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Informazioni e materiali trovati in rete

SICUREZZA CANTIERI & COVID-19
Chi proviene da regioni a rischio (rosso/arancione) può entrare in cantiere?
A questa ed altre domande proveremo a rispondere nel corso del modulo formativo.
Modulo formativo di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza Cantieri, RSPP, Consulenti, Datori di Lavoro, Committenti, Responsabili dei Lavori.
Tra Decreti Legge, DPCM ed Ordinanze locali il rischio di non adempiere correttamente agli obblighi normativi è sicuramente elevato, così come rimane elevato il rischio di contagio tra i lavoratori, tecnici ed altri soggetti che accedono ai cantieri.
Cerchiamo di fare il punto della situazione approfondendo, in base ai vari ruoli ricoperti, quali sono gli obblighi previsti sia dal punto di vista organizzativo che di quello gestionale del cantiere e come attuarli.
Mercoledì 3 febbraio 2021
Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 tramite videoconferenza
A tutti gli iscritti verranno inviati gratuitamente i materiali
della serie CANTIERI COVID-19 di SICURELLO.si ed i pittogrammi predisposti. Un pacchetto del valore di 75 euro.

Docente: Geom. Stefano Farina
Quota di iscrizione: euro 60,00 + i.v.a.
Per informazioni/iscrizioni: info@corsi.in
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I CALENDARI 2021 di SICURELLO.si
Il “CALENDARIO di SICURELLO.si Kilometri Zero” è gratuito e liberamente scaricabile affinché per la sua diffusione non vi sia utilizzo di carburanti e conseguentemente nessun inquinamento per trasportarlo dalla tipografia ai nostri uffici, dagli uffici alle poste, dalle poste ai singoli destinatari.
Il CALENDARIO 2021 di SICURELLO.si, nelle due versioni (da SCRIVANIA e da PARETE) è dedicato alle SITUAZIONI DI SICUREZZA E DI INSICUREZZA che possiamo trovare nel mondo del lavoro o negli ambienti di vita.
Si tratta di un CALENDARIO che ogni mese ci propone una riflessione su come molte volte basta poco per passare dalla sicurezza all'insicurezza e viceversa.I disegni di Federica Farina ( fantasmina.it ) riprendono le tematiche della sicurezza secondo il punto di vista di SICURELLO.si .
Per scaricare il CALENDARIO 2021 di SICURELLO.si nella versione da PARETE in versione qualità alta (dimensione indicativa file 61 Mb) fai click sull’immagine sottostante: Per guardare le ISTRUZIONI per preparare il CALENDARIO di SICURELLO.si nella versione da PARETE (dimensione indicativa file 6Mb) fai click sull’immagine sottostante:
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Se vuoi sono ancora disponibili per il download gratuito anche i calendari degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 nelle due versioni da parete e da scrivania. Fai click qui per entrare nelle pagine dalle quali potrai scaricare i calendari degli anni precedenti.
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I CALENDARI 2021 di SICURELLO.si
Anche il 2021 sarà accompagnato dalle immagini del CALENDARIO di SICURELLO.si
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Il CALENDARIO 2021 di SICURELLO.si, nelle due versioni (da SCRIVANIA e da PARETE) è dedicato alle SITUAZIONI DI SICUREZZA E DI INSICUREZZA che possiamo trovare nel mondo del lavoro o negli ambienti di vita.
Si tratta di un CALENDARIO che ogni mese ci propone una riflessione su come molte volte basta poco per passare dalla sicurezza all’insicurezza e viceversa.
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E’ nato il sito dei giochi di SICURELLO.si per bambini e ragazzi.
Giochi online, giochi da scaricare, enigmistica e tanto altro.
Tutto i giochi sono gratuiti e li trovate all’indirizzo:
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![]() . L'articolo I GIOCHI DI SICURELLO PER BAMBINI E RAGAZZI proviene da SICUREZZA NETWORK. Al fine di divulgare le buone prassi in materia Tutto il materiale è scaricabile Al fine di divulgare le buone prassi in materia Tutto il materiale è scaricabile L'articolo CORONAVIRUS Schemi e Buone Prassi proviene da SICUREZZA NETWORK. Già in onda i primi video: Il labirinto La torre di Babele (Parte Prima) La torre di Babele (Parte Seconda) L'articolo E’ nato il Canale Youtube di SICURELLOsi SAFETY proviene da SICUREZZA NETWORK. I CALENDARI 2020 di SICURELLO.siAnche il 2020 sarà accompagnato dalle immagini del CALENDARIO di SICURELLO.si Il “CALENDARIO di SICURELLO.si Kilometri Zero” è gratuito e liberamente scaricabile affinché per la sua diffusione non vi sia utilizzo di carburanti e conseguentemente nessun inquinamento per trasportarlo dalla tipografia ai nostri uffici, dagli uffici alle poste, dalle poste ai singoli destinatari. Il CALENDARIO 2020 di SICURELLO.si, nelle due versioni (da SCRIVANIA e da PARETE) è dedicato agli EVENTI NEGATIVI DELLA NATURA O CAUSATI DALL’UOMO. Non si tratta di un CALENDARIO catastrofico, ma di un calendario che ogni mese ci propone una riflessione su come non dobbiamo farci trovare impreparati quando succede qualcosa. I disegni di Federica Farina ( fantasmina.it ) riprendono le tematiche della sicurezza secondo il punto di vista di SICURELLO.si . Per scaricare il CALENDARIO 2020 di SICURELLO.si nella versione da PARETE in versione qualità alta (dimensione indicativa file 61 Mb) fai click sull’immagine sottostante: Per guardare le ISTRUZIONI per preparare il CALENDARIO di SICURELLO.si nella versione da PARETE (dimensione indicativa file 6Mb) fai click sull’immagine sottostante: Per scaricare il CALENDARIO 2020 di SICURELLO.si nella versione da SCRIVANIA (dimensione indicativa file 20Mb) fai click sull’immagine sottostante: Per guardare le ISTRUZIONI per preparare il CALENDARIO di SICURELLO.si nella versione da SCRIVANIA (dimensione indicativa file 12Mb) fai click sull’immagine sottostante: Se vuoi sono ancora disponibili per il download gratuito anche i calendari degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 nelle due versioni da parete e da scrivania. L'articolo CALENDARIO 2020 di SICURELLO.si proviene da SICUREZZA NETWORK. TRENTO FILM FESTIVAL DELLA MONTAGNA – MONTAGNA LIBRI 2019 |
ELENCO NORME SERIE UNI EN 15269
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 1: Requisiti generali
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 2: Resistenza al fuoco di porte in acciaio su cerniere o su perni
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 7: Resistenza al fuoco di porte scorrevoli in acciaio
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 10: Resistenza al fuoco di chiusure avvolgibili in acciaio
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 11: Resistenza al fuoco di tende in tessuto manovrabili
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte incernierate o su cardini, in acciaio o legno, con finestrature, con telaio in legno o metallico
Coordinamento Sicurezza Cantieri, Ruolo di RSPP, Formazione, Consulenza Sicurezza sul Lavoro, Convegni, Seminari, Workshop, Webinair, Responsabile Safety Eventi, Consulenza R.U.P., DPO Privacy, …
NEWS dal portale SICUREZZANETWORK
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Tutte le NEWS e gli aggiornamenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro, norme tecniche / UNI, sicurezza cantieri, SAFETY EVENTI, privacy e tanto altro.
Il Geometra Stefano Farina collabora da oltre 10 anni con il quotidiano sulla sicurezza su lavoro PUNTOSICURO.it e cura settimanalmente
la rubrica “Le immagini dell’INSICUREZZA di SICURELLO.no”.
Gli articoli delle IMMAGINI dell’INSICUREZZA di SICURELLO.no pubblicati su PUNTOSICURO.si nell’anno 2018:
21 Dicembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: ospite a sorpresaUn momento di riflessione sulla sicurezza fatto in un modo un po’ diverso. 14 Dicembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: non prendiamoci in… giroLa cura dei particolari negli eventi sportivi 7 Dicembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: …ed alla fine un “ex-voto”?Due operatori su un trabattello che eseguono l’attività sotto la sorveglianza del Committente, ma… 30 Novembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: basta starci attentiCome se fosse un “fil di ferro”, ma più grosso!!! 23 Novembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: ponte su ruote o PLE?Più che un ponteggio, si tratta di un ponte su ruote o un’anomala PLE. 16 Novembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: mercatini di NataleSperiamo che a Natale ci arrivino (sani e salvi). 9 Novembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: obbligatorio l’elmetto per i pedoniChi va a dotare i pedoni che liberamente transitano sul marciapiede dello specifico DPI? 31 Ottobre 2018: Le immagini dell’insicurezza: alla Fiera….Tanti stand, tanti seminari, tanti convegni dove si parlava di sicurezza, tanti D.P.I., tante attrezzature sicure, però qualche “sfumatura” ha attirato l’attenzione 26 Ottobre 2018: Le immagini dell’insicurezza: Formazione e addestramento inefficaci?Ma questi sanno il rischio che stanno correndo? 19 Ottobre 2018: Le immagini dell’insicurezza: tra ombrelli e piattaforme fluttuantiIl braccio della PLE invade in toto la sede stradale: ma la sicurezza dov’è? 12 Ottobre 2018: Le immagini dell’insicurezza: giochiamo a nascondino?Il classico nascondino si presta ad essere giocato con molte varianti, ma non tutte sicure! 5 Ottobre 2018: Le immagini dell’insicurezza: demolizione controllata!Cosa potrebbe succedere al lavoratore in caso di cedimento della struttura in demolizione? 28 Settembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: come ti aggancio!Il gancio sale e scende, mentre la sicurezza scende sempre più in basso. 21 Settembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: a cavallo dell’ape… carChe sia un metodo alternativo per permettere anche all’autista di provvedere alla posa dei coni? 14 Settembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: intervento a cantiere apertoUn cantiere tutto aperto che forse andrebbe chiuso. 7 Settembre 2018: Le immagini dell’insicurezza: come ti “parcheggio” la gruGli elementi dell’insicurezza ci sono tutti… 31 Agosto 2018: Le immagini dell’insicurezza: la torre pendenteOltre al buon senso e al codice della strada… 3 Agosto 2018: Le immagini dell’insicurezza: verifiche e controlli delle funiUn paio di morsetti e tanto nastro isolante. 27 Luglio 2018: Le immagini dell’insicurezza: il portacascoIl D.Lgs. 81/2008 all’articolo 78 comma e prevede che i lavoratori provvedano alla cura dei DPI messi a loro disposizione. 20 Luglio 2018: Le immagini dell’insicurezza: rischiare la vitaChi presterebbe soccorso a questo lavoratore in caso di infortunio? Cosa prevedevano i documenti della sicurezza redatti per lo specifico cantiere? 13 Luglio 2018: Le immagini dell’insicurezza: scalare con le scaleCosa prevedevano i documenti della sicurezza redatti per il cantiere? 6 Luglio 2018: Le immagini dell’insicurezza: sempre in cerca di una scossaAll’improvviso lo sguardo corre verso l’alto e la sorpresa è certamente elettrizzante. 29 Giugno 2018: Le immagini dell’insicurezza: tempo scaduto?E non m’annoio e non che non m’annoio, anzi si 22 Giugno 2018: Le immagini dell’insicurezza: la differenza dei piccoli gestiUn articolo a quattro mani: quando i piccoli gesti possono fare la differenza. 15 Giugno 2018: Le immagini dell’insicurezza: lo scivoloLa lamiera c’è, l’inclinazione pure, quello che manca è il tappetone gonfiabile alla base. 8 Giugno 2018: Le immagini dell’insicurezza: una scala sulla spalla e viaAbilità o incoscienza nel trasporto ed utilizzo di scale portatili. 1 Giugno 2018: Le immagini dell’insicurezza: un cartello inutileUn po’ più di attenzione è certamente necessaria. 25 Maggio 2018: Le immagini dell’insicurezza: quando non esistono protezioniAttraverso la recinzione di un cantiere: il rischio cadute dall’alto in assenza di protezioni. 18 Maggio 2018: Le immagini dell’insicurezza: un bagno fuori stagione Nelle immagini dell’insicurezza di SICURELLO.no di oggi i componenti da aggregare ci sono tutti, quello che difetta sono però le quantità! 11 Maggio 2018: Le immagini dell’insicurezza: l’alza bandieraIl servizio manutenzione è prontamente intervenuto. 4 Maggio 2018: Le immagini dell’insicurezza: uomo a terraL’operaio è inciampato? 27 Aprile 2018: Le immagini dell’insicurezza: la solita improvvisazioneCosa comporta l’improvvisazione nel comparto edile? 13 Aprile 2018: Le immagini dell’insicurezza: una situazione neraUna situazione che certamente è nera, molto nera. 6 Aprile 2018: Le immagini dell’insicurezza: la griglia di protezione dell’elica?L’ho appena tolta! 30 Marzo 2018: Le immagini dell’insicurezza: cosa manca?Qualche “legnetto” ed ecco fatto. 23 Marzo 2018: Le immagini dell’insicurezza: dalla Saint Kitts e NevisIN-Sicurezza dal Mondo: il pericolo c’è, a prescindere della normativa! 16 Marzo 2018: Le immagini dell’insicurezza: ha perso le gambe!Una bella raccolta di insicurezza sotto a un unico piano di lavoro! 9 Marzo 2018: Le immagini dell’insicurezza: Stare zitti? No grazie!!!In un quartiere densamente abitato… 2 Marzo 2018: Come riscaldarsi in un cantiere stradale?Freddo? Ormai siamo alla “canna del gas”. 23 Febbraio 2018: Le immagini dell’insicurezzaPer fortuna qualcuno mette il gilet ad alta visibilità. Forse però qualcosa non va!!! 16 Febbraio 2018: Come stanno in piedi i “tralicci”?Fil di ferro strutturale (Cit.) 9 Febbraio 2018: Le immagini dell’insicurezzaCosa ci insegna il montaggio dell’insegna? 2 Febbraio 2018: Le immagini dell’insicurezzaCrisi di identità di un nastro segnaletico. 26 Gennaio 2018: Tra un’interferenza e l’altraL’interferenza tra le attività di smontaggio del ponteggio e la viabilità circostante. 19 Gennaio 2018: Le immagini dell’insicurezzaIl vero ponte su ruote 12 Gennaio 2018: Le immagini dell’insicurezza: PLE fai da teA mali estremi, estremi rimedi…
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Gestione delle emergenze: un aiuto dagli in influencer
Come influenzare positivamente i comportamenti delle persone in caso di emergenza.
11dicembre 2018
Pubblicato oggi su PUNTOSICURO.it un articolo che approfondisce gli aspetti relativi ai comportamenti delle persone in caso di emergenza e lancia una proposta applicativa in materia.
Di seguito l’articolo a firma del Geom. Stefano Farina.
In questi giorni le cronache ci portano una nuova triste notizia riguardante l’evento luttuoso che è avvenuto durante un concerto in una discoteca, un evento che sarà la magistratura a dipanare nelle sue cause e responsabilità, ma che certamente deve farci riflettere sui molti aspetti legati alle emergenze in presenza di folla, al panico che si può scatenare e ai comportamenti delle persone.
Come certamente molti di voi, pure io mi sono posto una serie di domande non su cosa sia successo, ma su come si debba lavorare sulle persone per evitare il ripetersi, sempre più frequenti di situazioni di questo tipo e sia alla luce delle esperienze avute in ambito eventi pubblico spettacolo, sia in quello legato alla gestione di emergenze in luoghi con presenza di utenti, ho iniziato a riflettere su cosa si può o si deve fare per migliorare quanto già previsto normativamente.
Durante la riflessione mi è tornata in mente anche la testimonianza della Dott.ssa Anna Maria Masi allo Storytelling: “storie di fortuna e d’infortunio” (pdf) organizzato da AiFOS e ICOGEI e che si è tenuto a Torino lo scorso 27 novembre. La Dott.ssa Masi, Psicologa dell’Associazione Psicologi per i Popoli di Torino, era intervenuta a seguito degli incidenti verificatisi in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 ed ha raccontato quanto vissuto e le sensazioni di alcune delle persone coinvolte nell’evento: quella sera per un “falso allarme” si scatenò il panico con una fuga precipitosa delle persone dalla piazza, fuga che causò la morte di una persona ed oltre 1500 feriti. Da evidenziare come la dinamica di quella sera abbia molti punti in comune con quanto successo nella notte tra venerdì 7 dicembre e sabato 8 dicembre nella discoteca in provincia di Ancona.
E dopo le domande, le risposte, o almeno delle risposte che possono essere un punto di partenza per dei ragionamenti e dei progetti da intraprendere.
Una prima risposta che ci può essere di aiuto è certamente lo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma e che può essere utilizzato per capire i comportamenti delle persone e per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza (studio pubblicato nel 2015). Di seguito riporto il comunicato stampa, diffuso nel 2015 dal CNR e riproposto in questi giorni, che presenta i risultati della sperimentazione fatta e che si sovrappone esattamente all’esperienza che molti responsabili della sicurezza hanno maturato in anni di attività:
L’effetto gregge esiste
I pedoni in gruppo e le folle si comportano come pecore, quando non sanno dove andare, e si possono controllare: una scoperta, a cui ha contribuito l’Iac-Cnr, che con un’opportuna guida ‘nascosta’ potrebbe consentire di gestire in modo ottimale situazioni quali i flussi dei pellegrini al prossimo Giubileo. L’esperimento è apparso su arXiv
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al meglio i flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’”, spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il ricercatore Iac-Cnr, “i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’ gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei ‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare alcune persone conducendole lontano da essa, per poi riportarle successivamente nella giusta direzione”.
Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante una manifestazione violenta. In questi casi agenti in borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di Baviera.
Roma, 11 maggio 2015
Scheda:
Chi: Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma Che cosa: Esperimento sul comportamento delle folle apparso su
http://arxiv.org/abs/1504.04064 G. Albi, M. Bongini, E. Cristiani, D. Kalise, Invisible control of self-organizing agents leaving unknown environments, SIAM J. Appl. Math., 76 (2016), 1683-1710.
Una seconda risposta è quella legata alle “tradizionali” forme di gestione dell’emergenza. In genere, tutte le attività, comprese quelle che vedono una presenza maggioritaria di utenti rispetto al personale di “servizio” (a solo titolo cito ristoranti, discoteche, alberghi, trasporti, centri commerciali, teatri, cinema, università, grossi convegni e convention, mostre mercato, mercatini natalizi, meeting, fiere campionarie, eventi sportivi, parchi divertimenti e parchi a tema, eventi di pubblico spettacolo, ecc.), hanno una gestione delle emergenze che si basa su parametri abbastanza standardizzati:
- piano di emergenza,
- personale addetto alle emergenze debitamente formato
- personale semplicemente informato sulla gestione delle emergenze,
- planimetrie dell’evacuazione,
- segnaletica di sicurezza,
- esercitazioni; queste ultime molte volte eseguite con il solo personale, mentre è (purtroppo) più raro che vengano eseguite coinvolgendo gli utenti/clienti.
Questo schema però molte volte risulta essere insufficiente o carente per situazioni con presenza di utenti “fluidi”, ovvero che non sono vincolati ad uno specifico luogo, ma si muovono all’interno di un’area più o meno grande.
Una terza risposta riguarda le dinamiche dell’affollamento, ovvero la considerazione che in qualsiasi situazione avremo delle zone più affollate rispetto ad altre, ovvero ci saranno delle aree “stabili” riempite in modo uniforme (ad esempio le zone antistanti i palchi, certe aree dei ristoranti, dei percorsi all’interno dei centri commerciali, delle singole attrazioni di un parco tematico, ecc.) ed una serie di zone “periferiche”, più fluide ed occupate con densità minori. La letteratura tecnica – con alcuni studi che hanno valutato la pericolosità o meno degli affollamenti – indica che le folle con densità da 2 a 4 persone a m² possono ancora permettere al singolo individuo di muoversi in una direzione o nell’altra indipendentemente, mentre una densità pari o superiore di 6 persone o più, produce un movimento della folla ad onda che non permette più al singolo individuo di decidere dove andare e può provocare malori per schiacciamenti, soffocamenti, cadute che creano un “vuoto” nella struttura compatta che automaticamente viene riempito dal resto della folla o a sua volta provoca un crollo più ampio portando a feriti o addirittura a vittime (come purtroppo le cronache ci hanno più volte mostrato).
In tutti i casi il fattore umano degli “utenti” non è facilmente gestibile in quanto non prevedibile perchè non legato a fattori oggettivi, ma altamente variabile e soggettivo (se pur con modelli ripetibili e misurabili) ed allora a questo punto – a mio avviso – non basta più quanto fatto con gli “addetti”, ma è necessario e fondamentale iniziare a lavorare anche sugli utenti.
Varie le possibilità che potrebbero essere utilizzate, vediamone alcune:
- informazione prima o durante l’evento. Metodologia usata in alcuni grandi eventi vedasi ad esempio quanto fatto prima del concerto di Vasco Rossi lo scorso anno a Modena con la proiezione di un video messaggio relativo alla sicurezza.
Naturalmente l’esempio di quanto fatto al Modena Park 2017 può essere un’idea che, rimodulata nelle giuste proporzioni rispetto alle dimensioni dell’evento o della situazione, può diventare un elemento per rendere consapevoli gli utenti di quanto previsto e della propria sicurezza;
- effettuazione di esercitazioni con la presenza degli utenti, dei clienti, del pubblico (ad esempio in hotel e ristoranti, ma anche in altri contesti);
- distribuzione di materiali informativi specifici e chiari (evitare riproposizione di norme, ma lavorare su disegni e schemi);
- aprire dei tavoli di confronto tecnici per analizzare varie situazioni e meglio comprendere dinamiche e problematiche, un po’ come fatto quest’anno ad Arezzo nel Workshop PUBBLICO SICURO: Organizzazione Eventi negli Anni del Terrorismo, al quale hanno partecipato relatori di caratura internazionale che hanno portato la loro esperienza e si è riflettuto su tematiche che in Europa sono dibattute a partire dal duemila e che vengono portate avanti da un gruppo di lavoro nato dopo il disastro di Roskilde e che dal 2006 ha assunto una connotazione intereuropea creando uno specifico progetto.
Naturalmente in questo caso il punto di approfondimento e confronto non dovrebbero essere i grossi eventi, ma la quotidianità di strutture che ogni giorno aprono la loro attività e che a volte non riescono a comprendere i vincoli ed i limiti che le norme impongono.
Ma proprio pensando al “gregge” della ricerca CNR, l’idea potrebbe essere quella di identificare nei vari luoghi delle persone (clienti abituali, studenti, specifiche categorie di utenti) che in caso di emergenza sappiano cosa fare e soprattutto dove andare.
Chiamiamoli gli “influencer dell’emergenza”, ovvero persone allenate che diventino dei ‘leader nascosti’ pronti a trasformarsi in “guide dell’emergenza”.
E’ certamente un’idea che avrà bisogno di approfondimenti, analisi, simulazioni, prove pratiche ed esercitazioni.
Come AiFOS stiamo ormai da tempo approfondendo, con uno gruppo di lavoro specifico, le tematiche legate alla gestione degli eventi e certamente quest’idea, per quanto possa sembrare un volo pindarico, potrà essere uno dei prossimi punti di studio e valutazione.
Naturalmente quanto sopra diventa possibile e realizzabile se anche gli altri aspetti della sicurezza, quali il numero di persone presenti, l’idoneità delle vie di fuga, la presenza di addetti debitamente formati, informati ed aggiornati, vengono attuati e rispettati.
Geom. Stefano Farina
Consigliere Nazionale AiFOS – Vicepresidente AiFOS Protezione Civile
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Leggi l’articolo su PUNTOSICURO.it
[Fonte: PUNTOSICURO.it ]
TEDx TRENTO 2018 : HIC SUNT LEONES
Trento, 1 dicembre 2018 – Teatro Sociale Trento
Responsabile della Sicurezza: Geometra Stefano Farina
Selezione foto tratte da https://www.flickr.com/photos/tedxtrento/
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Come influenzare positivamente i comportamenti delle persone in caso di emergenza?
In questi giorni le cronache ci portano una nuova triste notizia riguardante l’evento luttuoso che è avvenuto durante un concerto in una discoteca, un evento che sarà la magistratura a dipanare nelle sue cause e responsabilità, ma che certamente deve farci riflettere sul molti aspetti legati alle emergenze in presenza di folla, al panico che si può scatenare ed ai comportamenti delle persone.
Come certamente molti di voi, pure io mi sono posto una serie di domande non su cosa sia successo, ma su come si debba lavorare sulle persone per evitare il ripetersi, sempre più frequenti di situazioni di questo tipo e sia alla luce delle esperienze avute in ambito eventi pubblico spettacolo, sia in quello legato alla gestione di emergenze in luoghi con presenza di utenti, ho iniziato a riflettere su cosa si può o si deve fare per migliorare quanto già previsto normativamente.
Durante la riflessione mi è tornata in mente anche la testimonianza della Dott.ssa Anna Maria Masi al recente convegno “Storytelling: storie di fortuna e d’infortunio” organizzato da AiFOS e ICOGEI e che si è tenuto a Torino lo scorso 27 novembre. La Dott.ssa Masi, Psicologa dell’Associazione Psicologi per i Popoli di Torino, era intervenuta a seguito degli incidenti verificatisi in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 ed ha raccontato quanto vissuto e le sensazioni di alcune delle persone coinvolte nell’evento: quella sera per un “falso allarme” si scatenò il panico con una fuga precipitosa delle persone dalla piazza, fuga che causò la morte di una persona ed oltre 1500 feriti (link alle slide). Da evidenziare come la dinamica di quella sera abbia molti punti in comune con quanto successo nella notte tra venerdì 7 dicembre e sabato 8 dicembre nella discoteca in provincia di Ancona.
E dopo le domande, le risposte, o almeno delle risposte che possono essere un punto di partenza per dei ragionamenti e dei progetti da intraprendere.
Una prima risposta che ci può essere di aiuto è certamente lo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma e che può essere utilizzato per capire i comportamenti delle persone e per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza (studio pubblicato nel 2015). Di seguito riporto il comunicato stampa, diffuso nel 2015 dal CNR e riproposto in questi giorni, che presenta i risultati dello sperimentazione fatta e che si sovrappone esattamente all’esperienza che molti responsabili della sicurezza hanno maturato in anni di attività:
L’effetto gregge esiste
I pedoni in gruppo e le folle si comportano come pecore, quando non sanno dove andare, e si possono controllare: una scoperta, a cui ha contribuito l’Iac-Cnr, che con un’opportuna guida ‘nascosta’ potrebbe consentire di gestire in modo ottimale situazioni quali i flussi dei pellegrini al prossimo Giubileo. L’esperimento è apparso su arXiv
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al meglio i flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’”, spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il ricercatore Iac-Cnr, “i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’ gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei ‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare alcune persone conducendole lontano da essa, per poi riportarle successivamente nella giusta direzione”.
Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante una manifestazione violenta. In questi casi agenti in borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di Baviera.
Roma, 11 maggio 2015
Scheda:
Chi: Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma Che cosa: Esperimento sul comportamento delle folle apparso su http://arxiv.org/abs/1504.04064
G. Albi, M. Bongini, E. Cristiani, D. Kalise, Invisible control of self-organizing agents leaving unknown environments, SIAM J. Appl. Math., 76 (2016), 1683-1710.
Una seconda risposta è quella legata alle “tradizionali” forme di gestione dell’emergenza. In genere, tutte le attività, comprese quelle che vedono una presenza maggioritaria di utenti rispetto al personale di “servizio” (a solo titolo cito ristoranti, discoteche, alberghi, trasporti, centri commerciali, teatri, cinema, università, grossi convegni e convention, mostre mercato, mercatini natalizi, meeting, fiere campionarie, eventi sportivi, parchi divertimenti e parchi a tema, eventi di pubblico spettacolo, ecc.), hanno una gestione delle emergenze che si basa su parametri abbastanza standardizzati:
- piano di emergenza,
- personale addetto alle emergenze debitamente formato
- personale semplicemente informato sulla gestione delle emergenze,
- planimetrie dell’evacuazione,
- segnaletica di sicurezza,
- esercitazioni; queste ultime molte volte eseguite con il solo personale, mentre è (purtroppo) più raro che vengano eseguite coinvolgendo gli utenti/clienti.
Questo schema però molte volte risulta essere insufficiente o carente per situazioni con presenza di utenti “fluidi”, ovvero che non sono vincolati ad uno specifico luogo, ma si muovo all’interno di un’area più o meno grande.
Una terza risposta riguarda le dinamiche dell’affollamento, ovvero la considerazione che in qualsiasi situazione avremo delle zone più affollate rispetto ad altre, ovvero ci saranno delle aree “stabili” riempite in modo uniforme (ad esempio le zone antistanti i palchi, certe aree dei ristoranti, dei percorsi all’interno dei centri commerciali, delle singole attrazioni di un parco tematico, ecc.) ed una serie di zone “periferiche”, più fluide ed occupate con densità minori. La letteratura tecnica – con alcuni studi che hanno valutato la pericolosità o meno degli affollamenti – indica che le folle con densità da 2 a 4 persone a m² possono ancora permettere al singolo individuo di muoversi in una direzione o nell’altra indipendentemente, mentre una densità pari o superiore di 6 persone o più, produce un movimento della folla ad onda che non permette più al singolo individuo di decidere dove andare e può provocare malori per schiacciamenti, soffocamenti, cadute che creano un “vuoto” nella struttura compatta che automaticamente viene riempito dal resto della folla o a sua volta provoca un crollo più ampio portando a feriti o addirittura a vittime (come purtroppo le cronache ci hanno più volte mostrato).
In tutti i casi il fattore umano degli “utenti” non è facilmente gestibile in quanto non prevedibile perché non legato a fattori oggettivi, ma altamente variabile e soggettivo (se pur con modelli ripetibili e misurabili) ed allora a questo punto – a mio avviso – non basta più quanto fatto con gli “addetti”, ma è necessario e fondamentale iniziare a lavorare anche sugli utenti.
Varie le possibilità che potrebbero essere utilizzate, vediamone alcune:
- informazione prima o durante l’evento. Metodologia usata in alcuni grandi eventi vedasi ad esempio quanto fatto prima del concerto di Vasco Rossi lo scorso anno a Modena con la proiezione di un video messaggio relativo alla sicurezza.
Grazie alla disponibilità di Fabio Marsili – Around The Show srl, che ringraziamo per l’autorizzazione alla pubblicazione, facendo click sull’immagine è possibile vedere il video citato.

Nota: fai click sull’immagine per aprire la pagina con il Video Messaggio Sicurezza proiettato al Modena Park 2017
Naturalmente l’esempio di quanto fatto al Modena Park 2017 può essere un’idea che, rimodulata nelle giuste proporzioni rispetto alle dimensioni dell’evento o della situazione, può diventare un elemento per rendere consapevoli gli utenti di quanto previsto e della propria sicurezza;
- effettuazione di esercitazioni con la presenza degli utenti, dei clienti, del pubblico (ad esempio in hotel e ristoranti, ma anche in altri contesti);
- distribuzione di materiali informativi specifici e chiari (evitare riproposizione di norme, ma lavorare su disegni e schemi);
- aprire dei tavoli di confronto tecnici per analizzare varie situazioni e meglio comprendere dinamiche e problematiche, un po’ come fatto quest’anno ad Arezzo nel Workshop PUBBLICO SICURO: Organizzazione Eventi negli Anni del Terrorismo, organizzato da Fabio Fila e Doc Servizi e al quale hanno partecipato relatori di caratura internazionale che hanno portato la loro esperienza e si è riflettuto su tematiche che in Europa sono dibattute a partire dal duemila e che vengono portate avanti da YES Group, un gruppo di lavoro nato dopo il disastro di Roskilde e che dal 2006 ha assunto una connotazione intereuropea creando il progetto Yourope.
Naturalmente in questo caso il punto di approfondimento e confronto non dovrebbero essere i grossi eventi, ma la quotidianità di strutture che ogni giorno aprono la loro attività e che a volte non riescono a comprendere i vincoli ed i limiti che le norme impongono.
Ma proprio pensando al “gregge” della ricerca CNR, l’idea potrebbe essere quella di identificare nei vari luoghi delle persone (clienti abituali, studenti, specifiche categorie di utenti) che in caso di emergenza sappiano cosa fare e soprattutto dove andare. Chiamiamoli gli “influencer dell’emergenza”, ovvero persone allenate che diventino dei ‘leader nascosti’ pronti a trasformarsi in “guide dell’emergenza”. È certamente un’idea che avrà bisogno di approfondimenti, analisi, simulazioni, prove pratiche ed esercitazioni.
Come AiFOS stiamo ormai da tempo approfondendo, con uno gruppo di lavoro specifico coordinato dall’Arch. Lara Calanni Pileri, le tematiche legate alla gestione degli eventi e certamente quest’idea, per quanto possa sembrare un volo pindarico, potrà essere uno dei prossimi punti di studio e valutazione. Naturalmente quanto sopra diventa possibile e realizzabile se anche gli altri aspetti della sicurezza, quali il numero di persone presenti, l’idoneità delle vie di fuga, la presenza di addetti debitamente formati, informati ed aggiornati, vengono attuati e rispettati.
Geom. Stefano Farina
L’articolo è stato pubblicato su:
- PUNTOSICURO.it
- AIFOS.org
- CIRCOLAREGABRIELLI.it
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Informazione prima dell’evento: Proiezione di un video messaggio relativo alla sicurezza – Modena Park 2017
Video a corredo dell’articolo di www.puntosicuro.it
Per il Video Messaggio Sicurezza si ringrazia Fabio Marsili – Around The Show srl
Estate 2017
Video Messaggio Sicurezza
Credits:
Around The Show srl Prodotto
BeLoud per la realizzazione
Paul Mellidi per le animazioni
Simone Giacinti Attore
#securitymanagement #ats #sicurezza #informazione #prevenzione
ATS servizi di sicurezza a 360°
Il Modena Park 2017 è stato il concerto tenuto dal cantautore Vasco Rossi il 1º luglio 2017 a Modena, per autocelebrare i suoi 40 anni di attività musicale.
L’evento, ospitato al parco Enzo Ferrari, ha battuto il primato mondiale del concerto con il più alto numero di spettatori paganti, con 225.173 biglietti emessi, di cui 5.000 gratuiti.
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Informazione prima dell’evento: Proiezione di un video messaggio relativo alla sicurezza – Modena Park 2017
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Estate 2017
Video Messaggio Sicurezza
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Paul Mellidi per le animazioni
Simone Giacinti Attore
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ATS servizi di sicurezza a 360°
Il Modena Park 2017 è stato il concerto tenuto dal cantautore Vasco Rossi il 1º luglio 2017 a Modena, per autocelebrare i suoi 40 anni di attività musicale.
L’evento, ospitato al parco Enzo Ferrari, ha battuto il primato mondiale del concerto con il più alto numero di spettatori paganti, con 225.173 biglietti emessi, di cui 5.000 gratuiti.
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DISCOTECA LANTERNA AZZURRA DI CORINALDO
Sabato, 08 dicembre 2018
Numerosi morti a in seguito al fuggi fuggi causato dall’uso di spray urticante.
in relazione al terribile incidente occorso nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo dove – stando alle attuali notizie – sono morte almeno 6 persone di cui cinque minorenni, proponiamo un approfondimento del C.N.R. sulla dinamica delle folle.
L’effetto gregge esiste
I pedoni in gruppo e le folle si comportano come pecore, quando non sanno dove andare, e si possono controllare: una scoperta, a cui ha contribuito l’Iac-Cnr, che con un’opportuna guida ‘nascosta’ potrebbe consentire di gestire in modo ottimale situazioni quali i flussi dei pellegrini al prossimo Giubileo. L’esperimento è apparso su arXiv
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al meglio i flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’”, spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il ricercatore Iac-Cnr, “i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’ gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei ‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare alcune persone conducendole lontano da essa, per poi riportarle successivamente nella giusta direzione”.
Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante una manifestazione violenta. In questi casi agenti in borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di Baviera.
Roma, 11 maggio 2015
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E’ partita la fase di inchiesta pubblica finale per il progetto di norma nazionale UNI1604567.
Di interesse della Commissione Protezione attiva contro gli incendi, riguarda i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio.
Il documento fornisce le caratteristiche del segnale acustico unificato di allarme incendio, in termini di segnale di preallarme e segnale di allarme evacuazione, utilizzato sui dispositivi acustici dei sistemi fissi automatici di rivelazione incendio.
Nello specifico, il progetto definisce due parametri acustici del segnale: il pattern e il livello di pressione sonora richiesto e udibile in tutte le aree dell’edificio.
Entro il 23 gennaio 2019, data di fine inchiesta, gli interessati possono inviare i propri commenti (>> consulta la banca dati).
UNI1604567 |
Titolo: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio “ Caratteristica del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio
Sommario: La presente norma fornisce le caratteristiche del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio, utilizzato sui dispositivi acustici dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio.
Codice ICS: 13.140
Organo Tecnico UNI: Protezione attiva contro gli incendi
Data di inizio inchiesta:
Data di fine inchiesta: 23/01/2019
[Fonte UNI.com]
E’ partita la fase di inchiesta pubblica finale per il progetto di norma nazionale UNI1604601.
Di competenza della Commissione Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi il progetto riguarda le caratteristiche e i requisiti prestazionali e di durabilità degli elementi di protezione, atti a salvaguardare la sicurezza degli utilizzatori degli spazi di attività sportiva.
Ricordiamo che gli elementi di protezione hanno lo scopo di garantire all’utilizzatore una sicurezza durante le attività in caso di impatto su una delle superfici di elementi e/o attrezzature.
Entro il 23 gennaio 2019, data di fine inchiesta, gli interessati possono inviare i propri commenti (>> consulta la banca dati).
UNI1604601 |
Titolo: Elementi di protezione e caratteristiche di sicurezza per gli utilizzatori dello spazio di attività in ambito sportivo e ricreativo
Sommario: La presente norma definisce le caratteristiche ed i requisiti prestazionali e di durabilità degli elementi di protezione, atti a salvaguardare la sicurezza degli utilizzatori degli spazi di attività sportiva di seguito definiti, da applicare agli elementi ed attrezzature fissi ed amovibili utilizzati nella configurazione degli spazi stessi.
Codice ICS: 97.220.10
Organo Tecnico UNI: Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi
Data di inizio inchiesta:
Data di fine inchiesta: 23/01/2019
[Fonte UNI.com]
Elenco delle norme UNI pubblicate nel mese di novembre 2018
Materiali polimerici cellulari flessibili – Determinazione della resilienza per mezzo del rimbalzo di una sfera
Materiali polimerici cellulari flessibili – Determinazione della resistenza alla lacerazione
Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma o di materia plastica – Prova di pressione idraulica a impulsi con flessione
Disegni tecnici – Rappresentazione di accoppiamenti scanalati e dentati
Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) – Indicazione delle tolleranze geometriche – Specifiche geometriche composte di serie di elementi
Smalti porcellanati – Rilascio da manufatti smaltati a contatto con alimenti – Metodi di prova e limiti
Calzature – Metodi di prova per fodera e sottopiedi di pulizia – Attrito statico
Indagini e prove geotecniche – Prove in sito – Parte 8: Prova con pressometro a costipamento laterale
Indagini e prove geotecniche – Prove in sito – Parte 6: Prova con pressiometro autoperforante
Materie plastiche – Materiali a base di polichetone (PK) per stampaggio ed estrusione – Parte 2: Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà
Materie plastiche – Materiali a base di polichetone (PK) per stampaggio ed estrusione – Parte 1: Sistema di designazione e base per specifiche
Corrosione di metalli e leghe – Determinazione della resistenza delle leghe di magnesio alla prova di tensocorrosione
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni – Specifiche per pannelli da pavimento con posa a secco
Sistemi di tubazioni di materia plastica – Tubi termoplastici e raccordi per acqua calda e fredda – Metodo di prova per la resistenza delle giunzioni a cicli di pressione
Macchine movimento terra – Sicurezza funzionale – Parte 3: Requisiti per la prestazione ambientale e la prova dei componenti elettronici ed elettrici utilizzati nelle parti relative alla sicurezza del sistema di comando
Calzature – Metodi di prova per cambriglioni – Resistenza alla fatica
Oli e grassi animali e vegetali – Determinazione dei monocloropropandioli (MCPDs) legati agli acidi grassi e del glicidolo mediante GC/MS – Parte 2: Metodo di transesterificazione alcalina lenta e valutazione di 2-MCPD, 3-MCPD e glicidolo
Calzature – Metodi di prova per tomai – Resistenza a rottura e allungamento a trazione
Calzature – Metodi di prova per tomai, fodere e sottopiedi di pulizia – Isolamento termico
Calzature – Metodi di prova per tomai – Comportamento alle alte temperature
Calzature – Metodi di prova per tomai – Resistenza all’acqua
Calzature – Metodi di prova per tomai, fodere e sottopiedi di pulizia – Resistenza alla lacerazione
Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali – Polibutene (PB), polietilene (PE), polietilene ad elevata resistenza alla temperatura (PE-RT), polietilene reticolato (PE-X), polipropilene (PP) – Serie metrica per specifiche per i componenti e il sistema
Determinazione della biodegradabilità aerobica finale dei materiali plastici in condizioni controllate di compostaggio – Metodo di analisi dell’anidride carbonica sviluppata – Parte 2: Misurazione gravimetrica dell’anidride carbonica sviluppata in una prova di laboratorio
Sistemi di tubazioni di materia plastica – Sistemi in pressione per acqua calda e fredda – Metodo di prova per la tenuta sotto vuoto
Materie plastiche – Determinazione della viscosità per mezzo di un viscosimetro a sfera – Parte 1: Metodo del tubo inclinato
Cuoio – Prove di solidità del colore – Solidità del colore a cicli di strofinio
Piastrelle di ceramica – Parte 2: Determinazione delle caratteristiche dimensionali e della qualità della superficie
Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Indice di riflettanza solare
Rivestimenti laminati per pavimentazioni – Sottostrati – Specifiche, requisiti e metodi di prova
Classificazione e caratteristiche delle tecniche di ripristino, riparazione e sostituzione degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue
Pareti doccia – Requisiti funzionali e metodi di prova
Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 2: Finestre e porte interne pedonali
Rivestimenti tessili per pavimentazioni – Classificazione dei rivestimenti e passatoie fabbricati a macchina
Strutture di legno – Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza – Parte 3: Classificazione a macchina; requisiti aggiuntivi per il controllo di produzione in fabbrica
Strutture di legno – Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza – Parte 2: Classificazione a macchina; requisiti aggiuntivi per le prove iniziali di tipo
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a schiuma – Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
Apparecchi sanitari – Specifica per bagni idromassaggio
Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti – Determinazione del trasferimento dei costituenti antimicrobici
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio – Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione
Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle concentrazioni delle attività di radio 226, torio 232 e potassio 40 nei prodotti da costruzione usando uno spettrometro ai raggi gamma con semiconduttore
Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Parte 1: Guida per la determinazione delle prove di lisciviazione e ulteriori fasi di prova
Additive manufacturing – Principi generali – Requisiti per l’acquisto di parti prodotte con Tecnologie Additive
Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe – Sistema di valutazione della corrosione puntiforme – Metodo delle immagini tipo
Materiali metallici sinterizzati permeabili – Determinazione della permeabilità ai fluidi
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi – Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici
Qualità del suolo – Determinazione della capacità effettiva di scambio cationico (CEC) e di cationi scambiabili utilizzando una soluzione di tricloruro di esamminocobalto(III)
Materiali di apporto per saldatura – Bacchette per la saldatura a gas di acciai non legati e di acciai resistenti allo scorrimento a caldo – Classificazione
Sistemi di tubazioni di materia plastica – Tubi termoplastici e raccordi per acqua calda e fredda – Metodo di prova per la resistenza degli assiemi ai cicli di temperatura
Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Impatto fisiologico – Parte 1: Misurazione del trasferimento combinato di calore e umidità mediante torso sudante
Bombole per gas – Bombole e tubi per gas di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura – Ispezione periodica e prove
Determinazione della biodegradabilità aerobica finale delle materie plastiche in un mezzo acquoso – Metodo di analisi dell’anidride carbonica sviluppata
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distribuzione dell’acqua – Parte 3: Inserimento interno (lining) di tubi continui ad alta aderenza
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in pressione di fognature e scarichi – Parte 3: Installazione interna con sistemi di tubi continui ed aderenti
Calzature – Metodo di prova per chiusure lampo – Forza di attacco dei finecorsa
Bombole per gas – Bombole per gas saldate di lega di alluminio, carbonio e acciaio inossidabile – Ispezione periodica e prove
Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato
Serie Aerospaziale – Programma di prevenzione dei danni agli oggetti estranei (FOD) – Requisiti per le organizzazioni aeronautiche, spaziali e della difesa
Serie Aerospaziale – Requisiti per la pianificazione avanzata della qualità del prodotto e processo di approvazione della parte di produzione
Serie Aerospaziale – Sistemi di chiusura a sgancio rapido per applicazioni non strutturali – Parte 03: Morsetti a molla
Serie Aerospaziale – Sistemi di chiusura a sgancio rapido per applicazioni non strutturali – Parte 01: Specifica tecnica
Serie aerospaziale – Accessori di attacco del cavo per connettori circolari e rettangolari, elettrici ed ottici – Parte 005: Ghiera con serracavo, stile A, 90°, non sigillata con morsetto antistrappo – Norma di prodotto
Serie Aerospaziale – Accessori di attacco del cavo per connettori circolari e rettangolari, elettrici ed ottici – Parte 004: Ghiera con serracavo, stile A, dritta, non sigillata con morsetto antistrappo – Norma di prodotto
Serie aerospaziale – Dadi, biesagonali, autobloccanti, con svasatura, in lega di nichel resistente al calore, passivati, lubrificati MoS2 – Classificazione: 1 550 MPa (a temperatura ambiente) / 315 °C
Serie aerospaziale – Elementi di connessione elettrica e ottica – Metodi di prova – Parte 403: Vibrazione sinusoidale e casuale
Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 4: Progettazione degli attacchi per utilizzo nel calcestruzzo
Combustibile a idrogeno – Specifiche di prodotto e assicurazione di qualità – Applicazioni di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) per veicoli stradali
Apparecchi domestici utilizzati per il trattamento di acqua potabile non collegato all’approvvigionamento idrico – Sistemi di filtrazione dell’acqua – Requisiti di sicurezza e prestazioni, etichettatura e informazioni da fornire
Articoli per puericultura – Altalene per bambini
Combustibili per autotrazione – Gasolio paraffinico ottenuto da sintesi o idrotrattamento – Requisiti e metodi di prova
Apparecchi sanitari – Lavabi – Requisiti funzionali e metodi di prova
Bidè – Requisiti funzionali e metodi di prova
Equipaggiamento individuale per gli occhi – Visiere ad alte prestazioni destinate all’uso con caschi/elmetti di protezione
Apparecchi sanitari – Lavabi a canale
Cassette di scarico per vasi e orinatoi
Articoli per puericultura – Succhietti per neonati e bambini piccoli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
Bitumi e leganti bituminosi – Determinazione della viscosità dinamica di un bitume modificato mediante il metodo cono-piatto
Tubazioni industriali metalliche – Parte 2: Materiali
Orinatoi a parete – Requisiti funzionali e metodi di prova
Lavelli da cucina – Requisiti funzionali e metodi di prova
Contatori di gas – Dispositivi di conversione – Parte 1: Conversione di volume
Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione
Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva – Parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori
Gas naturale – Requisiti di gascromatografia per il calcolo del punto di rugiada degli idrocarburi
Materiali metallici – Prova di scorrimento uniassiale in tensione – Metodo di prova
Laser e sistemi laser – Determinazione della resistenza al laser del fusto e del palloncino dei tubi tracheali
Unità di piccole dimensioni – Dispositivo di protezione contro l’avviamento con asse in presa
Bitumi e leganti bituminosi – Determinazione delle caratteristiche a trazione del bitume modificato attraverso il metodo della “force ductility”
Bitumi e leganti bituminosi – Determinazione della viscosità dei leganti bituminosi attraverso l’uso del viscosimetro rotazionale
Unità di piccole dimensioni – Valvole a scafo e passascafi – Parte 2: Costruzione non metallica
Unità di piccole dimensioni – Valvole a scafo e passascafi – Parte 1: Costruzione metallica
Unità di piccole dimensioni – Dati principali
Unità di piccole dimensioni – Tubi per combustibile non resistenti al fuoco
Unità di piccole dimensioni – Tubi per combustibile resistenti al fuoco
Battelli pneumatici – Parte 4: Battelli con lunghezza dello scafo compresa tra 8 m e 24 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW
Battelli pneumatici – Parte 3: Battelli con lunghezza dello scafo minore di 8 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW
Battelli pneumatici – Parte 2: Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi
Battelli pneumatici – Parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW
Unità di piccole dimensioni – Serbatoi per combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina
Unità di piccole dimensioni – Luci di navigazione – Installazione, posizionamento e visibilità
Tessili – Metodo di valutazione dell’aspetto dei capi di abbigliamento e altri prodotti tessili finiti dopo lavaggio e asciugatura domestici
Unità di piccole dimensioni – Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore – Parte 3: Valutazione del rumore attraverso l’utilizzo di calcoli e di procedure di misurazione
Unità di piccole dimensioni – Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto a motore – Parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio
Unità di piccole dimensioni – Moto d’acqua – Requisiti della costruzione e dell’installazione degli impianti
Unità di piccole dimensioni – Sistemi elettrici – Impianti a corrente alternata
Unità di piccole dimensioni – Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte – Requisiti di resistenza e di tenuta
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 8: Timoni
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 4: Cantieri e fabbricazione
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 3: Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 2: Materiali: Materiale dell’anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio
Alluminio e leghe di alluminio – Lamiere, nastri e piastre – Parte 2: Caratteristiche meccaniche
Serie aerospaziale – Guaina, termorestringente, per rilegatura, isolamento e identificazione – Parte 106: Manicotto a rischio di incendio limitato – Temperature di esercizio – da 30 °C a 105 °C – Norma di prodotto
Serie aerospaziale – Guaina termorestringente per legare, isolare e identificare – Parte 102: Polimero molto flessibile – Temperatura di esercizio da – 75 °C a 150 °C – Norma di prodotto
Serie aerospaziale – Fibre e cavi ottici di utilizzo aeronautico – Metodi di prova – Parte 202: Dimensioni delle fibre
Serie aerospaziale – Elementi di connessione elettrica e ottica – Metodi di prova – Parte 228: Forza di estrazione della boccola
Serie aerospaziale – Cavi, leghe resistenti al calore – Diametro 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm – Dimensioni
Contatori di gas domestici a ultrasuoni
Metodi di prova dei materiali per massetti – Part 9: Stabilità dimensionale
Imballaggi – Bocca a fascetta con diametro interno di 18,5 mm per tappatura a tappo raso di sughero e capsule sigillo di garanzia
Serbatoi in acciaio fabbricati in officina – Parte 1: Serbatoi cilindrici orizzontali a singola pelle e doppia pelle per lo stoccaggio sotterraneo di liquidi, infiammabili e non infiammabili che inquinano l’acqua, diversi da quelli per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici
Ventilazione per gli edifici – Correzione della portata d’aria in base alle condizioni ambientali
Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna – Segni grafici per segnali di avvertimento
Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna – Segni grafici per segnali di divieto
Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna – Segni grafici per segnali di obbligo
Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna – Segni grafici per segnali di informazione
Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna – Caratteristiche
MINISTERO DELL’INTERNO
COMUNICATO
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto n. 213 del 13 settembre 2018, concernente l’approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita’ di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densita’ non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’Interno 3 febbraio 2016. (18A07362) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018)
In Gazzetta Ufficiale il COMUNICATO del MINISTERO DELL’INTERNO relativo ai requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita’ di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densita’ non superiore a 0,8 e di biogas.
Si comunica che e' stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 213 del 13 settembre 2018, concernente l'approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita' di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016. Il suddetto decreto e' pubblicato sul sito internet del «Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» (www.vigilfuoco.it), nella sezione «Amministrazione on-line/norme di prevenzione incendi».
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131
Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato». (18G00156) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131
Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di
«pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato».
(18G00156)
(GU n.269 del 19-11-2018)
Vigente al: 18-12-2018
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n.
283, relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e
delle paste alimentari;
Visto il decreto 13 aprile 1987 del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato recante norme sulla produzione di pane surgelato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 502;
Visto il decreto 13 luglio 1998, n. 312, e successive
modificazioni, recante norme per il trattamento con alcool etilico
del pane speciale preconfezionato;
Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi
e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed in particolare
l’articolo 17 relativo alla «Denominazione dell’alimento» e
l’articolo 44 relativo alle «Disposizioni nazionali per gli alimenti
non preimballati»;
Ritenuta la necessita’ di dare esecuzione a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 6 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 gennaio 2018;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota di protocollo n. 3416 del 9 febbraio 2018 ed
il successivo riscontro con nota n. 0003702 P del 4 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1 – Definizione di panificio
1. Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di
produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e
assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
Art. 2 – Definizione di pane fresco
1. E’ denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.
2. E’ ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.
Art. 3 – Pane conservato o a durabilita’ prolungata
1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non
preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n.
1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Il pane non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del
regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazion1e ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, e’ posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonche’ le eventuali modalita’ di conservazione e di consumo.
3. Al momento della vendita, il pane per il quale e’ utilizzato un
metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.
Art. 4 – Mutuo riconoscimento
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.
Art. 5 – Disposizione transitoria
1. E’ consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o
denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Art. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° ottobre 2018
Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Centinaio
Il Ministro della salute
Grillo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 813
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AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 ottobre 2018
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018)
In Gazzetta Ufficiale la DELIBERA 30 ottobre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di whistleblowing.
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 ottobre 2018
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui
all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d.
whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363)
(GU n.269 del 19-11-2018)
Capo I
Disposizioni generali
IL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
Visto l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e,
in particolare, il comma 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l’art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il «Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o
detenuti dall’Autorita’ ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e’ stato approvato il Piano di riordino
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Visti il «Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in
materia di contratti pubblici», il «Regolamento sull’esercizio
dell’attivita’ di vigilanza in materia di prevenzione della
corruzione», il «Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento
sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di
inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi nonche’ sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di
vigilanza» dell’Autorita’;
Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell’Autorita’;
Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il
«Riassetto organizzativo dell’Autorita’ nazionale anticorruzione a
seguito dell’approvazione del Piano di riordino e delle nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di
responsabilita’ in base alla missione istituzionale dell’Autorita’»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il
30 settembre 2018;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «art. 54-bis», l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre
2017, n. 179;
b) «Autorita’», l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
c) «Presidente», il Presidente dell’Autorita’;
d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorita’;
e) «ufficio», l’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni
pervenute all’Autorita’, ai sensi dell’art. 54-bis, competente per il
procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
f) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;
g) «responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai sensi dell’art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato
dall’art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
h) «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al
comma 6, primo periodo, dell’art. 54-bis fatta in ogni caso
all’Autorita’, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell’art.
54-bis, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si
ritiene siano state commesse tali violazioni;
i) «segnalazione», la segnalazione di violazioni di cui al comma
6, secondo e terzo periodo, dell’art. 54-bis all’Autorita’, da parte
dei soggetti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis;
j) «misure discriminatorie», tutte le misure individuate all’art.
54-bis, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della
segnalazione di reati o irregolarita’ di cui allo stesso comma 1,
aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di
lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell’art. 54-bis;
k) «sanzioni», le sanzioni amministrative pecuniarie individuate
nel loro ammontare minimo e massimo dall’art. 54-bis, comma 6.
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito del potere
regolamentare riconosciuto all’Autorita’, disciplina il procedimento
per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’art. 54-bis, comma 6.
Art. 3 – Attivita’ sanzionatoria d’ufficio, su comunicazione e su segnalazione
1. L’Autorita’ esercita il potere sanzionatorio:
a) d’ufficio, qualora accerti una o piu’ delle violazioni di cui
all’art. 54-bis, comma 6, nell’ambito di attivita’ espletate secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
dell’Autorita’;
b) su comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h);
c) su segnalazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera i).
2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma,
attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul
sito istituzionale dell’Autorita’, che utilizza strumenti di
crittografia e garantisce la riservatezza dell’identita’ del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche’ della relativa
documentazione.
Art. 4 – Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento sanzionatorio e’ il dirigente.
2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e
le segnalazioni e attribuito alle stesse l’ordine di priorita’ di cui
all’art. 5, puo’ individuare uno o piu’ funzionari cui affidare lo
svolgimento dell’istruttoria.
Art. 5 – Ordine di priorita’ delle comunicazioni e delle segnalazioni
1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il
seguente ordine di priorita’:
a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita’ delle misure discriminatorie e all’eventuale
danno alla salute nonche’ alla reiterata adozione di misure
discriminatorie e alla adozione di piu’ misure discriminatorie
oltreche’ alla partecipazione di diversi soggetti all’adozione di
misure discriminatorie;
b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si
ha riguardo all’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione
delle segnalazioni nonche’ all’adozione di procedure non conformi
alle linee guida dell’Autorita’, in particolare, riguardo alla
promozione, ai sensi dell’art 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell’identita’ del segnalante e del contenuto della segnalazione
nonche’ della relativa documentazione;
c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha
riguardo alla gravita’ degli illeciti segnalati al RPCT, all’ampiezza
dell’intervallo temporale della inerzia del RPCT e al numero degli
illeciti segnalati al RPCT.
Art. 6 – Provvedimenti conclusivi del procedimento
1. Il procedimento si conclude con l’adozione di uno o piu’ dei
seguenti provvedimenti:
a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria;
b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il
minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della
dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la
comunicazione o la segnalazione di cui all’art. 54-bis, comma 6 e dei
criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981.
Capo II
Procedimento sanzionatorio
Art. 7 – Avvio del procedimento
1. La comunicazione di avvio del procedimento e’ effettuata dal
responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli
addebiti.
2. La comunicazione e’ inviata ai soggetti destinatari del
provvedimento finale.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:
a) l’oggetto del procedimento;
b) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle
disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle
sanzioni comminabili all’esito del procedimento, nonche’ la menzione
della possibilita’ di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento
della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 689/1981, indicandone le modalita’;
c) il responsabile del procedimento;
d) l’ufficio presso cui si puo’ accedere agli atti;
e) la facolta’ di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche’ la richiesta di audizione presso l’ufficio e il
termine entro cui possono essere presentati;
f) la facolta’ per i soggetti che abbiano esercitato una delle
facolta’ di cui alla lettera precedente di richiedere l’audizione al
Consiglio e il termine entro cui essa puo’ essere richiesta;
g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la
quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento, e
l’invito a comunicare, con il primo atto utile, l’eventuale altra
PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le
comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;
h) il termine di conclusione del procedimento.
4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento,
decorrente dall’acquisizione della notizia della violazione di cui
all’art. 54-bis, comma 6, o della comunicazione o della segnalazione,
e’, salve specifiche esigenze del procedimento, di novanta giorni.
5. Il termine di cui al precedente comma puo’ essere prorogato in
presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, anche in
caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Il
responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di cui
al comma 2 e ne informa i soggetti di cui al comma 8.
6. In ragione di un rilevante numero di destinatari la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo’ essere sostituita da
modalita’ di volta in volta stabilite dall’Autorita’, nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l’elenco dei procedimenti avviati ai sensi del presente
articolo.
8. Il responsabile del procedimento informa dell’avvio del
procedimento sanzionatorio i soggetti che hanno effettuato le
comunicazioni o le segnalazioni.
Art. 8 – Istruttoria
1. L’Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui
e’ stato comunicato l’avvio del procedimento, o scaduto il termine
per la loro presentazione, procede all’esame degli atti del
procedimento sanzionatorio.
2. Il responsabile del procedimento puo’ richiedere ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e’ stato
comunicato l’avvio del procedimento, anche avvalendosi dell’ufficio
ispettivo dell’Autorita’, della Guardia di finanza, ovvero
dell’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le richieste di cui al precedente comma sono formulate per
iscritto e indicano:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali
richieste;
b) il termine per l’adempimento che, tenuto conto dell’urgenza,
della quantita’ e qualita’ delle informazioni e dei documenti
richiesti, e’ non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta
giorni.
4. I documenti di cui e’ richiesta l’esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita’ all’originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.
5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendole note all’interessato e verbalizzando le
medesime.
6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, puo’
convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno
effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.
7. I soggetti cui e’ stata data comunicazione di avvio del
procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli
addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante:
a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;
b) accesso agli atti;
c) audizione innanzi all’ufficio.
8. Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati
all’ufficio entro il termine di trenta giorni dalla notifica della
lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine puo’ essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.
9. L’accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza
all’ufficio nel rispetto delle modalita’ e dei termini previsti dal
«Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti
dall’Autorita’ ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono
sottratte all’accesso le comunicazioni e le segnalazioni, ai sensi
dell’art. 54-bis, comma 4.
10. L’audizione puo’ essere richiesta entro il termine di dieci
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del
procedimento. Tale richiesta contiene l’oggetto e la descrizione
sintetica, ancorche’ precisa, chiara e puntuale, della esposizione
orale nonche’ le ragioni per le quali sia ritenuta necessaria. Ove
accolta, il responsabile del procedimento comunica agli istanti la
data e il luogo in cui sara’ svolta l’audizione. Tale data, anche a
fronte di istanze di differimento reiterate, puo’ essere differita,
su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni.
11. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi
assistere dal proprio legale di fiducia.
12. Delle audizioni e’ redatto processo verbale, contenente le
principali dichiarazioni delle parti, sottoscritto dai soggetti
partecipanti. Del processo verbale e’ consegnata copia ai soggetti
partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto per
la verbalizzazione, puo’ essere disposta, a cura dell’Autorita’, la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.
Art. 9 – Conclusione del procedimento
1. Al termine dell’istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti
per l’archiviazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a),
l’ufficio, entro centottanta giorni dalla data di avvio del
procedimento, comunica all’interessato che intende proporre al
Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio.
2. L’interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma, puo’ presentare ulteriori memorie difensive, ovvero
chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti
nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta
di audizione puo’ essere accolta con disposizione del Presidente. Si
applica il comma 11 e, nelle parti compatibili, il comma 10 dell’art.
8.
3. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle
risultanze dell’eventuale audizione, adotta il provvedimento
conclusivo.
4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di
diritto su cui si fonda la decisione, il termine per ricorrere e
l’autorita’ cui proporre ricorso nonche’ le modalita’ e il termine
entro il quale effettuare il pagamento della sanzione. Il
provvedimento viene notificato al responsabile dell’infrazione
contestata.
5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine
indicato nel provvedimento sanzionatorio, l’ufficio competente
provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e
di diritto su cui si fonda la decisione. Il provvedimento viene
comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 7.
7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del
procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la
segnalazione.
Art. 10 – Procedimento sanzionatorio semplificato
1. Il procedimento e’ svolto in forma semplificata nei casi in cui:
a) nell’espletamento dell’attivita’ di vigilanza dell’Autorita’
venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o
gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis;
b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione
e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis, e’ ritenuta
ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell’attivita’
preistruttoria dell’ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7, comma 1, contiene, altresi’, i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti
delle attivita’ svolte dall’Autorita’ che depongono per l’irrogazione
della sanzione.
3. Il presente procedimento e’ disciplinato dalle disposizioni dei
Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 –
4, dell’art. 9 e delle disposizioni inerenti alla facolta’ di
richiedere audizione all’ufficio o al Consiglio, del Capo II.
4. Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei soggetti
cui e’ stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti
ovvero scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
5. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.
Art. 11 – Pubblicazione del provvedimento
1. Il provvedimento sanzionatorio e’ pubblicato sul sito
istituzionale dell’Autorita’ nella sezione dedicata alle segnalazioni
di cui all’art. 54-bis dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al
soggetto interessato ovvero, nel caso di piu’ soggetti, dopo la
notizia dell’avvenuta ultima notificazione.
2. Il Consiglio puo’ altresi’ disporre la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione o dell’ente.
3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell’identita’
del segnalante, puo’ disporre la pubblicazione del provvedimento in
forma anche parzialmente anonima ovvero l’esclusione della
pubblicazione.
Art. 12 – Comunicazioni relative al procedimento
1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente
regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalita’:
a) mediante la piattaforma informatica di cui all’art. 3, comma
2;
b) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC)
indicata all’Autorita’;
c) nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 13 – Disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla
base di una segnalazione di reati o irregolarita’ ai sensi dell’art. 54-bis
1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell’art. 54-bis,
i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza e di
imparzialita’ dei funzionari pubblici sono affidati all’ufficio, che
svolge le attivita’ istruttorie, ai sensi dei rispettivi regolamenti
di vigilanza e delle linee guida adottate dall’Autorita’ in materia,
nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identita’ del
segnalante come previsto dall’art. 54-bis, con la collaborazione
degli uffici di vigilanza interessati per materia. Il dirigente
informa il Consiglio dei casi nei quali richiede la collaborazione
degli uffici di vigilanza suddetti.
2. In casi di particolare complessita’, su richiesta del dirigente,
il Consiglio puo’ autorizzare la proroga dei termini previsti per il
compimento degli atti del procedimento di vigilanza.
3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente
articolo sono adottati dal Consiglio, su congiunta proposta del
dirigente e del dirigente dell’ufficio di vigilanza interessato.
Art. 14 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso si
applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua
entrata in vigore.
Approvato dal Consiglio dell’Autorita’ con delibera n. 1033
nell’adunanza del 30 ottobre 2018.
Roma, 30 ottobre 2018
Il Presidente: Cantone
Scarica la DELIBERA 30 ottobre 2018 completa: DELIBERA 30 OTTOBRE 2018 – ANTICORRUZIONE
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 11 ottobre 2018 Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467). (18A07359)
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 la DELIBERA 11 ottobre 2018 riportante l’Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679.
Di seguito il testo della delibera della Delibera.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»); Visto, in specie, l'art. 35, paragrafo 1, del RGPD, che stabilisce l'obbligo per il titolare di effettuare, prima dell'inizio del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento medesimo, laddove quest'ultimo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, «allorche' preved[a] in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalita' [...]»; Visto il paragrafo 3 del medesimo articolo, che individua alcune ipotesi in cui e' richiesta la valutazione d'impatto; Visto il paragrafo 10 del predetto art. 35, che individua invece le ipotesi in cui tale valutazione non e' richiesta, in particolare «qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento e' soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia gia' stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica [...], salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attivita' di trattamento»; Considerato che l'art. 35, paragrafo 4, rimette alle autorita' di controllo nazionali il compito di redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto e di comunicarlo al Comitato europeo per la protezione dei dati di cui all'art. 68 del RGPD; Considerato che il paragrafo 6 del citato art. 35 stabilisce l'applicazione del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del RGPD, da parte della singola autorita' di controllo competente, qualora l'elenco comprenda «attivita' di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in piu' stati membri, o attivita' di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione»; Viste le indicazioni contenute nei «considerando» numeri 71, 75 e 91 del RGPD; Viste le «Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679» del Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati del 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018 (di seguito «WP 248, rev. 01»), che hanno individuato i seguenti nove criteri da tenere in considerazione ai fini dell'identificazione dei trattamenti che possono presentare un «rischio elevato»: 1) valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilita' o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato»; 2) processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone; 3) monitoraggio sistematico degli interessati; 4) dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale; 5) trattamento di dati su larga scala; 6) creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati; 7) dati relativi a interessati vulnerabili; 8) uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative; 9) quando il trattamento in se' «impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto»); Rilevato che il ricorrere di due o piu' dei predetti criteri e' indice di un trattamento che presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta' degli interessati e per il quale e' quindi richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cfr. WP 248, rev. 01, pag. 11); Considerato che il garante ha predisposto un elenco delle tipologie di trattamento ai sensi dell'art. 35, paragrafo 4 da sottoporre a valutazione d'impatto; Considerato che le previsioni di cui all'art. 35, paragrafo 1 del RGPD, che dispongono che «quando un tipo di trattamento, allorche' prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalita' del trattamento, puo' presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali», prevalgono in ogni caso; Considerato altresi' che il predetto elenco e' stato predisposto sulla base del WP 248, rev. 01, allo scopo di specificarne ulteriormente il contenuto e a complemento dello stesso; Rilevato che tale elenco e' stato comunicato in data 11 luglio 2018 al Comitato per il prescritto parere (art. 35, paragrafi 4 e 6, e dall'art. 64, paragrafo 1, lettera a), del RGPD); Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 settembre 2018 e notificato il 2 ottobre 2018 (disponibile su https://edpb.europa.eu); Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64, paragrafo 7, del RGPD, di aderire alle osservazioni contenute nel suddetto parere e di modificare, in conformita', il relativo progetto di decisione e di darne comunicazione al presidente del Comitato; Rilevato che tale elenco e' riferito esclusivamente a tipologie di trattamento soggette al meccanismo di coerenza e che non e' esaustivo, restando fermo quindi l'obbligo di adottare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati laddove ricorrano due o piu' dei criteri individuati dal WP 248, rev. 01 e che in taluni casi «un titolare del trattamento puo' ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno [dei predetti] criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» (cfr. WP 248, rev. 01, pag. 11); Rilevato, altresi', che il predetto elenco potra' essere ulteriormente modificato o integrato anche sulla base delle risultanze emerse nel corso della prima fase di applicazione del RGPD; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro; Tutto cio' premesso: a) ai sensi degli articoli 35, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera k), del RGPD fermo restando quanto indicato nel richiamato WP 248, rev. 01, individua l'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto, riportate nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento, che specificano quanto riportato nel citato WP 248, rev. 01; b) ai sensi dell'art. 64, paragrafo 7 del RGPD comunica al presidente del Comitato il presente provvedimento che recepisce i rilievi formulati nel parere richiamato in premessa; c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2018 Il presidente e relatore: Soro Il segretario generale: Busia
Allegato 1 1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attivita' predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilita' o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato». 2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono «effetti giuridici» oppure che incidono «in modo analogo significativamente» sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). 3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonche' il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della societa' dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma piu' in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. 4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la liberta' di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). 5. Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilita' di effettuare un controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri numeri 3, 7 e 8). 6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo). 7. Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimita' come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01. 8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalita' telematiche. 9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). 10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalita' diverse. 11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attivita' di trattamento. 12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attivita' di trattamento.
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TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA: UNA BACK DOOR PERMETTE L’ACCESSO DA REMOTO
Per chi si occupa di privacy e videosorveglianza, segnaliamo questo “problema” legato alle telecamere un po’ datate (di vari produttori).
In realtà il problema sarebbe risolvibile con un semplice aggiornamento firmware, ma non sempre questo aggiornamento viene effettuato.
Riassumendo brevemente, una grossa quota di telecamere per videosorveglianza prodotte fino al 2013-2014 contenevano nel firmware un accesso “back door” con un nome utente/password fissi che permettevano ai manutentori di avere l’accesso al sistema. Conoscendo la marca della telecamera per videosorveglianza è pertanto possibile ottenerne “irregolarmente” l’accesso e la visione di quanto da essa registrato.
Non tutti hanno aggiornato il firmware delle proprie telecamere per videosorveglianza installate indicativamente fino a 5 anni fa ed il problema potrebbe essere di avere accessi incontrollati alle riprese effettuate.
Il video allegato spiega nel dettagli il problema e le soluzioni:
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Di seguito alcune delle immagini tratte dal video
Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 [9058979].
Valutazione d´impatto sulla protezione dei dati, in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679
La pagina contiene link alla normativa e a documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche,
ed è in continuo aggiornamento.
Ultimo aggiornamento 15 novembre 2018
INDICE
NEWS
LINEE GUIDA
Linee-guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248)
Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), ilregolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l´autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l´impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti – cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.
Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati. I titolari sono infatti tenuti non soltanto a garantire l´osservanza delle disposizioni del regolamento, ma anche a dimostrare adeguatamente in che modo garantiscono tale osservanza; la valutazione di impatto ne è un esempio.
Le linee-guida del WP29 offrono alcuni chiarimenti sul punto; in particolare, precisano quando una valutazione di impatto sia obbligatoria (oltre ai casi espressamente indicati dal regolamento all´art. 35), chi debba condurla (il titolare, coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, se designato), in cosa essa consista (fornendo alcuni esempi basati su schemi già collaudati in alcuni settori), e la necessità di interpretarla come un processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum.
Le linee-guida chiariscono, peraltro, anche quando una valutazione di impatto non sia richiesta: ciò vale, in particolare, per i trattamenti in corso che siano già stati autorizzati dalle autorità competenti e non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento.
Il messaggio finale delle linee-guida (già sottoposte a consultazione pubblica) è che la valutazione di impatto costituisce una buona prassi al di là dei requisiti di legge, poiché attraverso di essa il titolare può ricavare indicazioni importanti e utili a prevenire incidenti futuri. In questo senso, la valutazione di impatto permette di realizzare concretamente l´altro fondamentale principio fissato nel regolamento 2016/679, ossia la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione (data protection by design) di qualsiasi trattamento.
adottate il 4 aprile 2017
come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017
DOCUMENTI
– Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Quando effettuarla?
APPROFONDIMENTI
– Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali –Approccio basato sul rischio e misure di accountability (responsabilizzazione) di titolari e responsabibi
– VIDEO – “Data protection by default and by design”, valutazione di impatto e consultazione preventiva – Intervento tenuto nel corso dell´incontro “Regolamento UE. Il Garante per la protezione dei dati personali incontra la PA”(tappa di Bari, 15 gennaio 2018)
– Individuazione e gestione del rischio – Pagina informativa
STRUMENTI
Un software per la valutazione di impatto
La CNIL, l´Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione dellavalutazione d´impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
Il software – gratuito e liberamente scaricabile dal sito www.cnil.fr (https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil) – offre un percorso guidato alla realizzazione della DPIA, secondo una sequenza conforme alle indicazioni fornite dal WP29 nelle Linee-guida sulla DPIA.
La versione in lingua italiana è stata messa a punto anche con la collaborazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Occorre sottolineare che il software è in continua evoluzione, con revisioni introdotte anche sulla base dell´esperienza raccolta e delle segnalazioni degli utenti.
IMPORTANTE
Il software qui presentato NON costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, essendo stato concepito soprattutto come ausilio metodologico per le PMI. Offre in ogni caso un focus sugli elementi principali di cui si compone la procedura di valutazione d´impatto sulla protezione dei dati. Potrebbe costituire quindi un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d´impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate
E´ inoltre bene ricordare che la valutazione d´impatto sulla protezione dei dati deve tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto. Pertanto, il concetto di rischio non si esaurisce nella considerazione delle possibili violazioni o minacce della sicurezza dei dati.
Per approfondimenti, è disponibile anche un breve tutorial realizzato dal Garante italiano.
ISTRUZIONI PER L´INSTALLAZIONE
Una volta aperta la paginahttps://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil, scorrere fino al titolo “Version portable” e selezionare il tipo di sistema operativo installato sul proprio computer.
Una volta scaricato il software, lanciare l´installazione che sarà effettuata automaticamente nella versione in lingua italiana.
– news
Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.
I trattamenti di dati previsti dal 1 gennaio 2019 possono violare la normativa sulla protezione dei dati.
Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica [doc. web n. 9059949].
E’ la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dalRegolamento europeo, attraverso un provvedimento adottato anche a seguito di alcuni reclami.
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica – esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori – presenta, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.
Entrando nel merito del nuovo sistema di e-fatturazione il Garante ha rilevato una serie di criticità. In primo luogo, l’Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di “postino” attraverso il sistema di interscambio (SDI) tra gli operatori economici e i contribuenti, archivierà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo. Tuttavia non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per séinformazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Altre criticità derivano dalla scelta dell’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza una richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore, come garantito dal legislatore.
Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.
Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.
Una preventiva consultazione dell’Autorità, peraltro stabilita dal previgente Codice privacy e dal nuovo Regolamento Ue, avrebbe potuto assicurare fin dalla progettazione l’avvio del nuovo sistema con modalità e garanzie rispettose della protezione dei dati personali, introducendo misure tecnico organizzative adeguate in tutta la filiera del trattamento dei dati personali per la fatturazione elettronica.
Il provvedimento del Garante è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.
[Fonte: Garante della Privacy]
NORME TECNICHE PER LA SAFETY EVENTI
La corretta ed efficace progettazione “safety eventi” non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
06 novembre 2018
Pubblicato oggi su PUNTOSICURO.it un articolo che riassume le norme tecniche per la Safety Eventi, ovvero le modalità da adottare per una corretta ed efficace progettazione “safety eventi” che non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
Di seguito l’articolo a firma del Geom. Stefano Farina:
Dopo anni di “oblio” negli ultimi 18 mesi si sta parlando con una discreta frequenza dei problemi legati alla programmazione, progettazione, organizzazione e gestione di safety e security negli eventi (e non solo in quelli di pubblico spettacolo).
Numerose sono state le Circolari e Direttive emanate che, riallacciandosi alle normative vigenti in materia, vanno a dettare regole riguardanti le modalità di gestione della safety e – parzialmente – della security degli eventi.
A smuovere le acque è stata la Circolare emanata dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, all’indomani di quanto successo il Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, alla quale si sono succedute varie Circolari e Direttive, l’ultima delle quali è stata la direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, pubblicata il 18 luglio 2018
( Nuovi modelli procedurali per l’organizzazione degli eventi).
Tutto però parte dalle numerose leggi nazionali, regionali e provinciali, nonché dai regolamenti comunali che coinvolgono vari aspetti progettuali e gestionali, riguardanti gli eventi stessi.
Forse però in questi ultimi mesi, perlomeno in talune situazioni ed in alcune realtà, si è un po’ perso di vista il significato relativo alla “progettazione dell’evento” riconducendo tutto alla redazione del mero “piano di prevenzione incendi” e/o al “piano di emergenza e di evacuazione”, conforme alle norme tecniche di progettazione antincendio e norme di sicurezza per la costruzione/esercizio di impianti, scelta che viene sostenuta sulla base di indicazioni generali presenti nelle linee guida allegate alla citata Direttiva del luglio 2018, dove al punto 1 (NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO) è indicato:
“Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:
- DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- DM 18.03.1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.”
A questo proposito, di recente in un convegno sul tema “eventi”, mi è anche capitato di sentir dire da un relatore, membro di una Commissione di Vigilanza, che esclusivamente i professionisti “ex-818” possono redigere un piano di sicurezza eventi, indicazione che non deriva da nessuna legge nazionale o norma tecnica vigente, ma semplicemente un parere personale del relatore, che però egli ha trasformato in un vincolante obbligo per gli organizzatori eventi che a quella Commissione devono fare riferimento per le richieste autorizzative.
La realtà invece dovrebbe essere differente, in quanto la progettazione della sicurezza della manifestazione non deve svilupparsi solo sulla base della prevenzione incendi, ma anche su altri – altrettanto importanti – aspetti che lo stesso Prefetto Gabrielli nella sua circolare del 2017 citava.
Cerchiamo allora di esaminare l’argomento legato ad una corretta progettazione di un evento prendendo come punto di partenza una norma tecnica che – a mio avviso – dovrebbe essere conosciuta dai progettisti eventi ed approfondita nei suoi molteplici aspetti: la Norma UNI EN 13200-8: Installazioni per spettatori – gestione della sicurezza.
A questo punto una premessa è d’obbligo: questa norma tecnica, come tutte quelle ad essa associate o che in qualche modo possono essere collegate o riconducibili alla presenza di “spettatori” (*1), è una norma volontaria, che detta delle indicazioni generali che il singolo progettista dovrà poi applicare alle esigenze del proprio evento, va però detto che molti degli aspetti indicati sono una traccia importante da utilizzare.
Partiamo allora dall’analizzare alcuni degli aspetti peculiari della UNI EN 13200-8:2017 che è stata pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018, in recepimento della norma europea, ed è stata elaborata allo scopo di specificare i criteri generali per la gestione della sicurezza degli spettatori ed i cui principi fondamentali sono appropriati per tutti gli eventi, indipendentemente dalla dimensione, dall’attività o dal profilo del pubblico.
La misura in cui questi dettagli possono essere adottati è variabile ed è possibile che, a seconda delle dimensioni dell’evento, non tutti i processi e le procedure indicate siano appropriati. Tuttavia, come precisato nell’introduzione della norma, tutti gli eventi dovrebbero cercare di raggiungere i più alti livelli possibili evidenziati dal documento stesso.
In particolare la UNI EN 13200-8:2017:
- specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori;
- indica la configurazione e la pianificazione della gestione;
- analizza i criteri per mantenere quanto programmato prima, durante e dopo ogni evento;
- tratta
- del personale addetto alla sicurezza;
- della politica di sicurezza;
- delle procedure di sicurezza.
La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate.
Analizziamo allora i contenuti della norma, riprendendone gli elementi peculiari e partendo da alcune delle definizioni in essa contenute che cerchiamo di riassumere per categorie
Definizioni generali
- Area di attività – ovvero la zona in cui si volge l’evento;
- Barriera – che viene definita come qualsiasi elemento di un’installazione per spettatori, permanente o temporaneo, destinato a impedire alle persone di cadere e a trattenere, fermare o guidare le persone (ricordo che per quanto attiene ai tipi di barriere utilizzati nelle installazioni per spettatori il riferimento è alla UNI EN 13200-3 “Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti”, entrata in vigore il giorno 11 ottobre 2018;
- Capacità il numero totale di spettatori per il quale sono progettate l’installazione per spettatori o alcune divisioni della stessa (blocco o settore).
Definizioni legate ai documenti
- Piano di emergenza – piano preparato per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori o nelle vicinanze, nella definizione si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o dell’autorità locale;
- Piano di evacuazione – si tratta del Documento organizzativo che assicura che le installazioni per spettatori possano essere evacuate in caso di emergenza secondo il piano di emergenza;
- Piano di gestione – è invece il Documento per mantenere. prima, durante e dopo l’evento, lo stato ottimale dell’installazione per spettatori in conformità al certificato o alla licenza di protezione e sicurezza, se richiesto;
- Pianta delle installazioni per spettatori – definita come le caratteristiche di progettazione delle installazioni per spettatori e dell’ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di sicurezza/protezione durante gli eventi;
- Politica di sicurezza – ovvero il documento sviluppato, rivisto e monitorato dall’organizzatore dell’evento o dalla direzione generale;
- Piano di Contingenza – il Documento organizzativo che definisce quali azioni intraprendere in risposta ad incidenti che si verificano sul luogo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del pubblico o interrompere le normali operazioni legate all’evento;
- Procedure di sicurezza – il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità, livelli di personale, valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze.
Definizioni legate ai soggetti
- Organizzatore dell’evento – persona (od organizzazione) responsabile della produzione di eventi partendo dalla progettazione e fino al suo completamento;
- Responsabile della sicurezza – molto importante la definizione del Responsabile della Sicurezza ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell’evento, incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento;
- Steward – definito come membro del team di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli spettatori;
- Responsabile degli steward – si tratta di un membro del team di gestione della sicurezza, cha ha già precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un ruolo più avanzato e responsabile;
- Gestore delle installazioni – fondamentalmente uno dei soggetti più importanti dell’organigramma legato alla sicurezza dell’evento e che è definita come la persona responsabile della gestione delle installazioni per conto del proprietario o dell’organizzatore dell’evento;
- Direzione generale – in questo caso la definizione è più ampia e va a ricomprendere
- consiglio di amministrazione,
- proprietario delle installazioni,
- presidente di un’installazione per spettatori,
- organizzatore dell’evento
- responsabile della sicurezza.
- Supervisore, Membro del team di gestione della sicurezza che ha lavorato precedentemente come steward prima di essere promosso a un ruolo di supervisione.
- Infine una definizione interessante è anche quella del Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG), ovvero il forum all’interno del quale la direzione delle installazioni per spettatori e altri organi (autorità locali, polizia, vigili del fuoco e soccorso medico) forniscono consigli di sicurezza specifici.
Vi sono poi altre definizioni tra le quali citiamo: Area di osservazione, Area esterna, Circolazione, Manuale dell’operatore, Persona competente, Protezione, Sala di controllo, Superficie di visione inclinata, Tornello.
Dalla lettura delle definizioni, risulta interessante notare quella che potrebbe sembrare una mancanza, ovvero non vi è la definizione di “progettista dell’evento”, ma la lettura integrale del documento è invece chiarificatrice su questo aspetto in quanto, non viene separato l’aspetto “progettuale” da quello “operativo”, ma in realtà vi sono varie figure che eseguono le valutazioni e predispongono i documenti. Una di esse è il gestore delle installazioni, un’altra è quella del Responsabile della Sicurezza che include, all’interno del suo ruolo, anche la “pianificazione pre-evento” dalla quale derivano poi molte delle scelte e la stesura dei relativi documenti.
E’ d’obbligo precisare che in questo ambito stiamo parlando di “progettazione della sicurezza dell’evento” e non di quella legata alle strutture ( palchi, tribune, ecc.) che è invece appannaggio di figure tecniche differenti che con i vari soggetti, compreso il Responsabile della Sicurezza, devono collaborare ed interfacciarsi.
Passiamo ora ad analizzare altri punti norma ovvero quelli legati ai documenti ed alla loro redazione.
Uno dei principali è sicuramente quello della Valutazione del rischio che è il punto di partenza che il gestore delle installazioni e/o il responsabile della sicurezza devono preparare al fine di:
• identificare il sito e i pericoli specifici dell’evento;
• quantificare i rischi associali ai pericoli;
• identificare le misure di controllo esistenti;
• identificare controlli o procedure addizionali.
L’esito del processo di valutazione del rischio deve servire a limitare la gravità dei pericoli e/o ridurre la probabilità che i rischi si verifichino.
Interessante la precisazione che la valutazione del rischio deve essere condotta sempre da una persona competente, ovvero da una figura che abbia con sufficiente formazione ed esperienza per soddisfare le norme professionali nazionali pertinenti ai compiti del proprio ruolo.
Un ulteriore documento indicato è la Mappa del territorio, che deve essere sviluppata dal gestore delle installazioni per spettatori in collaborazione con le autorità locali e altre parti interessate. Essa fornisce informazioni sulla mobilità durante gli eventi con particolare riferimento alla necessità di identificare percorsi separati di flusso e di evacuazione per le diverse categorie di spettatori, oltre a informazioni per ridurre al minimo qualsiasi interferenza con la mobilità ordinaria. In tale mappa troveremo l’identificazione dei sistemi di accesso e di mobilità, prevedendo ad esempio percorsi separati ed aree di parcheggio per le diverse categorie di spettatori, l’implementazione e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, il piano medico generale che tenga conto dei percorsi di emergenza e delle strutture ospedaliere allertate in circostanze normali e in situazioni di emergenza, l’identificazione di percorsi separati sulla base delle effettive esigenze dell’evento.
Vi è poi la Pianta delle installazioni per spettatori che deve essere sviluppata dal gestore delle installazioni (anche in collaborazione con il SAG) e comprende, tra i vari aspetti, la mobilità e accesso nell’area esterna, le indicazioni relative alla circolazione di spettatori in ciascuna area o settore separato, il punto di controllo dei biglietti, il sistema delle vie di uscita, le strade pubbliche e personale addetto ai servizi, la configurazione di ciascuna area o settore con relativa capacità, i piani/disegni per i vari livelli con riferimento a entrate, cancelli di uscita, siti pericolosi, posizione delle sale di emergenza, pronto soccorso e controllo durante l’incontro, posizione del collegamento e coordinamento degli allarmi, posizione delle telecamere CCTV e della rispettiva area di controllo.
Veniamo poi al Piano di gestione che, sviluppato dal gestore delle installazioni, deve contenere il piano per la manutenzione delle condizioni di protezione ordinarie (monitoraggio, manutenzione e condizioni operative, il piano per il mantenimento della protezione ordinaria e del livello di sicurezza durante l’evento, il piano medico e apparecchiature di pronto soccorso, in esercizio o in emergenza, il piano di prevenzione antincendio e di controllo ed infine quello relativo alla manutenzione preventiva programmata.
Un ulteriore documento è il Piano di contingenza che è necessario per coprire tutti gli incidenti prevedibili, grandi o piccoli. Questi varieranno secondo la configurazione dell’installazione per spettatori e gli sport che essa ospita. Al punto 4.3.8 è presente un elenco non esaustivo di situazioni che si possono verificare, tra esse citiamo:
- Guasto strutturale, come per esempio danni del vento, subsidenza, erosione, fulmine, impatto dello spostamento e delle dinamiche degli spettatori, guasto di strutture smontabili temporanee
- Condizioni atmosferiche avverse
- Guasto delle attrezzature
- Perdita di servizi o utenze come elettricità, gas, acqua, fogne, gruppo elettrogeno di emergenza locale o gruppi di continuità (UPS), fornitura inadeguata o interrotta di cibo e bevande
- Perdita o guasto dei sistemi di comunicazione
- Guasto della gestione della sicurezza (assenza di personale chiave, come responsabile della sicurezza e personale di sicurezza, numero insufficiente di steward correttamente formati, valutati e qualificati)
Ed altre ancora (difficoltà di trasporto, orario dell’evento modificato, incendio o fumo eccessivo, allarme bomba/pacco sospetto, fuoriuscita di gas o incidente chimico, incidenti correlati con gli spettatori, …).
Veniamo poi al Piano di emergenza, documento peraltro molto conosciuto. In questo punto norma è interessante a tal proposito l’indicazione che, anche se i piani di contingenza sono preparati del gestore delle installazioni e/o dal responsabile della sicurezza e il piano di emergenza è preparato dai servizi di emergenza, i due piani devono essere compatibili tra loro. Sembra quasi un’affermazione scontata, ma non sempre tale compatibilità viene riscontrata nella realtà.
Per quanto attiene invece le Procedure di sicurezza per l’evento devono essere esaminate e sviluppate dal responsabile della sicurezza o dal gestore delle installazioni (in collaborazione con il SAG) e devono contenere
- La pianificazione prima dell’evento che comprende
- La valutazione del rischio dell’evento,
- L’organizzazione di stewarding,
- Il manuale dell’operatore,
- Il piano medico,
- Il piano di gestione del traffico,
- Il piano di contingenza,
- Il piano di emergenza,
- I regolamenti delle installazioni per spettatori,
- La pianificazione dell’esercizio,
- La riunione informativa preventiva
- Le verifiche e controlli che andranno effettuati
- I controlli e verifiche durante l’evento;
- I risultati dei controlli e delle verifiche eseguiti dopo l’evento e a seguire (applicando il piano di contingenza, riunione informativa, ispezioni post-evento).
Riguardo alle procedure di sicurezza ricordiamo che una corretta progettazione dell’evento deve tenere conto anche della presenza di spettatori con esigenze speciali (es. vari tipi di disabilità), in questo caso il riferimento va alla norma UNI CEN/TR 15913:2009 – Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di osservazione per spettatori con esigenze speciali, dove ad esempio vi sono specifici richiami ai rischi per gli utilizzatori di sedie a rotelle rispetto agli spostamenti in avanti della folla, o altre indicazioni legate alla gestione delle emergenze.
Un ultimo aspetto che andiamo ad affrontare riguardo alla “documentazione” è quello legato al Regolamento delle installazioni per spettatori che, a seconda della natura dell’evento, dovrà includere alcune indicazioni tra le quali – ad esempio – l’elenco di divieti generali o legati ai comportamenti (danni alla struttura, ostruzione dei passaggi, razzismo e introduzione di striscioni, bandiere con messaggi politici, religiosi e violenti, fuochi d’artificio, droni, accesso e interruzione dell’ingresso nelle installazioni per spettatori sotto l’influenza di una droga e/o alcol).
Al fine di non dilungarci ulteriormente vi rimandiamo alla lettura della norma per l’analisi di altri documenti (ad esempio il Manuale dell’operatore, il Piano di stewarding, il Piano di gestione dell’evento, il Piano di sicurezza antincendio) o l’approfondimento di quelli sopra enunciati.
Ultimi passaggi di questa mia analisi della UNI EN 13200-8:2017 riguardano la figura del Responsabile della Sicurezza che viene analizzata molto in dettaglio nelle sue competenze e ruoli, ed in particolare viene precisato anche che
- Il responsabile della sicurezza deve avere il controllo completo delle questioni relative alla gestione operativa della sicurezza in un giorno di evento e deve essere presente
- Nei giorni degli eventi, un responsabile della sicurezza deve avere l’autorità per prendere decisioni relative alla sicurezza senza dover riferire a membri della direzione generale o del consiglio
- La direzione generale può nominare uno o più sostituti competenti del responsabile della sicurezza che possano gestire l’evento in assenza del responsabile della sicurezza. I sostituti devono aver lavorato a fianco del responsabile della sicurezza per almeno quattro eventi e quindi aver gestito un numero di eventi sotto la diretta supervisione del responsabile della sicurezza, e aver dimostrato il necessario grado di competenza, prima di assumersi la responsabilità.
Naturalmente la norma è molto più strutturata e complessa rispetto a questa mia riflessione ed approfondisce numerosi altri aspetti, tra i quali i doveri basilari degli steward, la pianificazione dell’evento con l’analisi dei pericoli anche in caso di attività sportive, le riunioni informative sulla sicurezza, ed altro ancora. Certamente una lettura della stessa è un consiglio che i soggetti coinvolti nella realizzazione di un evento dovrebbero fare proprio, ma anche a livello legislativo, ma anche rispetto a Circolari e Direttive emanate, essa potrebbe essere un punto di partenza per una riflessione globale su questo argomento.
A titolo informativo, riportiamo il sommario del punto 4 della norma ed i titoli degli allegati della norma stessa:
4 PRINCIPI GENERALI
4.1 Generalità
4.1.1 Introduzione
4.1.2 Personale addetto alla sicurezza
4.1.3 Direzione generale
4.1.4 Responsabili della sicurezza
4.1.5 Supervisori
4.1.6 Responsabili degli steward
4.1.7 Steward
4.2 Politica di sicurezza
4.2.1 Generalità
4.2.2 Mappa del territorio
4.2.3 Pianta delle installazioni per spettatori
4.2.4 Valutazione del rischio
4.2.5 Piano di gestione
4.3 Procedure di sicurezza per l’evento
4.3.1 Generalità
4.3.2 Pianificazione prima dell’evento
4.3.3 Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG)
4.3.4 Manuale dell’operatore
4.3.5 Piano medico
4.3.6 Piano di gestione del traffico
4.3.7 Piano di emergenza
4.3.8 Piano di contingenza
4.3.9 Regolamento delle installazioni per spettatori
4.3.10 Riunione informativa sulla sicurezza
4.3.11 Verifiche e controlli prima degli eventi
4.3.12 Verifiche e controlli durante gli eventi
APPENDICE A CONTENUTO DEL MANUALE DELL’OPERATORE
APPENDICE B RIUNIONE INFORMATIVA PRELIMINARE E CONCLUSIVA
APPENDICE C DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA
APPENDICE D ORGANIGRAMMA OPERATIVO DELLA SICUREZZA
APPENDICE E ATTREZZATURA DEGLI STEWARD
APPENDICE F LIBRETTO TASCABILE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI SICUREZZA
APPENDICE G MAPPA DEL TERRITORIO
APPENDICE H PIANTA DELLE INSTALLAZIONI PER SPETTATORI
Infine una precisazione che ritengo sia dovuta.
Il presente articolo è stato redatto sulla base
- della lettura della norma UNI EN 13200-8:2018 alla quale si rimanda per ogni riferimento e dettaglio;
- dagli approfondimenti fatti in base alle normative vigenti, nonché circolari e direttive emanate negli ultimi mesi;
- dell’esperienza da me maturata nell’ambito di varie consulenze relative ad eventi e pubbliche manifestazioni;
- dalle analisi fatte con colleghi che si occupano di tali argomenti;
- dal confronto che si è sviluppato in occasione di numerosi Seminari e Convegni in materia di Eventi ai quali ho partecipato in ambito nazionale.
Quanto scritto nasce da considerazioni personali e non vuole in nessun modo essere una interpretazione applicativa della norma tecnica stessa, ma si tratta di una semplice analisi soggettiva partendo però da dati oggettivi e non interpretativi.
(*1) Elenco delle norme UNI
Riportiamo di seguito l’elenco (non esaustivo) delle norme UNI in materia
UNI EN 13200-1:2012 Installazioni per spettatori – Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori
UNI CEN/TR 13200-2:2006 Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di servizio – Parte 2: Caratteristiche e situazioni nazionali
UNI EN 13200-3:2018 Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti
UNI EN 13200-4:2007 Installazioni per gli spettatori – Parte 4: Sedute – Caratteristiche di prodotto
UNI EN 13200-5:2007 Installazioni per gli spettatori – Parte 5: Tribune telescopiche
UNI EN 13200-6:2013 Installazioni per spettatori – Parte 6: Tribune smontabili (temporanee)
UNI EN 13200-7:2014 Installazioni per spettatori – Parte 7: Elementi e percorsi di entrata e di uscita
UNI EN 13200-8:2017 Installazioni per spettatori – Parte 8: Gestione della sicurezza
UNI CEN/TR 15913:2009 Installazioni per gli spettatori – Criteri di disposizione degli spazi di osservazione per spettatori con esigenze speciali
UNI/TR 11639:2016 Installazioni per gli spettatori – Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per gli spettatori – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-1
UNI/TR 11449:2012 Installazioni per gli spettatori – Elementi di separazione – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-3
UNI/TR 11699:2017 Installazioni per gli spettatori – Sedute – Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-4
UNI 11143-6:2005 Acustica – Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti – Parte 6: Rumore da luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
Geom. Stefano Farina
Vicepresidente AiFOS Protezione Civile, Consigliere Nazionale AiFOS
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Elenco delle norme UNI pubblicate nel mese di ottobre 2018
Unità di piccole dimensioni – Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua
Costruzioni navali – Draghe – Vocabolario
Unità di piccole dimensioni – Sistema elettrico/elettronico per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore
Gas naturale – Calcolo delle proprietà termodinamiche – Parte 2: Proprietà a singola fase (gas, liquido e fluido denso) per un intervallo esteso di applicazioni
Gas naturale – Calcolo delle proprietà termodinamiche – Parte 1: Proprietà della fase gassosa per applicazioni nel trasporto e distribuzione
Informazioni geografiche – Linguaggio di marcatura geografica (GML – Geography Markup Language) – Parte 2: Schemi estesi e regole di codifica
Unità di piccole dimensioni – Ancoraggio, ormeggio e rimorchio – Punti di forza
Unità di piccole dimensioni – Impianti di pompaggio di sentina
Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione
Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 1: Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento
Unità di piccole dimensioni – Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido
Unità di piccole dimensioni – Simboli grafici
Odontoiatria – Attivatori elettrici di polimerizzazione
Odontoiatria – Sistemi di aspirazione centrale
Corde in fibre – Polietilene ad alto modulo – Fibre a 8 e 12 capi intrecciati e corde rivestite
Serie aerospaziale – Interruttori automatici ad arco, a tre poli, con compensazione della temperatura, corrente nominale da 3 A a 25 A – 115/200 V a.c. Frequenza costante 400 Hz – Parte 003: senza contatti ausiliari – Norma di prodotto
Serie aerospaziale – Interruttori automatici ad arco, a tre poli, con compensazione della temperatura, corrente nominale da 3 A a 25 A – 115 V a.c. Frequenza costante 400 Hz – Parte 001: Specifiche tecniche
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, per impiego generale, unipolare e multipolare – Famiglia XLETFE – Parte 007: Rame nichelato – Temperature di funzionamento comprese tra -65 °C e 150 °C – Isolante a doppia parete estrusa per applicazioni aperte – Stampabile laser UV – Norma di Prodotto
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, per impiego generale, unipolare e multipolare – Famiglia XLETFE – Parte 006: Rame argentato – Temperature di funzionamento comprese tra -65 °C e 150 °C – Isolante a doppia parete estrusa per applicazioni aperte – Stampabile laser UV – Norma di Prodotto
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, per impiego generale, unipolare e multipolare – Famiglia XLETFE – Parte 005: Rame argentato – Temperature di funzionamento comprese tra -65 °C e 150 °C – Isolante a singola parete estrusa per applicazioni interne – Stampabile laser UV – Norma di Prodotto
Serie aerospaziale – Laminati di fibra di carbonio – Determinazione del tenore di fibra, di resina e del tasso di porosità
Piume e piumini – Termini e definizioni
Manichette e tubi in gomma e plastica e loro assemblaggi per utilizzo con propano, butano e loro miscele in fase gassosa – Parte 1: Manichette e tubi
Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – Parte 6: Valutazione del consumo di energia delle pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento
Articoli manufatti imbottiti con piuma e piumino – Metodo per la determinazione della massa totale dei prodotti imbottiti e della massa dell’imbottitura
Piume e piumini – Metodi di prova – Determinazione della composizione quantitativa di piume e piumini (metodo manuale)
Piume e piumini – Metodi di prova – Determinazione del potere di riempimento (volume massico)
Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione perpendicolare alla superficie del prodotto – Condizioni tecniche di fornitura
Sistemi di trasporto intelligenti – eSafety – eCall attraverso stazione ITS
Ingegneria spaziale – Terminologia giroscopica e specifiche delle prestazioni
Ingegneria spaziale – Attrezzature per il trasporto del calore a due fasi
Corrosione dei metalli e loro leghe – Prova di tensocorrosione – Parte 6: Preparazione e utilizzazione delle provette precriccate per prove sotto carico o spostamento costante
Materiali di apporto per saldatura – Elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco degli acciai ad alta resistenza – Classificazione
Metropolitane e tranvie – Andamento plano-altimetrico dei binari
Autoveicoli – Valutazione dello stato d’uso – Metodologia, requisiti minimi del personale e delle attrezzature
Attrezzature a pressione – Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione – Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3
Ingredienti per mescolanze di gomma – Nero di carbonio – Determinazione della trasmittanza luminosa dell’estratto in toluene
Gomma vulcanizzata o termoplastica – Determinazione della massa volumica
Gomma non vulcanizzata – Determinazione della plasticità – Metodo a plastometro rapido
Gomme conduttive e antistatiche, vulcanizzate o termoplastiche – Misurazione della resistività
Protezione dalle radiazioni – Criteri e curve limite di riferimento di prestazione per la verifica periodica di servizi di dosimetria
Apparecchiature per saldatura a gas – Marcatura per apparecchiature utilizzate per i processi di saldatura a gas, taglio e quelli correlati
Sistemi extracorporei per la purificazione del sangue – Parte 2: Circuiti sanguigni extracorporei per emodializzatori, emodiafiltri ed emofiltri
Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe – Determinazione della resistenza all’abrasione degli strati di ossido anodico
Saldatura – Determinazione del tenore di ferrite (FN) nel metallo fuso di acciai inossidabili austenitici e di acciai duplex ferritici-austenitici al Cr-Ni
Odontoiatria – Unità dentali fisse e poltrone odontoiatriche per paziente – Parte 1: Requisiti generali
Odontoiatria – Miscelatrici per amalgama dentale
Odontoiatria – Materiali ceramici
Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe – Determinazione della solidità comparativa alla luce ultravioletta e al calore degli strati di ossido anodico colorati
Dosimetria con rivelatori solidi a termoluminescenza per fasci di fotoni e elettroni in radioterapia
Materiali di apporto per saldatura – Fili pieni e bacchette per la saldatura per fusione di rame e leghe di rame – Classificazione
Indagini e prove geotecniche – Prove di strutture geotecniche – Parte 5: Prove di ancore al suolo
Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe – Controllo della continuità degli strati di ossido anodico sottili – Prova al solfato di rame
Odontoiatria – Amalgama dentale in capsule pre-dosate
Cateteri sterili di drenaggio e dispositivi accessori monouso
Cateteri uretrali sterili monouso
Odontoiatria – Manipoli a getto di polvere e polveri
Odontoiatria – Interoperabilità dei sistemi CAD/CAM
Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Indicatori biologici e chimici – Apparecchiatura di prova
Impianti chirurgici non attivi – Impianti mammari – Requisiti particolari
Impianti oftalmici – Lenti intraoculari – Parte 7: Indagini cliniche delle lenti intraoculari per la correzione dell’afachia
Impianti oftalmici – Lenti intraoculari – Parte 10: Investigazioni cliniche di lenti intraoculari per la correzione dell’ametropia degli occhi fachici
Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Vocabolario – Termini utilizzati nelle norme di processo di sterilizzazione ed attrezzature associate
Introduttori di cateteri intravascolari sterili monouso, dilatatori e fili guida
Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 11: Prove di tossicità sistemica
Odontoiatria – Prodotti a base di polimeri per corone e ponti
Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT
Sistemi di soccorso – Trasporto di incubatori – Parte 2: Requisiti di sistema
Sistemi di soccorso – Trasporto di incubatori – Parte 1: Condizioni di interfaccia
Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per riduzione dimensionale – Parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame e per trituratori
Analisi molecolari – Specifiche per la fase pre-analitica per i tessuti a congelazione rapida – Parte 3: Isolamento del DNA
Carrelli elevatori fuoristrada – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 8: Trattori agricoli a braccio telescopico
Guida sulla relazione tra la EN ISO 13485:2016 (Dispositivi medici – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari) ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medici ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
Dichiarazione di incertezze nei rapporti di prova
Scaffalature statiche di acciaio – Requisiti per il trattamento dei componenti danneggiati
Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (imprese balneari)
Opere di difesa dalla caduta massi – Parte 4: Progetto definitivo ed esecutivo
Elementi di collegamento – Sistemi di rivestimenti elettrolitici
Veicoli stradali – Accesso normalizzato alle informazioni sulla riparazione e manutenzione degli autoveicoli (RMI) – Parte 5: Disposizioni specifiche per veicoli pesanti
Sistemi di trasporto intelligenti – Sistemi cooperativi – Ruoli e responsabilità nel contesto dell’architettura(e) ITS cooperativa
Elementi di collegamento – Sistemi di rivestimenti non elettrolitici di lamelle di zinco
Sistemi affidabili che supportano la firma lato server – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza del sistema
Profili di protezione per moduli crittografici TSP – Parte 5: Moduli crittografici per servizi fiduciari
Interfaccia applicativa per componenti sicuri per servizi di identificazione elettronica, autenticazione e affidabilità – Parte 5: Servizi elettronici affidabili
Interfaccia applicativa per componenti sicuri per servizi di identificazione elettronica, autenticazione e affidabilità – Parte 4: Protocolli specifici per la Privacy
Tecnologia dello spettacolo – Specifiche per la progettazione e la fabbricazione di tralicci in alluminio e acciaio
Isolanti termici per edilizia – Metodi di identificazione e metodi di prova per schiume poliuretaniche adesive monocomponenti per sistemi compositi di isolamento termico per l’esterno (ETICS)
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni – Requisiti di sicurezza
Isolanti termici per edilizia – Determinazione della resistenza all’impatto dei sistemi compositi di isolamento termico per l’esterno (ETICS)
Attrezzature per piscine – Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per piattaforme di immersione e trampolini per tuffi e relative attrezzature
Installazioni per gli spettatori – Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti
Sistemi di trasporto intelligenti – eSafety – eCall Protocolli applicativi di alto livello (HLAP) tramite reti a commutazione di pacchetto IMS
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno – Dinamiche dell’umidità del legno e dei prodotti a base di legno
Acustica – Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore
Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria
Saldatura e tecniche connesse – Determinazione del contenuto di idrogeno nel metallo fuso mediante saldatura ad arco
Materiali d’apporto per saldatura – Elettrodi rivestiti – Determinazione del rendimento e del coefficiente di deposito
Elementi di collegamento – Vocabolario – Parte 4: Controlli, collaudo, fornitura, accettazione e qualità
Prove non distruttive – Pellicole per radiografia industriale – Parte 2: Controllo del trattamento della pellicola mediante valori di riferimento
Informatica Medica – Identificazione dei prodotti medicinali – Strutture e caratteristiche dei dati per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni regolamentate sui principi attivi
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, installazione – Guaina di protezione in fibre di meta-aramide – Parte 003: Guaina trecciata tubolare, espandibile – Norma di prodotto
Serie aerospaziale – Cavi elettrici, installazione – Guaine di protezione in fibre di meta-aramide – Parte 001: Specifica tecnica
Apparecchiature per saldatura a gas – Raccordi per tubi flessibili per apparecchiature di saldatura, taglio e procedimenti connessi
Serie aerospaziale – Forme termorestringenti stampate – Parte 001: Specifica tecnica
Serie aerospaziale – Olivette autobloccanti flottanti, resistenti ai carburanti, a tenuta, a due alette, con foro profondo all’estremità, in lega d’acciaio, cadmiato, lubrificate con MoS2 – Classificazione: 900 MPa (a temperatura ambiente) / 120 °C
Serie aerospaziale – Olivette autobloccanti flottanti, resistenti all’aria, a tenuta, a due alette, con foro profondo all’estremità, in lega d’acciaio, cadmiato, lubrificate con MoS2 – Classificazione: 900 MPa (a temperatura ambiente) / 235 °C
Serie aerospaziale – Acciaio 30CrNiMo8 (1.6580) – Fuso in aria – Bonificato – Barra di lavorazione – De ≤100 mm – 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di sfiato del collettore dei vapori
Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamenti di servizio per cisterne – Valvola di scarico della pressione per emergenza
Valvole industriali – Resistenza meccanica dell’involucro – Parte 4: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole realizzati in materiali metallici diversi dall’acciaio
Valvole industriali – Resistenza meccanica dell’involucro – Parte 1: Metodo tabulare per gli involucri delle valvole di acciaio
NORME TECNICHE PER LA SAFETY EVENTI
La corretta ed efficace progettazione “safety eventi” non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
All’inizio della prossima settimana verrà pubblicato un articolo che riassumerà le norme tecniche per la Safety Eventi, ovvero le modalità da adottare per una corretta ed efficace progettazione “safety eventi” che non può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 13200-8.
Riportiamo uno stralcio dell’articolo:
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Cerchiamo allora di esaminare l’argomento legato ad una corretta progettazione di un evento prendendo come punto di partenza una norma tecnica che – a mio avviso – dovrebbe essere conosciuta dai progettisti eventi ed approfondita nei suoi molteplici aspetti: la Norma UNI EN 13200-8: Installazioni per spettatori – gestione della sicurezza.
A questo punto una premessa è d’obbligo: questa norma tecnica, come tutte quelle ad essa associate o che in qualche modo possono essere collegate o riconducibili alla presenza di “spettatori”, è una norma volontaria, che detta delle indicazioni generali che il singolo progettista dovrà poi applicare alle esigenze del proprio evento, va però detto che molti degli aspetti indicati sono una traccia importante da utilizzare.
Partiamo allora dall’analizzare alcuni degli aspetti peculiari della UNI EN 13200-8:2017 che è stata pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018, in recepimento della norma europea, ed è stata elaborata allo scopo di specificare i criteri generali per la gestione della sicurezza degli spettatori ed i cui principi fondamentali sono appropriati per tutti gli eventi, indipendentemente dalla dimensione, dall’attività o dal profilo del pubblico.
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Vi invitiamo a seguirci per ulteriori informazioni ed approfondimenti.
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UNI EN ISO 11111-3:2016 “Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 3: Macchine per la produzione di non tessuti”
UNI EN ISO 11111-7:2016 “Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Macchine per tintura e finissaggio”
Il tessile da sempre un settore fondamentale per il nostro Paese è foriero di numerose norme tecniche che definisco la cosiddetta regola dell’arte in molteplici ambiti.
È il caso delle due norme UNI EN ISO 11111 parte 3 e 7 recentemente recepite dalla commissione Sicurezza anche in lingua italiana.
Il primo documento (parte 3) da utilizzare unitamente a UNI EN ISO 11111-1, UNI EN ISO 11111-2, UNI EN ISO 11111-6 e UNI EN ISO 11111-7, specifica i pericoli significativi e i corrispondenti requisiti e/o misure di sicurezza per le macchine per la produzione di non tessuti.
Il secondo documento (parte 7), da utilizzare anch’esso unitamente alla UNI EN ISO 11111-1, specifica i pericoli significativi e i corrispondenti requisiti e/o misure di sicurezza per le macchine per tintura e finissaggio.
Entrambe le norme identificano i requisiti di sicurezza tecnica per la progettazione e la costruzione di macchinari tessili. Quindi tutte le parti della ISO 11111 sono destinate all’uso da parte di tutti gli interessati alla sicurezza del macchinario tessile come ad esempio i progettisti, i fabbricanti, gli integratori di sistemi per macchinari tessili e non ultimi gli utilizzatori e gli esperti di sicurezza. Inoltre, sia la parte 3 che la parte 7 sono applicabili a tutti i macchinari, impianti e attrezzature correlate destinate ad essere utilizzate per apertura, pulitura, mescola, cardatura, agugliatura, essicatura a cilindri e
UNI EN ISO 11111-3:2016 “Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 3: Macchine per la produzione di non tessuti”
Lista Norme CENRecepisce : |
UNI EN ISO 11111-7:2016 “Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Macchine per tintura e finissaggio”
Lista Norme CENRecepisce : |
[Fonte UNI.com]
“Aumentano attacchi informatici e furti di identità. Che sta succedendo?”. Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali –
[Fonte: Garante Privacy.it]
Otto anni di SICURELLO.no su PUNTOSICURO.it
Esattamente otto anni fa, il 15 ottobre 2010, veniva pubblicato su PUNTOSICURO.it il primo numero delle Immagini dell’insicurezza di SICURELLO.NO
Venerdì scorso siamo giunti all’articolo 370!!!
Otto anni di immagini, oltre 2500 fotografie, tantissimi formatori (ma anche RSPP, Consulenti, Organi di Vigilanza) che ci comunicano di aver utilizzato le immagini e che ci manifestano il loro apprezzamento per quanto stiamo facendo.
Ricordiamo infine che le immagini possono essere utilizzate nel rispetto dei diritti d’autore e della Licenza Creative Commons.
PUBBLICO SICURO
Workshop Organizzazione Eventi
Giovedì 8 novembre 2018, ore 9.00
CIRCOLO ARTISTICO Corso Italia, 108 – 52100 Arezzo (AR)
Relatori:
PASCAL VIOT – HENRIK NIELSEN
Introduce:
Arch. Laura Calanni Pileri (coordinatore tavolo tecnico eventi di Aifos)
Organizzazione:
Fondazione Arezzo Wave, STEA, Doc Servizi, iSSUE, YES Group
Patrocinio di Assomusica, AIFOS (Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza), Metis Studio Associato Partner tecnici K-Array, Eps, Italstage, Tecnoconference
Giovedì 8 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al Circolo Artistico di Corso Italia, 108 – 52100 Arezzo (AR) si svolge il secondo meeting internazionale “PUBBLICO SICURO”, workshop dedicato alla progettazione, organizzazione e gestione della sicurezza per il pubblico negli eventi.
L’evento nasce per volere di Fondazione Arezzo Wave, iSSUE, STEA e Doc Servizi con il Patrocinio di Assomusica, AIFOS, Metis Studio Associato e la partnership tecnica di KArray, EPS, Italstage e Tecnoconference.
I relatori saranno il Dr. Pascal Viot (già relatore del meeting del 2017 a Milano) e Henrik Nielsen (organizzatore di Roskilde Festival, il più longevo festival europeo, attivo dal 1971).
Introdurrà il workshop Arch. Lara Calanni Pileri, coordinatore del tavolo tecnico eventi di Aifos, con un excursus sulla attuale normativa italiana.
Il workshop, suddiviso in 4 momenti diversi della durata di una giornata è dedicato ai temi del terrorismo e alla gestione dei grandi eventi culturali con l’obiettivo di evitare o eventualmente gestire gli attacchi terroristici e i grandi flussi di persone. Un tema che, dopo i tragici eventi che hanno colpito l’Europa, interessa sempre più non solo gli organizzatori di eventi musicali e culturali di grandi dimensioni ma anche il pubblico e gli artisti stessi. In Italia, la sicurezza per il pubblico è un tema fortemente sentito, soprattutto dopo la tragedia avvenuta a Torino e dalla quale scaturirono poi una serie di circolari e direttive specifiche per il settore.
La giornata vuole essere l’occasione per portare anche in Italia un progetto di riflessione su queste tematiche che in Europa è attivo sin dal 2000 e viene portato avanti da YES Group, un gruppo di lavoro nato dopo il disastro di Roskilde e che dal 2006 ha assunto una connotazione intereuropea creando il progetto Yourope. È dunque dal 2006 che attraverso Yourope, YES Group organizza seminari dedicati alla salute e alla sicurezza nei festival in tutta Europa.
Uno dei relatori sarà il dottor Pascal Viot, ricercatore che ha conseguito il Dottorato di Ricerca nel 2013 sul tema Il territorio messo al sicuro per grandi eventi contemporanei. Membro guida dell’evento Yourope Event Safety Group, il dottor Pascal Viot dal 2006 è anche coordinatore del dipartimento Health, Safety & Security per il Paléo Festival di Nyon. Inoltre, ha fondato iSSUE (Swiss Institut for Urban & Event Security), mentre tra il 2013 e il 2016 ha condotto un progetto di ricerca dedicato al mantenimento dell’ordine durante i grandi eventi politici e sportivi in Europa.
Altro relatore sarà Henrik Nielsen, tra gli organizzatori del Roskilde Festival, tra i più grandi, “vecchi” e famosi festival europei (esiste dal 1971) che, dopo il tragico evento del 30 giugno 2000 in cui, durante il concerto dei Pearl Jam, persero la vita 8 persone, subì una profonda riorganizzazione generale e, ad oggi, è considerato il festival più sicuro e accogliente in Europa.
La manifestazione vedrà la partecipazione di 100 professionisti del settore (organizzatori di eventi di grandi dimensioni, tecnici, ecc.) che potranno partecipare alla giornata di formazione.
Il workshop sarà organizzato in tavoli di lavoro che permetteranno non solo di approfondire specifiche tematiche legate alla sicurezza nei grandi eventi, ma anche di produrre contenuti utili ai partecipanti per trovare soluzioni effettive per la gestione di luoghi affollati.
L’evento permetterà quindi di confrontarsi con esperti del settore e accrescere le proprie competenze e conoscenze su un tema che riguarda tutti, soprattutto nel periodo attuale. Pubblico Sicuro è inserito nell’evento “SudWave”.
L’evento è in lingua inglese (con servizio di traduzione simultanea).
Il corso rilascia 7 crediti formativi valevoli come aggiornamento professionale per RSPP/ASPP/CSP/CSE/Formatori/RLS.
PROGRAMMA
Welcome e registrazioni
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30
9:30 – Introduzione
10:00 – 18:00 – 4 workshop
Workshop 1 – Gestione della folla nei festival
– presentazione di Henrik su Roskilde
– presentazione del festival, profilo del pubblico, evoluzione del sistema di barriere, concetto di alta energia
– presentazione da Pascal su Paléo incentrata sulla gestione della folla (teoria e pratica)
– per quanto riguarda il tuo evento? Discussione in tavola con i partecipanti sul profilo del pubblico e strategia di gestione della folla in atto per i loro eventi
Workshop 2 – Strategie del terrorismo applicate a Roskilde e Paleo
– Lezioni apprese da Bataclan e Manchester
– Situazione in Danimarca e strategia per Roskilde
– Situazione in Svizzera e strategia per Paléo
– E la situazione in Italia? Discussione in tavola con i partecipanti sulla percezione della minaccia del terrorismo e strategie in atto per i loro eventi
Workshop 3 – Profilo della folla e aspettative del pubblico
– One Direction a Wembley nel 2014
– Eminem a Roskilde nel 2018 – Stromae al Paléo nel 2014
– Case study o esempi dei partecipanti? Tavola di discussione con i partecipanti su eventi ed esperienze speciali
Workshop 4 – Piano di gestione della folla
– Sonisphere Switzerland 2012
– Progetto di rimodellamento dello stadio di Wembley
– Uso delle tecnologie ai festival: CCTV, Control Room Management, Push messages (Crowd connected) Conclusione e feedback dei partecipanti
Informazioni
Il workshop è a numero chiuso fino a esaurimento posti (100 posti disponibili)
Il workshop rilascia 7 crediti formativi RSPP/ASPP/CSP/CSE/Formatori/RLS
Prezzo:
Costo a persona: € 150,00 + IVA
Costo associati Aifos e associati Assomusica: € 100,00 + IVA
Costo soci Doc: € 80,00 + IVA
Nel prezzo è incluso coffee break e lunch break
Iscrizione e registrazione: http://www.docformazione.it/workshop/pubblico-sicuro/
Per info: formazione@steacoop.it
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Recepite in Italiano le norme tecniche della serie EN ISO 25649 che specificano i requisiti di sicurezza e i metodi di prova di materiali, sicurezza, prestazione e informazioni per il consumatore, per articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua.
In particolare la 25649-4 specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova di materiali, sicurezza, prestazione e informazioni per il consumatore, per articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua, secondo la UNI EN ISO 25649-1.
La norma si applica unitamente alla UNI EN ISO 25649-1 e UNI EN ISO 25649-2.
Inoltre, si applica agli articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua di Classe B secondo la UNI EN 25649-1 indipendentemente dal fatto che il galleggiamento sia ottenuto mediante gonfiaggio o materiale galleggiante inerente.
I dispositivi di classe B a differenza di altri sono caratterizzati da una posizione parzialmente immersa dell’utilizzatore all’interno del dispositivo e forniscono una struttura di galleggiamento dotata di una o più aperture per il corpo nelle quali l’utilizzatore si posiziona parzialmente immerso.
Lo sviluppo di prodotti sempre nuovi appartenenti a questo settore è in continua evoluzione. Oltre ai classici canotti con mutandina (destinati ai bambini al di sopra dei tre anni di età) che consentono un’azione più dinamica sull’acqua e nell’acqua sono stati sviluppati prodotti che consentono posture del corpo diverse e sono stati ampliati i gruppi di utilizzatori. La normazione che si dedica a questi prodotti mira a renderli più sicuri per tutti i tipi di utilizzatori.
Per maggiore chiarezza indichiamo qui di seguito alcuni prodotti tipici appartenenti alla classe B:
- canotti galleggianti con sistema interno di sostegno per il corpo (“salvagente con mutandina”) prevalentemente di forma circolare o quadrata, nei formati fantasia per scopi ludici;
- strutture galleggianti di fantasia con una o più aperture nelle quali adagiare il corpo del bambino, con o senza sistema di sostegno per il corpo;
- galleggianti con fenditure o aperture di qualsiasi forma nelle quali infilare le gambe;
- ciambelle galleggianti con fasce integrate di seduta all’interno dell’apertura circolare per il corpo.
La norma indica anche i luoghi tipici di applicazione degli articoli galleggianti, quali:
- piscine;
- aree protette di laghi, stagni;
- aree litoranee protette (non con vento che soffia dalla spiaggia verso il mare, non in corrente).
[Fonte UNI.com]
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