa congiunta di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, che ha l’intento di incoraggiare le associazioni di categoria e altre associazioni regionali a sviluppare delle prassi di riferimento compatibili per la trasposizione e il recepimento delle linee guida UNI ISO 26000 per la Responsabilità Sociale delle Organizzazioni in vari comparti/settori produttivi, valorizzando le buone pratiche di attuazione della noma internazionale messe in atto sul territorio lombardo, nell’ottica di una loro più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale.
Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.
[Fonte: UNI.com]
Elenco delle norme UNI pubblicate nel mese di ottobre 2018
Unità di piccole dimensioni – Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua
Costruzioni navali – Draghe – Vocabolario
Unità di piccole dimensioni – Sistema elettrico/elettronico per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore
Gas naturale – Calcolo delle proprietà termodinamiche – Parte 2: Proprietà a singola fase (gas, liquido e fluido denso) per un intervallo esteso di applicazioni
Gas naturale – Calcolo delle proprietà termodinamiche – Parte 1: Proprietà della fase gassosa per applicazioni nel trasporto e distribuzione
Informazioni geografiche – Linguaggio di marcatura geografica (GML – Geography Markup Language) – Parte 2: Schemi estesi e regole di codifica
Unità di piccole dimensioni – Ancoraggio, ormeggio e rimorchio – Punti di forza
Unità di piccole dimensioni – Impianti di pompaggio di sentina
Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 1: Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento
Unità di piccole dimensioni – Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido
Unità di piccole dimensioni – Simboli grafici
Odontoiatria – Attivatori elettrici di polimerizzazione
Odontoiatria – Sistemi di aspirazione centrale
Corde in fibre – Polietilene ad alto modulo – Fibre a 8 e 12 capi intrecciati e corde rivestite
Serie aerospaziale – Interruttori automatici ad arco, a tre poli, con compensazione della temperatura, corrente nominale da 3 A a 25 A – 115/200 V a.c. Frequenza costante 400 Hz – Parte 003: senza contatti ausiliari – Norma di prodotto
Serie aerospaziale – Interruttori automatici ad arco, a tre poli, con compensazione della temperatura, corrente nominale da 3 A a 25 A – 115 V a.c. Frequenza costante 400 Hz – Parte 001: Specifiche tecniche
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, per impiego generale, unipolare e multipolare – Famiglia XLETFE – Parte 007: Rame nichelato – Temperature di funzionamento comprese tra -65 °C e 150 °C – Isolante a doppia parete estrusa per applicazioni aperte – Stampabile laser UV – Norma di Prodotto
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, per impiego generale, unipolare e multipolare – Famiglia XLETFE – Parte 006: Rame argentato – Temperature di funzionamento comprese tra -65 °C e 150 °C – Isolante a doppia parete estrusa per applicazioni aperte – Stampabile laser UV – Norma di Prodotto
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, per impiego generale, unipolare e multipolare – Famiglia XLETFE – Parte 005: Rame argentato – Temperature di funzionamento comprese tra -65 °C e 150 °C – Isolante a singola parete estrusa per applicazioni interne – Stampabile laser UV – Norma di Prodotto
Serie aerospaziale – Laminati di fibra di carbonio – Determinazione del tenore di fibra, di resina e del tasso di porosità
Piume e piumini – Termini e definizioni
Manichette e tubi in gomma e plastica e loro assemblaggi per utilizzo con propano, butano e loro miscele in fase gassosa – Parte 1: Manichette e tubi
Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – Parte 6: Valutazione del consumo di energia delle pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento
Articoli manufatti imbottiti con piuma e piumino – Metodo per la determinazione della massa totale dei prodotti imbottiti e della massa dell’imbottitura
Piume e piumini – Metodi di prova – Determinazione della composizione quantitativa di piume e piumini (metodo manuale)
Piume e piumini – Metodi di prova – Determinazione del potere di riempimento (volume massico)
Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione perpendicolare alla superficie del prodotto – Condizioni tecniche di fornitura
Sistemi di trasporto intelligenti – eSafety – eCall attraverso stazione ITS
Ingegneria spaziale – Terminologia giroscopica e specifiche delle prestazioni
Ingegneria spaziale – Attrezzature per il trasporto del calore a due fasi
Corrosione dei metalli e loro leghe – Prova di tensocorrosione – Parte 6: Preparazione e utilizzazione delle provette precriccate per prove sotto carico o spostamento costante
Materiali di apporto per saldatura – Elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco degli acciai ad alta resistenza – Classificazione
Metropolitane e tranvie – Andamento plano-altimetrico dei binari
Autoveicoli – Valutazione dello stato d’uso – Metodologia, requisiti minimi del personale e delle attrezzature
Attrezzature a pressione – Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione – Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3
Ingredienti per mescolanze di gomma – Nero di carbonio – Determinazione della trasmittanza luminosa dell’estratto in toluene
Gomma vulcanizzata o termoplastica – Determinazione della massa volumica
Gomma non vulcanizzata – Determinazione della plasticità – Metodo a plastometro rapido
Gomme conduttive e antistatiche, vulcanizzate o termoplastiche – Misurazione della resistività
Protezione dalle radiazioni – Criteri e curve limite di riferimento di prestazione per la verifica periodica di servizi di dosimetria
Apparecchiature per saldatura a gas – Marcatura per apparecchiature utilizzate per i processi di saldatura a gas, taglio e quelli correlati
Sistemi extracorporei per la purificazione del sangue – Parte 2: Circuiti sanguigni extracorporei per emodializzatori, emodiafiltri ed emofiltri
Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe – Determinazione della resistenza all’abrasione degli strati di ossido anodico
Saldatura – Determinazione del tenore di ferrite (FN) nel metallo fuso di acciai inossidabili austenitici e di acciai duplex ferritici-austenitici al Cr-Ni
Odontoiatria – Unità dentali fisse e poltrone odontoiatriche per paziente – Parte 1: Requisiti generali
Odontoiatria – Miscelatrici per amalgama dentale
Odontoiatria – Materiali ceramici
Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe – Determinazione della solidità comparativa alla luce ultravioletta e al calore degli strati di ossido anodico colorati
Dosimetria con rivelatori solidi a termoluminescenza per fasci di fotoni e elettroni in radioterapia
Materiali di apporto per saldatura – Fili pieni e bacchette per la saldatura per fusione di rame e leghe di rame – Classificazione
Indagini e prove geotecniche – Prove di strutture geotecniche – Parte 5: Prove di ancore al suolo
Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe – Controllo della continuità degli strati di ossido anodico sottili – Prova al solfato di rame
Odontoiatria – Amalgama dentale in capsule pre-dosate
Cateteri sterili di drenaggio e dispositivi accessori monouso
Cateteri uretrali sterili monouso
Odontoiatria – Manipoli a getto di polvere e polveri
Odontoiatria – Interoperabilità dei sistemi CAD/CAM
Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Indicatori biologici e chimici – Apparecchiatura di prova
Impianti chirurgici non attivi – Impianti mammari – Requisiti particolari
Impianti oftalmici – Lenti intraoculari – Parte 7: Indagini cliniche delle lenti intraoculari per la correzione dell’afachia
Impianti oftalmici – Lenti intraoculari – Parte 10: Investigazioni cliniche di lenti intraoculari per la correzione dell’ametropia degli occhi fachici
Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Vocabolario – Termini utilizzati nelle norme di processo di sterilizzazione ed attrezzature associate
Introduttori di cateteri intravascolari sterili monouso, dilatatori e fili guida
Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 11: Prove di tossicità sistemica
Odontoiatria – Prodotti a base di polimeri per corone e ponti
Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT
Sistemi di soccorso – Trasporto di incubatori – Parte 2: Requisiti di sistema
Sistemi di soccorso – Trasporto di incubatori – Parte 1: Condizioni di interfaccia
Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per riduzione dimensionale – Parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame e per trituratori
Analisi molecolari – Specifiche per la fase pre-analitica per i tessuti a congelazione rapida – Parte 3: Isolamento del DNA
Carrelli elevatori fuoristrada – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 8: Trattori agricoli a braccio telescopico
Guida sulla relazione tra la EN ISO 13485:2016 (Dispositivi medici – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari) ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medici ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
Dichiarazione di incertezze nei rapporti di prova
Scaffalature statiche di acciaio – Requisiti per il trattamento dei componenti danneggiati
Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (imprese balneari)
Opere di difesa dalla caduta massi – Parte 4: Progetto definitivo ed esecutivo
Elementi di collegamento – Sistemi di rivestimenti elettrolitici
Veicoli stradali – Accesso normalizzato alle informazioni sulla riparazione e manutenzione degli autoveicoli (RMI) – Parte 5: Disposizioni specifiche per veicoli pesanti
Sistemi di trasporto intelligenti – Sistemi cooperativi – Ruoli e responsabilità nel contesto dell’architettura(e) ITS cooperativa
Elementi di collegamento – Sistemi di rivestimenti non elettrolitici di lamelle di zinco
Sistemi affidabili che supportano la firma lato server – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza del sistema
Profili di protezione per moduli crittografici TSP – Parte 5: Moduli crittografici per servizi fiduciari
Interfaccia applicativa per componenti sicuri per servizi di identificazione elettronica, autenticazione e affidabilità – Parte 5: Servizi elettronici affidabili
Interfaccia applicativa per componenti sicuri per servizi di identificazione elettronica, autenticazione e affidabilità – Parte 4: Protocolli specifici per la Privacy
Tecnologia dello spettacolo – Specifiche per la progettazione e la fabbricazione di tralicci in alluminio e acciaio
Isolanti termici per edilizia – Metodi di identificazione e metodi di prova per schiume poliuretaniche adesive monocomponenti per sistemi compositi di isolamento termico per l’esterno (ETICS)
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni – Requisiti di sicurezza
Isolanti termici per edilizia – Determinazione della resistenza all’impatto dei sistemi compositi di isolamento termico per l’esterno (ETICS)
Attrezzature per piscine – Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per piattaforme di immersione e trampolini per tuffi e relative attrezzature
Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti
Sistemi di trasporto intelligenti – eSafety – eCall Protocolli applicativi di alto livello (HLAP) tramite reti a commutazione di pacchetto IMS
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno – Dinamiche dell’umidità del legno e dei prodotti a base di legno
Acustica – Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore
Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria
Saldatura e tecniche connesse – Determinazione del contenuto di idrogeno nel metallo fuso mediante saldatura ad arco
Materiali d’apporto per saldatura – Elettrodi rivestiti – Determinazione del rendimento e del coefficiente di deposito
Elementi di collegamento – Vocabolario – Parte 4: Controlli, collaudo, fornitura, accettazione e qualità
Prove non distruttive – Pellicole per radiografia industriale – Parte 2: Controllo del trattamento della pellicola mediante valori di riferimento
Informatica Medica – Identificazione dei prodotti medicinali – Strutture e caratteristiche dei dati per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni regolamentate sui principi attivi
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, installazione – Guaina di protezione in fibre di meta-aramide – Parte 003: Guaina trecciata tubolare, espandibile – Norma di prodotto
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, installazione – Guaine di protezione in fibre di meta-aramide – Parte 001: Specifica tecnica
Apparecchiature per saldatura a gas – Raccordi per tubi flessibili per apparecchiature di saldatura, taglio e procedimenti connessi
Serie aerospaziale – Forme termorestringenti stampate – Parte 001: Specifica tecnica
Serie aerospaziale – Olivette autobloccanti flottanti, resistenti ai carburanti, a tenuta, a due alette, con foro profondo all’estremità, in lega d’acciaio, cadmiato, lubrificate con MoS2 – Classificazione: 900 MPa (a temperatura ambiente) / 120 °C
Serie aerospaziale – Olivette autobloccanti flottanti, resistenti all’aria, a tenuta, a due alette, con foro profondo all’estremità, in lega d’acciaio, cadmiato, lubrificate con MoS2 – Classificazione: 900 MPa (a temperatura ambiente) / 235 °C
Serie aerospaziale – Acciaio 30CrNiMo8 (1.6580) – Fuso in aria – Bonificato – Barra di lavorazione – De ≤100 mm – 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di sfiato del collettore dei vapori
Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamenti di servizio per cisterne – Valvola di scarico della pressione per emergenza
Valvole industriali – Resistenza meccanica dell’involucro – Parte 4: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole realizzati in materiali metallici diversi dall’acciaio
Valvole industriali – Resistenza meccanica dell’involucro – Parte 1: Metodo tabulare per gli involucri delle valvole di acciaio
NORME TECNICHE PER LA SAFETY EVENTI
La corretta ed efficace progettazione “safety eventi” non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
All’inizio della prossima settimana verrà pubblicato un articolo che riassumerà le norme tecniche per la Safety Eventi, ovvero le modalità da adottare per una corretta ed efficace progettazione “safety eventi” che non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
Riportiamo uno stralcio dell’articolo:
…
Cerchiamo allora di esaminare l’argomento legato ad una corretta progettazione di un evento prendendo come punto di partenza una norma tecnica che – a mio avviso – dovrebbe essere conosciuta dai progettisti eventi ed approfondita nei suoi molteplici aspetti: la Norma UNI EN 13200-8: Installazioni per spettatori – gestione della sicurezza.
A questo punto una premessa è d’obbligo: questa norma tecnica, come tutte quelle ad essa associate o che in qualche modo possono essere collegate o riconducibili alla presenza di “spettatori”, è una norma volontaria, che detta delle indicazioni generali che il singolo progettista dovrà poi applicare alle esigenze del proprio evento, va però detto che molti degli aspetti indicati sono una traccia importante da utilizzare.
Partiamo allora dall’analizzare alcuni degli aspetti peculiari della UNI EN 13200-8:2017 che è stata pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018, in recepimento della norma europea, ed è stata elaborata allo scopo di specificare i criteri generali per la gestione della sicurezza degli spettatori ed i cui principi fondamentali sono appropriati per tutti gli eventi, indipendentemente dalla dimensione, dall’attività o dal profilo del pubblico.
…
Vi invitiamo a seguirci per ulteriori informazioni ed approfondimenti.
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AGGIORNAMENTO di data 31 OTTOBRE 2018COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTOMODALITA’ DI INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERIA seguito della comunicazione precedente (vedi in calce), ripresa anche da alcuni Collegi ed Ordini Professionali, ci sono pervenute varie richieste di delucidazioni in merito all’invio notifica preliminare al Commissariato del Governo di Trento. Abbiamo pertanto provveduto a porre i nuovi quesiti e gentilmente in data odierna abbiamo ricevuto le seguenti risposte: Quesito 01:
Risposta al Quesito 01:
[N.d.R. Riportiamo di seguito le informazioni di riferimento: Commissariato del Governo per la provincia di Trento Centralino tel. 0461/204511 Sito web: www.prefettura.it/trento Indirizzo mail per la notifica preliminare cantieri (solo PEC): Orario di apertura per il pubblico (dati ricavati dal sito istituzionale):
Quesito 02:
Risposta al Quesito 02:
Ringraziamo il Commissariato del Governo di Trento per le risposte che ci ha dato e che riteniamo sia importante condividere con i colleghi e con i Committenti. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti in merito alle modalità di invio della notifica tramite il Portale della Provincia Autonoma di Trento vi invitiamo a visitare il nostro sito monotematico riguardante le modalità di invio delle Notifiche Preliminari Cantieri Temporanei o Mobili: http://notificapreliminare.it/pagine/TRENTO.html Vai su www.notificapreliminare.it per tutte le informazioni.
Geom. Stefano Farina |
INFO di data 11 OTTOBRE 2018
NUOVE REGOLE PER L’INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI IN PROVINCIA DI TRENTO
Dal 5 ottobre, con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 e della relativa modifica dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state modificate le modalità di invio della NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI (*1).
In particolare è stato aggiunto l’invio della Notifica Preliminare anche al Prefetto.
Al fine di chiarire le modalità di invio ed alla luce del fatto che in Provincia di Trento non è presente il Prefetto (ma il Commissario del Governo), in data 5 ottobre ho provveduto ad inviare le seguenti richieste al Commissario del Governo di Trento:
La conferma che per la Provincia di Trento l’invio va eseguito al Commissario del Governo,
Le modalità di invio (email ordinaria, PEC od altro sistema),
La conferma che tale invio viene accettato anche se effettuato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva in possesso di delega da parte del Committente o se l’invio deve essere fatto in via esclusiva dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
Di seguito la risposta ricevuta in data odierna (11 ottobre 2018):
In relazione a quanto richiesto si conferma che la trasmissione dei dati contenuti nell’allegato all’art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008, così come modificato dal D.L. 113/2018, potrà essere effettuata a questo Commissariato del Governo al seguente indirizzo: protocollo.comgovtn@pec.interno.it .
Quanto all’obbligo di notifica si ritiene che lo stesso dovrà essere assolto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, quali soggetti puntualmente individuati dal citato articolo 99.
Alla luce di quanto sopra si segnala che per quanto attiene le notifiche preliminari di avvio cantieri ed aggiornamento (nuove ditte, ecc.), la comunicazione al Commissario del Governo, NON potrà essere fatta da SOGGETTI DELEGATI, ma tale obbligo dovrà essere assolto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
!!!ATTENZIONE !!!
L’invio all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed alla Direzione Provinciale del Lavoro va invece e effettuato con le modalità precedenti (fai click qui per ulteriori informazioni),
in particolare l’invio delle notifiche preliminari dei cantieri del territorio della Provincia Autonoma di Trento:
- all’Unità operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento
- alla Direzione Provinciale del Lavoro
potrà essere compilata e trasmessa solo online. Tale invio può essere effettuato anche da una persona diversa dal committente o responsabile dei lavori del cantiere con un’opportuna delega di questi.
RIASSUMENDO
Tutte le notifiche preliminari cantieri (ed i relativi aggiornamenti) dovranno essere inviate:
- ONLINE per Azienda Provinciale Servizi Sanitari (UOPSAL) e Direzione Provinciale del Lavoro (anche tramite delegato)
- P.E.C. per Commissariato del Governo (inviata esclusivamente dal Committente/Responsabile dei lavori)
Geom. Stefano Farina
(*1) Riferimento normativo così come modificato dall’art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018
Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
È stata pubblicata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 47:2018 in materia di Protezione Civile.
Il documento, frutto della collaborazione tra UNI e Città di Lissone, è stato elaborato dal Tavolo “Sistema di Protezione Civile Locale” e si compone di due sezioni:
- UNI/PdR 47.1 “Protezione Civile – Linee guida tecnico-organizzative per un sistema di Protezione Civile locale”;
- UNI/PdR 47.2 “Protezione Civile – Sistemi di gestione per la Protezione Civile”.
L’obiettivo della prima parte della UNI/PdR è quello di:
- definire le linee guida tecnico-organizzative relative all’attivazione di un sistema di Protezione Civile locale, individuando le caratteristiche che tale sistema dovrebbe avere per potersi facilmente integrare e per operare nel contesto socio-territoriale;
- delineare una cornice metodologica uniforme sui sistemi di protezione civile delle organizzazioni deputate a tale funzione e fornire una guida alle singole Organizzazioni;
- favorire l’omogeneità e la compatibilità fra Organizzazioni confinanti o comunque deputate ad attività coordinate nell’ambito della protezione civile;
- individuare le caratteristiche che un sistema di protezione civile deve avere per potersi facilmente integrare e operare nel contesto socio-territoriale, consentire alle Organizzazioni che la applicano di conoscere i rischi che gravano sul proprio territorio, di svolgere le proprie funzioni in caso di Emergenza e di erogare verso la popolazione il servizio di protezione civile in maniera efficace, sia in normalità, sia in situazioni di emergenza.
La parte seconda della prassi di riferimento, invece, definisce un sistema di gestione della protezione civile che consente a un’organizzazione di sviluppare e attuare politiche e obiettivi che tengano conto delle buone pratiche, nonché delle prescrizioni legali e tecniche in vigore. Il documento non fornisce comunque criteri specifici di prestazione delle strutture di protezione civile, né requisiti dettagliati per la progettazione di un servizio di protezione civile.
In sostanza la prassi di riferimento è applicabile da qualunque organizzazione che desideri realizzare un Sistema di Gestione della Protezione Civile per controllare e ridurre i rischi presenti sul territorio, anche in rapporto alle Organizzazioni confinanti il cui territorio possa risultare esposto a rischi simili o connessi, nonché attuare, mantenere e migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione della Protezione Civile.
Si ricorda che le prassi di riferimento – ora scaricabili dal Catalogo online – sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.
Per saperne di più sulla normativa in materia di PROTEZIONE CIVILE (Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 nr. 1) visita il nostro portale della protezione civile
Norma numero : UNI/PdR 47.1:2018
Titolo : Protezione civile – Linee guida tecnico-organizzative per un sistema di Protezione Civile locale
Il presente documento definisce le linee guida tecnico-organizzative relative all’attivazione di un sistema di Protezione Civile locale, individuando le caratteristiche che tale sistema dovrebbe avere per potersi facilmente integrare e per operare nel contesto socio-territoriale.
La prassi di riferimento, inoltre, ha lo scopo di delineare una cornice metodologica uniforme sui sistemi di protezione civile delle organizzazioni deputate a tale funzione, di fornire una guida alle singole organizzazioni e, infine, di favorire l’omogeneità e la compatibilità fra organizzazioni confinanti o comunque deputate ad attività coordinate nell’ambito della protezione civile
Norma numero : UNI/PdR 47.2:2018
Titolo : Protezione civile – Sistemi di gestione per la Protezione Civile
Data entrata in vigore : 26 ottobre 2018
[Fonte: UNI.com]
Notifica Preliminare Cantieri: Quali modalità di invio per la Provincia Autonoma di Bolzano?
Lo abbiamo chiesto al Commissariato del Governo di Bolzano.
Bolzano, 26 ottobre 2018
A seguito dell’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 e della relativa modifica dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008
Riferimento normativo così come modificato dall’art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018
Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
abbiamo formulato alcune richieste di chiarimento relativamente all’invio della notifica preliminare cantieri al Commissariato del Governo di Bolzano, che ci ha fatto pervenire la seguente risposta:
“.. per il momento, si prosegue secondo le modalità attualmente seguite. Il Commissariato del Governo è comunque ora accreditato sul portale della Provincia da Lei indicato, da cui quindi possiamo attingere le informazioni necessarie.”
Ringraziamo il Commissariato del Governo di Bolzano per le risposte che ci ha dato e che riteniamo sia importante condividere con i colleghi e con i Committenti.
Pertanto, a differenza di altre Province/Regioni allo stato attuale è sufficiente inviare la Notifica Preliminare Cantieri con le modalità telematiche già in vigore (Portale Provincia Autonoma di Bolzano).
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti in merito alle modalità di invio della notifica tramite il Portale della Provincia Autonoma di Bolzano vi invitiamo a visitare il nostro sito monotematico riguardante le modalità di invio delle Notifiche Preliminari Cantieri Temporanei o Mobili:
http://notificapreliminare.it/pagine/BOLZANO.html
Vai su www.notificapreliminare.it per tutte le informazioni.
Geom. Stefano Farina
IL GIORNALE DEI COORDINATORI
Il Giornale dei Coordinatori: CANTIERE DONNA
Mentre pensavo ai contenuti di questo nuovo numero del Giornale dei Coordinatori mi è venuto in mente un vecchio riferimento normativo: Il D.P.R. 164/56 che all’articolo 48 (Lavoratori ammessi ai ponti) scriveva chiaro chiaro: È vietato adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori di anni 18 e le donne.
Poi, con il tempo, l’idea che le donne potessero essere soggetto attivo in cantiere è diventata una realtà, anche se alcuni episodi che mi è capitato di veder vivere negli ultimi quindici anni (difficoltà per alcuni lavoratori di accettare le indicazioni di un’assistente donna, gesti scaramantici per l’accesso di una donna in una galleria in costruzione, …) mi hanno reso consapevole di come qualche problema di accettazione ci sia ancora. Ed allora ho preso in mano le prime due edizioni del Giornale dei Coordinatori, quelle pubblicate a febbraio e giugno, e mi sono reso conto che su 15 tra articoli e rubriche, in un solo caso appariva una firma femminile, tutto il resto era appannaggio degli uomini.
Il parallelo con la vita di cantiere è stato immediato, ed altrettanto immediato è stato il parallelo con i cantieri che vedono una prevalenza di uomini o per meglio dire un’esclusività di tali figure all’interno del proprio ambito (siano esse figure operative o tecniche).
Ecco allora l’idea di dedicare questo numero al Cantiere Donna, recuperare immediatamente una mancanza (ma non c’entra nulla il rispetto delle quote rosa), evidenziando il valore che la presenza delle donne ha in cantiere….
UNI 11728:2018
Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore
Le istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione le risorse per la loro applicazione.
Le istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione le risorse per la loro applicazione.
Le finalità per le quali il committente richiede una gestione dell’impatto acustico possono essere diverse e non necessariamente tutte sovrapponibili. Per esempio:
– per evitare lamentele da parte dei ricettori;
– per contenere le proteste affinché queste non interferiscano negativamente con i lavori del cantiere;
– per garantire una buona reputazione nei confronti del pubblico;
– per garantire il rispetto della legislazione vigente.
Pertanto, le finalità devono essere esplicitate nel disciplinare di incarico o nel contratto, fra committente e appaltatore.
La norma è sviluppata nel rispetto delle prescrizioni minime di legge previste in Italia (appendice A) e al contempo ne costituisce un ampliamento, permettendo che il rumore sia oggetto di una gestione sinergica che tiene in considerazione tutti gli ambiti che possono governare il disturbo percepito dalla cittadinanza.
Inoltre, la presente norma può costituire un’applicazione specifica della serie di norme riguardanti i sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 14004) e relativo processo di certificazione (appendice B).
Negli ultimi tempi il numero di lamentele per disturbo da rumore è drasticamente aumentato. Fra queste occupano un ruolo primario le lamentele per il disturbo dovuto alle attività temporanee, quali sono i cantieri.
Buona parte dei cantieri sono sorgente di elevati livelli di rumore.
Il rumore può causare vari effetti avversi, psicologici o di salute, sulle persone che ne sono sottoposte, per esempio: disturbo del sonno o interferenza con le comunicazioni verbali.
In situazioni estreme e reiterate, questi effetti possono trasformarsi in ansia, stress, irritabilità e incapacità di concentrazione.
L’esigenza del comfort acustico, da parte di chi risiede o lavora negli edifici vicino a un cantiere, richiede che chi genera rumore debba mettere in campo tutte le strategie perché il rumore non sia solo di livello più basso possibile, ma anche più facilmente tollerabile.
Perciò, l’impatto da rumore di un cantiere ha necessità di essere oggetto di una adeguata gestione che programmi, porti avanti e controlli, in modo sinergico, tutti i possibili strumenti e procedure per rendere il disagio più sopportabile da parte di tutta la cittadinanza.
È proprio per questo che la commissione Acustica e vibrazioni ha realizzato la norma UNI 11728.
Questo documento fornisce indicazioni per definire gli obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico del cantiere.
Le istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione le risorse per la loro applicazione.
Le finalità per le quali il committente richiede una gestione dell’impatto acustico possono essere diverse e non necessariamente tutte sovrapponibili. Per esempio:
– per evitare lamentele da parte dei ricettori;
– per contenere le proteste affinché queste non interferiscano negativamente con i lavori del cantiere;
– per garantire una buona reputazione nei confronti del pubblico;
– per garantire il rispetto della legislazione vigente.
Pertanto, le finalità devono essere esplicitate nel disciplinare di incarico o nel contratto, fra committente e appaltatore.
La norma è sviluppata nel rispetto delle prescrizioni minime di legge previste in Italia (appendice A) e al contempo ne costituisce un ampliamento, permettendo che il rumore sia oggetto di una gestione sinergica che tiene in considerazione tutti gli ambiti che possono governare il disturbo percepito dalla cittadinanza.
Inoltre, può costituire un’applicazione specifica della serie di norme riguardanti i sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 14004) e relativo processo di certificazione (appendice B).
All’interno del documento è possibile trovare i seguenti riferimenti normativi:
• UNI ISO 1996-1 Acustica – Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale – Parte 1: Grandezze fondamentali e metodi di valutazione;
• UNI ISO 1996-2 Acustica – Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale – Parte 2: Determinazione dei livelli di rumore ambientale;
• UNI ISO 9613-1 Acustica – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto – Parte 1: Calcolo dell’assorbimento atmosferico;
• UNI ISO 9613-2 Acustica – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto – Parte 2: Metodo generale di calcolo
• UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso;
• UNI EN ISO 14004 Sistemi di gestione ambientale – Linee guida generali per l’implementazione;
• CEI EN 61672-1 Elettroacustica – Misuratori del livello sonoro Parte 1: Specifiche.
UNI EN ISO 11111-3:2016 “Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 3: Macchine per la produzione di non tessuti”
UNI EN ISO 11111-7:2016 “Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Macchine per tintura e finissaggio”
Il tessile da sempre un settore fondamentale per il nostro Paese è foriero di numerose norme tecniche che definisco la cosiddetta regola dell’arte in molteplici ambiti.
È il caso delle due norme UNI EN ISO 11111 parte 3 e 7 recentemente recepite dalla commissione Sicurezza anche in lingua italiana.
Il primo documento (parte 3) da utilizzare unitamente a UNI EN ISO 11111-1, UNI EN ISO 11111-2, UNI EN ISO 11111-6 e UNI EN ISO 11111-7, specifica i pericoli significativi e i corrispondenti requisiti e/o misure di sicurezza per le macchine per la produzione di non tessuti.
Il secondo documento (parte 7), da utilizzare anch’esso unitamente alla UNI EN ISO 11111-1, specifica i pericoli significativi e i corrispondenti requisiti e/o misure di sicurezza per le macchine per tintura e finissaggio.
Entrambe le norme identificano i requisiti di sicurezza tecnica per la progettazione e la costruzione di macchinari tessili. Quindi tutte le parti della ISO 11111 sono destinate all’uso da parte di tutti gli interessati alla sicurezza del macchinario tessile come ad esempio i progettisti, i fabbricanti, gli integratori di sistemi per macchinari tessili e non ultimi gli utilizzatori e gli esperti di sicurezza. Inoltre, sia la parte 3 che la parte 7 sono applicabili a tutti i macchinari, impianti e attrezzature correlate destinate ad essere utilizzate per apertura, pulitura, mescola, cardatura, agugliatura, essicatura a cilindri e
UNI EN ISO 11111-3:2016 “Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 3: Macchine per la produzione di non tessuti”
Lista Norme CENRecepisce : |
UNI EN ISO 11111-7:2016 “Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Macchine per tintura e finissaggio”
Lista Norme CENRecepisce : |
[Fonte UNI.com]
IN GAZZETTA UFFICIALE del 16 ottobre 2018
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 4 luglio 2018
Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803). (18A06594)
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018 la Delibera 4 luglio 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dal titolo Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici.
Elenco degli articoli:
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
Art. 4 Attivita’ di vigilanza d’ufficio e su segnalazione
Art. 5 Modalita’ di presentazione delle segnalazioni
Art. 6 Segnalazioni anonime
Art. 7 Archiviazione delle segnalazioni
Art. 8 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso
Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice.
Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo
Art. 11 Responsabile del procedimento
Art. 12 Atti conclusivi del procedimento di vigilanza
Art. 13 Avvio del procedimento di vigilanza
Art. 14 Partecipazione all’istruttoria
Art. 15 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti
Art. 16 Audizioni
Art. 17 Ispezioni
Art. 18 Sospensione dei termini del procedimento
Art. 19 Conclusione del procedimento
Art. 20 Comunicazione di risultanze istruttorie
Art. 21 Procedimenti in forma semplificata
Art. 22 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione
Art. 23 Attivita’ di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile
Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d’opera
Art. 25 Comunicazioni
Art. 26 Disposizioni transitorie
Art. 27 Entrata in vigore e abrogazioni
Il testo della DELIBERA 4 luglio 2018
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di
contratti pubblici. (Delibera n. 803). (18A06594) (GU n.241 del 16-10-2018)
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'atto di organizzazione delle Aree e degli uffici dell'Autorita' nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti organizzativi integrativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il Piano di riordino dell'Autorita' nazionale anticorruzione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo decreto; Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 52-ter del medesimo decreto recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonche' l'art. 211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Tenuto conto del regolamento approvato in data 13 giugno 2018 in merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E m a n a il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; c) «presidente», il presidente dell'autorita'; d) «consiglio», il consiglio dell'autorita'; e) «ufficio», l'Ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice; h) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; i) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all'art. 20 del presente regolamento.
Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorita' concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del codice.
Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal consiglio dell'autorita'. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attivita' dell'anno precedente. 3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresi' il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalita' operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. 4. La direttiva annuale e' pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attivita' di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorita'. 5. Il consiglio puo' integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.
Art. 4 Attivita' di vigilanza d'ufficio e su segnalazione 1. L'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e' attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero su disposizione del consiglio. 2. L'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e' attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del consiglio: a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell'Autorita', ai sensi dell'art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa; b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 211, comma 1, del codice. 3. L'attivita' di vigilanza e', altresi', attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorita': a) dall'autorita' giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale; c) dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90; d) da ogni altra amministrazione o autorita' pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile. 4. L'Autorita' valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravita' della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto. 5. Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa e' affidata all'ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorita' in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001.
Art. 5 Modalita' di presentazione delle segnalazioni 1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita' e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. 2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresi', l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorita'. 3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.
Art. 6 Segnalazioni anonime 1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza. 2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravita' e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo' altresi' proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.
Art. 7 Archiviazione delle segnalazioni 1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art.6, anche nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attivita' contrattuale delle stazioni appaltanti; d) manifesta incompetenza dell'Autorita' su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici; e) finalita' palesemente emulativa della segnalazione; f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorita' non e' piu' attuale. 2. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorita' non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 13, comma 2, del presente Regolamento. 3. Il dirigente invia trimestralmente al consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, con l'indicazione, in relazione alle fattispecie di cui alla lett. f) del comma 1, delle motivazioni dell'archiviazione. Tali prospetti, previa presa d'atto da parte del consiglio sono pubblicati sul sito dell'Autorita' e tale pubblicazione e' da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti. 4. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorita' nonche' degli atti, delle proposte e della relazione annuale dell'Autorita' di cui all'art. 213, comma 3, lettere c) ed e) del codice.
Art. 8 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso 1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio del procedimento di vigilanza puo' essere sospeso. All'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. 2. Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza puo' essere sospeso sino all'esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice. 1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice, il procedimento di vigilanza non e' avviato ovvero e' sospeso. 2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis ovvero comma 1-ter del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo 1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non e' avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. 2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 11 Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'ufficio. 2. Il responsabile del procedimento puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 12 Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volonta' della stazione appaltante di adottare gli atti di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 20, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno dei seguenti atti: a) atto con il quale l'Autorita' registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimita' o irregolarita' riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'.
Art. 13 Avvio del procedimento di vigilanza 1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonche', ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento e', di norma, di sessanta giorni, fatta salva la possibilita' di proroga comunque non superiore a centottanta giorni, nei casi di motivate esigenze istruttorie. 3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimita' o irregolarita', quali la relazione di attivita' ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorita' o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione. 4. La comunicazione puo' essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante di informazioni utili. 5. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata alla stazione appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non puo' essere qualificato quale controinteressato, potra' essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento. 6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale e' sostituita da modalita' di volta in volta stabilite dall'Autorita'. 7. Il dirigente trasmette al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.
Art. 14 Partecipazione all'istruttoria 1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4; b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalita' e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 15 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 213, comma 13, del codice, che indicano: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni, e' stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti richiesti; c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 2. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme. 3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.
Art. 16 Audizioni 1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali e' stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterra' utile sentire ai fini di una piu' compiuta trattazione dell'indagine. 2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all'art. 20, entro dieci giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. 4. L'audizione puo' essere richiesta innanzi al consiglio dai soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli interessati. 5. Delle audizioni e' redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Art. 17 Ispezioni 1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente puo' chiedere al consiglio lo svolgimento di un'attivita' ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalita' indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. 2. Il mandato ispettivo e' disposto con provvedimento del Presidente, nel quale e' indicata la composizione del gruppo ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento. 3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attivita' ispettiva, che comunque non puo' essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.
Art. 18 Sospensione dei termini del procedimento 1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessita', possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non puo' eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi: a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre Amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere; b) ispezioni disposte ai sensi dell'art. 17; in tal caso i termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che non puo' eccedere i sessanta giorni; c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorita', da altre Amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere. 2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorita' nazionali ed estere, l'istruttoria puo' essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1. 3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto. 4. La sospensione dei termini procedimentali e' comunicata alle parti.
Art. 19 Conclusione del procedimento 1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 20, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorita', in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12. 2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volonta' manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita' e irregolarita' indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'. Tale nota puo' concludere, anche in parte, il procedimento. 3. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.
Art. 20 Comunicazione di risultanze istruttorie 1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravita' o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attivita' di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, puo' predisporre una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI). 2. La CRI e' sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio. 3. La CRI e' trasmessa alla stazione appaltante e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volonta' di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. 4. La CRI puo' essere effettuata mediante forme di pubblicita' di volta in volta stabilite. 5. Il dirigente, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorita', in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). 6. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volonta' manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita' e irregolarita' indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'. Tale nota puo' concludere, anche in parte, il procedimento. 7. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.
Art. 21 Procedimenti in forma semplificata 1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata nei seguenti casi: a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; b) e' possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorita'. 2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento,che puo' sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 13, di norma entro il termine di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimita' o irregolarita' di cui all'art. 13, comma 3, e, in caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, dalla data di ricevimento della segnalazione. 3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del consiglio. 4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.
Art. 22 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione 1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimita' o irregolarita' riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita', le raccomandazioni sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 2. La stazione appaltante e' tenuta a comunicare all'Autorita' il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della raccomandazione. 3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorita' per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice.
Art. 23 Attivita' di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile 1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, la stazioni appaltante e' tenuta a trasmettere, secondo le modalita' definite dall'Autorita', contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a trenta giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti: a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; b) perizia giustificativa; c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; d) verbale di consegna dei lavori; e) contratto, ove stipulato. 2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del consiglio dell'autorita'. 3. Qualora dall'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita', non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento. 4. Il parere di congruita' del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice e' emesso dal competente ufficio dell'Autorita'.
Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d'opera 1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 106, comma 14, secondo periodo del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalita' di cui all'art. 213, comma 3, lettera b), del codice relativamente all'economicita' dell'esecuzione dei contratti pubblici e all'accertamento che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del procedimento e' tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, secondo le modalita' definite dall'Autorita' con appositi Comunicati e Linee guida. 2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal consiglio dell'Autorita' in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del medesimo consiglio. 3. Qualora dall'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita', l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
Art. 25 Comunicazioni 1. Le segnalazioni inviate all'Autorita' e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.
Art. 26 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni gia' pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento alla data di entrata in vigore.
Art. 27 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento sostituisce il precedente «Regolamento del 15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 803 nell'adunanza del 4 luglio 2018 Roma, 4 luglio 2018 Il Presidente: Cantone
Interfaccia applicativa per componenti sicuri per servizi di identificazione elettronica, autenticazione e affidabilità
Parte 4: Protocolli specifici per la Privacy
Copre:
– Verifica dell’età
– Convalida del documento
– Identificazione ristretta
– Servizi elettronici con terze parti fidate basati sul protocollo ERA (Enhanced Role Authentication)
Copre:
– Verifica dell’età
– Convalida del documento
– Identificazione ristretta
– Servizi elettronici con terze parti fidate basati sul protocollo ERA (Enhanced Role Authentication)
Recepisce :
EN 419212-4:2018
[Fonte: UNI.COM]
Installazioni per spettatori – Parte 8: Gestione della sicurezza
Recepisce :
EN 13200-8:2017
[Fonte: UNI.COM]
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Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti
Altre sedi permanenti come teatri, cinema, teatri dell’opera, sale conferenze e simili sono escluse dal presente documento.
Altre sedi permanenti come teatri, cinema, teatri dell’opera, sale conferenze e simili sono escluse dal presente documento.
Recepisce :
EN 13200-3:2018
Lista sostituzioni
Sostituisce :
UNI EN 13200-3:2006
[Fonte: UNI.COM]
L'articolo INSTALLAZIONI PER GLI SPETTATORI: NUOVA NORMA UNI REQUISITI ELEMENTI DI SEPARAZIONE proviene da EVENTI E PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.
“Aumentano attacchi informatici e furti di identità. Che sta succedendo?”. Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali –
[Fonte: Garante Privacy.it]
Otto anni di SICURELLO.no su PUNTOSICURO.it
Esattamente otto anni fa, il 15 ottobre 2010, veniva pubblicato su PUNTOSICURO.it il primo numero delle Immagini dell’insicurezza di SICURELLO.NO
Venerdì scorso siamo giunti all’articolo 370!!!
Otto anni di immagini, oltre 2500 fotografie, tantissimi formatori (ma anche RSPP, Consulenti, Organi di Vigilanza) che ci comunicano di aver utilizzato le immagini e che ci manifestano il loro apprezzamento per quanto stiamo facendo.
Ricordiamo infine che le immagini possono essere utilizzate nel rispetto dei diritti d’autore e della Licenza Creative Commons.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 agosto 2018
Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica. (18A06555) (GU Serie Generale n.236 del 10-10-2018)
10 ottobre 2018
RISONANZA MAGNETICA – STANDARD DI SICUREZZA
In G.U. n. 236 del 10 ottobre 2018 è pubblicato il Decreto 10 agosto 2018: Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/10/18A06555/sg
PUBBLICO SICURO
Workshop Organizzazione Eventi
Giovedì 8 novembre 2018, ore 9.00
CIRCOLO ARTISTICO Corso Italia, 108 – 52100 Arezzo (AR)
Relatori:
PASCAL VIOT – HENRIK NIELSEN
Introduce:
Arch. Laura Calanni Pileri (coordinatore tavolo tecnico eventi di Aifos)
Organizzazione:
Fondazione Arezzo Wave, STEA, Doc Servizi, iSSUE, YES Group
Patrocinio di Assomusica, AIFOS (Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza), Metis Studio Associato Partner tecnici K-Array, Eps, Italstage, Tecnoconference
Giovedì 8 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al Circolo Artistico di Corso Italia, 108 – 52100 Arezzo (AR) si svolge il secondo meeting internazionale “PUBBLICO SICURO”, workshop dedicato alla progettazione, organizzazione e gestione della sicurezza per il pubblico negli eventi.
L’evento nasce per volere di Fondazione Arezzo Wave, iSSUE, STEA e Doc Servizi con il Patrocinio di Assomusica, AIFOS, Metis Studio Associato e la partnership tecnica di KArray, EPS, Italstage e Tecnoconference.
I relatori saranno il Dr. Pascal Viot (già relatore del meeting del 2017 a Milano) e Henrik Nielsen (organizzatore di Roskilde Festival, il più longevo festival europeo, attivo dal 1971).
Introdurrà il workshop Arch. Lara Calanni Pileri, coordinatore del tavolo tecnico eventi di Aifos, con un excursus sulla attuale normativa italiana.
Il workshop, suddiviso in 4 momenti diversi della durata di una giornata è dedicato ai temi del terrorismo e alla gestione dei grandi eventi culturali con l’obiettivo di evitare o eventualmente gestire gli attacchi terroristici e i grandi flussi di persone. Un tema che, dopo i tragici eventi che hanno colpito l’Europa, interessa sempre più non solo gli organizzatori di eventi musicali e culturali di grandi dimensioni ma anche il pubblico e gli artisti stessi. In Italia, la sicurezza per il pubblico è un tema fortemente sentito, soprattutto dopo la tragedia avvenuta a Torino e dalla quale scaturirono poi una serie di circolari e direttive specifiche per il settore.
La giornata vuole essere l’occasione per portare anche in Italia un progetto di riflessione su queste tematiche che in Europa è attivo sin dal 2000 e viene portato avanti da YES Group, un gruppo di lavoro nato dopo il disastro di Roskilde e che dal 2006 ha assunto una connotazione intereuropea creando il progetto Yourope. È dunque dal 2006 che attraverso Yourope, YES Group organizza seminari dedicati alla salute e alla sicurezza nei festival in tutta Europa.
Uno dei relatori sarà il dottor Pascal Viot, ricercatore che ha conseguito il Dottorato di Ricerca nel 2013 sul tema Il territorio messo al sicuro per grandi eventi contemporanei. Membro guida dell’evento Yourope Event Safety Group, il dottor Pascal Viot dal 2006 è anche coordinatore del dipartimento Health, Safety & Security per il Paléo Festival di Nyon. Inoltre, ha fondato iSSUE (Swiss Institut for Urban & Event Security), mentre tra il 2013 e il 2016 ha condotto un progetto di ricerca dedicato al mantenimento dell’ordine durante i grandi eventi politici e sportivi in Europa.
Altro relatore sarà Henrik Nielsen, tra gli organizzatori del Roskilde Festival, tra i più grandi, “vecchi” e famosi festival europei (esiste dal 1971) che, dopo il tragico evento del 30 giugno 2000 in cui, durante il concerto dei Pearl Jam, persero la vita 8 persone, subì una profonda riorganizzazione generale e, ad oggi, è considerato il festival più sicuro e accogliente in Europa.
La manifestazione vedrà la partecipazione di 100 professionisti del settore (organizzatori di eventi di grandi dimensioni, tecnici, ecc.) che potranno partecipare alla giornata di formazione.
Il workshop sarà organizzato in tavoli di lavoro che permetteranno non solo di approfondire specifiche tematiche legate alla sicurezza nei grandi eventi, ma anche di produrre contenuti utili ai partecipanti per trovare soluzioni effettive per la gestione di luoghi affollati.
L’evento permetterà quindi di confrontarsi con esperti del settore e accrescere le proprie competenze e conoscenze su un tema che riguarda tutti, soprattutto nel periodo attuale. Pubblico Sicuro è inserito nell’evento “SudWave”.
L’evento è in lingua inglese (con servizio di traduzione simultanea).
Il corso rilascia 7 crediti formativi valevoli come aggiornamento professionale per RSPP/ASPP/CSP/CSE/Formatori/RLS.
PROGRAMMA
Welcome e registrazioni
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30
9:30 – Introduzione
10:00 – 18:00 – 4 workshop
Workshop 1 – Gestione della folla nei festival
– presentazione di Henrik su Roskilde
– presentazione del festival, profilo del pubblico, evoluzione del sistema di barriere, concetto di alta energia
– presentazione da Pascal su Paléo incentrata sulla gestione della folla (teoria e pratica)
– per quanto riguarda il tuo evento? Discussione in tavola con i partecipanti sul profilo del pubblico e strategia di gestione della folla in atto per i loro eventi
Workshop 2 – Strategie del terrorismo applicate a Roskilde e Paleo
– Lezioni apprese da Bataclan e Manchester
– Situazione in Danimarca e strategia per Roskilde
– Situazione in Svizzera e strategia per Paléo
– E la situazione in Italia? Discussione in tavola con i partecipanti sulla percezione della minaccia del terrorismo e strategie in atto per i loro eventi
Workshop 3 – Profilo della folla e aspettative del pubblico
– One Direction a Wembley nel 2014
– Eminem a Roskilde nel 2018 – Stromae al Paléo nel 2014
– Case study o esempi dei partecipanti? Tavola di discussione con i partecipanti su eventi ed esperienze speciali
Workshop 4 – Piano di gestione della folla
– Sonisphere Switzerland 2012
– Progetto di rimodellamento dello stadio di Wembley
– Uso delle tecnologie ai festival: CCTV, Control Room Management, Push messages (Crowd connected) Conclusione e feedback dei partecipanti
Informazioni
Il workshop è a numero chiuso fino a esaurimento posti (100 posti disponibili)
Il workshop rilascia 7 crediti formativi RSPP/ASPP/CSP/CSE/Formatori/RLS
Prezzo:
Costo a persona: € 150,00 + IVA
Costo associati Aifos e associati Assomusica: € 100,00 + IVA
Costo soci Doc: € 80,00 + IVA
Nel prezzo è incluso coffee break e lunch break
Iscrizione e registrazione: http://www.docformazione.it/workshop/pubblico-sicuro/
Per info: formazione@steacoop.it
Recepite in Italiano le norme tecniche della serie EN ISO 25649 che specificano i requisiti di sicurezza e i metodi di prova di materiali, sicurezza, prestazione e informazioni per il consumatore, per articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua.
In particolare la 25649-4 specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova di materiali, sicurezza, prestazione e informazioni per il consumatore, per articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua, secondo la UNI EN ISO 25649-1.
La norma si applica unitamente alla UNI EN ISO 25649-1 e UNI EN ISO 25649-2.
Inoltre, si applica agli articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua di Classe B secondo la UNI EN 25649-1 indipendentemente dal fatto che il galleggiamento sia ottenuto mediante gonfiaggio o materiale galleggiante inerente.
I dispositivi di classe B a differenza di altri sono caratterizzati da una posizione parzialmente immersa dell’utilizzatore all’interno del dispositivo e forniscono una struttura di galleggiamento dotata di una o più aperture per il corpo nelle quali l’utilizzatore si posiziona parzialmente immerso.
Lo sviluppo di prodotti sempre nuovi appartenenti a questo settore è in continua evoluzione. Oltre ai classici canotti con mutandina (destinati ai bambini al di sopra dei tre anni di età) che consentono un’azione più dinamica sull’acqua e nell’acqua sono stati sviluppati prodotti che consentono posture del corpo diverse e sono stati ampliati i gruppi di utilizzatori. La normazione che si dedica a questi prodotti mira a renderli più sicuri per tutti i tipi di utilizzatori.
Per maggiore chiarezza indichiamo qui di seguito alcuni prodotti tipici appartenenti alla classe B:
- canotti galleggianti con sistema interno di sostegno per il corpo (“salvagente con mutandina”) prevalentemente di forma circolare o quadrata, nei formati fantasia per scopi ludici;
- strutture galleggianti di fantasia con una o più aperture nelle quali adagiare il corpo del bambino, con o senza sistema di sostegno per il corpo;
- galleggianti con fenditure o aperture di qualsiasi forma nelle quali infilare le gambe;
- ciambelle galleggianti con fasce integrate di seduta all’interno dell’apertura circolare per il corpo.
La norma indica anche i luoghi tipici di applicazione degli articoli galleggianti, quali:
- piscine;
- aree protette di laghi, stagni;
- aree litoranee protette (non con vento che soffia dalla spiaggia verso il mare, non in corrente).
[Fonte UNI.com]
In GAZZETTA UFFICIALE la LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117 che introduce l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136)
Sulla Gazzetta Ufficiale di data 12 ottobre 2018 è stato pubblicata la Legge 1 ottobre 2018 che modifica il Codice della Strada introducendo l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo saranno definite con un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che andrà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Le disposizioni entreranno in vigore dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore di tale Decreto e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
Si rimane pertanto in attesa del Decreto che definisca le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi
1. All’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta’ inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all’articolo 172, comma 1-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
Art. 2
Campagne di informazione e sensibilizzazione
1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell’ambito
delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull’obbligo e sulle corrette modalita’ di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bambini, previsti dall’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, e sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilita’ sociale ai sensi dell’articolo 3 della legge 7
giugno 2000, n. 150.
Art. 3
Incentivi per l’acquisto dei dispositivi
1. Al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli, previsti
dall’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo
1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1º ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117 Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136)
A 20 anni dalla 494 più infortuni: perché?
Sul numero 3/2018 della rivista Prospettive Geometri, è stata pubblicate la riflessione che mi è stata chiesta tra normativa e sicurezza cantieri.
ATTENZIONE QUESTA NOTIZIA E’ STATA AGGIORNATA CON ULTERIORI INDICAZIONI
VAI ALL’AGGIORNAMENTO DI DATA 31 OTTOBRE 2018
NUOVE REGOLE PER L’INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI IN PROVINCIA DI TRENTO
Dal 5 ottobre, con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 e della relativa modifica dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state modificate le modalità di invio della NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI (*1).
In particolare è stato aggiunto l’invio della Notifica Preliminare anche al Prefetto.
Al fine di chiarire le modalità di invio ed alla luce del fatto che in Provincia di Trento non è presente il Prefetto (ma il Commissario del Governo), in data 5 ottobre ho provveduto ad inviare le seguenti richieste al Commissario del Governo di Trento:
- La conferma che per la Provincia di Trento l’invio va eseguito al Commissario del Governo,
- Le modalità di invio (email ordinaria, PEC od altro sistema),
- La conferma che tale invio viene accettato anche se effettuato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva in possesso di delega da parte del Committente o se l’invio deve essere fatto in via esclusiva dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
Di seguito la risposta ricevuta in data odierna (11 ottobre 2018):
In relazione a quanto richiesto si conferma che la trasmissione dei dati contenuti nell’allegato all’art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008, così come modificato dal D.L. 113/2018, potrà essere effettuata a questo Commissariato del Governo al seguente indirizzo: protocollo.comgovtn@pec.interno.it .
Quanto all’obbligo di notifica si ritiene che lo stesso dovrà essere assolto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, quali soggetti puntualmente individuati dal citato articolo 99.
Alla luce di quanto sopra si segnala che per quanto attiene le notifiche preliminari di avvio cantieri ed aggiornamento (nuove ditte, ecc.), la comunicazione al Commissario del Governo, NON potrà essere fatta da SOGGETTI DELEGATI, ma tale obbligo dovrà essere assolto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
!!!ATTENZIONE !!!
L’invio all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed alla Direzione Provinciale del Lavoro va invece e effettuato con le modalità precedenti (fai click qui per ulteriori informazioni),
in particolare l’invio delle notifiche preliminari dei cantieri del territorio della Provincia Autonoma di Trento:
- all’Unità operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento
- alla Direzione Provinciale del Lavoro
potrà essere compilata e trasmessa solo online. Tale invio può essere effettuato anche da una persona diversa dal committente o responsabile dei lavori del cantiere con un’opportuna delega di questi.
RIASSUMENDO
Tutte le notifiche preliminari cantieri (ed i relativi aggiornamenti) dovranno essere inviate:
- ONLINE per Azienda Provinciale Servizi Sanitari (UOPSAL) e Direzione Provinciale del Lavoro (anche tramite delegato)
- P.E.C. per Commissariato del Governo (inviata esclusivamente dal Committente/Responsabile dei lavori)
Geom. Stefano Farina
(*1) Riferimento normativo così come modificato dall’art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018
Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
L'articolo COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO: MODALITA’ DI INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI sembra essere il primo su OTTANTUNO.
L'articolo COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO: MODALITA’ DI INVIO NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI sembra essere il primo su GLI ARTICOLI DI PIATTAFORMASITI.
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40922 – Infortunio mortale dell’appaltatore dei lavori di pitturazione degli esterni di un villino: responsabilità del committente “non professionale”.
“Pur dovendosi escludere che incomba sul committente -ed ancor di più su un committente che può, in qualche modo, definirsi ‘non professionale’, come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.- un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l’onere generalissimo di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza. E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro (quando non operi come artigiano) i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi. Solo, infatti, nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico -dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un’abitazione- includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l’incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all’eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza.
Leggi tutto: fai click qui
[Fonte: OLIMPUS.UNIURB]Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”).
Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.
L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.
Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto dei 250 dipendenti – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.
Nelle FAQ vengono indicate, tra l’altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.
[Fonte Garante della Privacy]
Nell’ultima riunione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) è stata approvata la nuova versione degli “standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei Geometri“.
Le diverse specifiche – articolate attraverso tre aree di attività principali: “Estimo e attività peritale“, “Edilizia, urbanistica e ambiente“, “Geomatica e attività catastale” – definiscono l’iter di cui si compone una prestazione tecnica, comprendendo e sottolineando i requisiti di conoscenza, abilità, competenza e capacità relativi a questa figura professionale, a beneficio anche di una maggiore trasparenza tanto verso la committenza quanto verso la collettività.
Ricordiamo che il progetto che ha portato alla prima definizione degli standard di qualità delle attività professionali dei geometri risale al 2009 e costituisce un significativo esempio di valorizzazione di una attività professionaleattraverso un percorso diverso da quello classico ordinamentale.
Gli “standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei Geometri” sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito CNGeGL.
Aumentano le sanzioni in caso di subappalti illeciti.
A partire dal 5 ottobre 2018, con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018 , n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) sono aumentate le sanzioni in caso di subappalto illegale.
Art. 25.
Sanzioni in materia di subappalti illeciti
1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»; b) al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».
Di seguito il testo così come modificato:
LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 – Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (in G.U. 14 settembre 1982, n. 253).
Art. 21
Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E’ data all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
L’autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti soggettivi per l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori.
L’autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575. Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta.
L’ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell’amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.